Giorgio Titta, Conservatore dei Registri immobiliari di Reggio Emilia
La decisione del Tribunale di Pordenone mi ha lasciato subito perplesso in qualità di Conservatore dei Registri immobiliari.
A me è sempre apparso chiaro che gli artt. 5 e 6 del DL 132/2014 andassero letti in modo sistematico: l’art. 5 disciplina l’accordo di negoziazione che contiene disposizione di diritti reali; l’art. 6 disciplina l’accordo di negoziazione che regola lo scioglimento del rapporto coniugale.
Ora, per quanto la norma riconosca all’accordo vistato dal PM la produzione degli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono la crisi coniugale, facendo così pensare che, alla stessa stregua di un provvedimento di separazione omologato, possa l’accordo contenere disposizioni traslative e possa essere trascritto sic et simpliciter, è anche vero che il comma 3 dell’art. 6 disciplina gli “adempimenti” a cui è tenuto l’avvocato con tutta evidenza che si tratta di adempimenti diversi da quelli relativi ai diritti immobiliari.
Volendo sintetizzare sembra chiaro che:
- tutti gli adempimenti relativi ai diritti immobiliari oggetto di negoziazione assistita di qualunque tipo sono quelli previsti dall’art. 5 (e sono adempimenti che denunciano la perfetta conoscenza da parte del legislatore dei requisiti formali che l’accordo deve avere per poter trascriverne il contenuto);
- gli adempimenti relativi ai soli “rapporti personali di famiglie in crisi” sono disciplinati al co. 3 dell’art. 6 e sono posti espressamente a carico dell’avvocato (a differenza degli adempimenti a carico del “pubblico ufficiale a ciò autorizzato” già codicisticamente disciplinati).
Questa interpretazione non è solo sistematica, ma anche logico/giuridica perché aderente a tutti i principi legislativi che regolano i negozi aventi ad oggetti diritti reali ed il conseguente accesso alla pubblicità immobiliare.
Anche la relazione alla legge non presta il fianco ad altre letture.
Infatti il legislatore – nonostante abbia attribuito all’accordo di negoziazione gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali – ha previsto espressamente:
- a carico dell’avvocato un adempimento proprio degli Uffici Giudiziari. Nella relazione si legge che “venuto meno ogni rapporto con l’ufficio giudiziario, nella più volte evidenziata finalità di valorizzazione della funzione dell’avvocatura, viene previsto che l’avvocato … è obbligato a trasmettere all’ufficiale di stato civile, nel termine di dieci giorni, copia autentica e certificata dell’accordo”;
- una pesante sanzione pecuniaria per la violazione di questo obbligo (da 5.000 € a 50.000 €);
- una modifica della legge (dpr 396/2000) che regolamenta gli atti dello stato civile proprio nell’articolo (art. 69, co. 1) che disciplina l’accesso agli atti dello stato civile aggiungendo la previsione della “annotazione negli atti di matrimonio degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi per la soluzione consensuale di separazione o divorzio”.
Mi chiedo allora: non sarebbe privo di coordinamento giuridico ritenere che l’accesso ai registri immobiliari possa avvenire senza individuazione del soggetto obbligato, della sanzione in caso di violazione e senza modifica dell’art. 2657 cc che disciplina l’accesso alla PI?
E non si può dire che il legislatore non sia stato attento a questo delicato aspetto: infatti come ha coordinato in modo inappuntabile la novella negoziazione assistita con la legge degli atti di stato civile, altrettanto ha fatto in materia di pubblicità immobiliare conservando in capo al “pubblico ufficiale autorizzato” la funzione di autenticazione.
Il legislatore ha certamente “valorizzato la funzione dell’avvocatura”, ma senza spingerla oltre gli aspetti pubblicitari degli atti di stato civile.

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