Con Decreto del giorno 13 dicembre 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2020) il Ministero dell’Economia e delle Finanze, esercitando il potere di modifica di cui all’art. 1284 Codice Civile e tenendo conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso di inflazione registrato nell’anno, ha modificato la misura del saggio degli interessi legali che a decorrere dal giorno 1 gennaio 2022 viene pertanto elevata e fissata all’1,25% in ragione d’anno.
La misura del saggio degli interessi legali inverte quindi la tendenza degli ultimi anni, in cui era stata continuamente diminuita, e risale con aumento piuttosto sensibile (per l’anno 2021 il saggio era infatti fissato nello 0,01% annuo ed era dal 1° gennaio 2015 che tale misura risultava inferiore all’1%).
Conseguentemente a quanto sopra dovranno quindi essere adeguati anche i coefficienti per il calcolo del valore dell’usufrutto e delle rendite o pensioni.
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 13 dicembre 2021 Modifica del saggio di interesse legale. (21A07417) (GU Serie Generale n.297 del 15-12-2021)
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l’art. 2, comma 185 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284, primo comma del codice civile, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso inflazione registrato nell’anno;
Visto il proprio decreto 11 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2020, n. 310, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata allo 0,01 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d’inflazione annuo registrato;
Ravvisata l’esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l’attuale saggio degli interessi;
Decreta:
Art. 1
La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata all’1,25 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 dicembre 2021.
Il Ministro: Franco
AUTORE

Annalisa è moglie, mamma e notaio. Nominata nel 2008 con prima sede Santhià, è in esercizio a Cantù dall’aprile del 2009. Ha fatto parte del Comitato Direttivo dell’Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia – Guido Roveda negli anni 2012 e 2013.