Con Decreto del giorno 11 dicembre 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020) il Ministero dell’Economia e delle Finanze, esercitando il potere di modifica di cui all’art. 1284 Codice Civile e tenendo conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso di inflazione registrato nell’anno, ha modificato la misura del saggio degli interessi legali che a decorrere dal giorno 1 gennaio 2021 viene pertanto abbassato e fissato allo 0,01% in ragione d’anno.
La misura del saggio degli interessi legali continua pertanto a scendere (per l’anno 2020 il saggio era fissato nello 0,05% annuo), essendo ormai sempre più prossima allo zero.
In conseguenza di quanto sopra dovranno quindi essere adeguati anche i coefficienti per il calcolo del valore dell’usufrutto e delle rendite o pensioni.
GAZZETTA UFFICIALE N. 310 DEL 15 DICEMBRE 2020
DECRETO 11 dicembre 2020.
Modifica del saggio di interesse legale.
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l’art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno;
Visto il proprio decreto 12 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2019, n. 293, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata allo 0,05 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d’inflazione annuo registrato;
Ravvisata l’esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l’attuale saggio degli interessi;
Decreta:
Art. 1.
La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,01 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 dicembre 2020
Il Ministro: GUALTIERI

AUTORE

Annalisa è moglie, mamma e notaio. Nominata nel 2008 con prima sede Santhià, è in esercizio a Cantù dall’aprile del 2009. Ha fatto parte del Comitato Direttivo dell’Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia – Guido Roveda negli anni 2012 e 2013.