Come sappiamo quest’anno il Congresso del Notariato è stato “sostituito” dalla Convention e, in quella sede, il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede si è giustamente limitato ai saluti istituzionali; a noi sembrava però essenziale conoscere (e far conoscere) il pensiero del nostro Ministro di riferimento su alcuni importanti temi di interesse per la categoria, soprattutto in questo difficile periodo.
Ringraziamo quindi il Ministro per aver accettato la nostra intervista realizzata da Antonio Teti e Domenico Chiofalo.
A causa dell’emergenza sanitaria in corso, il “sistema giustizia” ha reagito approntando metodi che consentissero lo svolgimento di udienze a distanza. L’articolo 106 del Decreto Cura Italia ha confermato la possibilità per il notaio di verbalizzare le assemblee delle società tenutesi in video-conferenza con la sua sola sottoscrizione. Ministro, Lei ritiene che si possa avviare un rapido percorso legislativo che permetta, almeno durante questa fase di emergenza, di stipulare anche atti notarili negoziali a distanza (tema su cui la categoria è divisa), così salvaguardando la certezza e la speditezza dei traffici giuridici?
Sul punto, come si fa notare nella domanda, anche nell’ambito del notariato vi sono sensibilità diverse. Nell’attuale sistema non è consentita la stipula dell’atto pubblico a distanza, considerata l’espressa previsione normativa che prevede la contestuale presenza di tutte le parti di fronte al notaio. Tuttavia il problema della presenza contestuale, nei casi in cui la forma solenne non sia richiesta a pena di nullità, è risolvibile tramite il ricorso a scritture private, con riferimento alle quali le sottoscrizioni possono essere autenticate in momenti diversi e davanti a diversi notai; ancora, l’impossibilità della parte di partecipare fisicamente alla stipula dell’atto è superabile tramite lo strumento della procura, che come noto costituisce il principale strumento di sostituzione nell’attività giuridica.
A fronte dell’emergenza epidemiologica, e al fine di evitare assembramenti, il legislatore ha ritenuto opportuno consentire lo svolgimento delle assemblee societarie mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto (ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370 c. 4, 2479-bis c. 4, e 2538 c. 6 del codice civile, ndr) senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Si tratta, peraltro, di una disposizione eccezionale, strettamente connessa all’emergenza in atto, applicabile esclusivamente alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 o entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19.
Generalmente in tutte le categorie è difficile che si arrivi a vere “autoriforme” a causa di veti incrociati e resistenze di (grandi o piccoli) gruppi di interesse; alla luce di ciò ritiene possibile che all’interno del Tavolo Tecnico istituito presso il suo Ministero (è ancora operativo?) o in altra sede lo stesso Ministero possa presentare proposte concrete:
– in tema di “riforma dell’organizzazione territoriale” con omogeneizzazione dei distretti (ancora oggi convivono distretti di 500 notai e di 20 notai) e relativa riforma del sistema disciplinare?
– anche alla luce di quanto avvenuto con l’Avvocatura, in tema di sistema elettorale con l’affermazione dei principi di rotazione, esclusività e alternanza delle cariche in tutti gli organi istituzionali nazionali e locali?
– in tema di accesso alla professione anche per consentire lo svolgimento di un concorso all’anno e per dare maggior peso alla pratica notarile effettiva?
Il tavolo tecnico istituito presso il Ministero relativamente a un progetto di riforma del notariato è ancora operativo, per quanto i lavori siano stati molto rallentati a causa dell’emergenza epidemiologica in atto, che ha modificato la scala di priorità preesistente.
Il tavolo verrà convocato nuovamente per discutere di profili che potrebbero essere oggetto di riforma, anche se, non essendo ancora terminati i lavori e, conseguentemente, non essendo stata svolta un’attività di riorganizzazione del materiale raccolto e degli spunti di riflessione emersi, è ancora prematuro indicare quali aree o quali specifici settori potranno essere destinatari di interventi normativi.
Sempre in ottica futura e propositiva, è in discussione il tema posto dalla direttiva comunitaria della costituzione delle Srl on line: ritiene fondamentale che venga mantenuto in via esclusiva, mediante l’utilizzo “sicuro” delle attuali tecnologie, il ruolo del notaio, anche per la sua funzione di garanzia di certezza e di legalità (come richiesto anche dal procuratore nazionale antimafia Cafiero de Raho)?
Entro il 1° agosto 2021 (ma per alcune norme è prevista una diversa tempistica di recepimento), gli Stati UE dovranno adeguare il diritto nazionale per permettere, in alternativa alla procedura ordinaria, la costituzione online di Srl e Srls, la registrazione delle succursali e la presentazione di documenti e informazioni. Lo prevede la direttiva UE 2019/1151 sull’utilizzo di strumenti e processi digitali nel diritto societario. Le PMI che vorranno costituirsi assumendo le forme societarie della Srl (e della Srls) beneficeranno di una riduzione di costi e dei tempi di registrazione. La costituzione online dovrà, infatti, essere completata entro 5 giorni lavorativi, se la società sarà costituita esclusivamente da persone fisiche, oppure 10 giorni lavorativi negli altri casi.
Gli Stati, tuttavia, dovranno fare in modo che tali innovazioni non abbassino i controlli preventivi per queste operazioni offrendo il fianco alle possibilità di riciclaggio di proventi illeciti. Appare pertanto opportuna la previsione della direttiva che lascia liberi gli Stati membri di stabilire la partecipazione di notai o avvocati in qualsiasi fase delle procedure online, proprio a presidio della certezza e della legalità dell’operazione, anche se ciò non deve impedire di espletare online tutta la procedura.
Anche il recepimento della direttiva e il coordinamento delle nuove norme con la legge notarile potrà dunque essere valutato positivamente nell’ambito del tavolo tecnico sul notariato.
Diventa sempre più urgente sgravare la Magistratura e la Pubblica amministrazione da competenze che ne frenano l’efficienza in ossequio al fondamentale principio di sussidiarietà (come avvenuto, per esempio, con la Riforma del Terzo Settore). Ritiene possibile e utile la proposta di delegare al Notariato (eventualmente con un doppio binario) una parte di attività di Volontaria Giusrisdizione (ad es. autorizzazioni di atti degli incapaci o di vendita di beni ereditari) e il rilascio dell’Apostille per i documenti destinati all’estero?

Foto d’archivio: Alfonso Bonafede ai microfoni di Antonio Teti di Federnotizie durante il Congresso Nazionale del Notariato di Palermo (2017)
Sono state avanzate diverse proposte normative, in corso di valutazione anche nell’ambito dei lavori del tavolo tecnico, volte a delegare al notariato una parte dell’attività di volontaria giurisdizione. In particolare si è proposta l’introduzione di un nuovo meccanismo (simile a quello in vigore in Spagna) in alternativa a quello già operante (quindi non sostitutivo) in materia di assistenza e di rappresentanza dei soggetti privi in tutto o in parte di autonomia, il quale preveda che il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione nell’interesse di tali soggetti possa avvenire previa attestazione motivata da parte del notaio incaricato di ricevere l’atto.
Il notaio ha quindi il compito di verificare e attestare la sussistenza dei requisiti di necessità o di utilità evidente dell’atto nell’interesse del soggetto privo in tutto o in parte di autonomia. L’attestazione sostituisce anche il parere del Giudice Tutelare e nel caso in cui sia previsto il parere del pubblico ministero, il notaio trasmetterà copia dell’attestazione al pm che avrà dieci giorni dalla comunicazione per proporre reclamo (ai sensi dell’art. 740 c.p.c, ndr). Sulla questione si registrano peraltro sensibilità differenti, posto che la materia è tradizionalmente rimessa all’autorità giudiziaria a presidio di una fondamentale esigenza di terzietà dell’organo autorizzante, garantita dalla sua predeterminazione ad opera della legge (principio del giudice naturale).
Quanto alle Apostille è allo studio una proposta che prevede l’aggiunta di un articolo 93-quater alla legge 16 febbraio 1913 n. 89, recante norme “Sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili” (c.d. legge notarile), che attribuisce al Consiglio notarile distrettuale la competenza ad apporre la Apostille prevista dalla convenzione de l’Aia del 5 ottobre 1961 in relazione agli atti ricevuti o autenticati dai notai del distretto, come già avviene in altri Paesi europei, così accelerando le procedure e liberando dal relativo incombente le Procure della Repubblica.
Se ne parla da tanti anni e più volte l’ha ricordato anche Lei durante alcuni Congressi del Notariato: si riuscirà durante questa legislatura ad approvare una riforma del diritto successorio che consenta anche la circolazione di beni di provenienza donativa (con una tutela obbligatoria anzichè reale) agevolando così il mercato immobiliare nel rispetto di tutti gli interessi in gioco?
Anche con riferimento al diritto successorio sono allo studio delle importanti riforme, che riguardano tanto il profilo della circolazione dei beni di provenienza donativa, quanto più in generale la semplificazione delle procedure ereditarie. Con riguardo al primo profilo è all’esame del tavolo una proposta di novella al codice civile finalizzata ad agevolare la circolazione dei beni provenienti da donazioni tipiche nonché a favorire l’accesso al credito ipotecario, senza incidere sui diritti che la legge riserva ai legittimari.
Riguardo alla disposizione in esame, si evidenzia che dagli ultimi dati statistici a disposizione, pubblicati dal Consiglio nazionale del notariato, le donazioni immobiliari in Italia sono state 138.794. Si tratta di immobili per i quali la successiva rivendita o il ricorso a finanziamenti garantiti da ipoteca sono gravemente ostacolati dall’attuale disciplina dell’azione di restituzione nei confronti dell’avente causa. In particolare, la novella pone un rimedio all’annosa questione dell’opponibilità al terzo acquirente dal donatario della domanda restitutoria proposta dopo la morte del donante da parte dei suoi legittimari.
In estrema sintesi, con la novella proposta si prevede che i legittimari medesimi non possano richiedere agli aventi causa la restituzione del bene donato, qualunque sia il momento in cui l’acquisto dal donatario si sia perfezionato, ma gli stessi legittimari siano titolari esclusivamente nei confronti del donatario di un diritto di credito commisurato al valore del bene donato. Tuttavia, in chiave di tutela della posizione dei legittimari e in considerazione della necessità di modulare diversamente la posizione di coloro che si sono resi acquirenti in relazione al titolo della cessione, è prevista, sempre sul piano esclusivamente obbligatorio, una responsabilità sussidiaria dell’avente causa a titolo gratuito, tenuto a compensare in denaro il legittimario leso, nei limiti del vantaggio conseguito e in caso di insolvenza del donatario. La proposta normativa determinerà, inoltre, un aumento delle entrate tributarie, in relazione all’incremento delle negoziazioni relative a detti beni (oggi quasi bloccate).
Con riguardo alla semplificazione delle procedure ereditarie si sta valutando l’introduzione di un nuovo certificato di successione, mediante atto notarile, il quale potrebbe riunire in un unico documento tutti i dati e le informazioni rilevanti per la successione, e in particolare: a) i dati relativi alla devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e/o legatario e i diritti a lui spettanti, i poteri della persona eventualmente designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione; b) eventualmente, i negozi di accettazione dell’eredità, anche con il beneficio d’inventario, o di rinuncia all’eredità ovvero al legato, di rinuncia all’azione di riduzione per lesione di legittima ovvero la stipula di accordi per l’integrazione dei diritti di legittimari lesi o la conferma di eventuali disposizioni testamentarie nulle, in conformità all’art.590 codice civile; c) i dati relativi alla dichiarazione di successione, con riscossione da parte del notaio delle imposte ipotecaria e catastale, della imposta di bollo e delle tasse ipotecarie, compresi i tributi per la voltura catastale automatica, nonché dell’imposta di successione, che verrebbero versate mediante il modello unico informatico. – i dati relativi alla devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e/o legatario ed i diritti a lui spettanti, i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.
Le modalità procedimentali per il rilascio, gli effetti del certificato successorio e gli strumenti di opposizione e rettifica sono previsti in coerenza con le disposizioni del Reg. UE n. 650 del 2012 sul certificato successorio europeo, la cui disciplina sovranazionale trova applicazione quando la situazione conseguente a una successione ereditaria deve essere dimostrata in un Paese UE diverso da quello la cui legge disciplina la vicenda successoria.

AUTORE

Antonio Teti si è laureato in giurisprudenza presso L’Università di Firenze nel 2005. Nel 2010 ha conseguito il Dottorato di ricerca in Diritto Civile presso l’Università di Pisa. E’ notaio a Milano dal 2014.