Menzioni di conformità incomplete, nullità dell’atto notarile e relative sanzioni

La Sentenza n. 11507 del 3 giugno 2016 della Corte di Cassazione (II Sez. Civile) torna a considerare l’argomento delle menzioni di conformità richieste a seguito del l’introduzione del DL 78/2010 rese ed inserite in modo incompleto negli atti notarili.

La sentenza in parola, confermando quanto già espresso nella precedente pronuncia della medesima Corte Sez. II, n. 8611 dell’11 aprile 2014, afferma dapprima che le dichiarazioni di conformità richieste dall’articolo 29, comma 1 bis della Legge n. 52 del 1985[1], devono essere presenti negli atti notarili in modo completo.

Pronunciandosi sul caso di un Notaio che aveva rogato atti nei quali le menzioni delle dichiarazioni provenienti dal titolare delle unità immobiliari avevano riguardato solamente l’attestazione di conformità delle planimetrie, e non anche dei dati catastali, allo stato di fatto dei luoghi, la Suprema Corte ribadisce che una dichiarazione così congegnata è parziale e non rispettosa del dettato della citata norma, che ha scopi pubblicistici volti a contrastare l’evasione fiscale.

Secondo la Cassazione ancorché sulle planimetrie rilasciate dall’Agenzia delle entrate – Territorio – Servizi Catastali, eventualmente anche allegate all’atto notarile, risulti l’evidenza dei “dati catastali” (foglio, mappale e subalterno) dell’immobile in questione, ciò non risulta sufficiente a soddisfare quanto richiesto dalla sopra citata norma.

I dati catastali cui la dichiarazione deve riferirsi devono ritenersi integrati anche dai dati di classamento, in quanto solo con questi dati si avrà un’evidenza completa ai fini tributari della reale corrispondenza fra lo stato di fatto e le evidenze catastali. Le dichiarazioni di conformità, inoltre, devono essere rese espressamente, non potendosi ritenere assolto con una dichiarazione “indiretta” l’obbligo di legge.

La Suprema Corte conferma pertanto che le dichiarazioni di conformità incomplete in quanto rese dal titolare senza far riferimento anche ai dati catastali, oltre che all’ultima planimetria depositata in catasto, comportano la nullità assoluta ed insanabile dell’atto notarile che le contiene, e pertanto il Notaio rogante sarà soggetto alla sanzione prevista dall’art. 28 delle Legge Notarile n. 89/13.

Dopo aver affermato questo principio, la Corte stabilisce altresì che è da ritenersi perfettamente legittima l’irrogazione al Notaio di una pluralità di sanzioni disciplinari (che nel caso di specie erano state calcolate ciascuna nel minimo applicabile) quanti sono i rilievi mossi a suo carico. La Cassazione afferma quindi che le norme che prevedono il cumulo delle sanzioni (quali ad esempio quelle previste dal Codice Penale) devono essere considerate eccezionali e pertanto non analogicamente applicabili.

Non prevedendo gli articoli 135 e 138 della Legge Notarile l’applicabilità di un’unica sanzione, fino all’ammontare massimo applicabile, qualora al Notaio siano contestate più violazioni relative ad atti distinti, la Suprema Corte ritiene corretta l’irrogazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti contestati (ciò che nel caso di specie aveva comportato una sanzione disciplinare superiore ai 200.000,00 Euro comminata dalla COREDI Lazio a carico del Notaio in questione).


Note

[1] L. 27 febbraio 1985, n. 52, articolo 29, comma 1 bis, comma aggiunto dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo 19, comma 14, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122, prescrive: “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”

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Menzioni di conformità incomplete, nullità dell’atto notarile e relative sanzioni ultima modifica: 2016-10-21T13:36:38+02:00 da Annalisa Annoni
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