L’IVA non aumenterà

Le leggi di bilancio che si sono succedute nel tempo sono più volte intervenute a modificare e rinviare il rialzo programmato dell’I.V.A., così come originariamente previsto dall’art. 1, comma 718, della legge 190/2014.
L’ultimo intervento in tal senso era stato effettuato con la legge 160/2019 di bilancio per il 2020, che aveva previsto la sterilizzazione dell’aumento dell’I.V.A. per l’anno in corso, I.V.A. che però avrebbe dovuto poi subire un aumento reale nell’anno 2021 (passando dal 22% al 25% con riferimento all’IVA ordinaria – la quale sarebbe poi dovuta ulteriormente aumentate al 26,5% nel 2022 – e dal 10% al 12% con riferimento all’IVA speciale ridotta).
Il legislatore con il D.L. 34 del 19 maggio 2020, cosiddetto “Decreto Rilancio”, convertito con modificazioni dalla legge 77 del 17 luglio 2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19/5/2020 supplemento ordinario n. 21 e Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18/07/2020 supplemento ordinario n. 25) è però intervenuto in merito al previsto aumento dell’I.V.A.
L’art 123 del predetto decreto, inserendosi nella legislazione emergenziale conseguente alla pandemia tuttora in atto, ha infatti previsto la soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di I.V.A. e accisa.
Il comma 1 del citato articolo 123 prevede espressamente l’abrogazione dell’”articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell’art. 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Per far fronte al minor gettito derivante dal mancato aumento delle aliquote IVA il comma 2 del medesimo articolo prevede che per la copertura delle minori entrate siano destinate le risorse indicate nell’articolo 265 del medesimo decreto. Per la copertura si farà quindi ricorso all’indebitamento già approvato dal Parlamento.
L’abrogazione delle clausole di salvaguardia, pertanto, fa sì che le aliquote I.V.A. e le accise non aumentino ma non lascia inalterata la scopertura, ciò potendo comportare che in futuro i governi possano dover nuovamente far ricorso allo strumento delle clausole di salvaguardia, con una loro reintroduzione, al fine di poter far fronte alla copertura dei minori introiti generati dal mancato aumento delle aliquote I.V.A. e delle accise.

 

Art. 123 DL 34/2020
Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa
1. L’articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e l’articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo ((valutate)) in 19.821 milioni di euro per l’anno 2021, 26.733 milioni di euro per l’anno 2022, 27.004 milioni di euro per l’anno 2023, 27.104 milioni di euro per l’anno 2024, 27.204 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede ai sensi dell’articolo 265.

Art. 265 DL 34/2020
Disposizioni finanziarie finali
1. Gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con l’autorizzazione al ricorso all’indebitamento approvata il 29 aprile 2020 dalla Camera dei Deputati e il 30 aprile 2020 dal Senato della Repubblica con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il presente decreto utilizza altresi’ una quota pari a 3.340 milioni di euro del margine disponibile, in termini di fabbisogno, risultante a seguito dell’attuazione del decreto-legge, 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rispetto al ricorso all’indebitamento autorizzato l’11 marzo 2020 con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. L’allegato 1 all’articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e’ sostituito dall’Allegato 1 annesso al presente decreto.
(…omissis…)
7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 5, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 48, 49, 52, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 82, 84, 85, 89-bis, 92, 94, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 115, 119, 120, 123, 124, 125, 129, 130, 133, 136, 137, 143, 145, 147, 152, 153, 157, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 209, 210, 211, 213-bis, 214, 219, 222, 223, 225, 227, 230, 230-bis, commi 1 e 3, 231, 232, 233, 235, 236, 238, 239, e dai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, con esclusione di quelli che prevedono autonoma copertura, si provvede:
a) quanto a 364,92 milioni di euro per l’anno 2020, a 1.025 milioni di euro per l’anno 2021, a 1.145,5 milioni di euro per l’anno 2022, a 278,53 milioni di euro per l’anno 2023, a 138,83 milioni di euro per l’anno 2024, a 129,97 milioni di euro per l’anno 2025, a 125,47 milioni di euro per l’anno 2026, a 1.080,72 milioni di euro per l’anno 2027, a 329,32 milioni di euro per l’anno 2028, a 325,07 milioni di euro per l’anno 2029, a 301,06 milioni di euro per l’anno 2030, a 105,52 milioni di euro per l’anno 2031 e a 99,82 milioni di euro per l’anno 2032, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1.006,27 milioni di euro per l’anno 2020, a 1.450,37 milioni di euro per l’anno 2021 e a 60,62 milioni di euro a decorrere dall’anno 2033, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 5, 19, 20, 22, 23, 48, 95, 103, 115, 119, 129, 133, 136, 137, 141, 157, 176, 211, 219, 235, 238, 255 e 258;
b) quanto a 3.000 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
c) mediante il ricorso all’indebitamento di cui al comma 1.
(…omissis…)

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L’IVA non aumenterà ultima modifica: 2020-12-24T11:19:39+01:00 da Annalisa Annoni
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