L’inventario quale atto giuridico volontario e la sua utilità

La redazione degli inventari in ambito civile e commerciale è attività notarile di lunga tradizione per cui uno scritto in materia può apparire di poco interesse, ma qualche spunto “contemporaneo” a riguardo può forse essere di stimolo per ulteriori riflessioni sia di natura civilista che fiscale.

L’inventario si pone come ricognizione fedele di beni, rectius, attività e passività, tramite l’attività di verbalizzazione di un pubblico ufficiale e la relativa valutazione per mezzo dell’attività di uno stimatore.

La redazione di un inventario tramite pubblico ufficiale sottende il più delle volte interessi di terzi (creditori o amministrazione finanziaria) o di soggetti determinati dalla legge quali incapaci e persone giuridiche per cui la sua redazione è obbligatoria per legge.

Talvolta però l’interesse alla descrizione analitica dei beni e alla loro valutazione può essere dovuto a un interesse “pratico” delle parti e proprio a tale riguardo si vuole richiamare l’attenzione sull’utilità concreta di questo strumento.

Talvolta può essere opportuno ricorrere alla redazione di un inventario redatto in forma notarile (con le garanzie relative di veridicità del contenuto e della data del medesimo) su base volontaria al fine di far constare in futuro ai terzi una determinata situazione proprietaria.

In altri termini, può essere interesse delle parti avere un inventario notarile di “supporto” al titolo proprietario al fine di poter dimostrare, anche ai fini fiscali e della normativa antiriciclaggio, una situazione proprietaria da cui possa poi nascere una provvista finanziaria.

Sullo sfondo, l’area delle donazioni indirette, la cui tassazione in sede di emersione, stante il quadro normativo di riferimento delineato dal combinato disposto degli articoli 1 T.U.S. e 2, comma 47, del decreto legge n. 262 del 2006, è stata da ultimo richiamata dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 30/E dell’11 agosto 2015.

In primo luogo, distinguerei tra inventari obbligatori e delegati dall’autorità giudiziaria, o meglio ex delegati dall’autorità giudiziaria grazie alla la modifica dell’articolo 769 c.p.c., e inventari facoltativi, di autonomia privata, ove consentiti dalla legge (da ultimo, si richiama il quesito civilistico n. 521-2014/c intitolato: “sull’applicabilità degli artt. 769 ss. cod. proc. civ. all’inventario di cassetta di sicurezza”).

In secondo luogo, è opportuna una veloce rassegna di ipotesi di inventari:

l’immissione del possesso temporaneo dei beni dell’assente deve essere preceduto dall’inventario (art. 52 c.c.), così come per l’ipotesi di morte presunta (art. 64 c.c.; 72 c.c.);

l’inventario del tutore sui beni dell’incapace è regolato dagli articoli 362 e seguenti del codice civile, mentre l’articolo 424 c.c. regola le ipotesi in presenza di interdetto o inabilitato;

gli articoli 484 e seguenti del codice civile disciplinano la procedura del beneficio di inventario in materia di successione;

l’usufruttuario, salvo dispensa di parte o di legge, è tenuto a redigere un inventario dei beni (art. 1002);

l’apertura di una cassetta di sicurezza in caso di successione prevede l’intervento del notaio (art. 48 comma 6 TUS); così come la redazione di un inventario analitico sempre in materia successoria può servire per vincere la presunzione fiscale del mobilio del dieci per cento delle attività ereditarie quali denaro, gioielli e mobilia (art. 9 comma 2 TUS).

Va da sé che la redazione di un inventario successorio nei dieci anni dall’apertura della successione oppure l’inventario dell’usufruttuario in caso di vendita di beni in nuda proprietà può essere il frutto di una scelta di autonomia privata più che un obbligo di legge in senso stretto.

Ecco quindi che occorre andare oltre la ratio dell’inventario tradizionale e comprendere come il medesimo atto giuridico (inventario di attività) possa essere strumento moderno e innovativo a tutela del patrimonio nel rispetto delle normative che si sono succedute nel tempo in materia valutaria e di riciclaggio; l’inventario si pone infatti come atto di trasparenza proprietaria e fiscale proprio in coerenza con la necessità di relazionarsi con l’amministrazione finanziaria secondo criteri di titolarità effettiva dei beni.

L’inventario notarile può a distanza di tempo essere di grande utilità e supporto nella ricostruzione di flussi finanziari e assetti proprietari.

La vendita di un quadro, di una collezione di monete o di una raccolta di preziosi devono essere effettuati in piena regolarità e trasparenza e occorre una certa coerenza tra il valore “in mano” al proprietario – venditore al giorno della vendita e l’incasso del prezzo.

Da evidenziare come non sempre tali beni mobili abbiano una provenienza documentabile nel tempo, se non altro per ragioni di regime giuridico di circolazione (spesso non occorre nemmeno l’atto scritto per vendere detti beni) o più semplicemente per l’avvenuta perdita della documentazione.

Si può pertanto ritenere che in presenza di eredità con beni mobili di rilevante valore economico possa essere utile un atteggiamento antitetico rispetto al passato e quindi diretto all’emersione degli stessi beni, considerato il regime fiscale successorio attualmente esistente con le relative franchigie.

Compito del notaio sarà quello di valutare ogni situazione in concreto e di comprendere le dinamiche sottostanti all’esigenza di inventariare i beni (basti pensare ai possibili contenziosi su beni mobili ove la regola possesso vale titolo può creare situazioni di incertezza proprietaria di non facile soluzione).

In tali casi si potrà far anche constare una situazione di incertezza proprietaria la cui risoluzione è di esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria.

Il supporto notarile nell’attività inventariale non è tanto diretto alla costituzione di prova, ma alla ricognizione di situazioni di fatto in coerenza con la situazione proprietaria dichiarata dagli interessati.

Di tutta evidenza come un semplice inventario redatto dall’usufruttuario in alcun modo potrà essere titolo di proprietà da parte del nudo proprietario, ma è di altrettanta evidenza che la vendita di un bene mobile da parte del nudo proprietario, nel frattempo divenuto pieno proprietario a seguito della morte dell’usufruttuario o alla semplice scadenza del termine, grazie alla descrizione del bene contenuta nell’inventario redatto dall’usufruttario, non potrà che facilitare la circolazione del bene e la sua futura tracciabilità e perché no talvolta anche autenticità.

Ora, questi brevi appunti non intendono imporre la redazione dell’inventario in tutti i casi di apertura di una successione o di vendita di un bene mobile con riserva di usufrutto a termine, ma vogliono indicare la meritevolezza di una riflessione sulla potenziale utilità di un inventario notarile al di fuori delle situazioni strettamente obbligatorie.

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L’inventario quale atto giuridico volontario e la sua utilità ultima modifica: 2015-12-04T10:09:42+01:00 da Francesco Pene Vidari
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