L’art. 3, comma 6-septies, D.L. 30.12.2021, n. 228, introdotto in sede di conversione disposta con legge 25.02.2022, n. 15, ha fissato per tutto l’anno 2022 in €. 2.000,00 (come già previsto con decorrenza dal 1 luglio 2020) il limite a partire dal quale non è consentito l’uso del contante per pagamenti e/o versamenti; pertanto sino al prossimo 1 gennaio 2023 l’uso del contante è consentito solo per pagamenti e/o versamenti sino all’importo di €. 1.999,99; dal 1 gennaio 2023 il limite per l’uso del contante scenderà ad €. 1.000,00 (limite che prima della proroga portata dal D.L. 228/2021 avrebbe dovuto trovare applicazione sin dal 1 gennaio 2022).
Si rammenta, infatti che:
(i) l’art. 49 del Decreto Legislativo 21.11.2007, n. 231 ha stabilito il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore al limite fissato dalla legge; il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia, che appaiano artificiosamente frazionati.
(ii) l’art. 18 D.L 26.10.2019 n. 124 (convertito con legge 19.12.2019 n. 157), aveva previsto una riduzione graduale nel tempo dell’importo massimo al disotto del quale era ammesso l’utilizzo del contante:
- sino al 30 giugno 2020 l’utilizzo del contante era consentito al disotto dell’importo massimo di €. 3.000,00;
- dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 l’utilizzo del contante era consentito al disotto dell’importo massimo di €. 2.000,00;
- dal 1° gennaio 2022 l’utilizzo del contante era consentito al disotto dell’importo massimo di €. 1.000,00.
(iii) l’art. 3, comma 5-septies, del D.L. 228/2021 (Decreto Milleproroghe) convertito con legge 15/2022 ha riportato ad €. 2.000,00 il limite massimo per l’uso dei contanti per l’anno 2022 (€. 1.000,00 a partire dal 1 gennaio 2023)
(iv) l’art. 63, commi 1 e 1-ter, del Decreto Legislativo 21.11.2007, n. 231 prevede che alle violazioni delle prescrizioni dettate in ordine all’utilizzo del contante dall’art. 49 medesimo decreto (quale sopra citato) si applica la sanzione amministrativa da 1.000 ero a 50.000,00 euro.
Si riporta qui di seguito una tabella con gli importi massimi di utilizzo del contante succedutesi nel tempo:
A partire dal | Sino al | Importo al di sotto del quale è ammesso l’uso del contante (*) |
9 maggio 2001 | 25 dicembre 2002 | €. 10.329,14 |
26 dicembre 2002 | 29 aprile 2008 | €. 12.500,00 |
30 aprile 2008 | 24 giugno 2008 | €. 5.000,00 |
25 giugno 2008 | 30 maggio 2010 | €. 12.500,00 |
31 maggio 2010 | 12 agosto 2011 | €. 5.000,00 |
13 agosto 2011 | 5 dicembre 2011 | €. 2.500,00 |
6 dicembre 2011 | 31 dicembre 2015 | €. 1.000,00 |
1° gennaio 2016 | 30 giugno 2020 | €. 3.000,00 |
1° luglio 2020 | 31 dicembre 2022 | €. 2.000,00 |
1° gennaio 2023 | €. 1.000,00 |
(*) gli importi pari o superiori a quelli riportati in tabella NON possono essere pagati in contanti bensì con assegni bancari o circolari recanti la clausola di “non trasferibilità” ovvero con bonifici bancari.
AUTORE

Notaio in Vicenza, ha iniziato l’attività notarile nel 1986. Svolge docenza presso la Scuola del Notariato del Comitato Triveneto di Padova.