Con D.L 26 ottobre 2019 n. 124 (convertito con legge 19 dicembre 2019 n. 157), è stato nuovamente modificato il regime di utilizzo del contante. L’art. 18 di detto decreto stabilisce, infatti:
- che con decorrenza dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 l’importo massimo oltre il quale non è consentito l’uso del contante è fissato in €. 2.000,00 (pertanto nel suddetto arco temporale l’uso del contante è consentito solo per pagamenti e/o versamenti sino all’importo di €. 1.999,99).
- che con decorrenza dal 1° gennaio 2022 l’importo massimo oltre il quale non è consentito l’uso del contante è fissato in €. 1.000,00 (pertanto a partire del 1° gennaio 2022 l’uso del contante è consentito solo per pagamenti e/o versamenti sino all’importo di €. 999,99).
Si riporta qui di seguito una tabella con gli importi massimi di utilizzo del contante succedutesi nel tempo:
A partire dal | Sino al | Importo al di sotto del quale è ammesso l’uso del contante (*) |
9 maggio 2001 | 25 dicembre 2002 | €. 10.329,14 |
26 dicembre 2002 | 29 aprile 2008 | €. 12.500,00 |
30 aprile 2008 | 24 giugno 2008 | €. 5.000,00 |
25 giugno 2008 | 30 maggio 2010 | €. 12.500,00 |
31 maggio 2010 | 12 agosto 2011 | €. 5.000,00 |
13 agosto 2011 | 5 dicembre 2011 | €. 2.500,00 |
6 dicembre 2011 | 31 dicembre 2015 | €. 1.000,00 |
1° gennaio 2016 | 30 giugno 2020 | €. 3.000,00 |
1° luglio 2020 | 31 dicembre 2021 | €. 2.000,00 |
1° gennaio 2022 | €. 1.000,00 |
(*) gli importi pari o superiori a quelli riportati in tabella NON possono essere pagati in contanti bensì con assegni bancari o circolari recanti la clausola di “non trasferibilità” ovvero con bonifici bancari.

Limitazione nell’uso del contante – 2020
ultima modifica: 2020-02-04T08:20:06+01:00
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Notaio in Vicenza, ha iniziato l’attività notarile nel 1986. Svolge docenza presso la Scuola del Notariato del Comitato Triveneto di Padova.