Novità per libretti di impianto e controlli di efficienza energetica

Con D.M. Sviluppo Economico del 20 giugno 2014 è stato prorogato al 15 ottobre 2014 il termine per adeguare i modelli di libretto e i rapporti di efficienza energetica degli impianti termici e di climatizzazione, originariamente fissato al 1 giugno 2014 in forza del D.P.R. n. 74/13.

Il libretto è prescritto indistintamente per tutti gli impianti termici per la climatizzazione, sia invernale che estiva, nonché per quelli di produzione di acqua calda sanitaria[1].Il controllo di efficienza energetica e il relativo rapporto, invece, sono obbligatori solamente per impianti che superino una potenza nominale di 10 Kw o di 12 Kw, a seconda che si tratti, rispettivamente, di impianti di climatizzazione invernale o estiva e con esclusione dall’obbligo per gli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili.

Responsabili della manutenzione e del controllo di efficienza dell’impianto sono il proprietario e il conduttore dell’immobile nel quale sono installati gli impianti, nonché, per i condomini, l’amministratore di condominio.

Questi soggetti, in alcuni casi e purché gli impianti siano conformi, possono delegare ad un soggetto terzo i propri compiti in merito[2].

Quali sono le ricadute sull’attività notarile e sulla tecnica di redazione degli atti?

1) Garanzia certficazione di conformità degli impianti

I libretti di impianto, aggiornati e con gli eventuali allegati, devono essere consegnati all’avente causa in caso di trasferimento a qualsiasi titolo (pertanto sia a titolo oneroso che gratuito) dell’immobile al cui servizio sono posti i relativi impianti.

Può quindi essere opportuno inserire in atto una clausola con cui dare atto dell’avvenuta consegna di tale documentazione, oppure, quanto meno, del fatto che alienante ed acquirente siano edotti in merito al vigente obbligo di consegna.

Per quanto concerne l’impatto della normativa, in oggetto, su quanto previsto in merito alla conformità degli impianti posti a servizio dei fabbricati dal D.M. n. 37/08, nel caso di trasferimento di immobile avente impianti non a norma e/o non muniti di libretto di impianto secondo la nuova normativa, potrebbe essere opportuno inserire in atto una dichiarazione del venditore in forza della quale questi attesti solamente che gli impianti non sono dotati delle dichiarazioni di conformità, senza ulteriori indicazioni; questo perché le sanzioni sono previste ed applicabili per il mancato rispetto degli obblighi in tema di controllo e manutenzione, non per la mancanza delle dichiarazioni di conformità.

2) Allegazione all’attestato di prestazione energetica

L’art. 6 del D.Lgs. n. 192/05 prevede, inoltre, l’allegazione dei libretti di impianto all’Attestato di Certificazione e/o Prestazione Energetica.

Tale “allegazione” è sicuramente da intendersi in senso atecnico, quindi il documento da allegare agli atti notarili, ove ciò sia richiesto dalla vigente normativa, in originale o in copia conforme, è il puro Attestato di Certificazione e/o Prestazione Energetica senza i libretti di impianto.

L’ACE o l’APE hanno validità temporale massima di 10 anni, salvo l’intervento di cause di decadenza, fra le quali rientra il mancato rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, ed in particolare – per gli impianti termici – comprese le eventuali necessità di adeguamento.

In caso di mancato rispetto delle predette prescrizioni l’Attestato energetico decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le operazioni di controllo di efficienza energetica.

Il Notaio non è peraltro tenuto a fare alcun accertamento sulla sussistenza delle condizioni tecniche cui è subordinata la validità di un Attestato di certificazione e/o prestazione energetica, non avendo le competenze professionali a tal fine necessarie. È quindi compito del proprietario garantire in atto che non si sia verificata alcuna causa di decadenza dell’ACE/APE: a tal fine è quindi opportuno inserire in atto apposita dichiarazione dell’alienante (o del locatore) in merito alla vigenza dell’Attestato.


Note al testo:

[1] Il libretto di impianto è una sorta di “carta di identità” dell’impianto termico per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria ed i modelli di tale libretto sono stati approvati con D.M. Sviluppo Economico 10 febbraio 2014. Il libretto può anche essere predisposto in formato PDF o elettronico editabile. In questo caso, però, si dovrà avere presso l’impianto una copia cartacea a disposizione, da esibire in caso di controlli.

[2] Le verifiche vanno eseguite da ditte abilitate. Ogni impianto verrà controllato secondo modalità e tempistiche proprie. Quali siano le operazioni di controllo e manutenzione e quale debba essere la loro frequenza devono essere indicati dagli installatori e manutentori degli impianti termici. Il responsabile (o l’eventuale delegato) rispondono del mancato rispetto delle norme in materia e le sanzioni applicabili sono quelle previste dall’art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 182/05 (che prevede una pena pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 3.000,00). Anche gli incaricati del controllo e della manutenzione degli impianti termici sono passibili di sanzioni in caso di violazioni e le sanzioni applicabili sono quelle previste dal comma 6 della citata norma (pena pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 6.000,00).

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Novità per libretti di impianto e controlli di efficienza energetica ultima modifica: 2014-12-10T08:06:41+01:00 da Valentina Rubertelli
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