L’equivalenza contabile della fusione per incorporazione diretta ed inversa

Negli ultimi anni si è fatto ricorso con una certa frequenza alle operazioni di fusione per incorporazione “inversa” attraverso le quali una società controllata incorpora la propria controllante. La diffusione dell’istituto è anche da ricollegarsi al crescente ricorso ad operazioni di acquisizione con indebitamento (con termine anglofono note come leverage buy out), attraverso un veicolo societario, spesso di nuova costituzione, che attinge capitale di debito dal sistema finanziario per acquisire il controllo di una società ‘obiettivo’ preesistente ed operativa.

di Luca Magnano San Lio
Socio KPMG S.p.A. Dottore commercialista e revisore legale

Il veicolo societario è spesso unicamente costituito con la finalità di procedere alla raccolta di capitale di debito ed all’acquisizione della società obiettivo. Successivamente al completamento dell’operazione si assiste ad un’operazione di fusione, necessaria anche per ‘riportare’ il debito contratto all’interno del perimetro societario che genera i flussi di cassa a servizio del debito stesso. L’opportunità di mantenere giuridicamente in esercizio la società obiettivo, titolare dell’attività operativa e conseguentemente dei contratti, licenze e marchi funzionali all’attività di impresa, rende frequente il ricorso alla citata operazione di fusione inversa; strumento che consente una semplificazione degli adempimenti contabili ed amministrativi, quali ad esempio le comunicazioni a clienti e fornitori, le volture di autorizzazioni e licenze, il subentro nei rapporti contrattuali e le trascrizioni ipotecarie e catastali.

La fattispecie è stata oggetto di approfondimenti giuridici, che si sono soffermati su alcuni punti controversi dell’operazione1. Il filone aziendalistico ha invece seguito una strada, tracciata anche dalla migliore prassi internazionale, improntata alla semplificazione e ben riassunta dal documento n. 4 “Fusione e Scissione” (nel seguito ‘OIC 4’) emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità (nel seguito ‘OIC’), che disciplina il trattamento contabile delle operazioni di fusione, inclusa la fusione inversa.

L’OIC 4 è incardinato sull’assioma che fusione diretta e fusione inversa (per lo meno nel caso dell’incorporazione di società di cui si detiene il controllo) costituiscano due modalità formalmente diverse per realizzare nella sostanza un’identica operazione e conseguire la medesima finalità; pertanto, in applicazione del principio della prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali nella redazione del bilancio d’esercizio2, i relativi effetti contabili ed economici non possono essere diversi. A ciò segue il corollario che il complesso economico unificato dopo la fusione non può che avere lo stesso valore (inteso sia come consistenza dell’attivo e del passivo dello stato patrimoniale, sia come ammontare complessivo del netto contabile), sia che si effettui un’incorporazione diretta sia una fusione rovesciata.

Le conseguenze pratiche di questo assioma si ritrovano pertanto nei due seguenti aspetti della contabilità dell’operazione di fusione inversa:

  1. A fronte della eliminazione della voce ‘partecipazioni’ iscritta nell’attivo di stato patrimoniale della controllante-incorporata, si procede alla eliminazione del patrimonio netto della società controllata-incorporante. Salvo che non siano presenti rettifiche di fusione (ad esempio l’allocazione di un avanzo), e solo nella misura in cui le stesse risultino necessarie anche in un’operazione di fusione diretta, il patrimonio netto della società risultante dalla fusione, inteso come somma del capitale sociale e delle riserve, dovrà essere equivalente al patrimonio netto della controllante-incorporata pre-fusione;
  2. Se dall’operazione di cui al punto precedente emerge un disavanzo da annullamento, lo stesso è allocato (ricorrendone i presupposti indicati dall’OIC 4) ai sensi dell’art. 2504-bis n. 4 bis del Codice Civile ai maggiori valori dell’attivo e del passivo della società controllata-incorporante, oppure all’avviamento della stessa, mentre non è possibile procedere a rivalutazione dei valori contabili della controllante-incorporata.

Tale impostazione semplifica la rappresentazione contabile delle fusioni inverse3, la cui correttezza può essere verificata con una semplice ‘prova del nove’: simulando una fusione diretta per incorporazione, si devono ottenere gli stessi risultati4.

Esempio: Fusione per incorporazione di società interamente controllata

Alfa S.r.l. (incorporata) detiene una partecipazione totalitaria in Bravo S.r.l. (incorporante). La perizia di Bravo S.r.l. indica un valore corrente degli impianti di €158.000, con una plusvalenza latente rispetto ai valori di bilancio di €18.000. Si supponga che l’operazione di fusione inversa venga realizzata attraverso la diretta distribuzione delle azioni di Bravo ai soci di Alfa ed il contestuale annullamento delle azioni di Alfa da essi detenute.

I valori delle attività e passività ante fusione (nonché i valori aggregati) sono i seguenti:

Elementi patrimoniali Alfa S.r.l. Bravo S.r.l. Valori aggregati
Partecipazione in Bravo 100.000 100.000
Impianti (di Bravo) 140.000 140.000
Macchinari ed attrezzature (di Alfa) 202.500 202.500
Crediti verso clienti 103.000 110.000 213.000
Totale attivo 405.500 250.000 655.500
Capitale sociale 40.500 70.000 110.500
Altre riserve 100.000 5.000 105.000
TFR 75.000 40.000 115.000
Debiti verso banche 150.000 75.000 225.000
Debiti verso fornitori 40.000 60.000 100.000
Totale passivo 405.500 250.000 655.500

In sede di fusione inversa, la partecipazione dell’incorporata pari a €100.000 sarà elisa contro il patrimonio netto dell’incorporante pari a €75.000, determinando un disavanzo di fusione di €25.000 che sarà in prima battuta allocato come segue:

Disavanzo di fusione totale 25.000
Imputazione al maggior valore degli elementi dell’attivo di Bravo S.r.l. (18.000)
Rilevazione delle imposte differite passive5 5.000
Residuo da allocare 12.000

E’ da notare: i) che il disavanzo di fusione è calcolato confrontando il valore di carico della partecipazione di Alfa in Bravo con il patrimonio netto di quest’ultima; ii) che il disavanzo di fusione è attribuito al maggiore valore delle attività di Bravo, nei limiti dei valori correnti risultanti dalla perizia6. Non risulterebbe conforme all’OIC 4 procedere in modo diverso, ad esempio ipotizzare di assoggettare a perizia gli impianti di Alfa ed allocare una parte del disavanzo agli stessi. iii) sul maggior valore dell’attivo di Bravo sono stanziate le imposte differite passive in quanto con la fusione si determina una differenza temporanea tra i maggiori valori civilistici di Bravo post-fusione ed i valori fiscali (assumendo la neutralità fiscale della fusione stessa, come di norma si verifica).

Con riferimento al residuo da allocare, si supponga che ricorrendone i presupposti lo stesso sia rilevato quale avviamento.

Le scritture di fusione e la situazione del bilancio post-fusione sono rappresentate nel seguito:

Elementi patrimoniali Valori aggregati Scritture di fusione Bravo (post fusione)
Partecipazione in Bravo 100.000 (100.000)
Avviamento 12.000 12.000
Impianti 140.000 140.000
Macchinari ed attrezzature 202.500 18.000 220.500
Crediti verso clienti 213.000 213.000
Totale attivo 655.500 (70.000) 585.500
Capitale sociale 110.500 (40.500) 70.000
Altre riserve 105.000 (34.500) 70.500
Fondo imposte differite 5.000 5.000
TFR 115.000 115.000
Debiti verso banche 225.000 225.000
Debiti verso fornitori 100.000 100.000
Totale passivo 655.500 (70.000) 585.500

Al completamento dell’operazione, come in una fusione per incorporazione diretta, il patrimonio netto finale risulta pari al patrimonio netto della controllante-incorporata Alfa (rectius al patrimonio netto che si sarebbe ottenuto al completamento di una fusione diretta di Bravo in Alfa, nel caso di specie equivalente al patrimonio netto di Alfa pre-fusione data l’assenza di avanzi di fusione); inoltre l’imputazione del disavanzo di fusione ha comportato la rivalutazione esclusivamente delle attività della controllata-incorporante Bravo, risultando pertanto in conformità con le disposizioni dell’OIC 4 in merito alla fusione inversa.

L’operazione di fusione inversa ha tuttavia determinato una differente ripartizione delle poste del patrimonio netto (nel caso in esame €70.000 di capitale sociale ed €70.500 di altre riserve) rispetto alla situazione che si sarebbe determinata procedendo ad una fusione diretta (che nel caso in esame avrebbe determinato un capitale sociale di €40.500 ed altre riserve di €100.000).

E’ interessante notare che la citata equivalenza tra gli effetti della fusione per incorporazione diretta e di quella inversa si ha anche nel caso in cui il patrimonio netto della controllante-incorporata risulti inferiore al patrimonio netto della controllata-incorporante, per effetto dell’emersione (in sede di fusione diretta) dell’avanzo di fusione. Un caso esemplificativo è riportato nel seguito.

Charlie S.r.l. (incorporata) detiene una partecipazione totalitaria in Delta S.r.l. (incorporante). Si supponga che il valore contabile delle attività di Delta S.r.l. sia rappresentativo del valore corrente delle stesse. Si supponga che l’operazione di fusione inversa venga realizzata attraverso la diretta distribuzione delle azioni di Delta ai soci di Charlie ed il contestuale annullamento delle azioni di Charlie da essi detenute.

I valori delle attività e passività ante fusione (nonché i valori aggregati) sono i seguenti:

Elementi patrimoniali Charlie S.r.l. Delta S.r.l. Valori aggregati
Partecipazione in Delta 100.000 100.000
Impianti 140.000 140.000
Crediti verso clienti 110.000 110.000
Totale attivo 100.000 250.000 350.000
Capitale sociale 100.000 105.000 205.000
Altre riserve 15.000 15.000
TFR 40.000 40.000
Debiti verso fornitori 90.000 90.000
Totale passivo 100.000 250.000 350.000

In sede di fusione diretta, la partecipazione dell’incorporata pari a €100.000 sarebbe elisa contro il patrimonio netto dell’incorporante pari a €120.000, determinando un avanzo di fusione di €20.000. Si ipotizzi che esso sia rappresentativo di utili conseguiti da Delta fino alla data della fusione e non distribuiti alla propria controllante Charlie, e pertanto in sede di fusione venga contabilizzato a diretto incremento del patrimonio netto.

In caso di fusione inversa le seguenti scritture e la situazione del bilancio post-fusione sarebbero le seguenti:

Elementi patrimoniali Valori aggregati Scritture di fusione Delta (post fusione)
Partecipazione in Delta 100.000 (100.000)
Impianti 140.000 140.000
Crediti verso clienti 110.000 110.000
Totale attivo 350.000 (100.000) 250.000
Capitale sociale 205.000 (100.000) 105.000
Altre riserve 15.000 15.000
TFR 40.000 40.000
Debiti verso fornitori 90.000 90.000
Totale passivo 350.000 (100.000) 250.000

L’operazione di fusione determina una differente ripartizione delle poste del patrimonio netto (nel caso in esame €105.000 di capitale sociale ed €15.000 di altre riserve) rispetto alla situazione che si sarebbe determinata procedendo ad una fusione diretta (che nel caso in esame avrebbe determinato un capitale sociale di €100.000 ed una riserva per avanzo di fusione di €20.000). Non è infatti necessario far emergere l’avanzo di fusione, in quanto il patrimonio netto della controllata-incorporante Delta include già tale maggior valore, che come si è detto è rappresentativo di utili realizzati da Delta fino alla data della fusione e non distribuiti a Charlie.

L’OIC 4 è stata emesso nel gennaio 2007 e risulta a tutt’oggi in vigore. Va rilevato che negli ultimi anni le norme del Codice Civile in materia di bilancio sono state profondamente novellate dal D. Lgs. 139/2015 di recepimento della direttiva europea 34/2013, alla quale ha fatto seguito l’avvio di un’integrale rivisitazione dei Principi Contabili Nazionali emessi dall’OIC che risulta ad oggi ancora in corso. In particolare l’OIC 4 non è ancora stato oggetto di aggiornamento da parte dell’OIC, che tuttavia ha avviato in data 1 giugno 2017 un progetto di post-implementation review e pertanto non è da escludere che esso sarà oggetto di modifiche nei prossimi mesi.

E’ certo infatti che il principio necessiti di alcuni interventi come minimo atti ad un coordinamento con la normativa contabile novellata dal D. Lgs. 139/15. Ci si riferisce, ad esempio, al trattamento contabile del disavanzo di fusione delineato al paragrafo 4.4.3.1 dell’OIC 4 come segue (sottolineature aggiunte): “nelle ipotesi in cui il disavanzo da annullamento, in base alla sua origine e natura economica, corrisponda a perdite o ad un eccesso di costo, analogamente a quanto previsto dall’art. 33 del D. Lgs. n. 127/1991 per il residuo positivo da consolidamento, esso è eliminato, portandolo a riduzione del patrimonio netto post-fusione […]”. Tuttavia il citato art. 33 del D. Lgs. 127/91 è stato oggetto di una radicale modifica da parte del D. Lgs. 139/2015, ed oggi prevede per tale disavanzo di annullamento (che corrisponda a perdite o ad un eccesso di costo) l’unica sorte della rilevazione integrale nel conto economico dell’esercizio; non è dunque consentito il trattamento contabile previgente di rilevazione a diretta riduzione di una o più riserve di patrimonio netto, ove presenti e capienti.

Emerge pertanto l’esigenza di un aggiornamento da parte dell’OIC del documento n. 4 al fine di risolvere la questione7 e chiarire se:

  1. Debba essere mantenuta l’analogia con il citato art. 33 del D. Lgs. 127/91 nella sua novellata formulazione, e pertanto anche il disavanzo di fusione avente natura di ‘eccesso di costo’ debba essere rilevato nel conto economico dell’esercizio in cui la fusione ha efficacia, chiarendo altresì in quale voce del conto economico esso debba essere esposto; oppure
  2. Nel caso della fusione si debba applicare un trattamento contabile asimmetrico rispetto alla disciplina dettata dal D. Lgs. 127/91 per i bilanci consolidati, e si debba pertanto continuare a rilevare tale disavanzo a diretta riduzione del patrimonio netto, se capiente.

Va infine considerato che la citata ‘semplicità’ dell’assioma dell’equivalenza contabile tra fusione inversa e fusione diretta per incorporazione andrebbe altresì contestualizzato anche alla luce della normativa fiscale in tema di fusioni, ad esempio con riferimento alla problematica della ricostituzione delle riserve del netto patrimoniale, la cui trattazione esula dal presente contributo.

1 Ci si riferisce ad esempio alla problematica dell’applicabilità della normativa in tema di azioni proprie, nonché ai profili di delicatezza sollevati con riferimento all’utilizzo delle azioni della società obiettivo a garanzia del debito che la stessa dovrà “ripagare”.

2 Principio che ha trovato con il D.lgs. 139/15 una declinazione esplicita nel novellato art. 2423-bis n. 1-bis del Codice Civile

3 Permangono tuttavia alcuni aspetti di complessità relativi al procedimento di fusione. Lo stesso OIC 4 indica due differenti modalità attraverso le quali pervenire alla contabilizzazione della fusione inversa, pur nel rispetto dell’assioma in precedenza illustrato: i) diretta distribuzione delle azioni della controllata-incorporante ai soci della controllante-incorporata, generalmente percorribile nei casi di partecipazione totalitaria nella controllata; ii) aumento di capitale della controllata-incorporante e successivo annullamento delle azioni proprie ricevute a seguito della fusione inversa, fattispecie che diviene necessaria ove la partecipazione di controllo detenuta nell’incorporante sia non totalitaria. In tale fattispecie, si può altresì assistere alla generazione di differenze da concambio che, sempre ai sensi dell’OIC 4, sono rilevate contabilmente secondo i medesimi criteri seguiti per le fusioni dirette.

4 Intendendo con tali i valori post-fusione dell’attivo e del passivo patrimoniale, incluso l’avviamento, e la consistenza complessiva del patrimonio netto. Va invece rilevato che la fusione inversa può produrre una diversa allocazione del complessivo valore del patrimonio netto tra le voci di capitale e riserve che lo compongono rispetto ad una fusione diretta.

5 Il valore di €5.000 è inserito a titolo esemplificativo per semplicità di calcolo e corrisponderebbe ad una aliquota fiscale del 27,7%. La quantificazione delle imposte differite andrà effettuata sulla base dell’aliquota fiscale vigente applicabile alle specifiche voci alle quali è allocato il disavanzo di fusione. E’ opportuno ricordare che le imposte differite non sono calcolate in sede di rilevazione iniziale dell’avviamento, ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 54 dell’OIC 25 – Imposte sul reddito.

6 Va prestata attenzione alla circostanza che tali maggiori valori vanno considerati pro-quota rispetto alla percentuale di partecipazione azionaria che, nell’esempio, è pari al 100%.

7 Questione che pare non possa essere risolta in via interpretativa dato che non si ravvisano elementi ostativi rispetto ai trattamenti contabili alternativi del disavanzo di fusione rappresentativo di un eccesso di costo (patrimonio netto o conto economico) nel seguito tratteggiati.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove
L’equivalenza contabile della fusione per incorporazione diretta ed inversa ultima modifica: 2018-09-06T12:58:52+02:00 da Redazione Federnotizie
Vuoi ricevere una notifica ogni volta che Federnotizie pubblica un nuovo articolo?
Iscrivendomi, accetto la Privacy Policy di Federnotizie.
Attenzione: ti verrà inviata una e-mail di controllo per confermare la tua iscrizione. Verifica la tua Inbox (o la cartella Spam), grazie!


AUTORE