Di seguito riportiamo una tabella riepilogativa a cura del notaio Giovanni Rizzi della legislazione più recente, promulgata in stato di emergenza nazionale da Covid-19, che riassume le norme in materia di sospensione e proroga dei termini per adempimenti, atti e procedimenti che incidono direttamente o indirettamente sull’attività del notaio.
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Oggetto | Termine | Atto | Procedimento | Nuovo termine | Norma riferimento | Note |
CERTIFICATI |
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Certificato destinazione urbanistica (CDU) (rilascio) | Il CDU deve essere rilasciato dal Comune entro 30 giorni dalla domanda. In mancanza può essere sostituito da una dichiarazione di parte (art. 30, c.4, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 T.U. in materia edilizia) | Sospensione del termine tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 maggio 2020 | Art. 103, c. 1, DL. 17.3.2020 n. 18 conv. con L. 24.4.2020 n. 27
Art. 37 DL. 8.4.2020 n. 23 |
Il procedimento il rilascio del CDU rientra tra i procedimenti amministrativi per i quali l’art. 103, c. 1, DL. 18/2003 ha disposto la sospensione dei termini |
Certificato destinazione urbanistica (CDU) (vigenza) | Il CDU conserva validità per un anno dalla data di rilascio (e in atto si deve dichiarare che non sono intervenute modifiche agli strumenti urbanistici) (art. 30, c.3, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 T.U. in materia edilizia). | Il CDU con scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020, conserva la sua validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (fermo restando l’obbligo di dichiarare in atto che non sono intervenute modifiche agli strumenti urbanistici) | Art. 103, c. 2, DL. 17.3.2020 n. 18 conv. con L. 24.4.2020 n. 27
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La proroga riguarda tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020.
Ritiene applicabile la proroga suddetta al CDU l’Ufficio studi CNN, risposta a quesito n. 103 del 15.4.2020 in CNN Notizie n. 77 del 23.4.2020 |
Attestato prestazione energetica (APE) | L’APE conserva validità per dieci anni dalla data del suo rilascio | Non è prevista nessuna proroga della eventuale scadenza | L’APE è rilasciato da un tecnico di parte, abilitato alla certificazione energetica. Non può essere considerato un certificato o attestato della P.A. cui possa applicarsi la disposizione di proroga della scadenza di cui all’art. 103, c. 2, DL. 18/2020 | |
URBANISTICA |
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Permesso di costruire (procedimento – silenzio assenso ex art. 20, c. 8, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 T.U. in materia edilizia) | Sulla domanda di rilascio del permesso di costruire si intende formato il silenzio assenso (salvi i casi in cui sussistano vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali) una volta decorsi i termini ed al ricorrere di tutte le condizioni di cui all’art. 20, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 T.U. in materia edilizia) | Sospensione dei termini per la formazione del silenzio assenso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 maggio 2020 | Art. 103, c. 1, DL. 17.3.2020 n. 18 conv. con L. 24.4.2020 n. 27
Art. 37 DL. 8.4.2020 n. 23 |
L’art. 103, c. 1, DL. 23.2020 prevede espressamente che la sospensione riguarda anche i termini di formazione della volontà conclusiva della P.A. nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento (tra le quali il silenzio assenso) |
Permesso di costruire (efficacia e decadenza) | Termini di decadenza del permesso di costruire: un anno dal rilascio per l’inizio lavori e tre anni dall’inizio lavori per il completamento dell’opera (art. 15, c. 2, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 T.U. in materia edilizia) | Se i termini di decadenza sono in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020, il permesso di costruire conserva la sua validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. | Art. 103, c. 2, DL. 17.3.2020 n.18 conv. con L. 24.4.2020 n. 27
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L’art. 103, c. 2, DL. 18/2020, come modificato in sede di conversione, prevede espressamente la proroga per il periodo di 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza con riguardo a tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, compresi i termini di inizio ed ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia), in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020. |
Segnalazione certificata inizio attività ex art. 22 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 T.U. in materia edilizia (SCIA ordinaria) – procedimento | Il Comune nel termine di 30 giorni dal ricevimento della S.C.I.A. può vietare la prosecuzione dell’attività e richiedere la rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa (’art. 19, c. 6bis, L. 07/08/1990, n. 241). | Sospensione del termine per vietare la prosecuzione dell’attività nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 maggio 2020
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Art. 103, c. 1, DL. 17.3.2020 n. 18 conv. con L. 24.4.2020 n. 27
Art. 37 DL. 8.4.2020 n. 23 |
Si applica al caso di specie la disciplina dettata in via generale per i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati dopo tale data. |
Segnalazione certificata inizio attività ex art. 22 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 T.U. in materia edilizia (SCIA ordinaria) – efficacia | Per la SCIA ordinaria l’art. 22 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) non prevede un termine di efficacia. Si ritiene peraltro applicabile, per analogia, la disciplina dettata per la Super-SCIA dall’art. 23, c. 2, del T.U. in materia edilizia, che stabilisce che la SCIA è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni (la realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova SCIA) | Se il termine triennale di efficacia è in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020, la S.C.I.A. conserva la sua validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza | Art. 103, c. 2, DL. 17.3.2020 n. 18 conv. con L. 24.4.2020 n. 27
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L’art. 103, c. 2, DL. 18/2020, come modificato in sede di conversione, estende espressamente la proroga prevista in via generale per tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, anche alle S.C.I.A. in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020. |
Segnalazione certificata inizio attività alternativa al permesso di costruire ex art. 23, c. 01, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 T.U. in materia edilizia (Super-SCIA) – procedimento | In caso di super-SCIA i lavori possono essere iniziati decorsi 30 gg. dalla sua presentazione al Comune, il quale, entro tale termine, qualora, riscontri l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento. | Sospensione del termine per vietare l’effettuazione dell’intervento nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 maggio 2020 | Art. 103, c. 1, DL. 17.3.2020 n. 18 conv. con L. 24.4.2020 n. 27
Art. 37 DL. 8.4.2020 n. 23 |
Si applica al caso di specie la disciplina dettata in via generale per i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati dopo tale data. |
Segnalazione certificata inizio attività alternativa al permesso di costruire ex art. 23, c. 01, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 T.U. in materia edilizia (Super-SCIA) – efficacia | L’art. 23, c. 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) stabilisce che la Super-SCIA è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni (la realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova SCIA) | Se il termine triennale di efficacia è in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, la S.C.I.A. conserva la sua validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza | Art. 103, c. 2, DL. 17.3.2020 n. 18 conv. con L. 24.4.2020 n. 27
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L’art. 103, c. 2, DL. 18/2020, come modificato in sede di conversione, estende espressamente la proroga prevista in via generale per tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, anche alle S.C.I.A. in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020. |
Segnalazione certificata di agibilità (SCA) | Il Comune nel termine di 30 giorni dal ricevimento della SCA può vietare la prosecuzione dell’utilizzo dell’edificio e la rimozione degli eventuali effetti dannosi (’art. 24, c. 6, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 T.U. in materia edilizia) | Sospensione del termine nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 maggio 2020 | Art. 103, c. 1, DL. 17.3.2020 n. 18 conv. con L. 24.4.2020 n. 27
Art. 37 DL. 8.4.2020 n. 23 |
Si applica al caso di specie la disciplina dettata in via generale per i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati dopo tale data.
L’art. 103, c. 2, DL. 18/2020, come modificato in sede di conversione, estende espressamente la proroga prevista in via generale per tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, anche alle SCA in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020. Tuttavia, la norma non sembra poter trovare applicazione con riguardo alle SCA visto che l’art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) non prevede alcun termine di efficacia per le SCA cui possa applicarsi la proroga di 90 gg. dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. |
Convenzioni di attuazione di Piani urbanistici attuativi | Le convenzioni per l’attuazione di Piani Urbanistici Attuativi (Piani di Lottizzazione, Piani di recupero, PEEP, ecc.) stabiliscono i termini di validità degli stessi ed i termini di inizio e fine lavori per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione. Di norma in mancanza di diversa previsione della convenzione il termine ultimo per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione è di 10 anni: così stabilisce l’art. 28 legge 17 agosto 1942 n. 1150 (che detta la disciplina in generale per la lottizzazione di terreni) | Se i termini di validità o di inizio e fine lavori previsti in dette convenzioni sono in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020, gli stessi sono prorogati di 90 giorni. | Art. 103, c. 2bis, DL. 17.3.2020 n. 18 conv. con L. 24.4.2020 n. 27
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L’art. 103, c. 2bis DL. 18/2020, ha previsto espressamente la suddetta proroga di 90 giorni nel caso in cui i termini di validità ed i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 legge 17.8.1942 n. 1150, ovvero dagli accordi similari, comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico siano in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020. La proroga si applica anche a convenzioni o accordi similari e relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’art. 30, c. 3bis DL. 21.6.2013 n. 69, conv. l. 9.8.2013 n. 98 (proroga di tre anni). |
Contratti tra privati aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura | I contratti tra privati aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura in corso di validità tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, nei quali siano previsti termini di inizio e fine lavori. Nella disposizione in commento, riguardante sicuramente i contratti di appalto, potrebbero farsi rientrare anche i preliminari di immobili da costruire (in quanto contratti aventi per oggetto la costruzione di un edificio) | I termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo di 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza | Art. 103, c. 2ter, DL. 17.3.2020 n. 18 conv. con L. 24.4.2020 n. 27
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L’art. 103, c. 2ter, ultimo periodo, DL. 18/2020 prevede, inoltre, che in deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.
Qualora si ritenesse applicabile la proroga in oggetto anche al preliminare di immobile da costruire, agli stessi non sembra invece potersi applicare la disposizione sopra riportata di cui all’ultimo periodo dell’art. 103, comma 2ter, relativa al pagamento del committente, in quanto nel preliminare non vi è un committente (tenuto a pagare i lavori eseguiti su immobile di sua proprietà) bensì un promissario acquirente (non ancora proprietario dell’immobile sul quale si stanno eseguendo i lavori edilizi). Per il preliminare, quindi, continueranno ad applicarsi i termini di pagamento convenuti tra le parti (in relazione ai quali vanno determinate anche le somme da garantire con la fideiussione nel caso ricorrano i presupposti di applicazione del D.lgs 122/2005) |
DOCUMENTI |
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Documento identità | Tutti i documenti di riconoscimento e di identità di cui all’art. 1, c. 1, lettere c), d) ed e) del DPR 28.12.2000 n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche con scadenza dal 31 gennaio 2020 | Proroga sino al 31 agosto 2020 | Art. 104, DL. 17.3.2020 n. 18 conv. con L. 24.4.2020 n. 27
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La validità ai fini dell’espatrio resta, peraltro, limitata alla data di scadenza indicata nel documento |
Permessi di soggiorno | I permessi di soggiorno per cittadini extra UE nonché tutti gli altri permessi, documenti e nulla osta espressamente elencati all’art. 103, commi 2-quater e 2-quinquies, DL. 17.3.2020 n. 18 conv. con L. 24.4.2020 n. 27 | Detti permessi, documenti, nulla osta conservano la loro validità sino al 31 agosto 2020 | Art. 103, c. 2quater, DL. 17.3.2020 n. 18 conv. con L. 24.4.2020 n. 27
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La proroga, in un primo momento ammessa in via interpretativa dal Ministero degli Interni (Circ. n. 23308 del 21.3.2020), è stata successivamente prevista a livello normativo in sede di conversione in legge del DL. 18/2020 con l’introduzione della nuova disposizione dei cui all’art. 103, comma 2quater. |
ADEMPIMENTI FISCALI |
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Adempimenti tributari | Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, posti a carico di soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. | Sospensione dei termini previsti per tali adempimenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Gli adempimenti sospesi sono effettuati senza applicazione di sanzione entro il 30 giugno 2020 | Art. 62, commi 1 e 6, DL. 17.3.2020 n. 18 conv. con L. 24.4.2020 n. 27
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Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 61-bis del DL. 18/2020 conv. con l. 27/2020 riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata. |
Dichiarazione di successione | Il termine concesso per la presentazione della dichiarazione di successione è di 1 anno dall’apertura della successione (salvo le diverse decorrenze stabilite dall’art. 31, c. 2, Dlgs 31.10.1990 n. 346) | Sospensione del termine se lo stesso scade nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. La dichiarazione andrà presentata entro il 30 giugno 2020 | Art. 62, commi 1 e 6, DL. 17.3.2020 n. 18 conv. con L. 24.4.2020 n. 27
Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 13 aprile 2020 |
Vale per la dichiarazione di successione la disposizione generale in tema di sospensione dei termini degli adempimenti tributari di cui all’art. 62 DL 18/2020 conv. con l. 27/2020.
Nella Circolare A.E. si precisa che se il contribuente si avvarrà della sospensione non dovrà versare le imposte ipotecarie e catastali. Se, invece, il contribuente non si vorrà avvalere della sospensione dovrà in occasione della presentazione della dichiarazione versare anche dette imposte. |
Registrazione atti in termine fisso | Tutti gli atti soggetti a registrazione in termine fisso a prescindere dalla forma: scritture private, atti pubblici, scritture private autenticate (art. 5, DPR. 26.4.1986 n. 131) | Sospensione dei termini con scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. La registrazione (con versamento della relativa imposta) andrà effettuata entro il 30 giugno 2020 | Art. 62, commi 1 e 6, DL. 17.3.2020 n. 18 conv. con L. 24.4.2020 n. 27
Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 13 aprile 2020 |
Vale per la registrazione di atti in termine fisso la disposizione generale in tema di sospensione dei termini degli adempimenti tributari di cui all’art. 62 DL 18/2020 conv. con l. 27/2020.
Nella Circolare A.E. n. 9/E del 13 aprile 2020 si precisa che al fine di evitare disparità di trattamento, la predetta sospensione rileva a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell’autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche. |
Denuncia di eventi successivi alla registrazione dell’atto ai sensi dell’art. 19 T.U.R. (DPR 26.4.1986 n. 131) | Eventi quali l’avveramento della condizione sospensiva, l’esecuzione dell’atto prima del verificarsi della condizione stessa o il verificarsi di eventi idonei a modificare gli effetti giuridici che impongono una ulteriore liquidazione di imposta devono essere obbligatoriamente denunciati all’Ufficio che ha registrato l’atto cui si riferiscono entro 20 giorni (30 giorni per il caso di registrazione telematica) (art. 19 T.U.R.) | Se il termine relativo all’obbligo di presentazione della denuncia ex art. 19 T.U.R. scade nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, tale obbligo rimane sospeso, e la denuncia dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2020 | Art. 62, commi 1 e 6, DL. 17.3.2020 n. 18 conv. con L. 24.4.2020 n. 27
Circolare Agenzia delle Entrate n. 11/E del 7 maggio 2020 (quesito 2.14) |
Nella Circolare A.E. n. 11/E del 7 maggio 2020 si precisa:
– che resta fermo che l’adempimento in oggetto, benché sospeso, possa comunque essere posto in essere durante il periodo di sospensione – che la sospensione del termine riguarda anche l’ipotesi dell’avveramento della condizione sospensiva apposta agli atti di trasferimento di beni culturali. |
Accertamento liquidazione imposte | I termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori ed i termini per fornire risposta alle istanze di interpello | Sospensione dei termini suddetti con scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
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Art. 67, c. 1, DL. 17.3.2020 n. 18 conv. con L. 24.4.2020 n. 27
Circolare Agenzia delle Entrate n. 11/E del 7 maggio 2020 (quesito 5.14) |
La sospensione riguarda anche il periodo di 60 giorni concesso all’Ufficio per verificare la liquidazione di imposta effettuata dal Notaio in sede di registrazione (periodo durante il quale sussiste la responsabilità solidale del Notaio a titolo di imposta principale). In questo senso si è pronunciata anche l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 11/E del 7 maggio 2020 (quesito 5.14). Nella suddetta Circolare, l’Agenzia ha ulteriormente precisato che poiché la norma che prevede la sospensione dei termini non esclude che l’Ufficio possa comunque effettuare le attività di controllo, deve ritenersi legittimo l’avviso di liquidazione eventualmente notificato al Notaio durante il periodo di sospensione. |
Controllo repertorio notarile (art. 68 T.U,R – DPR 26.4.1986 n. 131) | I Notai debbono presentare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di competenza, entro il mese successivo a ciascun quadrimestre solare, il repertorio degli atti stipulati, ai fini del controllo della regolarità nella tenuta dello stesso. | Ricadendo il termine relativo al primo quadrimestre dell’anno 2020 nel periodo di sospensione (tra l’8marzo 2020 ed il 31 maggio 2020) previsto in via generale per gli adempimenti di carattere tributario, lo stesso rimane sospeso, e l’obbligo di presentazione dei repertori potrà essere adempiuto entro il 30 giugno 2020.
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Art. 62, commi 1 e 6, DL. 17.3.2020 n. 18 conv. con L. 24.4.2020 n. 27
Circolare Agenzia delle Entrate n. 11/E del 7 maggio 2020 (quesito 2.13) |
La possibilità di presentare i repertori notarile entro il 30 giugno 2020, senza sanzioni è stata confermata nella Circolare Agenzia delle Entrate n. 11/E del 7 maggio 2020 (quesito 2.13) |
AGEVOLAZIONI FISCALI PRIMA CASA e CREDITO di IMPOSTA |
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Trasferimento residenza nel Comune ove si trova l’immobile acquistato | E’ fissato in 18 mesi dalla data dell’acquisto il termine concesso all’acquirente per trasferire la propria residenza nel comune ove è situato l’immobile acquistato | La decorrenza del termine è sospesa nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020 | Art. 24 DL. 8.4.2020 n. 23 | La sospensione riguarda le agevolazioni prima casa applicabili con riguardo all’imposta di registro, all’IVA, ed alle imposte di trascrizione e catastale in caso di successioni e donazioni. |
Obbligo a alienare casa preposseduta | E’ fissato in 12 mesi dalla data dell’acquisto il termine concesso all’acquirente per alienare l’immobile ancora in possesso al momento dell’acquisto ed a suo tempo acquistato con le agevolazioni prima casa | La decorrenza del termine è sospesa nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020 | Art. 24 DL. 8.4.2020 n. 23 | La sospensione riguarda le agevolazioni prima casa applicabili con riguardo all’imposta di registro, all’IVA, ed alle imposte di trascrizione e catastale in caso di successioni e donazioni. |
Obbligo riacquisto per evitare decadenza per alienazione nel quinquennio | E’ fissato in 12 mesi dalla data dell’atto di alienazione il termine concesso all’alienante di immobile acquistato, da meno di cinque anni, con le agevolazioni prima casa, per acquistare un nuovo immobile da destinare a propria casa di abitazione e ciò per non decadere dalle agevolazioni godute | La decorrenza del termine è sospesa nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020 | Art. 24 DL. 8.4.2020 n. 23 | La sospensione riguarda le agevolazioni prima casa applicabili con riguardo all’imposta di registro, all’IVA, ed alle imposte di trascrizione e catastale in caso di successioni e donazioni. |
Decadenza dalle agevolazioni prima casa | La decadenza è prevista in caso di alienazione di immobile, acquistato con le agevolazioni prima casa, entro i 5 anni dal suo acquisto. | Il termine di 5 anni non è soggetto ad alcuna proroga (in quanto posto nell’interesse del contribuente) | Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 13 aprile 2020 | |
Credito di imposta | Per poter godere del credito di imposta di cui all’art. 7, c. 1, legge 23.12.1998 n. 448, è necessario procedere all’acquisto di un immobile, con agevolazioni prima casa, entro il termine di 1 anno dall’alienazione del precedente immobile già acquistato con le medesime agevolazioni | La decorrenza del termine è sospesa nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020 | Art. 24 DL. 8.4.2020 n. 23 | |
Detrazioni IRPEF per interessi passivi pagati relativamente a mutui contratti per l’acquisto di abitazione principale (art. 15 TUIR) | E’ riconosciuta una detrazione IRPEF nella misura del 19% degli interessi pagati relativamente a mutui ipotecari contratti per l’acquisto di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso. Inoltre l’acquisto deve essere effettuato nell’anno precedente o successivo alla stipula del mutuo. Se viene acquistata un’unità immobiliare oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l’unità è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto. | Il diritto alla detrazione in oggetto è subordinata al rispetto di vari termini:
– 1 anno per adibire l’unità a abitazione principale – 1 anno prima o 1 anno dopo la stipula del mutuo per l’acquisto dell’abitazione – 2 anni al massimo per adibire l’unità a abitazione principale in caso di acquisto di unità in corso di ristrutturazione. Detti termini non hanno fruito di alcuna sospensione e/o proroga |
L’art. 24 DL. 8.4.2020 n. 23 riguarda i soli termini relativi alle agevolazioni prima casa (ai fini dell’imposta di registro, dell’IVA, e delle imposte di trascrizione e catastale in caso di successioni e donazioni) ed al credito di imposta. Non dice nulla, invece, con riguardo alla detrazione degli interessi pagati sui mutui per l’acquisto dell’abitazione principale ed una estensione in via analogica a questa fattispecie delle sospensioni previste da detta norma appare impresa assai ardua. | |
Detrazioni IRPEF per interessi passivi pagati relativamente a mutui contratti per la costruzione o la ristrutturazione di abitazione principale (art. 15 TUIR) | Per godere di dette detrazioni:
– il mutuo deve essere stipulato nei sei mesi antecedenti la data di inizio lavori o nei diciotto mesi successivi – l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale del mutuatario entro sei mesi dalla fine dei lavori; – il diritto alla detrazione viene meno se i lavori non sono ultimati entro il termine previsto nel titolo edilizio e successivi rinnovi, salvo che si tratti di causa imputabile all’amministrazione comunale |
Anche per i termini relativi alla detrazione in oggetto non è prevista alcuna sospensione e/o proroga | L’art. 24 DL. 8.4.2020 n. 23 riguarda i soli termini relativi alle agevolazioni prima casa (ai fini dell’imposta di registro, dell’IVA, e delle imposte di trascrizione e catastale in caso di successioni e donazioni) ed al credito di imposta. Non dice nulla, invece, con riguardo alla detrazione degli interessi pagati sui mutui per la costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale ed una estensione in via analogica a questa fattispecie delle sospensioni previste da detta norma appare impresa assai ardua | |
TERMINI CODICE CIVILE |
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Inventario Eredità (artt. 485 e 487 c.c.) | Termine di tre mesi per fare l’inventario:
– per i chiamati in possesso dei beni ereditari (art. 485 c.c.) – per i chiamati non in possesso dei beni ereditari che abbiano fatto la dichiarazione di accettazione di eredità col beneficio di inventario (art. 487 c.c.) |
NON è prevista alcuna sospensione di questo termine (che non può farsi rientrare tra i termini processuali) | Esclude la sospensione anche l’A.E. circolare 8/E del 3 aprile 2020 | Il tribunale, qualora l’inventario sia stato iniziato nei termini, può concedere una proroga del termine, che, salvo gravi circostanze, non può eccedere i tre mesi, (art. 485 c.c.) |
Dichiarazione di accettazione dell’eredità col beneficio di inventario (art. 485 c.c.) | Termine di 40 giorni per il chiamato in possesso dei beni ereditari che abbia già compiuto nei tre mesi l’inventario ma non abbia ancora accettato o rinunciato all’eredità (art. 485, c. 3, c.c.) | NON è prevista alcuna sospensione di questo termine (che non può farsi rientrare tra i termini processuali) | ||
Opposizione dei creditori alla fusione o alla scissione (artt. 2503 e 2506-ter c.c.) | Il termine per la stipula degli atti di fusione e scissione è di sessanta giorni dall’iscrizione della delibera presso il Registro Imprese (o di trenta giorni se nella operazione non sono coinvolte spa, sapa o coop. per azioni) | Sospensione dal 9 marzo all’11 maggio 2020 | Art. 83, c. 2, DL. 17.3.2020 n. 18 conv. con L. 24.4.2020 n. 27
Art. 36 DL. 8.4.2020 n. 23 |
Qualora si ritenga l’atto di opposizione in oggetto atto di natura “giudiziale” allo stesso si applica la sospensione prevista per tutti i termini processuali.
In questo senso si sono espressi i Registri Imprese. |
Opposizione dei creditori alla riduzione volontaria del capitale (artt. 2445 e 2482 c.c.) | Il termine per l’esecuzione della delibera di riduzione volontaria del capitale sociale è di novanta giorni dall’iscrizione della delibera presso il Registro Imprese (art. 2445, c. 3, c.c. per le spa e art. 2482, c. 2, c.c. per le srl) | Sospensione dal 9 marzo all’11 maggio 2020 | Art. 83, c. 2, DL. 17.3.2020 n. 18 conv. con L. 24.4.2020 n. 27
Art. 36 DL. 8.4.2020 n. 23 |
Qualora si ritenga l’atto di opposizione in oggetto atto di natura “giudiziale” allo stesso si applica la sospensione prevista per tutti i termini processuali.
In questo senso si sono espressi i Registri Imprese (con riguardo specifico alle opposizioni in tema di fusioni e scissioni) |
Riduzione del capitale sociale per perdite oltre il terzo | L’assemblea che approva il bilancio dell’esercizio successivo a quello in cui si è verificata la perdita deve ridurre il capitale in proporzione della stessa (artt. 2446, c. 2, e 2482-bis, c. 4, c.c.).
Se, per una perdita oltre il terzo, il capitale si è ridotto al disotto del minimo legale, l’assemblea deve deliberare la riduzione e il contestuale aumento almeno al minimo legale (o, in alternativa, la trasformazione della società) (artt. 2447 e 2482-ter c.c.). |
Per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro il 9.4.2020, non trova applicazione l’obbligo di ridurre il capitale fino al 31.12.2020. | Art. 6 DL. 8.4.2020 n. 23.
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Scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale | Le società di capitali si sciolgono per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale (art. 2482, c. 1, n. 4, c.c.). Le società cooperative si sciolgono per la perdita del capitale sociale (art. 2545-duodecies). | Per le fattispecie verificatesi a partire dal 9.4.2020 la causa di scioglimento non opera fino al 31.12.2020. | Art. 6 DL. 8.4.2020 n. 23. | |
Opposizione dei creditori alla trasformazione eterogenea (art. 2500-novies c.c.) | Il termine per l’efficacia della trasformazione eterogenea è di sessanta giorni dall’iscrizione della delibera presso il Registro Imprese (art. 2500-novies c.c.) | Sospensione dal 9 marzo all’11 maggio 2020 | Art. 83, c. 2, DL. 17.3.2020 n. 18 conv. con L. 24.4.2020 n. 27
Art. 36 DL. 8.4.2020 n. 23 |
Qualora si ritenga l’atto di opposizione in oggetto atto di natura “giudiziale” allo stesso si applica la sospensione prevista per tutti i termini processuali.
In questo senso si sono espressi i Registri Imprese (con riguardo specifico alle opposizioni in tema di fusioni e scissioni) |
Opposizione dei creditori alla revoca della liquidazione (art. 2487-ter c.c.) | Il termine per l’efficacia della revoca della liquidazione è di sessanta giorni dall’iscrizione della delibera presso il Registro Imprese (art. 2487-ter c.c.) | Sospensione dal 9 marzo all’11 maggio 2020 | Art. 83, c. 2, DL. 17.3.2020 n. 18 conv. con L. 24.4.2020 n. 27
Art. 36 DL. 8.4.2020 n. 23 |
Qualora si ritenga l’atto di opposizione in oggetto atto di natura “giudiziale” allo stesso si applica la sospensione prevista per tutti i termini processuali.
In questo senso si sono espressi i Registri Imprese (con riguardo specifico alle opposizioni in tema di fusioni e scissioni) |
Termini e modalità di adempimento delle obbligazioni (artt. 1218 e 1223 c.c.) | Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.) | Il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai fini e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti | Art. 3, c. 6-bis, DL. 23.2.2020 n. 6 conv. con L. 5.3.2020 n. 13 | L’art. 3, c. 6-bis, DL. 23.2.2020 n. 6 conv. con L. 5.3.2020 n. 13, oltre all’art. 1218 c.c. richiama anche la disposizione dell’art. 1223 c.c. che così dispone: “Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”. Pertanto, anche nella valutazione del risarcimento del danno, va tenuto in considerazione l’obbligo per il debitore di rispettare le misure anti-COVID-19. |
D.LGS 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) |
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Denuncia alienazione beni vincolati (art. 59 D.lgs 22.1.2004 n. 42) | In caso di alienazione di beni culturali ne va fatta la denuncia al Ministero dei Beni Culturali (tramite la competente Sovrintendenza) entro 30 giorni, al fine di consentire al Ministero o agli enti pubblici territoriali di esercitare la prelazione di cui all’art. 60 D.lgs 22.1.2004 n. 42 | Sospensione del termine nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 maggio 2020 | Art. 103, c. 1, DL. 17.3.2020 n. 18 conv. con L. 24.4.2020 n. 27
Art. 37 DL. 8.4.2020 n. 23 |
Si ritiene che la sospensione disposta dall’art. 103, c. 1, DL. 18/2020 riguardi anche il termine per la presentazione della denuncia ex art. 59 Dlgs 42/2004, in quanto termine “propedeutico” all’avvio del procedimento amministrativo per l’esercizio della prelazione. |
Avveramento condizione mancato esercizio prelazione beni culturali (art. 60 D.lgs 22.1.2004 n. 42) | La prelazione deve essere esercitata entro 60 giorni dalla avvenuta denuncia. Decorso detto termine, in mancanza dell’esercizio della prelazione, si intende verificata la condizione sospensiva cui risultano subordinati gli effetti dell’atto di alienazione | Sospensione del termine nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 maggio 2020 | Art. 103, c. 1, DL. 17.3.2020 n. 18 conv. con L. 24.4.2020 n. 27
Art. 37 DL. 8.4.2020 n. 23 |
Il procedimento per l’esercizio della prelazione di cui agli artt. 60 e segg. Dlgs 42/2004 rientra tra i procedimenti amministrativi per i quali l’art. 103, c. 1, DL. 18/2003 ha disposto la sospensione dei termini (In questo senso Ufficio Studi CNN – in CNN Notizie n. 68 del 9.4.2020) |
Autorizzazione paesaggistica (art. 146 D.lgs 22.1.2004 n. 42) | L’autorizzazione paesaggistica (per immobili soggetti al vincolo paesaggistico) costituisce il presupposto per il rilascio o la presentazione dei titoli edilizi. L’autorizzazione è efficace per un periodo di 5 anni, decorrente dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio necessario per la realizzazione dell’intervento. | Se il termine quinquennale di efficacia è in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, la autorizzazione paesaggistica conserva la sua validità per il periodo di 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza | Art. 103, c. 2, DL. 17.3.2020 n. 18 conv. con L. 24.4.2020 n. 27
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L’art. 103, c. 2, DL. 18/2020, come modificato in sede di conversione, estende espressamente la proroga prevista in via generale per tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, anche alle autorizzazioni paesaggistiche in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020. |
ENTI DEL TERZO SETTORE |
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Adeguamento statuti al Codice del terzo Settore | L’art. 101, c. 2, Dlgs 3 luglio 2017 n. 117, prevede la possibilità per gli enti del terzo settore di adeguare gli statuti alle norme del Codice del terzo settore con delibere da adottarsi con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria. L’adeguamento è inoltre condizione per le OdV e le ApS iscritte nei relativi registri per continuare a fruire delle agevolazioni fiscali in vigore. | Il termine previsto dall’art. 101, c. 2, Dlgs 3 luglio 2017 n. 117 viene prorogato al 31 ottobre 2020 | Art. 35, DL. 17.3.2020 n. 18 conv. con L. 24.4.2020 n. 27
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La medesima proroga sino al 31 ottobre 2020 è stata prevista anche:
– per l’adeguamento delle Imprese Sociali alla disciplina dettata dal D.lgs 3 luglio 2017 n. 112 (art. 35, c. 2) – per l’approvazione dei bilanci di ONLUS, di OdV, di ApS, il cui termine di scadenza ricada entro il periodo emergenziale stabilito dal Consiglio dei Ministri (art. 35, c. 3); – per l’approvazione dei bilanci di associazioni riconosciute e non, fondazioni, comitati, enti pubblici e privati diversi dalle società`, trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività` commerciale nonché´ organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato il cui termine di scadenza ricada entro il periodo emergenziale stabilito dal Consiglio dei Ministri (art. 35, c. 3-ter);
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TERMINI PROCESSUALI |
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Procedimenti civili e penali | Le udienze dei procedimenti civili e penali | Rinvio a data successiva all’11 maggio 2020 | Art. 83, c. 1, DL. 17.3.2020 n. 18 conv. con L. 24.4.2020 n. 27
Art. 36 DL. 8.4.2020 n. 23 |
Rinvio escluso per i procedimenti di cui all’art. 83, c. 3, DL. 17.3.2020 n. 18 |
Procedimenti civili e penali | Qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali | Sospensione dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 | Art. 83, c. 2, DL. 17.3.2020 n. 18 conv. con L. 24.4.2020 n. 27
Art. 36 DL. 8.4.2020 n. 23 |
Sospensione esclusa per i procedimenti di cui all’art. 83, c. 3, DL. 17.3.2020 n. 18 |
Commissioni Tributarie Primo Grado | Termine notifica del ricorso di primo grado alle Commissioni e termine per reclamo e mediazione nel processo tributario | Sospensione dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 | Art. 83, c. 2, DL. 17.3.2020 n. 18 conv. con L. 24.4.2020 n. 27
Art. 36 DL. 8.4.2020 n. 23 |
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Procedimenti di mediazione ai sensi del Dlgs 28/2010, procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del DL. 132/2014 conv. L. 162/2014, procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti | Termini per lo svolgimento di qualsiasi attività con riguardo ai suddetti procedimenti che siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo 2020 fino all’11 maggio 2020 | Sospensione dei termini di durata massima di detti procedimenti | Art. 83, c. 20, DL. 17.3.2020 n. 18 conv. con L. 24.4.2020 n. 27
Art. 36 DL. 8.4.2020 n. 23 |
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PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI |
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Procedure esecutive per pignoramento immobiliare | Ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all’art. 555 c.p.c., che abbia per oggetto l’abitazione principale del debitore | Sospensione delle procedure (sia in essere che da iniziare) per la durata di mesi sei a decorrere dal 30 aprile 2020 (e quindi sino al 30 ottobre 2020) | Art. 54-ter, DL. 17.3.2020 n. 18 conv. con L. 24.4.2020 n. 27
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Concordati preventivi e accordi di ristrutturazione omologati | I termini di adempimento di detti concordati ed accordi con scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021 | Proroga di sei mesi | Art. 9 DL. 8.4.2020 n. 23 | |
Concordati preventivi e accordi di ristrutturazione in corso di omologa | Procedimento di omologa precedente alla data del 23 febbraio 2020 | Il debitore può presentare istanza al Tribunale per la concessione di un termine non superiore a 90 gg. per il deposito di un nuovo piano, di una nuova proposta di concordato e di un nuovo accordo di ristrutturazione | Art. 9 DL. 8.4.2020 n. 23 | Il debitore può limitarsi a richiedere il solo differimento dei termini per l’adempimento del concordato o dell’accordo di ristrutturazione, per un periodo non superiore a 6 mesi rispetto alle scadenze originarie |
Dichiarazioni di fallimento | I ricorsi per la dichiarazione di fallimento depositati tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 | E’ stabilita la improcedibilità di detti ricorsi nel periodo tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020 | Art. 10 DL. 8.4.2020 n. 23 | L’improcedibilità non si applica alla richiesta presentata dal P.M. che contenga domanda di emissione di provvedimenti cautelari e/o conservativi |
Nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’insolvenza | Il nuovo codice (Dlgs 12 gennaio 2029 n. 14) era destinato ad entrare in vigore il 15 agosto 2020 | Il termine di entrata in vigore slitta al 1° settembre 2021 | Art. 5 DL. 8.4.2020 n. 23 | |
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Procedimenti amministrativi | I termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data. | Non si tiene conto del periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 maggio 2020; la sospensione riguarda anche i termini di formazione della volontà conclusiva della P.A. nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento (in senso positivo, silenzio assenso; in senso negativo, silenzio diniego o silenzio rigetto). | Art. 103, c. 1, DL. 17.3.2020 n.18 conv. con L. 24.4.2020 n. 27
Art. 37 DL. 8.4.2020 n. 23 |
La sospensione non riguarda i procedimenti amministrativi funzionali al pagamento di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati (art. 103, c. 4, D.L. 17.3.2020, n. 18) |
Atti amministrativi | Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque, con scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020 | Detti atti conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. | Art. 103, c. 2, DL. 17.3.2020 n. 18 conv. con L. 24.4.2020 n. 27
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L’art. 103, c. 2, DL. 18/2020, come modificato in sede di conversione, estende espressamente la proroga prevista in via generale per tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, anche alle SCIA, alle SCA, alle autorizzazioni paesaggistiche ed alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. |
Rilascio immobili anche a uso non abitativo | Esecuzione dei provvedimenti di rilascio di detti immobili | Sospensione sino al 1 settembre 2020 | Art. 103, c. 6, DL. 17.3.2020 n. 18 conv. con L. 24.4.2020 n. 27 |

AUTORE

Notaio in Vicenza, ha iniziato l’attività notarile nel 1986. Svolge docenza presso la Scuola del Notariato del Comitato Triveneto di Padova.