Legge di Stabilità: riapertura dei termini per assegnazione o cessione di beni ai soci

In data 7 dicembre 2016 il Senato ha definitivamente approvato il testo della legge di Stabilità dell’anno 2017.

L’art. 70 di questa legge riguarda la riapertura dei termini in tema di assegnazione o cessione di taluni beni ai soci e di estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell’impresa da parte dell’imprenditore individuale.

Il primo comma consente l’applicazione delle disposizioni in tema di regime agevolato per cessioni e assegnazioni di beni ai soci, previste dai commi dal 115 al 120 della legge di Stabilità 2016 n. 208/2015, anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017.

L’unica modifica apportata rispetto al precedente testo contenuto nella legge 208/2015, riguarda i termini dei versamenti rateali dell’imposta sostitutiva che dovranno essere effettuati rispettivamente entro il 30 novembre 2017 ed entro il 16 giugno 2018.

Siccome l’art. 105 della stessa legge di Stabilità ne stabilisce l’entrata in vigore il primo gennaio 2017, di fatto si realizza una “sanatoria” fiscale anche per gli atti stipulati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre dell’anno in corso, purché i versamenti dell’imposta sostitutiva rispettino le nuove date di versamento.

Il comma 115 individuava i soggetti interessati dalle agevolazioni, ovvero le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che assegnano o cedono ai soci beni immobili o beni mobili registrati, non strumentali all’attività di impresa.

L’agevolazione riguarda anche le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che si trasformano in società semplici.

Resta pertanto necessaria la sussistenza delle condizioni già previste dal comma 115 della legge 208/2015:

– le cessioni o assegnazioni devono avvenire entro una certa data, ora fissata al 30 settembre 2017;

– tutti i soci cessionari o assegnatari devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vi siano stati iscritti entro il 31 gennaio 2016 (trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016), in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015;

– oggetto dell’agevolazione devono essere immobili diversi da quelli indicati al art. 43 comma 2 primo periodo dal testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 917/1986, oppure beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività dell’impresa.

Permangono inoltre:

  1. le modalità di individuazione della base imponibile cui applicare l’imposta sostitutiva (comma 116) costituita dalla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, nonché le aliquote già stabilite per tale imposta;
  2. i criteri di determinazione del valore normale, necessario per la determinazione della base imponibile (comma 117);
  3. le disposizioni fiscali inerenti i soci assegnatari o i soci delle società trasformate (comma 118);
  4. le agevolazioni fiscali inerenti le imposte indirette cui sono soggetti gli atti di assegnazione e cessione (comma 119).

Gli atti di assegnazione, cessione e trasformazione restano pertanto disciplinati anche dalle circolari ministeriali n. 26/E del primo giugno 2016 e n. 37/E del 16 settembre 2016 (che precedeva di due settimane la chiusura dei termini per godere delle previste agevolazioni).

Il secondo comma dell’art. 70 prevede la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa individuale dei beni posseduti alla data del 31 ottobre 2016, purché tali esclusioni siano poste in essere dal 1° gennaio 2017 al 31 maggio 2017.

I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 e il 16 giugno 2018.

Per i soggetti che si avvalgono di questa disposizione gli effetti della estromissione decorrono dal 1° gennaio 2017.

Oggetto della esclusione devono essere immobili strumentali indicati nell’art. 43 comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 917/1986.

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Legge di Stabilità: riapertura dei termini per assegnazione o cessione di beni ai soci ultima modifica: 2016-12-16T05:54:16+01:00 da Maria Nives Iannaccone
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