Legge di Stabilità 2017: misure per favorire l’ingresso di investitori stranieri, docenti e ricercatori

I commi da 148 a 159 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2017 nel testo approvato al Senato introducono una normativa volta a favorire l’ingresso in Italia, da un lato, di investitori stranieri persone fisiche; dall’altro lato, di docenti e ricercatori residenti all’estero.

Nella prima direzione muove l’introduzione del nuovo art. 26-bis del t.u. immigrazione (d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286), rubricato “Ingresso e soggiorno per investitori”.

La nuova disposizione prevede la possibilità di un ingresso in sovrannumero (rispetto alle quote di cui all’art. 3, comma 4, del medesimo t.u.), per periodi superiori a 3 mesi, degli stranieri che intendono effettuare investimenti cospicui in titoli di Stato italiani o in società italiane, o donazioni filantropiche.

Per godere di questo regime,  tali soggetti debbono dimostrare documentalmente il possesso di determinati requisiti; l’autorità amministrativa, quindi, valutata positivamente tale documentazione, trasmette alla rappresentanza italiana all’estero il nulla osta al “visto investitori”, cui consegue il rilascio di un permesso di soggiorno biennale “per investitori”, rinnovabile per ulteriori periodi di 3 anni.
L’incentivo al rientro dei ricercatori residenti all’estero consiste invece in un duplice intervento, relativo sia ai redditi prodotti all’estero da tali soggetti, sia a quelli prodotti in Italia. Quanto ai primi, è reso permanente il regime già previsto (con scadenza al 2017) dall’art. 44 d.l.  31 maggio 2010, n. 78, il quale esclude dai redditi di lavoro a fini IRPEF il 90% degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori non occasionalmente residenti all’estero, che abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero per almeno 2 anni consecutivi e che vengano a svolgere la propria attività in Italia, acquisendo la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Quanto ai redditi prodotti in Italia, il regime fiscale speciale per lavoratori rimpatriati di cui all’art. 16 d. lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (secondo cui i redditi di lavoro prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorrono alla formazione del reddito a fini IRPEF limitatamente al 70% del relativo ammontare), viene incrementato con riduzione della quota rilevante al 50%) ed esteso con riferimento ai cittadini extracomunitari laureati che per almeno 2 anni abbiano lavorato o studiato all’estero.
Infine, una misura “trasversale” è costituita dall’introduzione nel t.u.i.r. (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) dell’art. 24-bis, rubricato “Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia”. Questa norma consente alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia, a determinate condizioni, di optare per l’assoggettamento dei redditi prodotti all’estero a una imposta forfetaria sostitutiva dell’IRPEF ammontante, a prescindere dall’importo dei redditi percepiti, a 100.000,00 Euro per ciascun periodo d’imposta, da versarsi in unica soluzione. Tale opzione può essere estesa a uno o più familiari. Per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d’imposta di validità della predetta opzione, l’imposta sulle successioni e donazioni è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti in Italia al momento della successione o della donazione.

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Legge di Stabilità 2017: misure per favorire l’ingresso di investitori stranieri, docenti e ricercatori ultima modifica: 2016-12-14T06:19:05+01:00 da Matteo Mattioni
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