La Legge di Bilancio 2021 (già approvata dalla Camera dei Deputati e approvato in via definitiva al Senato ma non ancora pubblicato) prevede all’art. 1 commi 270-273 alcuni interventi per favorire la successione e la trasmissione delle imprese.
In primo luogo il comma 270 individua una ulteriore finalità del c.d. “Fondo per la crescita sostenibile” di cui all’art. 23 del D.L. 83/2012 convertito con modificazioni nella L. 134/2012, con l’introduzione di una nuova lettera c-ter nel comma 2 del citato art. 23, che prevede, tre le finalità del Fondo, il finanziamento di interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e a dare continuità all’esercizio di attività imprenditoriali.
Lo stesso art. 1 comma 270 introduce poi un comma 3-quater all’art. 23 del detto D.L. 83/2012 con il quale si prevede la concessione di finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire o affittare le stesse ai lavoratori medesimi. La effettiva concessione, erogazione e rimborso di detti finanziamenti dovrà essere disciplinata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle Finanze, nel rispetto della disciplina dell’UE in materia di aiuti di Stato.
Si tratta dunque di cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire tali aziende ai lavoratori medesimi.
Al comma 271 è previsto inoltre che gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione del capitale delle cooperative in questione non concorrano alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.
Ulteriore misura di favore, di rilevante impatto nell’attività notarile, è la previsione al comma 272 dell’applicabilità dell’articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (esenzione da imposta di donazione) nei casi di cessione di azienda di cui sopra ex art. 23 comma 3-quater, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Le cooperative di cui all’articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introdotto dal comma 270 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2021, rispettano la condizione di prevalenza di cui all’articolo 2513 del codice civile (ossia dovranno essere cooperative a mutualità prevalente) a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.

AUTORE

Valentina Varlese è napoletana con studio a Melzo (MI). Notaio dal 2001, è ancora innamorata del Notariato. Ha insegnato alla scuola notarile di Milano fino al 2011. Fa parte del comitato direttivo dell’Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia.