L’art. 1 comma 936 della legge 27 dicembre 2017 n. 20 (legge di bilancio 2018) ha introdotto rilevanti modifiche al sistema di governance delle società cooperative, anche al fine di contrastare fenomeni di evasione fiscale, potenziando l’attività di accertamento e di riscossione svolta dall’Agenzia delle Entrate e inasprendo le sanzioni per gli enti che si sottraggono alle ispezioni o non rispettano le finalità mutualistiche (cancellazione dall’albo nazionale e maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l’importo dovuto).
Tra le novità, maggior rilievo per l’attività notarile ha avuto l’introduzione di un nuovo comma all’articolo 2542 c.c. – disciplinante l’amministrazione delle cooperative – con il quale si è definitivamente ed espressamente previsto che la loro gestione debba essere affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti.
Il requisito della collegialità, in particolare, sembrerebbe escludere la possibilità che l’amministrazione, quand’anche affidata a più di tre membri, possa essere svolta in forma congiunta o disgiunta, compreso il caso in cui si tratti di cooperative cui sia stata applicata la disciplina compatibile delle s.r.l. Si ritiene ammesso, però, il ricorso alle deleghe.
Per quanto riguarda la novità sul numero di membri da cui è composto il consiglio di amministrazione, appare utile ricordare che l’amministratore unico, nelle società cooperative, anche prima della recente modifica mancava di una previsione normativa. L’art. 2542 c.c., infatti, già rubricato “Consiglio di amministrazione”, nel corpo faceva sempre riferimento ad “amministratori”. Ciò nonostante, era opinione dominante che l’amministrazione delle cooperative potesse essere affidata anche ad un unico amministratore – purché questi fosse al contempo Socio della cooperativa – data l’assenza di un espresso divieto.
L’art. 1, comma 936, lett. b) della legge 27 dicembre 2017 n. 20, dunque, interviene sul punto e ne definisce, una volta per tutte, la composizione minima.
Viene, inoltre, previsto che anche alle “cooperative s.r.l.” – ossia disciplinate mediante rinvio alle norme in tema di s.r.l. (comma 2 dell’art. 2519 c.c.) – venga applicato il limite alla durata del mandato, previsto in tema di s.p.a., di cui all’art. 2383 c. 2 c.c. Tale norma, già applicabile in via generale – ai sensi del comma 1 del citato art. 2519 c.c. – a quelle cooperative che per ragioni dimensionali non potevano operare il rinvio alla disciplina delle s.r.l. e che fissa in tre esercizi la durata massima del mandato degli amministratori, è oggi reso applicabile a tutte le cooperative, indipendentemente dalla disciplina adottata. In assenza di un esplicito divieto, e in applicazione del comma 3 dello stesso art. 2383 c.c., sembra tuttavia ammissibile la rieleggibilità dei singoli membri allo scadere del mandato.
Non ha mancato di suscitare perplessità l’assenza di disposizioni transitorie.
Sul punto, parte della dottrina si è prontamente pronunciata[1] ritenendo che la sopravvenuta incompatibilità tra l’organo amministrativo monocratico e la nuova disciplina non possa comportare effetti immediati sui rapporti in corso e cioè l’automatica decadenza dell’organo medesimo, ravvisandosi, piuttosto, proprio nell’amministratore pro tempore, quel soggetto tenuto a convocare “senza indugio” l’assemblea per la nomina del consiglio di amministrazione e per l’adeguamento statutario[2].
Solo una volta iscritta al Registro delle Imprese competente la delibera che elimini dallo statuto la facoltà, per la cooperativa stessa, di affidare la propria gestione ad un organo monocratico, l’amministratore unico cesserebbe. Dal che si rende evidente la necessità che tale delibera contenga anche la nomina dei nuovi membri.
Per quanto concerne le tempistiche, a fissare una data è intervenuto il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) in occasione dell’emanazione di istruzioni per i revisori interni: applicando il termine di 30 giorni di cui all’art. 2631 c.c., il 31 gennaio 2018 è stata ritenuta la data ultima per la convocazione[3].
Non per l’adunanza però. E, a ben vedere, manca nel codice civile un riferimento a un intervallo massimo tra prima convocazione e adunanza[4]. Tuttavia, l’espressione “senza indugio” invita caldamente alla tempestività e, quantomeno per le società i cui esercizi si chiudono al 31 dicembre, sembra tempestivo – oltre che coerente – far coincidere la delibera di adeguamento statutario e la nomina del nuovo organo collegiale con l’approvazione del bilancio di esercizio, sede in cui peraltro viene valutata l’amministrazione per l’operato svolto.
Appare utile sottolineare che, per le cooperative costituite prima dell’introduzione della norma in analisi, la cui gestione sia affidata a un amministratore unico ma il cui statuto contempli già la possibilità che l’amministrazione sia affidata a un consiglio, la circostanza che al momento vi sia in carica un amministratore unico rende – di certo – necessaria la tempestiva nomina dei nuovi componenti dell’organo collegiale, ma non anche il contestuale adeguamento statutario al nuovo dato normativo: la previsione dell’amministrazione affidata a uno o più soggetti in forma disgiunta o congiunta, in quanto contra legem, andrà di certo alla prima occasione utile eliminata, ma nel frattempo resterà – evidentemente – inapplicabile.
Un ultimo aspetto – non per ordine di importanza – attinente all’attività notarile è quello della ricevibilità di atti di cui sia parte una cooperativa a mezzo del suo “legale” (la Legge lo vieterebbe) rappresentante Amministratore Unico.
Considerando tutto ciò che fin qui si è esposto non vi è dubbio che la soluzione ottimale sarebbe il preventivo adeguamento statutario e la nomina di almeno altri due amministratori al fine di comporre l’organo collegiale, e, per il notaio rogante, di potersi accertare della qualifica di quel soggetto quale Presidente di un Consiglio di Amministrazione.
Tuttavia, per le ragioni infra precisate, si propende per la ricevibilità di atti di cui sia parte una Cooperativa a mezzo dell’amministratore unico pro tempore in carica.
Anzitutto, se, come sopra già specificato, l’intervento normativo non ha dato luogo a un’ipotesi di decadenza automatica dell’organo amministrativo, fino a revoca questi continua ad avere la legale rappresentanza dell’Ente in questione.
In secondo luogo, il silenzio del Legislatore e, cioè, la mancata previsione di una disciplina transitoria, permettono una soluzione possibilista al caso in questione, data l’assenza di espressi divieti.
Infine, potrebbe essere opportuno ragionare in ottica internazionalistica e ricordare che tra i dettami Legislatore Europeo spiccano il principio di armonizzazione tra gli ordinamenti dei Paesi membri dell’Unione Europea e il ruolo riconosciuto ai pubblici registri (nel caso di specie, il Registro delle Imprese) con riferimento alla pubblicità delle informazioni relative agli Enti iscritti. In particolare, occorre tenere a mente che tali Registri sono gli unici mezzi a disposizione dei terzi per conoscere dati sociali.
Sul punto, la Direttiva Europea 2017/1132[5] e, prima ancora, una nota sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee[6] avevano espresso tali concetti e occorre ricordare che le Direttive sono vincolanti per gli Stati e costituiscono in ogni caso criterio interpretativo della legge nazionale.
Dal punto di vista del Legislatore Europeo parrebbe, infatti, pretenzioso far ricadere il rischio della mancata conoscenza di singole norme di ciascun Ordinamento (in questo caso, il nuovo comma dell’art. 2542 c.c.) su eventuali terzi stranieri che si siano basati, nel trarre informazioni, sui dati presenti presso i competenti e pubblici registri delle imprese.
Si ritiene corretto – in conclusione – che il notaio, quale operatore del diritto, esorti i propri Clienti ad aggiornare statuto e nomine in conformità alla Legge e a farlo nel più breve tempo possibile ma medio tempore si ritiene consentito il proseguimento dell’attività di tali Enti in persona dei soggetti, iscritti presso i competenti pubblici registri, quali loro legali rappresentanti.
Note
[1] Ruotolo e Boggiali, “Adeguamenti degli statuti di società cooperative alle nuove disposizioni in materia di composizione dell’organo amministrativo nella legge di bilancio (Art. unico, Comma 936, Legge 27 dicembre 2017, n. 205)”, Studio di Impresa n. 9-2018/I.
[2] Per le “cooperative s.p.a.”, cioè quelle a cui non si è scelto di applicare le regole delle società a responsabilità limitata (Cfr. art. 2519 commi 1 e 2 c.c.), ove sia stata esercitata l’opzione ex comma 2 art. 2365 c.c. che attribuisce allo stesso organo amministrativo la competenza a deliberare l’adeguamento alle disposizioni normative, l’adeguamento statutario al nuovo testo dell’art. 2542 c.c. potrebbe essere effettuato dall’organo amministrativo stesso.
[3] Queste le linee guida:
- in mancanza di precedente diffida dovuta ad altre ragioni diverse da quelle oggetto di recente modifica, i revisori saranno tenuti a diffidare la società affinché convochi l’assemblea per gli adeguamenti di Legge;
- in caso di precedente diffida per motivi diversi e ulteriori rispetto a quelli oggetto di recente modifica, i revisori saranno tenuti ad informare il legale rappresentante a mezzo Pec comunicando un termine entro cui deliberare gli adeguamenti e paventando, in mancanza, un provvedimento sanzionatorio.
[4] Il legislatore, infatti, ha previsto un termine massimo solo per l’ipotesi in cui l’avviso di prima convocazione di un’assemblea non contenga anche la data della seconda e ha stabilito che, in questo caso, l’intervallo di tempo tra la prima e la seconda convocazione non sia superiore a trenta giorni (art. 2369 c.2 c.c.).
[5] Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017.
[6] Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 20 settembre 1988 – Causa 136/87 Ubbink Isolatie BV contro Dak- en Wandtechniek BV.

AUTORE

Di Reggio Calabria. Laureata a pieni voti in giurisprudenza all’Università Luigi Bocconi di Milano. Tesi di laurea in inglese sull’applicazione del modello dell’Unione Europea nei paesi del sud est asiatico (ASEAN-Association of South East Asian Nations) in via di sviluppo. Stage presso il Governo del sud Australia. Vincitrice del concorso notarile a 28 anni. Iscritta al ruolo del Collegio Notarile di Milano.