1. AGEVOLAZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE PER L’IMPRENDITORIA GIOVANILE IN AGRICOLTURA.
L’art. 1, commi 117 e 118, legge 27 dicembre 2017 n. 205, al fine di promuovere forme di imprenditoria giovanile in agricoltura, riconosce ai giovani coltivatori ed imprenditori agricoli agevolazioni nel settore previdenziale.
Beneficiari: beneficiari dell’agevolazione sonno i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (I.A.P.) con età inferiore a quaranta anni, che si iscrivono per la prima violta nella previdenza agricola tra il 1º gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018.
Agevolazione: ai beneficiari è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Detto esonero, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66% e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50%. L’esonero di cui trattasi non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Clausola di salvaguardia: le agevolazioni in commento si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
2. FORME DI SVILUPPO DELL’IMPRENDITORIA GIOVANILE IN AGRICOLTURA – IL CONTRATTO DI AFFIANCAMENTO.
L’art. 1, commi 119 e 120, legge 27 dicembre 2017 n. 205, detta misure volte a favorire lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura ed agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell’attività d’impresa, a valere per il triennio 2018-2020.
Beneficiari: i giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant’anni, anche organizzati in forma associata, che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli.
Beneficio: i beneficiari hanno accesso prioritario alle agevolazioni previste dal capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Tale legge prevede in particolare:
– la concessione di mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile.
– la concessione, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in alternativa ai mutui agevolati, di un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile nonché di mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile.
Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.
I mutui concessi sono garantiti da privilegio speciale sui beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa ex artt. 44 e 46 D.lgs 1 settembre 1993 n. 385 (T.U. in materia bancaria) o da ipoteca su beni immobili, beni mobili ed immobili acquisibili nell’ambito degli investimenti da finanziare.
Possono essere finanziate, le iniziative che prevedano investimenti non superiori ad €. 1.500.000,00 nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Condizione per l’accesso al beneficio – il contratto di affiancamento: i beneficiari, per accedere al beneficio in oggetto, debbono stipulare con imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile o con coltivatori diretti, di età superiore a sessantacinque anni o, comunque, già pensionati, un contratto di affiancamento. Il contratto di affiancamento, da allegare al piano aziendale da presentare all’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e che può prevedere un regime di miglioramenti fondiari anche in deroga alla legislazione vigente, impegna da un lato l’imprenditore agricolo o il coltivatore diretto a trasferire al giovane affiancato le proprie competenze nell’ambito delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile; dall’altro il giovane imprenditore agricolo a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell’impresa, d’intesa con il titolare, e ad apportare le innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita d’impresa.
Durata del contratto di affiancamento: l’affiancamento non può avere durata superiore ai tre anni.
Ripartizione utili: il contratto di affiancamento comporta in ogni caso la ripartizione degli utili di impresa tra il giovane e l’imprenditore agricolo, in percentuali comprese tra il 30% ed il 50% a favore del giovane imprenditore.
Contenuto del contratto di affiancamento: il contratto può stabilire il subentro del giovane imprenditore agricolo nella gestione dell’azienda ed in ogni caso prevede le forme di compensazione del giovane imprenditore in caso di conclusione anticipata del contratto.
Forma del contratto di affiancamento: la norma non specifica quale forma debba rivestire il contratto di affiancamento e quali altre eventuali formalità debbano essere rispettate. Si ritiene che detto contratto debba quantomeno essere redatto in forma scritta (lo si deduce dalla disposizione che ne prescrive l’allegazione al piano aziendale da presentare all’ISMEA (allegazione materialmente possibile solo con un documento redatto in forma scritta). Si ritiene, anche, che tale contratto debba essere registrato per disporre della data certa, visto che dalla data di stipulazione del contratto sorgono diritti specifici a favore del giovane imprenditore affiancato (in primis il diritto alla percezione di una determinata percentuale degli utili di impresa; ed ancora il diritto di prelazione per il caso di cessione dei terreni agricoli, operativo per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto). Non sono neppure previste forme di pubblicità di detto contratto.
Prelazione agraria: al giovane imprenditore è garantito in caso di vendita, per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto, un diritto di prelazione con le modalità di cui all’articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590.
Pertanto qualora l’imprenditore agricolo intendesse alienare a titolo oneroso i terreni agricoli utilizzati per l’esercizio dell’attività di impresa, durante la vigenza del contratto di affiancamento o comunque entro i sei mesi successivi alla sua conclusione, il giovane imprenditore affiancato avrà diritto di prelazione a parità di condizioni; stante il particolare rapporto sul quale si fonda questo specifico diritto di prelazione, si ritiene che, nel caso di specie, non siano richiesti altri ed ulteriori requisiti, e che, pertanto, per il sorgere di questo diritto di prelazione sia sufficiente la sola stipulazione del contratto di affiancamento; in particolare si ritiene non debbano ricorrere requisiti quali: (i) la necessità della coltivazione del fondo in vendita da almeno un biennio; (ii) la necessità che il beneficiario della prelazione non abbia venduto altri fondi rustici nel biennio precedente; (iii) la necessità che il fondo per il quale si intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della famiglia del beneficiario.
Si applicano, in quanto compatibili, tutte le altre disposizioni contenute nel suddetto art. 8 legge 590/1965; conseguentemente:
(a) la prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità e quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica.
(b) il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al giovane imprenditore affiancato la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell’acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l’eventualità della prelazione. Il giovane imprenditore affiancato deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni. Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l’avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dall’acquirente e da ogni altro successivo avente causa.
(c) ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, il versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato entro il termine di tre mesi, decorrenti dal trentesimo giorno dall’avvenuta notifica da parte del proprietario, salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti. Se il giovane imprenditore affiancato che esercita il diritto di prelazione dimostra di aver presentato domanda ammessa all’istruttoria per la concessione di mutuo agrario il termine di cui sopra è sospeso fino a che non sia stata disposta la concessione del mutuo e, comunque, per non più di un anno. In tutti i casi nei quali il pagamento del prezzo è differito il trasferimento della proprietà è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento stesso entro il termine stabilito.
(d) al giovane imprenditore affiancato sono, comunque, preferiti, se coltivatori diretti, i coeredi del proprietario venditore.
Si ritiene, invece, che il diritto di prelazione spettante al giovane imprenditore affiancato, prevalga sul diritto di prelazione di eventuali confinanti coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo professionale, analogamente a quanto previsto per il diritto di prelazione spettane all’affittuario coltivatore diretto, in virtù del principio ricavabile dall’art. 7 legge 14 agosto 1971 n. 817
Parificazione all’I.A.P.: durante il periodo di affiancamento il giovane imprenditore è equiparato all’imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
Si rammenta che a norma dell’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sopra citato, all’imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto, ed in primis le agevolazioni in materia di imposte indirette fissate dall’art. dall’art. 2, comma 4 bis, decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194, nel testo modificato con la legge di conversione in data 26 febbraio 2010 n. 25, a norma del quale “gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1 per cento”.
La norma non precisa se l’equiparazione tra imprenditore agricolo professionale e giovane imprenditore opera per il solo fatto che sia stato stipulato un contratto di affiancamento, a prescindere da altri e diversi adempimenti, o se, comunque, anche il giovane imprenditore per poter fruire del trattamento riservato all’IAP debba iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura (adempimento quest’ultimo obbligatorio per l’I.A.P. ai sensi dell’art. 1, c. 5-bis, suddetto d.lgs 99/2004).
3. PARIFICAZIONE DELL’I.A.P. AL COLTIVATORE DIRETTO IN ORDINE AL CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO.
L’art. 1, commi 515, legge 27 dicembre 2017 n. 205, stabilisce che sono equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della disciplina dettata dalla legge 3 maggio 1982 n. 203, anche gli imprenditori agricoli a titolo professionale.
Beneficiari della parificazione: i soggetti interessati dalla norma in commento sono gli imprenditori agricoli a titolo professionale iscritti nella previdenza agricola.
Ai sensi dell’art. 1, co. 1, D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 così come modificato con D.lgs. 27 maggio 2005, n. 101, è “imprenditore agricolo professionale” (I.A.P.) colui il quale:
– è in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;
– dedica alle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo;
– ricava dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.
Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l’attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui sopra, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l’attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Per l’imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui sopra sono ridotti al 25%.
Le Regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti per la qualifica di I.A.P..
Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
b) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell’amministratore ad una sola società.
L’imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura.
Le disposizioni dettate per l’I.A.P. si applicano anche ai soggetti, persone fisiche che, pur non in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla regione competente e si siano iscritti all’apposita gestione dell’INPS (i cd. “aspiranti I.A.P.”). Al riguardo, si segnala, che l’INPS, con propria Circolare n. 48 del 24 marzo 2006, ha chiarito che è possibile effettuare l’iscrizione con riserva alla gestione previdenziale I.A.P., allegando, alla documentazione, la certificazione comprovante la presentazione della domanda di riconoscimento della qualifica professionale alla Regione.
Effetti della parificazione: la disciplina dettata dalla legge 3 maggio 1982 n. 203, in tema di contratti di affitto di fondi rustici a favore di coltivatori diretti, si applica, a partire dal 1 gennaio 2018 e per effetto della disposizione in commento, anche ai contratti di affitto di fondi rustici a favore di imprenditori agricoli a titolo professionale. In particolare detta legge stabilisce che:
(a) i contratti di affitto a coltivatori diretti singoli o associati (e dal 1 gennaio 2018 anche a imprenditori agricoli a titolo professionale, singoli o associato), hanno la durata minima di quindici anni (art. 1);
(b) in mancanza di disdetta di una delle parti, il contratto di affitto si intende tacitamente rinnovato per il periodo minimo. La disdetta deve essere comunicata almeno un anno prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (art. 4);
(c) il locatore che, alla scadenza del contratto, intende concedere in affitto il fondo a terzi, deve comunicare al conduttore le offerte ricevute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno novanta giorni prima della scadenza. Detto obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare l’affitto e nei casi di cessazione del rapporto di affitto per grave inadempienza o recesso del conduttore medesimo. Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore. Nel caso in cui il locatore entro i sei mesi successivi alla scadenza del contratto abbia concesso il fondo in affitto a terzi senza preventivamente comunicare le offerte ricevute secondo le modalità e i termini di cui sopra ovvero a condizioni più favorevoli di quelle comunicate al conduttore, quest’ultimo conserva il diritto di prelazione da esercitare entro il termine di un anno dalla scadenza del contratto non rinnovato. Per effetto dell’esercizio del diritto di prelazione si instaura un nuovo rapporto di affitto alle medesime condizioni del contratto concluso dal locatore con il terzo. (art. 4-bis);
(d) l’affittuario può sempre recedere dal contratto col semplice preavviso da comunicarsi al locatore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno un anno prima della scadenza dell’annata agraria. La risoluzione del contratto di affitto può essere pronunciata nel caso in cui l’affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di rapporti di subaffitto o di subconcessione. Prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, il locatore è tenuto a contestare all’altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’inadempimento e ad illustrare le proprie motivate richieste. Ove il conduttore sani l’inadempienza entro tre mesi dal ricevimento di tale comunicazione, non si dà luogo alla risoluzione del contratto. La morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità (art. 5).
Le norme
Art. 1, commi 117 e 118, legge 27 dicembre 2017 n. 205 (agevolazioni in materia previdenziale a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni)
Art. 1, commi 119 e 120, legge 27 dicembre 2017 n. 205 (misure per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura; il contratto di affiancamento)
Art. 1, comma 515, legge 27 dicembre 2017 n. 205 (parificazione dell’imprenditore agricolo a titolo professionale al coltivatore diretto ai fini della disciplina dettata in materia di contratti di affitto di fondi rustici)

AUTORE

Notaio in Vicenza, ha iniziato l’attività notarile nel 1986. Svolge docenza presso la Scuola del Notariato del Comitato Triveneto di Padova.