Le società benefit

Sommario:

1. Normativa di riferimento – nozione, caratteristiche e finalità
2. Previsioni statutarie e oneri gestionali
3. Standard di valutazione e verifiche da parte di organismi terzi
4. Sanzioni
5. Regime fiscale
6. Differenze tra società “benefit” e impresa sociale
7. Comparazione dell’istituto italiano con esperienze straniere
8. Conclusioni

 

1. Normativa di riferimento – nozione, caratteristiche e finalità

Il Legislatore con la Legge di Stabilità 2016 (Art. 1 commi da 376 a 382 Legge 28 dicembre 2015 n. 208 – pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.) ha introdotto nell’ordinamento una particolare figura societaria, quella delle “società benefit”, società a scopo di lucro che distribuiscono utili ma perseguono anche finalità di beneficio comune.
Trattasi di società che svolgono attività di business con modalità innovative perché volontariamente, accanto all’obiettivo di massimizzazione del profitto, hanno come scopo la creazione di un impatto positivo sulla società e sull’ambiente; la caratteristica principale – secondo la definizione data dallo stesso Legislatore – è quella di perseguire “nell’esercizio dell’attività economica e fermo restando lo scopo lucrativo della divisione di utili, anche una o più finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”.
La struttura è quella propria del modello societario di cui all’Art. 2247 c.c. con l’aggiunta, però, di alcuni profili innovativi, quali il connotato “non profit” o “sociale” e lo scopo “sui generis” del “benefit” (“il perseguimento del beneficio comune”).
Può affermarsi che non si tratti di un nuovo tipo sociale bensì di una particolare figura di società mista, eterogenea, un ibrido tra l’ordinaria società commerciale (profit) e l’impresa sociale di cui al D.Lgs. 155/2006 (non profit), nella quale l’attenzione alla comunità, all’ambiente e il tornaconto economico costituiscono, però, elementi imprescindibilmente interconnessi e incardinati nei processi decisionali e strategici, a partire dalla trasparenza, come strumenti di orientamento dei comportamenti e di raggiungimento delle performances sociali.
Lo scopo di una “società benefit” è creare un vantaggio pubblico, inteso come impatto materiale positivo sulla comunità e sull’ambiente. Alla direzione e al management viene richiesto di considerare l’impatto delle decisioni non solo sui soci ma soprattutto sulla comunità-società e sull’ambiente.
Per questo tali società devono assumere formalmente obblighi di trasparenza e responsabilità verso tutti gli stakeholder, ossia soci, dipendenti, fornitori, cittadini e tutte le categorie che possano essere impattate dall’attività aziendale.
Le società “benefit” sono collocabili, a metà, tra le società finalizzate al profitto e le organizzazioni non profit.
Sono la “manifestazione” di una visione evoluta di capitalismo riconducibile a quella parte del mondo imprenditoriale, che ha un’idea nuova di impresa, quella di impresa “socialmente consapevole” basata su pratiche sostenibili, dalla portata innovativa e dall’impatto “positivo” per la comunità.
Oggi, accanto alla dicotomia tra il modello d’impresa profit e non profit, c’è una terza via, il “for benefit”, ossia la società “benefit”, una società capace di fare proprio tutto il meglio di entrambi i modelli profit e non profit, che nasce o si evolve per contribuire a rendere il mondo un posto migliore in cui vivere nel presente e nel futuro, sancendo tale finalità benefit nell’oggetto sociale del proprio statuto, innalzando, così, il tema della responsabilità sociale da “opportunità strategica” a “vincolo di missione”.
Per un verso, si potrebbe affermare che si tratti di una nuova figura che si inserisce nell’ambito del “terzo settore”, pur mantenendo, a pieno, lo scopo lucrativo: un intreccio, un’interdipendenza tra “for profit” e “non profit”.
In realtà, forse, si tratta di un vero e proprio “nuovo settore economico” in grado di usare la forza delle imprese private per creare valore per la comunità: mentre nei modelli in opposizione di for profit e non profit, l’accento è posto solamente sulla vocazione o meno al profitto di un’organizzazione, nell’azienda for benefit si ha una sintesi tra i due modelli con la peculiarità dell’obiettivo di massimizzare il ritorno sull’investimento dal punto di vista sia economico, che ambientale e sociale, rigenerando natura, società ed economia, invece che sottrarne valore.
E’ un concetto di azienda, che si potrebbe definire “a prova di futuro” nella quale l’ordine del giorno consiste in una sistematica applicazione di strumenti che permettono di anticipare gli sviluppi futuri, prendendo decisioni volte a cogliere opportunità nel medio-lungo termine e minimizzando eventuali conseguenze negative, nonché nella continua auto-osservazione dei processi evolutivi delle persone che fanno parte del gruppo affinchè l’azienda sia sempre più efficace nelle operazioni, diventando, di fatto, un’organizzazione che apprende.
Una proposta piuttosto lontana dall’approccio dicotomico che vede l’Impresa impegnata prioritariamente nel raggiungimento di risultati economici e le Istituzioni Pubbliche o il mondo del non profit impegnati nel garantire il benessere della società.
Possono essere società “benefit” non solo le società di nuova costituzione ma, a seguito di modifica dell’atto costitutivo o dello statuto, anche le società che non siano nate “ab origine” come tali.
Nello specifico, possono perseguire finalità di “benefit”, nel rispetto della relativa disciplina, le società di persone, le società di capitali, le società cooperative e le mutue assicuratrici (“le società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile”).
Quanto al concetto di “beneficio comune”, lo stesso Legislatore ne dà una definizione all’Art. 1 comma 378 della Legge di stabilità, statuendo che deve intendersi con esso “il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni”, questi ultimi da considerare quale species del genus “altri portatori di interesse” (ossia soggetti coinvolti “direttamente o indirettamente, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile”).
La norma individua, quindi, la possibilità che i benefici riguardino, oltre i soci e i finanziatori (che sono soggetti direttamente coinvolti), anche terzi (come soggetti indirettamente coinvolti), e dunque destinatari dell’azione (tali considerandosi i clienti, la pubblica amministrazione, la società civile), o che siano titolari di rapporti di lavoro con la società (lavoratori) o di collaborazione (fornitori) o, infine, soggetti con i quali la società “benefit” intrattenga rapporti di carattere meramente economico (creditori).
Così, potrebbe essere targata, come società “benefit”, un’azienda il cui oggetto sociale preveda quale attività, a titolo esemplificativo:
– la raccolta di olio da cucina usato da operatori professionali (ristorazione) e la sua conversione in carburante biodiesel;
– la fabbricazione e la vendita di tessuti realizzati esclusivamente con fibre e coloranti naturali al fine di ridurre gli impatti ambientali del settore (tenuto conto che l’industria tessile è una delle più inquinanti);
– la progettazione e la costruzione di edifici residenziali e/o commerciali solo con materiali eco-sostenibili (bio-mattone …), l’attività di installazione di impianti eolici e solari, il tutto attraverso un processo produttivo a basso consumo di energia (utilizzo di sole fonti rinnovabili), con conseguente impatto ambientale prossimo allo zero.
In sintesi, la visione delle società “benefit” è semplice e potente:
contribuire a creare un futuro in cui tutte le attività economiche siano condotte nel pieno rispetto delle persone e del pianeta, inventando e impiegando nuovi modi di operare risolutivi dei problemi di oggi senza crearne altri per il futuro.
La rivoluzione silenziosa con la quale le società “benefit” potranno provare a sfidare i modelli economici più consolidati sarà quella di una lettura integrata, bilanciata, interdipendente sulle ragioni di esistere dell’impresa che sia capace di superare la distanza, cresciuta molto in relativamente poco tempo, tra impresa e società.

2. Previsioni statutarie e oneri gestionali
Perché una società possa essere qualificata “benefit” occorre che le finalità sociali siano indicate specificatamente nell’oggetto sociale e che le stesse vengano perseguite attraverso una gestione che bilanci l’interesse dei soci con quello di coloro sui quali l’attività sociale può avere un impatto.
Occorre, dunque, che vengano inserite nello statuto sociale “particolari previsioni” e che l’Organo amministrativo tenga una “speciale/specifica” gestione sociale.
Dispone l’art. 1 comma 377 della Legge di Stabilità che le finalità “benefit” devono essere “indicate specificatamente nell’oggetto sociale”.
Nel caso di società già esistenti che vogliano assumere la veste di società “benefit”, queste dovranno, perciò, “modificare l’atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società”, nonché pubblicizzare le modifiche in tal modo apportate “nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del  codice civile”.
Più che mai opportuno, se non necessario, sarà, poi, indicare nell’atto costitutivo, oltre le finalità di beneficio comune, i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti per il perseguimento delle finalità sociali, nonchè le categorie dei soggetti beneficiati e gli interessi che di tali categorie si intendono tutelare: infatti, con tale indicazione si “delimiterebbe” il potere gestorio degli amministratori, garantendo il pieno rispetto delle finalità di “beneficio comune” ed evitando sbilanciamenti tra “scopo lucrativo” e “finalità sociale”, anche nell’ottica di possibili accertamenti di responsabilità nei confronti degli amministratori (“In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori”).
Sempre sotto un profilo tecnico, si ricorda che la società “benefit”, al fine di dare visibilità alla peculiarità “sociale” dell’oggetto sin dalla lettura del “nomen societatis”, potrà “introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: “Società benefit ” o l’acronimo: “SB” e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi”. Trattasi questa di facoltà e non di obbligo.
Relativamente all’aspetto gestionale, la società “benefit” dovrà essere amministrata in modo tale da “bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto”.
Perché venga rispettato e mantenuto tale equilibrio tra “elemento lucrativo” ed “elemento sociale”, il Legislatore ha espressamente previsto che la società debba individuare “il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento” delle finalità sociali.
Per questo, la società “benefit”, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile, dovrà individuare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare tali funzioni e compiti.
La norma non prevede che debba trattarsi necessariamente degli amministratori.
Dati i particolari e specifici requisiti tecnici e professionali richiesti per espletare tali mansioni, deve ritenersi con molta probabilità che i “soggetti responsabili” siano soggetti non amministratori: in tal caso, il responsabile agirà come un mandatario dell’organo amministrativo, con mansioni, funzioni e poteri risultanti da procura.
Sempre ai fini del mantenimento dell’equilibrio di cui sopra, la società “benefit”, dovrà, in sede di presentazione annuale del bilancio, presentare anche una relazione “ad hoc” dalla quale emergano:
” Una descrizione di obiettivi specifici, modalità e azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento  delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
” La valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno (che ha caratteristiche precise previste dalla legge, descritte nell’allegato della manovra), che comprende le aree di valutazione (identificate nell’allegato 5);
” Una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.
Se l’azienda ha un sito Internet dovrà pubblicare questa relazione annuale, eventualmente omettendo alcuni dati finanziari a tutela dei beneficiari.

3. Standard di valutazione e verifiche da parte di organismi terzi
Al fine di accertare la sussistenza del carattere “benefit” e la permanenza di tale carattere in capo alla società, il Legislatore ha stabilito precisi parametri di verifica, prevedendo uno standard di valutazione esterno (disciplinato nell’Allegato 4 della Legge di Stabilità) e aree di valutazione (disciplinate nell’Allegato 5 della Legge di Stabilità), affidando, poi, ad enti non controllati dalla società “benefit” o non collegati con la stessa e, quindi, ad organismi terzi imparziali, autonomi, indipendenti e competenti, il compito di effettuare “tale accertamento”.
Nell’Art. 1 comma 378 lettere c) e d) della Legge Stabilità vengono date, al riguardo, le seguenti definizioni:
– gli “standard di valutazione” della società “benefit” sono i “criteri che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell’impatto generato dalla società benefit in termini di beneficio comune”;
– le “aree di valutazione” dell’attività delle società “benefit” sono “ambiti settoriali che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell’attività di beneficio comune”.
Come statuito negli allegati 4 e 5 della Legge di Stabilità la valutazione della società “benefit” deve essere “credibile”, “esauriente” e “trasparente”.
Quanto alle aree su cui la valutazione dell’impatto deve svolgersi, in essa devono essere ricompresi i settori del “governo d’impresa” (onde verificare il grado di responsabilità della società nel perseguimento del “beneficio comune”); del “lavoro” compreso quello degli “altri portatori di interesse” (allo scopo di valutare le relazioni con i dipendenti in termini di retribuzioni, benefit, formazione e opportunità di crescita personale…); dell'”ambiente” (allo scopo di valutare gli impatti della società in una prospettiva di rispetto generale dell’ambiente – “scelta ecologica”).
Così, ad esempio, in tema di tutela dell’ambiente, verranno analizzate le scelte strategiche aziendali in tema di sostenibilità ambientale, con riferimento particolare al monitoraggio dei consumi (acqua, energia); all’approvvigionamento da fonti rinnovabili; all’efficientamento energetico; alla riduzione rifiuti e riduzione impatti ambientali lungo tutta la filiera; al monitoraggio emissioni.

4. Sanzioni
Il Legislatore ha previsto, poi, specifiche sanzioni per il caso di violazione delle disposizioni dettate per le società “benefit” nella Legge di Stabilità.
Alcune sono dirette, tout court, alle “società” che non perseguono le finalità di beneficio comune ed altre specificamente agli “amministratori” di queste, quando non amministrano la società bilanciando il tradizionale obiettivo lucrativo e la finalità sociale o quando vengono meno all’onere di nomina del soggetto o dei soggetti responsabili.
* La società “benefit” che trasgredisce all’obbligo di perseguire finalità di bene comune (apparente società “benefit” che ne utilizza il “nomen iuris” senza perseguire finalità benefit) è soggetta alle sanzioni in materia di pubblicità ingannevole di cui al Dlgs. 2 agosto 2007 n. 145 e alle disposizioni del codice del consumo di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206.
Con il termine pubblicità deve intendersi qualsiasi forma di comunicazione a pagamento, diffusa attraverso mezzi come la televisione, la radio, i giornali, le affissioni, la posta, Internet, che tende in modo intenzionale e sistematico a influenzare gli atteggiamenti e le scelte degli individui in relazione al consumo di beni e all’utilizzo di servizi, o, che tende, comunque, a promuovere l’immagine dell’impresa presso il pubblico dei consumatori, anche in forma comparativa diretta o indiretta (confronto dei propri beni o servizi con quelli dei concorrenti).
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato potrà, in caso di accertamento di pubblicità ingannevole da parte di una società “benefit”, avviare un procedimento anche d’ufficio (senza attendere segnalazioni esterne), avendo ampi poteri investigativi (possibilità di accedere a qualsiasi documento pertinente, di richiedere a chiunque informazioni e documenti pertinenti con la facoltà di sanzionare l’eventuale rifiuto o la trasmissione di informazioni e documenti non veritieri, di effettuare ispezioni, di avvalersi della Guardia di finanza, di disporre perizie) e, una volta accertata la violazione, inibirne la continuazione, disporre la pubblicazione di dichiarazioni rettificative a spese dell’impresa responsabile ed irrogare sanzioni pecuniarie da 5.000 a 500.000 euro (con sanzione minima di 50.000 euro in caso di prodotti pericolosi per la sicurezza di bambini o adolescenti) ed in caso di inottemperanza ai provvedimenti adottati, irrogare, altresì, sanzioni da 10.000 a 150.000 euro.
** Agli amministratori che nella gestione sociale (“mala gestio”) vengano meno ai doveri di prudente bilanciamento tra interessi economici e finalità “sociali” e/o all’onere di nomina del soggetto responsabile, imposti dall’art. 1, comma 380 della Legge Stabilità, si applica quanto disposto dal Codice Civile in tema di responsabilità degli amministratori in relazione a ciascun tipo di società (autentica “relatio formale” al Codice Civile prevista dall’Art. 1 comma 381 della Legge Stabilità).
In tema di S.p.A. il richiamo è agli Artt. 2393 e 2393 bis c.c. ove l’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell’assemblea, da esercitarsi entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica (da adottarsi anche in occasione della discussione del bilancio, anche se non indicata nell’elenco delle materia da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio).
Tale azione sociale di responsabilità consente alla società di agire nei confronti degli amministratori per i danni arrecati a causa del loro inadempimento alle obbligazioni imposte ex lege.
In tema di S.R.L. il richiamo è all’Art. 2476 c.c. ove l’azione può essere esercitata direttamente dalla società stessa, oltre che dai singoli soci (indipendentemente dalla quota di partecipazione).
Nel caso sia la società ad agire, l’azione dovrà essere necessariamente preceduta ed autorizzata dalla delibera dei soci (in sede assembleare o secondo le forme di consultazione eventualmente ammesse dallo statuto).
Ex art. 2476 c.c. sono inoltre solidalmente responsabili con gli amministratori quei soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società o i terzi.
L’azione di responsabilità esperita ex art. 2476 c.c. nei confronti del socio-amministratore, al quale siano imputati atti di mala gestio  è soggetta al termine prescrizionale quinquennale, suscettibile di sospensione ex art. 2941, n. 7, c.c., a decorrere dalla data del fatto dannoso e, comunque, dalla data della sua oggettiva conoscibilità.
Probabilmente, qualora il Legislatore avesse previsto una disciplina fiscale agevolata sia in tema di imposte dirette che indirette, la “sanzione” per il caso di società che illegittimamente avesse usato l’acronimo di SB (Società Benefit) senza averne i requisiti e le finalità, avrebbe potuto essere quella della decadenza dai benefici fiscali con irrogazione delle relative sanzioni pecuniarie.
Se, poi, il Legislatore avesse previsto, come accaduto per le start-up, anche l’iscrizione in una Sezione speciale del Registro delle Imprese, la sanzione avrebbe potuto essere ancora più incisiva con la previsione della cancellazione della società da tale sezione oltre al divieto di usare il nomen iuris di società “benefit”.

5. Regime fiscale
Sotto il profilo fiscale, la normativa in commento non prevede, allo stato attuale, alcun tipo di agevolazione e, pertanto, le società “benefit” sono assoggettate a imposizione fiscale secondo i criteri ordinari che disciplinano le società e gli enti commerciali.
Ci si potrebbe chiedere, se la società “benefit”, quale figura “sui generis” che si inserisce nell’ambito del “terzo settore”, pur priva dei connotati di ente “no profit”, possa, in presenza di determinate condizioni, godere del regime fiscale di favore previsto per i cd. enti non commerciali, tenuto conto del fatto che recentemente l’Agenzia delle Entrate, con riferimento alle ONLUS ed alle imprese sociali o di promozione sociale in genere, ha ritenuto che, accanto all’attività di precipuo indirizzo solidaristico dell’ente, possa sussistere una minima attività commerciale, purchè strettamente funzionale e strumentale all’attività principale dell’ente (quella non lucrativa).
Pertanto, affinchè si possa assistere ad un decollo, sviluppo e ad un pieno successo delle società “benefit”, sarà necessario che il Legislatore preveda in loro favore incentivi fiscali, in mancanza dei quali assisteremo allo stesso scenario registrato con l’impresa sociale.

6. Differenze tra società “benefit” e impresa sociale
La società “benefit”, come sopra detto, è un ibrido tra l’ordinaria società commerciale (connotata dallo scopo lucrativo) e l’impresa sociale di cui al D.Lgs. 155/2006 (connotata da finalità di interesse generale, non lucrative) o meglio, una fusione tra l’Imprenditoria classica ed il Terzo settore, pur mantenendo a pieno scopo lucrativo.
Di qui la prima e più evidente differenza rispetto all’impresa sociale di cui al D.lgs. 24 marzo 2006 n. 155, per la quale è prevista la destinazione degli utili e degli avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio ed è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori (art. 3), ossia l’assenza assoluta di scopo lucrativo.

7. Comparazione dell’istituto italiano con esperienze straniere
La società “benefit” non è una creazione del legislatore italiano benchè l’Italia sia il primo Paese dell’Unione Europea che ha adottato un tale modello, dettando anche una normativa ad hoc.
Infatti, già da alcuni anni è operativa negli U.S.A. la c.d. “Benefit corporation” o “B-corporation” una figura giuridica pensata per aziende for-profit che vogliono andare oltre l’obiettivo del profitto e massimizzare il loro impatto positivo verso la società e l’ambiente.
Nell’aprile 2010 il Marylan è diventato il primo Stato americano ad approvare la legislazione per le benefit corporation.
A partire da gennaio 2013 in California, Hawaii, Illinois, Louisiana, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York, Pennsylvania, South Carolina, Vermont e Virginia hanno a loro volta approvato la legislazione, permettendo la creazione di benefit corporation.
La legge per le benefit corporation è diversa da Stato a Stato.
In generale le benefit corporation differiscono dalle aziende tradizionali riguardo a obiettivi statutari, responsabilità e trasparenza.
Lo scopo di una benefit corporation include la creazione di benessere nella comunità in cui opera, definito come un impatto positivo concreto sulle persone e sull’ambiente.
Il dirigente di una benefit corporation gestisce il business con la stessa autorità di un’azienda tradizionale ma – mentre in un’azienda tradizionale gli azionisti valutano esclusivamente le performance finanziarie – qui valutano anche performance qualitative basate sugli obiettivi dichiarati dalla benefit corporation.
In una benefit corporation sono gli azionisti a determinare se la società ha raggiunto un impatto significativo positivo.
L’impegno addizionale di responsabilità assunto da una benefit corporation comporta che amministratori e dirigenti prendano in considerazione l’impatto delle loro decisioni su società e ambiente oltre che sul valore per gli azionisti.
Le benefit corporation offrono, inoltre, agli azionisti un diritto privato di azione, chiamato benefit enforcement, che possono esercitare per far rispettare la “mission aziendale”, qualora l’azienda non sia riuscita a perseguire gli obiettivi prefissati.
La maggiore trasparenza implica per una benefit corporation la redazione di un benefit report annuale sulle performance complessive sociali e ambientali secondo uno standard completo, credibile e indipendente certificato da una terza parte. Le benefit corporation non necessitano di una certificazione o di un audit periodico, ma fanno riferimento allo standard di una terza parte per misurare le proprie performance.
Una benefit corporation deve rendere accessibile pubblicamente il benefit report annuale sul suo sito aziendale.

8. Conclusioni
Circa la sorte (“successo/insuccesso” – decollo o flop) delle “società benefit”, sono doverose le seguenti riflessioni.
Da una parte, in mancanza di agevolazioni e sgravi fiscali, si potrebbe ipotizzare che la società “benefit”, al pari dell’impresa sociale, non avrà un grande successo in quanto società resa poco appetibile dal Legislatore; per un altro verso, invece, tale modello, potrebbe trovare ampie ragioni di successo, soprattutto se si tiene conto di alcuni recenti “trend socio economici”, prima di tutto quelli generazionali, capaci di provocare una vera rivoluzione nei comportamenti di consumo e di acquisto, quali, il forte impegno per la tutela dell’ambiente ed il maggior interesse per il settore sociale (in particolare, da parte dei giovani).
Sono sempre più numerose le persone disposte a pagare i prodotti o i servizi un po’ di più, se l’acquisto avviene da aziende che sono socialmente e ambientalmente responsabili o da imprese che, per missione istituzionale, sono allineate a realizzare progetti nel sociale: il valore aggiunto di tale scelta potrebbe derivare proprio da quell’appeal verso società con finalità non solo egoistiche.
Tale connotato “sociale” potrebbe rivelarsi una sorta di marchio “doc” per tali società, facendole diventare delle vere “eccellenze” nel mercato dell’impresa, in quanto aziende strategicamente orientate alla creazione di “valore collettivo”, per la cui valutazione aziendale si dovrebbe, poi,  ricorrere a nuovi standard al posto dei tradizionali sistemi di rating, che porterebbero con molta probabilità, il mondo della finanza ad investire sempre più in tali aziende, drenando così importanti risorse del mercato verso investimenti “impact”.
Sarebbe, infine, interessante studiare le esperienze internazionali, le testimonianze di quegli imprenditori che hanno accettato la sfida del “benefit” e ne sono usciti vincitori, comparandole con la “nuova realtà sociale” italiana, così come delineata dal Legislatore, benchè ancora in nuce,  al fine di poterne intravvedere future potenzialità e/o limiti.

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Le società benefit ultima modifica: 2016-04-06T06:31:02+02:00 da Daniela Riva
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