La legge 11 settembre 2020 n.120, di conversione del d.l. “Semplificazioni” (d.l. 16 luglio 2020 n. 76), sostituisce integralmente l’art. 44 del medesimo d.l., introducendo delle importanti novità in materia societaria.
La legge de qua, infatti, prevede delle deroghe alla disciplina codicistica dell’aumento oneroso di capitale:
- alcune hanno una durata limitata e resteranno in vigore fino al 30 giugno 2021 e sono volte ad aiutare le imprese italiane ad affrontare le difficoltà economiche derivanti dalla pandemia, favorendo le operazioni di ricapitalizzazione;
- altre, invece, hanno carattere definitivo e modificano in via permanente la disciplina codicistica, prescindendo dalla contingenza emergenziale.
Le deroghe temporanee (fino al 30 giugno 2021)
Due sono le novità di carattere temporaneo.
La prima consiste nella riduzione del quorum deliberativo richiesto per l’adozione delle delibere volte, direttamente o indirettamente, ad attuare un’operazione di aumento di capitale.
Più precisamente, in deroga alla disciplina ordinaria di cui agli artt. 2368 e 2369 c.c., la legge di conversione statuisce che, fino alla data del 30 giugno 2021, sono approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea sia le delibere aventi ad oggetto l’aumento oneroso, con conferimenti in denaro o in natura, del capitale sociale, sia le delibere volte ad introdurre nello statuto la delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale, per aumenti da deliberare entro il 30 giugno 2021.
La riduzione del quorum deliberativo richiede però un presupposto imprescindibile: essa è ammessa solo se è raggiunto il quorum costitutivo pari alla metà del capitale sociale, come previsto dall’art.83, paragrafo 2[1], della direttiva UE 1132/2017.[2]
Sotto il profilo soggettivo, la disposizione si applica sia alle società per azioni, aperte e non, sia alle società a responsabilità limitata e, in ogni caso, sia in prima, e, stante il rinvio all’art.2369, commi 3 e 7, c.c., sia in seconda convocazione, e anche se lo statuto prevede maggioranze più elevate.[3]
La disposizione fissa al 30 giugno 2021 il limite temporale della deroga. Stante la lettera della norma, entro tale data devono essere deliberate le proposte di aumento o di introduzione in statuto della delega agli amministratori da parte dell’assemblea e le proposte di aumento da parte degli amministratori sub delega, fermo restando che l’esecuzione dell’operazione possa avvenire successivamente.[4]
Il legislatore prevede un sistema di deroga e di favore per le società, che, pertanto non deve intendersi sostitutivo ex lege dei quorum ordinari, ma introduttivo di quorum agevolati da “osservarsi” al fine di consentire l’adozione delle delibere di aumento.
La seconda novità prevede, fino al 30 giugno 2021, una modificazione della disciplina della peculiare ipotesi di aumento oneroso di capitale, con esclusione del diritto di opzione, riservato alle società quotate, nei limiti del 10% del capitale sociale. In primo luogo, la legge di conversione consente che non solo le assemblee delle società quotate ma anche quelle di società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione possano deliberare tale aumento oneroso[5].
La flessibilità e la speditezza dell’operazione vengono garantite da ulteriori due variazioni introdotte dalla legge.
In primo luogo, è consentita la delibera di aumento anche in assenza di previsione statutaria, in deroga all’art. 2441, comma 4, c.c.
In secondo luogo, la legge di conversione eleva al venti per cento (del capitale preesistente) il parametro quantitativo di riferimento per l’esclusione dell’opzione, incrementando così le occasioni di diffusione delle azioni tra il pubblico.[6]
Le deroghe definitive
La legge di conversione apporta, infine, delle modifiche permanenti al diritto di opzione di cui all’art. 2441 c.c.
In primo luogo, la legge riduce da 15 a 14 giorni il termine minimo per l’esercizio del diritto di opzione dalla pubblicazione dell’offerta sul sito internet della società o, in mancanza, presso l’ufficio del Registro delle Imprese, in conformità all’art. 72, paragrafo 3, della direttiva UE 1132/2017.[7]
L’abbreviazione del termine riguarda tutte le tipologie di società per azioni, quotate e non.
In secondo luogo, la legge de qua modifica anche la procedura prevista per il collocamento delle azioni inoptate nelle società quotate, riducendo da cinque a due le sedute nell’ambito delle quali gli amministratori devono offrire le partecipazioni non optate. Tale disciplina si applica anche alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione.[8]
In terzo luogo, la legge di conversione estende, in via definitiva, l’applicazione dell’ipotesi peculiare di aumento oneroso del capitale con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale anche alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione.
Il legislatore detta le formalità necessarie per l’adozione della delibera.
Da un lato, elabora un generale regime informativo, prevedendo:
– la redazione di una relazione da parte di un revisore legale o di una società di revisione sulla corrispondenza del prezzo di emissione delle azioni al valore di mercato e
- la redazione di un’apposita relazione degli amministratori, depositata nel Registro delle Imprese e pubblicata sul sito della società entro il termine di convocazione dell’assemblea, dalla quale devono risultare le ragioni dell’esclusione o della limitazione dell’opzione e i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione.
Dall’altro lato, fa salva l’applicazione delle leggi speciali, che, (ai sensi dell’art. 125-ter, comma 1, TUF, dell’art. 72, commi 1 e 3, del Regolamento Emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999 n. 11971, dell’allegato 3A, schema 2 e dell’art.158 TUF), già prescrivevano, per le società quotate[9], la redazione di una relazione illustrativa da parte degli amministratori, senza però prevedere obbligatoriamente la specificazione, nella relazione, delle ragioni dell’operazione.
La legge di conversione sembra quindi “inasprire” il regime applicabile alle società quotate.
Inoltre la precisazione delle motivazioni dell’esclusione e della limitazione del diritto di opzione nella relazione sembra consentire la sindacabilità ex post delle ragioni della delibera[10].
[1] L’art.83, paragrafo 2, della direttiva UE 1132/2017 prevede che “Le legislazioni degli Stati membri possono tuttavia stabilire che la maggioranza semplice dei voti indicati nel primo comma è sufficiente quando è rappresentata almeno la metà del capitale sottoscritto”.
[2] In sede di conversione si è ampliato il perimetro temporale e soggettivo della deroga: il quorum agevolato infatti viene esteso anche agli aumenti con conferimenti in denaro (e non solo a quelli con conferimenti in natura), e alle società per azioni chiuse e alle s.r.l. (oltre che alle spa che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio). Il termine finale della deroga si “sposta” dal 30 aprile 2021 al 30 giugno 2021.
In sede di conversione è stata inoltre eliminata la previsione, presente nel d.l. “Semplificazioni”, del quorum agevolato per le delibere di modifica dello statuto sociale mediante inserimento della clausola che consente l’esclusione del diritto di opzione nelle società quotate o con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale, ex art. 2441, comma 4, c.c..
[3] Nel caso in cui l’assemblea sia chiamata a deliberare anche su oggetti diversi, la delibera per quei punti dovrà essere assunta secondo gli specifici quorum richiesti per tali oggetti: Circolare Assonime n.25 del 2 ottobre 2020 “Le misure societarie di agevolazione per gli aumenti di capitale nel Decreto Semplificazioni”.
[4] Nello stesso senso Circolare Assonime n.25 del 2 ottobre 2020 “Le misure societarie di agevolazione per gli aumenti di capitale nel Decreto Semplificazioni”.
[5] Le società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione sono quelle società le cui azioni non sono negoziate sul mercato regolamentato, ma su una piattaforma elettronica, che, ai sensi dell’art.1, comma 5 octies, lettera a, TUF, abbina proposte di acquisto e di vendita immesse nel sistema da una pluralità di operatori, in via automatica sulla base di regole prestabilite dal gestore. Cian M., Le sedi di negoziazioni diverse dai mercati regolamentati, in Studium Iuris, 4, 2019, p.450; Ghetti R., La disciplina dei sistemi di negoziazione. Profili strutturali, in Le nuove leggi civili commentate, 4, 2019, p.990
[6] In sede di conversione, viene eliminata la riduzione della metà dei termini di convocazione dell’assemblea per discutere e deliberare su tale aumento.
[7] L’art. 72, paragrafo 3, della direttiva UE 1132/2017 prescrive che “Il diritto di opzione deve essere esercitato entro un termine che non può essere inferiore a quattordici giorni a decorrere dalla pubblicazione dell’offerta o dall’invio delle lettere agli azionisti.”
[8] In sede di conversione, viene eliminata la possibilità di imporre l’esercizio della prelazione sull’inoptato contestualmente all’esercizio del diritto di opzione.
[9] Ai sensi dell’art. 158, comma 3, TUF, che rinvia al comma 2 (e secondo la dottrina prevalente anche al comma 1) le proposte di aumento e la relazione illustrativa degli amministratori devono essere comunicate al revisore legale almeno 45 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve esaminarle. La relazione degli amministratori e il parere del revisore (unitamente alla relazione giurata dell’esperto designato dal Tribunale o alla documentazione ex art. 2343 ter, quando previste) sono poi messe a disposizione del pubblico, ai sensi dell’art. 125 TUF (ovvero sul sito internet, presso la sede della società e con le altre modalità stabilite dalla Consob) almeno 21 giorni prima dell’assemblea, al fine di consentire ai soci di prenderne visione, nel rispetto del diritto di informazione di cui all’art. 130 TUF: Benassi R., Sub. art. 2441 c.c., in Commentario breve al diritto delle società (diretto da Maffei Alberti A.), Milano, 2017, p.1650
[10] La relazione illustrativa degli amministratori in caso di aumento con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del secondo periodo, del comma 4 dell’art. 2441 c.c., persegue una finalità di informazione a favore del pubblico, che non implica (a differenza di quella di cui al comma 6 dell’art. 2441 c.c.) la possibilità di un controllo di merito sulle ragioni dell’esclusione, rispetto alle quali non è ammessa una verifica ex post in sede di impugnazione: Balp G., Sulla clausola statutaria di esclusione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del quarto comma dell’art. 2441 c.c. e sul suo utilizzo, in AGE, 2017. Nello stesso senso Circolare Assonime n.25 del 2 ottobre 2020 “Le misure societarie di agevolazione per gli aumenti di capitale nel Decreto Semplificazioni”.

AUTORE

Notaio in San Martino in Rio (Reggio-Emilia). Nell’aprile 2010 si laurea con lode presso la Luiss “Guido Carli”. Già avvocato del Foro di Roma, supera il concorso notarile indetto con D.M. 26 settembre 2014. E’ dottoranda di ricerca in Diritto e Impresa presso la Luiss “Guido Carli” nonché cultrice della materia di Diritto Commerciale nella medesima Università. Visiting researcher presso l’Università Ruprecht Karl di Heidelberg.