L’azione revocatoria può colpire anche gli immobili oggetto di donazioni indirette

Il Tribunale di Salerno, con Sentenza 2305 del maggio 2016, ha ritenuto applicabile l’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 Cod. Civ.) ad una donazione indiretta.

Utilizzando il ragionamento espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. civ. sez. un., 5 agosto 1992, n. 9282, ribadito da Cass. civ., 2 febbraio 2016, n. 1986 e Cass. civ., 27 febbraio 2004, n. 4015), secondo la quale nell’ipotesi di acquisto di bene immobile con denaro messo a disposizione dal genitore ed intestazione dell’immobile al figlio, oggetto della donazione è il bene immobile e non il danaro, il Tribunale di Salerno ha ritenuto di poter revocare, ex art. 2901 cod. civ., la donazione indiretta, consentendo così ai creditori del disponente di potersi rivalere sugli immobili oggetto di donazione.

Il principale argomento utilizzato dal Tribunale è che, per ritenere che oggetto della donazione indiretta sia il bene immobile, lo stesso deve essere per forza passato nel patrimonio del donante, con la conseguenza che, in caso di accoglimento della domanda, la revocatoria consente il rientro del bene immobile e la possibilità per i creditori di aggredirlo per soddisfare le loro ragioni.

Nel caso di specie, inoltre, l’eventus damni è stato rinvenuto proprio nella diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore rendendo difficoltoso il recupero del credito, avendo depauperato il patrimonio delle liquidità in esso presenti e non avendo acquisito il bene immobile; il consilium fraudis, invece, trattandosi di atto a titolo gratuito, deve sussistere solo in capo al debitore e non è richiesta la partecipatio fraudis del donante.

Non rileva, infine, il ruolo del venditore, in quanto, sempre secondo i giudici, esso rimane estraneo alle finalità fraudolente perseguite con la donazione, seppur indiretta. In conclusione, il Tribunale, ritiene che l’atto si sostanzi in un atto complesso, formato da due componenti: la vendita e la donazione; solo quest’ultima viene dichiarata inefficace nei confronti dei creditori e quindi il bene donato diventa aggredibile.

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Non sfugge come la decisione, forse con qualche forzatura in tema di principi generali e di sistematicità, ampli la tutela dei creditori consentendogli di aggredire beni che mai sono entrati a far parte del patrimonio del loro debitore.

La tendenza a tutelare maggiormente i creditori non è peraltro nuova: con il decreto legge n. 83 del 27 giugno 2015 è stato inserito nel codice civile l’art. 2929-bis, rubricato “Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito”, il quale introduce nel nostro ordinamento una sorta di “revocatoria di legge”, che va ad affiancarsi alla revocatoria ordinaria.

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L’azione revocatoria può colpire anche gli immobili oggetto di donazioni indirette ultima modifica: 2016-09-28T14:46:41+02:00 da Lodovica De Stefano
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