L’abolizione del libro soci nella società a responsabilità limitata

Tecniche redazionali per ovviare all’abolizione del Libro Soci

Il recente provvedimento del Tribunale di Roma (del 15 gennaio 2015), che, nel ribadire l’orientamento già in precedenza espresso dal Tribunale di Verona (del 14 settembre 2009), ha escluso la possibilità per i soci di “… subordinare all’iscrizione nel libro soci, volontariamente istituito e tenuto dall’amministratore, l’efficacia, di fronte alla società, dell’atto di trasferimento di partecipazioni sociali” ci induce a ritornare sull’argomento dell’abrogazione del libro soci nelle s.r.l. e sull’utilità o meno di una sua istituzione su base volontaria.

La direzione che, con questo ulteriore provvedimento, sembra aver preso la giurisprudenza, spinge verso l’adozione di soluzioni che, senza derogare alla disciplina di legge, prendano atto della volontà del legislatore di prescindere, nelle s.r.l., dall’esistenza del libro soci, ovviando, con apposite tecniche redazionali, a tutte quelle criticità che detta abrogazione ha determinato e che la dottrina opportunamente ha evidenziato.

  1. LA NORMA E LE SUE CRITICITA’

L’art. 16 commi 12 quater e segg. della legge 28 gennaio 2009 n. 2 (di conversione del D.L. 29 novembre 2008 n. 185) ha abolito, per le sole società a responsabilità limitata, il Libro soci (con effetto dal 30 marzo 2009) [1].

In particolare è stato variato l’art. 2478 del codice civile, con l’eliminazione del libro soci dal novero dei libri sociali obbligatori.

L’eliminazione del libro soci (quale libro sociale obbligatorio) ha comportato, peraltro, la necessità di intervenire su tutta un’altra serie di articoli del codice civile, nei quali si faceva espresso riferimento a tale libro; in particolare sono stati variati:

– l’art. 2470 codice civile, al primo comma con la previsione che il trasferimento delle partecipazioni di s.r.l. ha effetto nei confronti della società dal momento del deposito del relativo atto nel registro delle imprese e non più da quello dell’iscrizione al libro soci; al secondo comma con l’eliminazione della disciplina relativa alle modalità di iscrizione nel libro soci dei trasferimenti per atto inter vivos e con la modifica della disciplina relativa ai trasferimenti mortis causa; al settimo comma per stabilire che le dichiarazioni degli amministratori, a seguito del verificarsi della unipersonalità o della ricostituzione della pluralità dei soci, devono essere depositate entro trenta giorni dall’avvenuta variazione della compagine sociale (e non più dall’iscrizione nel libro soci);

– l’art. 2471 codice civile, con l’eliminazione dell’obbligo da parte degli amministratori di procedere, senza indugio, all’annotazione del pignoramento nel libro dei soci;

– l’art. 2472 codice civile, al fine di stabilire che il triennio in cui alienante e acquirente sono solidalmente obbligati per i versamenti ancora dovuti decorre dall’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese (e non più dall’iscrizione nel libro soci);

– l’art. 2478-bis, codice civile, nel senso di eliminare l’obbligo di deposito al registro Imprese, unitamente al bilancio, dell’elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali;

– l’art. 2479-bis, codice civile, al fine di stabilire che la convocazione dell’assemblea è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci al domicilio risultante dal registro delle imprese (e non più dal libro dei soci).

Particolare rilevanza assume, per le indubitabili ripercussioni sull’intera organizzazione societaria, la modifica apportata all’art. 2470, primo comma, c.c., che faceva decorrere gli effetti, verso la società, del trasferimento di partecipazione di s.r.l. dal momento della sua iscrizione nel libro soci.

In base al previgente testo dell’art. 2470 del codice civile solo con l’iscrizione a libro soci, l’acquirente la partecipazione (sia per atto inter vivos che per successione a causa di morte) acquisiva lo status di socio nei confronti della società, status che comportava:

– il diritto di avvalersi di tutte le prerogative riconosciute al socio dalla legge e/o dallo statuto (ad esempio il diritto di richiedere l’intervento in assemblea, il diritto di chiedere gli utili, il diritto di chiedere informazioni sulla gestione ex art. 2476 secondo comma c.c., ecc. ecc. )  (di seguito, per brevità “la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali”);

– la possibilità poi di fruire concretamente dei suddetti diritti quali riconosciuti al socio dalla legge e/o dallo statuto (ad esempio la ammissione all’assemblea con espressione del voto o la partecipazione alle decisioni dei soci nel caso di consenso espresso per iscritto o di consultazione scritta, l’incasso degli utili,  ecc. ecc. ) nonché il diritto di ricevere dalla società le comunicazioni necessarie per poter esercitare i propri diritti (ad esempio la convocazione in assemblea, le comunicazioni relative all’esercizio del diritto di opzione, ecc. ecc.) (di seguito, per brevità “la fruizione dei diritti sociali”).

Tale previsione, pertanto, consentiva all’organo amministrativo della società di effettuare, proprio in occasione dell’iscrizione nel libro soci, un controllo di regolarità del titolo di trasferimento (sotto il profilo della sua conformità alle regole statutarie in materia di circolazione della partecipazione) ed in particolare di verificare il rispetto di eventuali limiti statutari alla trasferibilità delle partecipazioni stesse (divieti di alienazione, clausola di gradimento, diritti di prelazione) e di negare, conseguentemente, l’iscrizione dell’acquirente (e quindi sia “la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali”  che  “la fruizione dei diritti sociali”),  nel caso di accertata violazione delle regole statutarie (ad es. nel caso di mancato rispetto della clausola di prelazione, l’organo amministrativo poteva rifiutarsi di iscrivere il trasferimento nel libro soci, con la conseguenza che l’acquirente non poteva esercitare nessuno dei diritti attribuiti dalla partecipazione trasferita: ad es. diritto di intervento all’assemblea, diritto di voto, diritto alla percezione degli utili ecc.).

L’art. 16 comma 12 quater della legge 28 gennaio 2009 n. 2 (la “novella del 2009”) stabilisce, invece, che il trasferimento delle partecipazioni di s.r.l. ha effetto verso la società dal momento del deposito del relativo titolo presso il Registro Imprese, con ciò creando non poche difficoltà di ordine operativo, posto che il momento di efficacia del trasferimento non è conoscibile dalla società la cui partecipazione viene trasferita. Infatti, l’oggetto del deposito, quando lo stesso costituisce una fase del procedimento di iscrizione, non è conoscibile da parte di chi consulta il registro Imprese. Dalla visura effettuata al registro Imprese risulta soltanto che la società è in corso di aggiornamento. Al deposito effettuato corrisponde soltanto un numero di protocollo e una data ma non è dato conoscere il contenuto dell’atto depositato. L’organo amministrativo della società (e gli altri soci) potranno venire a conoscenza dell’avvenuto trasferimento solo una volta completato il procedimento avviato col deposito, ossia ad iscrizione avvenuta. Inoltre, con l’anticipazione al momento del deposito al registro imprese dell’efficacia verso la società del titolo traslativo, il riconoscimento all’acquirente dello status di socio, prescinde da un preventivo controllo di regolarità da parte dell’organo amministrativo, al contrario di quanto avveniva, invece, in precedenza.

La novella del 2009 ha indubbiamente introdotto nel sistema delle “criticità” da subito rilevate da tutti i commentatori:

– l’impossibilità per l’organo amministrativa di effettuare il proprio controllo di regolarità prima che il trasferimento diventi efficace verso la società, non essendo previsto alcun tipo di intervento da parte dell’organo amministrativo prima del deposito del titolo traslativo al registro Imprese

– l’impossibilità, nelle more del procedimento avviato presso il Registro Imprese, tra il deposito e la formale iscrizione, di conoscere la effettiva compagine sociale, posto che non è possibile conoscere il contenuto dell’atto depositato .

C’è anche chi ha sollevato la questione del rischio, nel caso in cui l’iscrizione venga, per qualsiasi motivo, rifiutata, di trovarsi in presenza di un soggetto che ha esercitato (dopo il deposito) le facoltà connesse allo status di socio senza essere socio (causa la mancata iscrizione), con tutte le conseguenze relative in ordine alle delibere eventualmente assunte nel frattempo con il suo intervento e con il suoi voto determinante. Si tratta, peraltro, di un problema che nuovo non è e che già esisteva anche nel sistema previgente e che non è quindi frutto della novella del 2009 (infatti nel sistema previgente si poteva procedere all’iscrizione nel libro soci non prima del deposito ma anche prima dell’iscrizione, per cui ben poteva capitare il caso dell’iscrizione a libro soci cui, poi, non facesse seguito l’iscrizione al registro Imprese dell’atto traslativo).

  1. IL LIBRO SOCI VOLONTARIO

Per ovviare alle suddette criticità è stata da più parti [2] proposta la soluzione della deroga statutaria al nuovo regime legale, per reintrodurre attraverso lo strumento statutario quella che era la disciplina previgente; in pratica si tratterebbe di introdurre nello Statuto, da un lato, una clausola che preveda l’istituzione su base volontaria del libro soci e, dall’altro, una clausola che subordini gli effetti verso la società degli atti traslativi all’iscrizione in questo libro istituito su base volontaria (di seguito, per brevità, “il libro soci statutario”)

Con riferimento alla soluzione proposta di costituzione di un libro soci su base volontaria, da subito, da parte di chi scrive, si era osservato quanto segue:

– da un lato non erano stati espressi dubbi sul fatto che con apposita clausola statutaria si potesse prevedere la istituzione su base volontaria del libro soci sul quale annotare le variazioni della compagine sociale o delle partecipazioni dei singoli soci e nel quale, in particolare, annotare il domicilio dichiarato dai soci ove effettuare le comunicazioni (ad es. l’avviso di convocazione dell’assemblea) previste dalla legge o dallo Statuto ovvero i diversi recapiti (numero di fax, indirizzo di posta elettronica, ecc.) indicati dai soci e presso i quali effettuare dette comunicazioni

dall’altro si era invece esclusa la possibilità di subordinare gli effetti di un trasferimento di partecipazione alla iscrizione in detto libro volontario (ripetendo la previgente disciplina dell’art. 2470 c.c. sul punto espressamente modificata dalla legge 2/2009) e ciò stante il carattere, ritenuto inderogabile, della disposizione dell’art. 2470 c.c. nel testo così come modificato dalla legge 2/2009.

Si era, in particolare, osservato, al riguardo, che mentre l’art. 2469 c.c. consente ampia libertà alle parti di subordinare il trasferimento stesso di partecipazioni a condizioni e limiti, se non addirittura di stabilirne l’intrasferibilità, l’art. 2470 c.c. non sembra proprio consentire all’autonomia privata di subordinare a condizioni e limiti gli effetti del trasferimento (una volta che questo sia stato posto in essere nel rispetto dei limiti e delle condizioni dettate ai sensi dell’art. 2469 c.c.).

Non a caso, se, da un lato, l’art. 2469 c.c. dopo aver sancito il principio della libera trasferibilità delle partecipazioni ne ammette la derogabilità con l’inciso “salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo”, dall’altro, l’art. 2470 c.c. non prevede alcuna deroga espressa al principio che il trasferimento produce effetti verso la società dal momento del deposito al registro Imprese. Il primo comma dell’art. 2470 c.c., al contrario del primo comma dell’art. 2469, non contiene l’inciso “salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo”. Si riteneva (e si ritiene tuttora) che la disposizione dell’art. 2470, primo comma, c.c. sia una norma “di sistema”, e quindi norma di natura imperativa e come tale sottratta alla disponibilità delle parti. [3]

I fautori del “libro soci statutario”, a sostegno della loro ricostruzione, si appellano all’ampia autonomia riconosciuta alle parti dalla legge di riforma (del 2003) che giustificherebbe la derogabilità della disposizione dell’art. 2470, primo comma, c.c. (nuovo testo).

E’ nostra opinione, peraltro, che la suddetta “autonomia” consenta ai soci di adottare soluzioni “alternative” alle regole proposte dal legislatore solo laddove le diverse clausole statutarie non si pongano in contrasto con i principi inderogabili in materia di diritto societario. Sotto questo profilo non ci appare possibile per i soci (non verificandosi la condizione di cui sopra) reintrodurre, attraverso lo strumento statutario, quella disciplina che il legislatore ha voluto, invece, espressamente cancellare, con ciò neutralizzando le modifiche legislative. Non può non destare perplessità la circostanza che, con una clausola statutaria, si possa di fatto vanificare del tutto una modifica legislativa (fra l’altro motivata da ragioni di pubblico interesse come sono le ragioni della “semplificazione e di riduzione dei costi amministrativi”): se tutte le s.r.l. adottassero su base volontaria il libro soci, facendo decorrere gli effetti dei trasferimenti dall’iscrizione in detto libro, praticamente verrebbe di fatto cancellata la nuova norma voluta dal legislatore.

Ma l’autonomia può spingersi sino a fare le veci del legislatore? o addirittura sino a porsi in contrasto con il legislatore?

Si è anche affermato, a sostegno della tesi del “libro soci statutario”, che, il deposito al Registro Imprese costituisce, soltanto, il momento prima del quale non è assolutamente possibile far decorrere gli effetti del trasferimento, ma che sarebbe invece possibile prevedere decorrenze successive, tant’è vero che, anche, nel regime previgente, non si dubitava “dell’ammissibilità delle non infrequenti clausole statutarie che posticipavano l’efficacia della cessione verso la società (specie con riguardo all’esercizio del diritto di voto) rispetto all’iscrizione nel libro soci subordinandola ad elementi ulteriori…” [4]; al riguardo si è giustamente osservato che “se il significato della formulazione dell’art. 2470, primo comma, c.c., fosse stato davvero quello di affermare che il deposito è semplicemente un pre-requisito per la l’efficacia del trasferimento e di far salvi eventuali ulteriori requisiti di fonte statutaria, sarebbe stata più coerente un’espressione letterale come quella utilizzata, a tal fine, dall’art. 2436, quinto comma, c.c. secondo cui la deliberazione (di modifica statutaria) “non produce effetto se non dopo l’iscrizione” assai diversa dall’espressione secca e perentoria in esame …” [5]; inoltre si rammenta, al riguardo, che la Commissione Società del Comitato Notarile Triveneto si era, a suo tempo, pronunciata nel senso della inammissibilità di clausole statutarie che posticipano l’efficacia della cessione verso la società rispetto all’iscrizione nel libro soci, con particolare riguardo all’esercizio del diritto di voto. [6]

  1. L’INDEROGABILITA’ DELL’ART. 2470 c.c. NELL’INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE

Da segnalare che le argomentazioni sopra esposte, circa la inderogabilità della novella del 2009, sono state nella sostanza accolte nei due pronunciamenti giurisprudenziali sino ad ora registrati sull’argomento:

Tribunale di Verona, Giudice del registro, decreto 14 settembre 2009

Tribunale di Roma, Sezione Tribunale delle Imprese, terza sezione civile, n. 72180 del 15 gennaio 2015.

Il Tribunale di Roma, nel provvedimento più recente in materia, non ha escluso la possibilità per i soci di istituire un libro soci su base volontaria, ma ha escluso, perentoriamente, la possibilità di subordinare gli effetti dei trasferimenti di partecipazioni societarie all’iscrizione in detto libro.

In particolare, per il Tribunale di Roma, pur “non potendosi escludere che i soci abbiano legittimamente la possibilità di istituire e prevedere la tenuta del libro soci anche solo per finalità pratiche, p. es. per tenere aggiornata la compagine sociale e l’anagrafica dei soci per la corretta convocazione degli stessi, deve invece escludersi la possibilità di continuare a subordinare all’iscrizione nel libro soci, volontariamente istituito e tenuto dall’amministratore, l’efficacia, di fronte alla società, dell’atto di trasferimento di partecipazioni sociali”.

Il Tribunale di Roma fonda la propria interpretazione su due considerazioni, che già la dottrina contraria alla istituzione del “libro soci statutario”, aveva fatto proprie:

– la vanificazione della modifica legislativa (“… ove si ammettesse una tale eventualità, si rimetterebbe di fatto alla volontà dei soci, peraltro neanche prevista attraverso il su richiamato inciso di salvaguardia, una sorta di abrogazione della legge, ripristinando il vecchio sistema …”);

– la possibilità di far comunque valere i limiti alla circolazione delle partecipazioni previste dallo Statuto, anche in assenza del libro soci (“…. non varrebbe neanche sostenere, a fondamento della liceità della doppia iscrizione, che la mancanza del libro soci comporterebbe, come sostenuto dai fautori della liceità di una disposizione statutaria di tal sorta, l’impossibilità di applicazione di clausole di gradimento o di prelazione; infatti l’inefficacia di un trasferimento per violazione di tali clausole prescinde dall’esistenza o meno del libro soci, dovendo le parti ovvero il notaio procedere alla verifica delle condizioni richieste dallo statuto per l’efficace trasferimento o costituzione di diritti sulla partecipazione sociale …”).

Pur escludendo la possibilità di far dipendere gli effetti del trasferimento delle partecipazioni di s.r.l. dalla iscrizione dell’atto traslativo in un libro soci costituito su base volontaria, il Tribunale di Roma non giunge, peraltro, a qualificare come sicuramente nulla ed invalida una clausola statutaria di tal fatta, che definisce invece “verosimilmente non legittima”(“… alla luce delle superiori considerazioni, apparendo verosimilmente non legittima la previsione statutaria, la stessa non è tale da impedire l’esercizio dei diritti sociali da parte della ricorrente, pacificamente cessionaria delle quote, con atto debitamente non solo depositato, ma anche debitamente iscritto nel Registro delle Imprese”).

Sul punto, molto più perentoria appare la posizione del Tribunale di Verona, che invece qualificando la norma dell’art. 2470, primo comma, c.c., nel testo in vigore, quale norma di carattere imperativo (“… non vi è alcuna fondata ragione di diritto positivo che possa indurre a dubitare della natura imperativa del primo comma dell’art. 2470 c.c. …”) ritiene nulla la clausola statutaria che subordina gli effetti del trasferimento delle partecipazioni di s.r.l. dalla iscrizione dell’atto traslativo in un libro soci costituito su base volontaria  (“ … occorre dunque prendere atto …. della manifesta nullità ex art. 1418, comma prima c.c. della clausola denunciata dal Conservatore del registro Imprese  per manifesto contrasto con norma imperativa …”).

Il Tribunale di Verona, pertanto, ha assunto una posizione molto più tranchant rispetto al Tribunale di Roma in ordine alla illegittimità di una clausola statutaria che introduca il “libro soci statutario”.

Per il Tribunale di Verona l’art. 2470 c.c., nuovo testo, è norma inderogabile, stante il suo preciso tenore letterale (“… depone … nel senso ritenuto il secco tenore letterale della norma, significativamente irrobustito dalla mancata previsione della salvezza della diversa volontà dell’autonomia privata, diversamente da quanto sovente prevede il sistema giuridico delle società ….) e stante, inoltre, la sua finalità di perseguimento di interessi di ordine pubblico (“… la ratio perseguita … è quella di assicurare anche … per intuibili finalità di ordine pubblico, la trasparenza dei passaggi delle partecipazioni sociali … ciò rende, allora, ineludibile l’abbandono di quei congegni interni alle società di regola inaccessibili ai terzi (come accade con l’iscrizione a libro soci), tramite i quali viene condizionata l’effettività dello status di socio …”). Data la premessa (imperatività dell’art. 2470 c.c.) il Tribunale di Verona conclude, senza tentennamenti, per la nullità, ex art. 1418 c.c., della clausola statutaria che introduce il “libro soci statutario”, nullità che ritiene addirittura insanabile, in quanto non riconducibile alla fattispecie di cui all’art.2479 ter c.c. (“… la nullità in esame … appare, a parere di questo Giudice, insanabile in quanto non riconducibile al catalogo delle peculiari nullità di cui al terzo comma dell’art. 2479 ter c.c.;…. Ne consegue che ai sensi degli artt. 1421 e 1422 c.c. il cessionario, al pari di chiunque vi abbia interesse, potrà sempre far rilevare al Giudice detta nullità onde ottenere una pronuncia dichiarativa di immediata opponibilità della cessione alla società”).

  1. E’ NECESSARIO IL LIBRO SOCI? (ovvero come ovviare con idonee tecniche redazionali all’abolizione del libro soci)

Alla luce delle conclusioni cui sono giunti i provvedimenti giurisprudenziali sopra citati, non si possono, pertanto, non nutrire dubbi, non solo sull’efficacia, ma addirittura sulla legittimità stessa di una clausola che riproponesse su base statutaria la disciplina che il legislatore ha voluto invece eliminare.

A questo punto, pertanto, è lecito porsi la domanda: ma è proprio necessario il libro soci?

La risposta, proprio per le ragione sino a qui esplicitate, non può che essere negativa.

I fautori del “libro soci statutario” adducono a sostegno della soluzione da essi proposta ragioni di opportunità (“raccogliere e disporre le principali informazioni relative ai soci; controllare e gestire le modifiche agli assetti proprietari”) [7].

Esigenze, peraltro, che ben possono essere garantite attraverso un’opportuna tecnica redazionale dello statuto senza dover necessariamente derogare alla nuova disciplina dell’art. 2470, primo comma, c.c. e porsi in contrasto con quello che sembra ormai essere la direzione presa dalla giurisprudenza.

Procediamo con riguardo alle singole questioni sinora esaminate. 

4.1 Il controllo di “regolarità” e l’eventuale inefficacia del trasferimento.

E’ opinione dominante, sia in dottrina che in giurisprudenza, che il trasferimento di partecipazione di s.r.l. posto in essere in dispregio delle regole di circolazione dettate dallo statuto sia inefficace, con la conseguenza che l’acquirente non acquisisce lo status di socio né può essere ammesso al godimento dei diritti relativi a tale status.

L’organo amministrativo, pertanto, nel vigore del previgente testo dell’art. 2470 c.c., poteva, in tale caso, legittimamente rifiutare l’iscrizione nel libro soci dell’acquirente con ciò negando allo stesso l’acquisizione dello status di socio. A tale fine l’organo amministrativo era chiamato, prima di procedere all’iscrizione nel libro soci, a svolgere un controllo di regolarità del titolo traslativo (sotto il profilo della sua conformità alle regole statutarie in materia di circolazione della partecipazione) ed, in particolare, a verificare il rispetto di eventuali limiti statutari alla trasferibilità delle partecipazioni stesse (divieti di alienazione, clausola di gradimento, diritti di prelazione) e di negare, conseguentemente, l’iscrizione nel caso di accertata violazione delle regole statutarie.

Per contro si escludeva che la iscrizione a libro socio avesse un effetto sanante di eventuali vizi connessi al trasferimento (sia che si trattasse di vizi determinanti la mera inefficacia sia che si trattasse di vizi più gravi comportanti addirittura l’invalidità del titolo traslativo). Pertanto l’acquirente, in forza di un titolo viziato, poteva sempre essere escluso dal godimento dei diritti sociali ancorché risultasse regolarmente iscritto al libro soci

Si è detto come la Novella del 2009 col modificare il testo dell’art. 2470, primo comma, c.c., abbia di fatto determinato l’impossibilità per l’organo amministrativa di effettuare il proprio controllo di regolarità prima che il trasferimento diventi efficace verso la società (avendo anticipato l’efficacia verso la società al momento del deposito presso il Registro Imprese)  e tale modifica è stata considerata  come una criticità cui ovviare mediante il “libro soci statutario”.

In realtà la modifica non ci sembra così devastante, come da taluno paventato, se solo si considerano i due distinti “profili” connessi alla status di socio quali sopra delineati:

– la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali,

– la fruizione dei diritti sociali.

Se in base alla disciplina previgente il controllo di regolarità da parte dell’organo amministrativo veniva espletato prima dell’acquisizione da parte del nuovo socio di entrambi i suddetti profili, con la novella del 2009 tale controllo viene posticipato ponendosi esattamente tra i due profili suddetti, secondo il seguente schema.

Disciplina previgente:

Titolo traslativo – deposito al Registro Imprese – controllo di regolarità – iscrizione a libro soci – acquisizione de “la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali” – acquisizione de “la fruizione dei diritti sociali”

Nuova Disciplina (novella 2009):

Titolo traslativo – deposito al Registro Imprese – acquisizione de “la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali” – controllo di regolarità – acquisizione de “la fruizione dei diritti sociali”

Con la novella del 2009 in pratica l’acquirente diviene socio, acquisendo “la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali” nel momento in cui il suo titolo di acquisto viene depositato al registro Imprese. Ma per poi poter, concretamente, fruire dei diritti sociali deve comunque sottostare al controllo di regolarità dell’organo amministrativo, controllo da eseguirsi proprio in occasione della prima esplicitazione de “la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali”; facciamo un esempio: Tizio ha acquistato di recente una partecipazione di “Alfa s.r.l.”; venuto a conoscenza che è stata convocata un’assemblea di detta società (prima che il suo titolo di acquisto sia stato iscritto al registro Imprese) chiede (in quanto legittimato all’esercizio dei diritti sociali) di intervenire all’adunanza, legittimandosi mediante l’esibizione del titolo di acquisto e della relativa ricevuta di deposito; ebbene, in quest’occasione l’organo amministrativo di “Alfa s.r.l.” espleterà il controllo di regolarità e soltanto se tale controllo darà esito Tizio sarà ammesso all’assemblea e potrà esercitare il diritto di voto, passando dal piano de  “la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali” a quello de “la fruizione dei diritti sociali”.

Ovviamente una volta eseguito detto controllo, lo stesso non dovrà più essere ripetuto di volta in volta, in occasione di ogni singola esplicitazione de “la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali”, fermo restando, peraltro, che né il deposito al registro Imprese né il successivo controllo di regolarità avranno effetto “sanante” (così come, peraltro, non lo aveva l’iscrizione al libro soci). Se il titolo è viziato (in quanto posto in essere in dispregio delle regole statutarie di circolazione) l’acquirente potrà in qualsiasi momento essere escluso dal godimento dei diritti sociali.

La situazione, quindi, a nostro modo di vedere, non ha subito modifiche sconvolgenti con l’entrata in vigore della legge 2/2009, come anche debitamente rilevato dalla Commissione Società del Comitato Notarile Triveneto [8] secondo la quale: “la cessione di partecipazione avvenuta in violazione degli eventuali limiti statutari al suo libero trasferimento (art. 2469 c.c.: prelazione, gradimento, divieto assoluto, ecc.) è inefficace, pertanto la stessa non legittima l’esercizio dei diritti sociali da parte del cessionario, ancorché depositata nel registro imprese ai sensi dell’art. 2470, comma 1, c.c. (nel testo novellato dal D.L. 185/2008). In ciò nulla è cambiato rispetto al sistema previgente la novella, in quanto anche in vigenza della vecchia disposizione di cui all’art. 2470, comma 1, c.c., l’eventuale illegittima iscrizione al libro soci di un atto di cessione di partecipazione avvenuto in violazione dei limiti statutari non legittimava l’esercizio dei diritti sociali”.

Non vi è inoltre dubbio che il deposito al Registro Imprese NON ha effetto sanante neppure nel caso in cui il titolo traslativo sia affetto da altri vizi, determinati l’invalidità del titolo medesimo (così come non lo aveva l’iscrizione al libro soci); anche in questi casi l’acquirente potrà in qualsiasi momento essere escluso dal godimento dei diritti sociali, benché il suo titolo di acquisto risulti depositato al registro Imprese. Il tutto come sempre rilevato anche dalla Commissione Società del Comitato Notarile Triveneto[9] secondo la quale: “il deposito nel registro imprese ai sensi dell’art. 2470, comma 1, c.c. (nel testo novellato dal D.L. 185/2008) di un atto di trasferimento di partecipazione affetto da vizi, non è idoneo a sanare in alcun modo detti vizi. Gli stessi, pertanto, continueranno a produrre le conseguenze che sono loro proprie (nullità, annullabilità, inefficacia, ecc.) e saranno opponibili ai contraenti, alla società o ai terzi nei limiti e secondo le regole che attengono a ciascuno di essi.”

La tecnica redazionale

Al fine di tradurre in apposite clausole statutarie le considerazioni svolte in questo paragrafo, si propongono due disposizioni, con le quali integrare gli articoli dello statuto relativi alla circolazione delle partecipazioni (una per i trasferimenti inter vivos ed una per i trasferimenti mortis causa).

trasferimenti inter vivos trasferimenti mortis causa
Il trasferimento delle partecipazioni, se ed in quanto posto in essere con l’osservanza delle prescrizioni che precedono, avrà effetto di fronte alla società dal momento del deposito dell’atto relativo presso il Registro Imprese. Nel caso di trasferimento, per atto tra vivi, eseguito senza l’osservanza di quanto prescritto nel presente articolo, lo stesso non avrà effetto verso la società e l’acquirente non sarà legittimato all’esercizio del diritto di voto, degli altri diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali. Il trasferimento della partecipazione agli eredi o legatari del socio defunto, se ed in quanto posto in essere con l’osservanza delle prescrizioni che precedono, avrà effetto di fronte alla società dal momento del deposito della prescritta documentazione presso il Registro Imprese. Nel caso di trasferimento “mortis causa” eseguito senza l’osservanza di quanto prescritto nel presente articolo, lo stesso non avrà effetto verso la società e l’erede o il legatario non sarà legittimato all’esercizio del diritto di voto, degli altri diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali.

4.2 L’individuazione dei soci

Si è detto come la Novella del 2009 col modificare il testo dell’art. 2470,  primo comma, c.c.  abbia di fatto determinato la impossibilità, nelle more del procedimento avviato presso il registro Imprese, tra il deposito e la formale iscrizione, di conoscere la effettiva compagine sociale, posto che non è possibile conoscere il contenuto dell’atto depositato e tale modifica è stata considerata come una criticità cui ovviare mediante il “libro soci statutario”.

Anche in questo caso la modifica non ci sembra tale da dover condurre a deroghe normative, se si considerano, sempre, i due distinti profili connessi alla status di socio quali sopra delineati:

– “la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali”,

– “la fruizione dei diritti sociali”.

Nel periodo tra il deposito e l’iscrizione, l’acquirente, in quanto formalmente socio ai sensi del nuovo testo dell’art. 2470, primo comma, c.c., sarà investito della “legittimazione all’esercizio dei diritti sociali”; tuttavia, per essere investito anche de “la fruizione dei diritti sociali”, il suo acquisto dovrà essere necessariamente portato a conoscenza della società (affinché l’organo amministrativo possa anche compiere il proprio controllo di regolarità come sopra precisato) e ciò non potrà che avvenire su iniziativa dell’acquirente medesimo (in quanto soggetto interessato a fruire da subito dei diritti sociali); sarà, pertanto, sufficiente introdurre nello statuto nuove regole di comportamento che prevedano:

–  da un lato che le varie prerogative spettano oltre che a coloro che rivestono la qualità di socio  sulla base delle risultanze del registro Imprese anche a coloro che giustificano la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro Imprese;

– dall’altro che l’onere di comunicazione del titolo di acquisto e del relativo deposito, al fine di poter passare dal piano della mera “legittimazione all’esercizio dei diritti sociali” al piano della concreta “fruizione dei diritti sociali” (previo controllo di regolarità dell’organo amministrativo), è a carico di chi intende esercitare i diritti connessi alla partecipazione trasferita prima che il proprio acquisto risulti dai pubblici Registri, e risulti materialmente accertabile dalla società.

Facciamo un esempio: se Tizio, che ha acquistato una partecipazione di “Alfa srl” con atto già depositato ma non ancora iscritto al registro Imprese, vuole garantirsi nelle more del procedimento di iscrizione, il diritto di ricevere eventuali avvisi di convocazione dell’assemblea, dovrà, immediatamente dopo il deposito, comunicare alla società il suo titolo di acquisto e la ricevuta di deposito. In caso contrario, e sino all’avvenuta iscrizione, l’organo amministrativo, in quanto impossibilitato a conoscere l’avvenuto trasferimento, legittimamente invierà l’avviso di convocazione all’alienante.

La tecnica redazionale

Al fine di tradurre in apposite clausole statutarie le considerazioni svolte in questo paragrafo, si propongono le seguenti clausole statutarie:

Clausola da utilizzare ai fini della individuazione dei soggetti cui spettano i vari diritti disciplinati nei singoli articoli dello statuto  (diritto di opzione, diritto agli utili, ecc. ecc.) Ai fini della presente disposizione si ha riguardo a coloro che rivestono la qualità di socio sulla base delle risultanze del registro Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro Imprese;
Clausola da utilizzare ai fini della individuazione dei soggetti legittimati a partecipare alle decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto L’individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alla compagine sociale alla data dell’inizio della procedura; ai fini della presente disposizione si ha riguardo a coloro che rivestono la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del registro Imprese ovvero che giustificano la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro Imprese.
Clausola da utilizzare ai fini della individuazione dei soggetti cui inviare l’avviso di convocazione dell’assemblea L’Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l’assemblea, ai soci ed agli altri aventi diritto, al proprio domicilio; in particolare l’avviso di convocazione deve essere inviato a coloro che rivestono la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del registro Imprese ovvero che giustificano la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro Imprese;
Clausola da utilizzare ai fini della individuazione dei soggetti cui spetta il diritto di voto (e quindi di intervento) in assemblea Il diritto di voto spetta a coloro che rivestono la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del registro Imprese ovvero che giustificano la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro Imprese. Possono intervenire all’assemblea i soci (o i titolari di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) cui spetta il diritto di voto.

4.3 L’onere di comunicazione

Per non costringere la società a monitoraggi costanti presso il Registro Imprese, in relazione anche agli adempimenti posti a carico degli amministratori nel caso di mutamenti della compagine sociale, come nel caso di mutamenti portanti alla unipersonalità ovvero alla ricostituzione della pluralità dei soci, che impongono un onere di comunicazione a carico degli amministratori da espletarsi entro trenta giorni dall’avvenuta variazione della compagine sociale [10] e la cui violazione comporta l’applicazione di sanzioni amministrative[11], appare particolarmente opportuno inserire in Statuto apposite clausole che pongano a carico dell’acquirente l’obbligo della immediata trasmissione del titolo traslativo e della relativa ricevuta di deposito, al fine di consentire agli amministratori di procedere agli adempimenti prescritti dalla legge e/o dallo statuto. Ciò, potrà consentire alla società, nel caso in cui non sia stato possibile provvedere a tali adempimenti, causa la mancata collaborazione da parte dell’acquirente, di chiedere quanto meno il risarcimento delle sanzioni subite.

La tecnica redazionale

Al fine di tradurre in apposite clausole statutarie le considerazioni svolte in questo paragrafo, si propongono due disposizioni (una per i trasferimenti inter vivos ed una per i trasferimenti mortis causa).

trasferimenti inter vivos trasferimenti mortis causa
Il cessionario dovrà trasmettere, nel più breve tempo possibile, copia dell’atto traslativo e della ricevuta di avvenuto deposito al registro Imprese, all’organo amministrativo, affinché lo stesso possa procedere agli adempimenti prescritti dalla legge e/o dal presente statuto. L’erede o il legatario dovrà trasmettere, nel più breve tempo possibile, copia della suddetta documentazione e della ricevuta di avvenuto deposito al registro Imprese, all’organo amministrativo, affinché lo stesso possa procedere agli adempimenti prescritti dalla legge e/o dal presente statuto.

 

 4.4.  Il libro soci “volontario”

Si è già sopra precisato come non vi siano dubbi sul fatto che con apposita clausola statutaria si possa prevedere la istituzione su base volontaria del libro soci sul quale annotare le variazioni della compagine sociale o delle partecipazioni dei singoli soci e nel quale, in particolare, annotare il domicilio dichiarato dai soci ove effettuare le comunicazioni (ad es. l’avviso di convocazione dell’assemblea) previste dalla legge o dallo Statuto ovvero i diversi recapiti (numero di fax, indirizzo di posta elettronica, ecc.) indicati dai soci e presso i quali lo Statuto consente di effettuare dette comunicazioni; l’importante è che tale clausola non sia accompagnata da altra clausola che subordini gli effetti di un trasferimento alla iscrizione in detto libro “volontario”.

E’ consigliabile adottare per questo libro da istituire su base volontaria una denominazione diversa da “libro soci” al fine di non ingenerare fraintendimenti (ad esempio “libro delle comunicazioni”)

Per le società già esistenti si può, anche, prevedere il riutilizzo del libro soci già in essere, con diverse funzioni, esclusivamente “ricognitive”.

La tecnica redazionale

Al fine di tradurre in apposite clausole statutarie le considerazioni svolte in questo paragrafo, si propongono due disposizioni,” (una per la istituzione di un nuovo libro su base volontaria e l’altra per il riutilizzo, a fini esclusivamente ricognitivi, nelle società esistenti, del libro soci)

Nuovo libro Riutilizzo vecchio libro soci
Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se nominati, è quello che risulta dal Registro Imprese.A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all’indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti. A tal fine la società potrà istituire un apposito “libro delle comunicazioni” ove riportare, oltre al domicilio già comunicato dai soci al registro Imprese, anche tali indirizzi o recapiti, con obbligo per l’organo amministrativo di tempestivo aggiornamento. La società potrà continuare a tenere, su base volontaria, il “libro dei soci” ove riportare, oltre al domicilio già comunicato dai soci al registro Imprese, anche gli indirizzi di fax o posta elettronica e gli altri recapiti comunicati dai soci, con obbligo per l’organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

[1] Per approfondimenti in materia vedasi:

– Commissione Società del Comitato Notarile Triveneto – Orientamenti in materia di abolizione libro soci nella s.r.l. – in “Il Sole 24 Ore” del 20 marzo 2009 ed in CNN Notizie n.  55  del 20 marzo 2009  

– CNN Studio n. 71-2009/I “La soppressione del libro soci” approvato il 13 marzo 2009 (estensori G.B. Nardone e A. Ruotolo) in CNN Notizie n. 53 del 18 marzo 2009

– Consiglio Notarile di Milano  – massima n. 115 del 10 marzo 2009 –in “Il Sole 24 ore “ dell’11 marzo 2009 ed in CNN Notizie n. 53 del 18 marzo 2009

– Trib. Verona, decr. 14 settembre 2009, con nota a cura di A. Ruotolo, in Rivista del Notariato, Giuffrè 2009, pagg. 1552 e segg.

– “Assonime” Circolare n. 21 del 18 maggio 2009 “L’abolizione del libro soci nella s.r.l.” (dal sito internet www.assonime.it)

– G. Petrelli, “La soppressione del libro soci delle s.r.l.” in “Le Società” 4/2009 IPSOA pagg. 425 e segg.

– F. Tassinari, “Nuovo libro dei soci pubblico on-line e sistema dei controlli preventivi” in “Le Società” 11/2009 IPSOA pagg. 1367 e segg.

– Vincenzo Donativi, “Dal libro dei soci al registro delle imprese: profili sistematici” in “Le Società” 11/2009 IPSOA pagg. 1351 e segg

– V. Salafia, “Le recenti modifiche di alcune regole sulla s.r.l.” in “Le Società” 3/2009 IPSOA pagg. 327 e segg

– V.Meli, “Soppressione del libro dei soci nella s.r.l. e limiti alla circolazione delle quote” in Rivista del Notariato, Giuffrè 2009, pagg. 973 e segg.

– M.Notari e F.Zabban, “Taglio improvvido al libro soci delle s.r.l.” in “Il Sole 24 Ore” del 10 febbraio 2009

– G.Rizzi – “Il libro soci: è proprio necessario? Tecniche redazionali per ovviare all’abolizione del libro socio” – Convegno Associazione Nazinale Giovani Notai – Milano 8 ottobre 2010

[2] CNN Studio n. 71-2009/I approvato il 13 marzo 2009, sopra citato; Consiglio Notarile di Milano  – massima n. 115 del 10 marzo 2009 – sopra citata; G. Petrelli, op. cit. pag. 434.;

[3] Si sono pronunciati per il carattere “imperativo” della norma contenuta nel nuovo testo dell’art. 2470 primo comma,  Trib. Verona, decr. 14 settembre 2009, sopra citato, e F. Tassinari, op cit. , pag.  1384;

[4] Consiglio Notarile di Milano  – massima n. 115 del 10 marzo 2009 – sopra citata;

[5] Vincenzo Donativi, op.citata, pag. 1363

[6] Commissione Società del Comitato Notarile Triveneto – Orientamenti in materia societaria – Edizione 9/2004 – orientamento I.B.7.:Non si ritiene possibile, in forza del disposto dell’art. 2479, quinto comma, c.c., prevedere nella s.r.l. limitazioni al diritto di voto diverse da quelle consentite dalla legge. Non è quindi possibile subordinare l’esercizio di tale diritto al decorso di un termine dall’iscrizione nel libro soci.”

[7] Consiglio Notarile di Milano  – massima n. 115 del 10 marzo 2009 – sopra citata;

[8] Commissione Società del Comitato Notarile Triveneto – Orientamenti in materia di abolizione libro soci nella s.r.l. – sopra citati – orientamento I.L.1 – (effetti del deposito nel registro imprese di un atto di cessione di partecipazione effettuato in violazione dei limiti statutari al suo trasferimento)

[9] Commissione Società del Comitato Notarile Triveneto – Orientamenti in materia di abolizione libro soci nella s.r.l. – sopra citati – orientamento I.L.2 – (effetti del deposito nel registro imprese di un atto di cessione di partecipazione affetto da vizi)

[10] Art. 2470, settimo comma, c.c.: “Le dichiarazioni degli amministratori previste nei commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall’avvenuta variazione della compagine sociale”

[11] Art. 2630, primo comma, c.c.: “Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese […] è punito con la sanzione amministrativa da €. 103,00 ad €. 1.032,00. “

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L’abolizione del libro soci nella società a responsabilità limitata ultima modifica: 2015-06-08T08:23:24+02:00 da Giovanni Rizzi
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