a cura di Daniela Riva
Sommario:
1. “Voluntary Disclosure” – brevi cenni
2. Competenza notarile in tema di verbali di inventario “non ordinati dalla legge” e di verbali di constatazione (verbale di apertura di cassetta di sicurezza)
3. Operatività della disciplina antiriciclaggio nella “Voluntary Disclosure”
4. Tassazione del verbale di apertura di cassetta di sicurezza
1. “Voluntary Disclosure” – brevi cenni
In un contesto in cui l’evasione fiscale è perseguita in maniera sempre più risoluta, anche attraverso il potenziamento, la razionalizzazione e l’allargamento dei meccanismi di scambio di informazioni fiscali, si colloca la Legge 15 dicembre 2014 n. 186, che ha introdotto la possibilità per il contribuente di regolarizzare le violazioni “fiscali” commesse fino al 30 settembre 2014 relative ad attività finanziarie e patrimoniali costituite/detenute all’estero (collaborazione volontaria internazionale, finalizzata all’emersione spontanea dei capitali detenuti illecitamente all’estero) nonchè le violazioni c.d. “domestiche” (collaborazione volontaria nazionale, tesa a consentire a tutti i contribuenti, e non solo a coloro che hanno commesso illeciti fiscali internazionali, il ripristino della legalità fiscale).
Si tratta di una procedura straordinaria di collaborazione volontaria tesa a consentire ai contribuenti di riparare alle infedeltà dichiarative passate e porre le basi per un futuro rapporto col Fisco basato sulla reciproca fiducia.
In virtù di tale collaborazione, la legge prevede speciali effetti premiali e, cioè, l’esclusione della punibilità penale per alcuni reati e la riduzione dell’entità di talune sanzioni pecuniarie amministrative.
Al fine di regolarizzare la propria posizione, viene richiesto al contribuente di presentare all’Agenzia delle Entrate una specifica istanza entro il 30 novembre 2015 (il termine “naturale” di scadenza, previsto dalla Legge, era il 30 settembre 2015, poi prorogato con il DL n. 153 del 30 settembre 2015) e di provvedere al pagamento delle imposte dovute per le annualità ancora “aperte”, beneficiando, oltre che della riduzione delle sanzioni (differenziata a seconda dello Stato in cui le attività sono detenute, dell’”anzianità” delle violazioni commesse e del comportamento “trasparente” del contribuente), anche – come sopra detto – della non punibilità per una serie di reati tributari. Lo stesso potrà, poi, entro il 30 dicembre 2015, integrare l’istanza già presentata e inviare la relativa relazione di accompagnamento/documentazione.
Il Legislatore, sempre in un’ottica di elaborazione e pianificazione di strategie efficaci per prevenire gli illeciti fiscali, ha poi introdotto, con la predetta Legge n. 186/2014, una nuova fattispecie criminosa, il reato di “autoriciclaggio”, che sanziona la condotta di chi, dopo aver commesso un reato, anche fiscale (seppur prescritto o estinto), provvede a sostituire, trasferire od occultare i proventi del reato stesso per investirli ovvero immetterli in attività produttive o finanziarie, anche senza avvalersi dell’opera di un terzo soggetto.
Relativamente alla disciplina della “voluntary disclosure”, l’Agenzia delle Entrate, in risposta alle richieste di chiarimenti pervenute in relazione ai profili applicativi della normativa richiamata nonché del successivo provvedimento attuativo, ha fornito una serie di delucidazioni, prima con la Circolare 13 marzo 2015 n. 10/E, poi con le Circolari 16 luglio 2015 n. 27/E e 11 agosto 2015 n. 30/E, con le quali ha illustrato i principi sottostanti alla procedura di collaborazione.
Recentemente la stessa Agenzia è tornata sull’argomento con la Circolare 28 agosto 2015 n. 31/E, fornendo una serie di ulteriori chiarimenti.
* Procedendo ad una sintetica ricognizione dei passaggi salienti, con la Circolare 13 marzo 2015 n. 10/E si definisce l’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della “voluntary disclosure”.
Al riguardo (ambito soggettivo), si chiarisce che tale procedura è rivolta alle persone fisiche, agli enti non commerciali, alle società semplici ed associazioni equiparate, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato in uno dei periodi di imposta per cui è attivabile la procedura, che abbiano violato gli obblighi in materia di monitoraggio fiscale.
Si precisa in proposito che l’accesso alla procedura può essere richiesto da coloro i quali, pur non iscritti all’anagrafe della popolazione residente, abbiano di fatto fissato, per la gran parte del periodo d’imposta, nel territorio dello Stato il proprio domicilio o la residenza civilisticamente intesa, o da coloro che, pur essendo iscritti all’AIRE, abbiano nel territorio dello Stato il proprio domicilio o che abbiano di fatto continuato a dimorarvi (nel senso che trascorrano più della metà dei giorni dell’anno in Italia: si tratta di un criterio quantitativo, dunque 183 giorni in un anno, 184 per i bisestili) nonché dai cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in stati con regime fiscale privilegiato.
Si precisa, altresì, che per quanto attiene alle società semplici, le associazioni e gli enti non commerciali, essi possono avvalersi della procedura in parola allorché, pur in mancanza dell’ubicazione in Italia della sede legale, abbiano di fatto avuto nel territorio dello Stato, per la maggior parte di uno dei periodi d’imposta interessati, la sede dell’amministrazione o l’oggetto sociale.
Nel novero dei soggetti che possono avvalersi della procedura figurano, inoltre, i trust (anche esterovestiti), i contribuenti che detengono attività all’estero senza esserne formalmente intestatari e, ricorrendone i presupposti, anche i soggetti interposti.
Ai soggetti che possono accedere alla procedura di cui si discute sono riconducibili infine anche gli eredi di investimenti e attività di natura finanziaria detenuti all’estero dal de cuius in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale.
Si specifica inoltre che la procedura può riguardare anche attività illecitamente detenute all’estero cointestate a più soggetti o nella disponibilità di più soggetti e che, in tali ipotesi, l’istanza deve essere presentata da ciascuno dei soggetti interessati per la quota parte di propria competenza.
* Con riferimento alla sfera oggettiva di applicazione, nella Circolare in commento si dà atto che la procedura di collaborazione volontaria internazionale è caratterizzata da un ambito oggettivo “proprio”, che concerne gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona, in violazione degli obblighi di dichiarazione in materia di monitoraggio fiscale nonché i redditi connessi non dichiarati ovverosia i redditi impiegati per costituire o acquistare tali investimenti e attività finanziarie nonché quelli derivanti dalla loro utilizzazione a qualunque titolo o dismissione, ma altresì da un ambito oggettivo “derivato”, operante sul piano nazionale, che riguarda le violazioni degli obblighi dichiarativi commesse fino al 30 settembre 2014, in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta (collaborazione volontaria nazionale).
Si procede, poi, con la descrizione degli adempimenti a carico del contribuente e la definizione dei vari aspetti relativi alla presentazione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, con riferimento, tra l’altro, all’ambito temporale di applicazione della procedura nonché agli effetti sulla procedura medesima conseguenti al decesso dell’autore della violazione interessato ad accedere alla stessa.
Si delineano, infine, gli aspetti sanzionatori e si descrivono gli specifici effetti premiali relativamente all’applicazione in misura ridotta delle sanzioni tributarie, in materia sia di monitoraggio fiscale che di omessa o infedele dichiarazione di maggiori imponibili.
Nella Circolare si chiarisce che il perfezionamento della procedura si realizza con l’integrale pagamento, nei termini previsti, degli importi dovuti; ne deriva che, in mancanza del pagamento di tali somme, la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona ed i conseguenti effetti premiali non si producono. Un ulteriore profilo patologico può attenere all’incompletezza del quadro delle violazioni che il contribuente è chiamato a far emergere per perfezionare la procedura.
Nella Circolare, in proposito, si evidenzia, tuttavia, che eventuali errori in buona fede nella determinazione dei valori ovvero la carenza nella produzione del corredo informativo e documentale, rilevato dall’ufficio procedente, non danno necessariamente luogo ad effetti negativi sul prosieguo della procedura, dovendo l’ufficio medesimo, previo contraddittorio con la parte, tener conto dei dati conseguentemente rettificati o della documentazione integrativa fornita ad esplicazione di quanto originariamente indicato nella richiesta.
Al riguardo si ricorda come da ultimo, il DL n. 153 del 30 settembre 2015, ha espressamente previsto per il contribuente la possibilità di integrare l’istanza già presentata e inviare la relativa relazione di accompagnamento/documentazione entro il 30 dicembre 2015.
** Con la Circolare 16 luglio 2015 n. 27/E, l’Agenzia precisa che la “voluntary” interessa anche le attività conservate in cassette di sicurezza site in Italia, fermo restando che la stessa non può mai “essere utilizzata per ottenere una certificazione circa l’irrilevanza fiscale della disponibilità di valori in Italia fuori dal circuito degli intermediari finanziari”.
Il contribuente che decide di attivare la voluntary deve far emergere esclusivamente i valori a sua disposizione in Italia, frutto di evasione fiscale in periodi di imposta ancora aperti, “fornendo ogni utile informazione e documento relativo alle violazioni dichiarative commesse, indicando, altresì, la disponibilità dei valori frutto di evasione fiscale come prova della stessa”.
Con riferimento alla disponibilità di tali valori, l’Agenzia precisa che la stessa può essere provata unicamente tramite il versamento di detti valori presso un intermediario abilitato su un conto corrente intestato al beneficiario economico delle somme; e appositamente acceso a seguito dell’attivazione della procedura.
*** Con la Circolare 28 agosto 2015 n. 31/E l’Agenzia delle Entrate precisa che per giustificare quanto affermato nell’istanza di “voluntary”, in relazione alle attività ed ai valori contenuti in una cassetta di sicurezza, l’apertura e l’inventario della stessa potrà avvenire alla presenza di testimoni qualificati che diano garanzia di affidabilità, come nel caso in cui tali operazioni avvengano alla presenza di un notaio ovvero di funzionari dell’istituto di credito; anche tali soggetti dovranno quindi dare atto degli importi o dei valori contenuti nella cassetta all’interno di un apposito verbale, che rappresenterà un allegato alla relazione di accompagnamento. In tale ambito, va invece escluso il ricorso allo strumento della autocertificazione facendo difetto, nel caso, la possibilità per l’Amministrazione di controllare in alcun modo la veridicità di eventuali autodichiarazioni.
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Stante quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare da ultimo citata (Circolare 28 agosto 2015 n. 31/E), occorre chiedersi se, in tema di apertura e inventario di cassetta di sicurezza, debba ritenersi pacifico che il Notaio possa ricevere il “verbale di inventario” di cui alla citata Circolare o se sia fondato un dubbio di sua ricevibilità, dato il particolare “rango” della sua fonte, una “circolare” e non la “legge”. Infine, qualora si ritenesse ricevibile il predetto verbale, occorre chiedersi se allo stesso debba applicarsi la disciplina di cui agli Artt. 769 e seg. c.p.c.
Si rende, all’uopo opportuno fare un breve “excursus” sul tema “Competenza notarile in tema di verbali di inventario non imposti dalla legge e in tema di verbali di constatazione”, tratteggiando sinteticamente il dibattito di Dottrina e Giurisprudenza, tenuto conto dell’innovazione legislativa contenuta nell’Art. 769 c.p.c.
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2. Competenza notarile in tema di verbali di inventario “non ordinati dalla legge” e di verbali di constatazione (verbale di apertura di cassetta di sicurezza)
La competenza notarile trova il suo referente normativo fondamentale nella previsione di cui all’art. 1 della legge notarile .
La formulazione della norma ha da sempre diviso la dottrina, non sussistendo uniformità di vedute in ordine al modo in cui la stessa debba essere intesa e, conseguentemente, anche in ordine alla esatta delimitazione dei confini della competenza che disciplina.
Più in dettaglio, sin da epoca ormai risalente si contendono il campo sul punto due impostazioni contrapposte.
Secondo una prima impostazione , dalla formulazione dell’art. 1 l. not. (e più in particolare dalla formulazione, per un verso del primo comma, nella parte in cui definisce i notai come «pubblici ufficiali istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito …», e, per altro verso del secondo comma, nella parte in cui esordisce con l’espressione «ai notai è concessa anche la facoltà di …») discenderebbe il principio di carattere generale secondo il quale il notaio, mentre avrebbe una competenza di carattere generale a ricevere atti negoziali, potrebbe, invece, ricevere atti non negoziali nei soli casi in cui sia espressamente autorizzato dalla legge (atti a lui tassativamente demandati).
A sostegno di tale tesi si afferma che diversamente si consentirebbe al notaio di svolgere attività istruttorie concorrenti con quelle demandate in via esclusiva all’Autorità giudiziaria, così coartando la libertà probatoria del giudice; si invaderebbe la competenza giudiziaria, violando la norma sull’ordine pubblico desumibile dall’Art. 692 e seg c.p.c. e, dunque, violando l’Art. 28 della L.N.
La questione può essere allargata ai c.d. “negozi di accertamento” che tanto hanno affaticato la dottrina in relazione al profilo effettuale degli stessi (discutendosi circa la natura accertativa ovvero dispositiva degli stessi, passando dalla intermedia tesi della natura preclusiva). Si pensi alla ricognizione di enfiteusi (art. 869 cod.civ.), alla confessione, alla ricognizione di debito, alla ricognizione della rendita (art.1870 cod.civ.).
Ci si può legittimamente domandare se, al di là delle ipotesi espressamente previste dalla legge (ed a prescindere dalla pacifica ricevibilità di negozi transattivi), il notaio possa stipulare atti che siano manifestazione della libertà negoziale in tale ambito.
Secondo una seconda e differente impostazione di fondo, il notaio possiederebbe, invece, una competenza di carattere generale a ricevere tanto atti negoziali che atti non negoziali .
Ciò, proprio in forza del disposto di cui all’art. 1 L.N. e di cui all’art. 1 r.d.l. n. 1666 del 1937, ove l’elencazione analitica, in essi contenuta, non avrebbe lo scopo di indicare in modo tassativo le competenze notarili in tema di atti non negoziali, ma soltanto quello di sgombrare il campo da ogni dubbio in ordine alla competenza del notaio a ricevere anche tali atti; nonché, in forza delle previsioni codicistiche (in primis l’Art. 2699 c.c.) che ricollegano la pubblica fede all’atto pubblico, le quali non mirerebbero ad individuare la competenza del notaio ma la darebbero piuttosto per presupposta.
Secondo tale Dottrina, come lucidamente affermato in più occasioni dall’Ufficio Studi del CNN, l’attività primaria del pubblico ufficiale chiamato a formare documenti dotati di fede privilegiata è proprio quella di constatare fatti e circostanze e di farne menzione nel documento.
Se questo è il compito primario del notaio, figura istituzionale di certificatore pubblico, pubblico ufficiale documentatore per eccellenza, è giocoforza affermare che proprio il codice civile (artt. 2699 e 2700), letto in collegamento con la legge notarile (art. 1), è fonte attributiva di una competenza generale del notaio a constatare fatti e a riprodurne l’accadimento in un documento scritto.
Relativamente ad un’ipotizzabile “riserva di attività”, da parte dell’autorità giudiziaria, in materia di assunzione di prove, va osservato che è evento normale, nello svolgimento dell’attività notarile, ricevere ed autenticare documenti che hanno valore probatorio.
L’attività notarile è attività di documentazione e gli atti notarili sono anche finalizzati ad evitare successive contestazioni e ad agevolare la dimostrazione dei fatti e delle dichiarazioni in essi riportati. Altro è, però, il valore probatorio che l’ordinamento attribuisce ai fatti e dichiarazioni contenuti in atti notarili, cosicché mentre l’atto pubblico, ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, il contenuto delle dichiarazioni o, più precisamente, la verità del contenuto delle dichiarazioni (di scienza) rese dalle parti avrà il valore di confessione stragiudiziale, secondo il disposto dell’art. 2730 cod. civ.
Il verbale di constatazione redatto da notaio e caratterizzato dal fatto di documentare esclusivamente circostanze di fatto riscontrate direttamente dal notaio, prive di significato negoziale, non potrà mai avere lo stesso valore dell’accertamento tecnico o dell’ispezione giudiziale di cui all’Art. 696 c.p.c., in quanto non realizzato all’interno del procedimento ivi previsto (Il giudice ne valuterà l’ammissibilità in giudizio, non alla stregua dell’Art. 698 c.p.c. sull’assunzione ed efficacia delle prove presuntive, bensì ai sensi degli Artt. 202 e seg. c.p.c. non trattandosi di prova acquisita in giudizio).
L’attività istruttoria (preventiva) svolta dall’Autorità Giudiziaria e l’attività di documentazione svolta dal notaio, in buona sostanza, operano su piani diversi e la forza probatoria degli uni e degli altri è quella loro assegnata dall’ordinamento stesso; dacché in nessun modo può considerarsi violata o limitata l’attività dell’Autorità Giudiziaria dall’acquisizione da parte del notaio di dichiarazioni o atti di constatazione o ricognitivi:
– l’ordinamento espressamente prevede che determinate dichiarazioni aventi valore confessorio, possano essere rese al di fuori della sede processuale ed è il motivo per cui il codice detta regole diverse per la confessione giudiziale e stragiudiziale;
– il fatto che esse siano contenute in un atto notarile nulla aggiunge al loro valore probatorio, fondando, l’atto notarile, certezza esclusivamente in ordine alla provenienza della dichiarazione stessa.
La prima impostazione, per quanto qui maggiormente interessa, finisce per circoscrivere la competenza del notaio (anche) in tema di verbali di constatazione, ritenendosi che il notaio possa riceverli nei soli casi espressamente previsti dalla legge, e dunque con riferimento alle sole ipotesi ivi indicate.
La seconda impostazione, all’opposto, amplia la competenza del notaio (anche) in tema di verbali di constatazione (oltre che in altri settori).
Si pensi per tutti, a titolo meramente esemplificativo, agli inventari, ritenendosi che il notaio, al di fuori delle ipotesi di inventari delegati dall’autorità giudiziaria, possa redigere altri inventari – cd. volontari per atto pubblico – anche in assenza di espressa norma di legge che a ciò lo abiliti con riferimento al singolo caso di specie, ritenendosi che il notaio possa riceverli anche in assenza di una espressa disposizione di legge che lo abiliti a procedere in tal senso, e dunque anche con riferimento ad ipotesi che non siano fatte oggetto di previsione normativa espressa.
Anche la giurisprudenza, per lo più ormai risalente nel tempo, è divisa sul punto, pur tendendo a privilegiare la seconda delle due impostazioni indicate.
In particolare, la Suprema Corte si è espressa in senso positivo con due diverse sentenze nel 1960 ed una più recente nel 1982 , nelle quali ha espressamente affermato la legittimità del verbale di constatazione e la sua non contrarietà all’Art. 28 L.N.
Sempre in ordine alla legittimità e ricevibilità di tali verbali, si segnala, tra l’altro, che la stessa tariffa notarile all’Art. 7 lett. E) del D.M. 27 novembre 2001 li citava espressamente.
Tale posizione di favore, sembrerebbe, peraltro, aver ricevuto, da ultimo, un significativo avallo anche da parte del legislatore.
Il riferimento è alla modificazione, ad opera della legge n. 10 del 17 febbraio 2012, dell’art. 769 c.p.c., cui è stato aggiunto un nuovo comma, dopo il terzo, così che l’attuale testo di questa norma è il seguente: «L’inventario può essere chiesto al tribunale dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed è eseguito dal cancelliere del tribunale o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal tribunale. L’istanza si propone con ricorso nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale. Il tribunale provvede con decreto. Quando non sono stati apposti i sigilli, l’inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l’iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte».
A fronte, infatti, della innovazione legislativa di cui sopra, appare, oggi, ben più difficoltoso rispetto al passato ritenere, come ha fatto sinora la dottrina che propugna una interpretazione restrittiva della competenza notarile, che la previsione di carattere generale di cui al primo comma dell’art. 1 della legge notarile abbia ad oggetto i soli atti negoziali (e non anche gli atti non negoziali), dato che sussiste ormai nel nostro ordinamento una norma del codice di procedura civile, avente una portata di carattere generale in tema di inventari (e non circoscritta al solo inventario dei beni ereditari), qual è per l’appunto il nuovo art. 769 c.p.c., in forza della quale un significativo numero di inventari (non delegati dall’autorità giudiziaria) non sono sicuramente riconducibili nell’ambito della previsione di cui all’art. 1, secondo comma, n. 4 lett. b) (la quale presuppone inequivocabilmente la delega dell’autorità giudiziaria) e non possono, conseguentemente, non rinvenire il loro referente, sul piano della competenza notarile, nella previsione di carattere generale di cui al primo comma dell’art. 1 l. not., la quale dunque, cosi come ritenuto dalla dottrina che propugna una interpretazione estensiva della competenza notarile, non può non ricomprendere anche gli atti a contenuto non negoziale (siano essi inventari cd. volontari o, in via più generale, verbali di constatazione).
In altri termini, a differenza di quanto accadeva in passato, può affermarsi che esistono ipotesi di inventario redatto dal notaio che prescindono dalla delega dell’autorità giudiziaria e che trovano, la loro collocazione (non in singole previsioni di legge ma) in una previsione di carattere generale del codice di procedura civile in tema di (procedimento di) inventario. E detta circostanza non può non avere delle ripercussioni, per i motivi in precedenza evidenziati, (anche) sull’interpretazione dell’art. 1 della legge notarile e sulla competenza del notaio da questo disciplinata.
L’Art. 769, ult. comma, c.p.c. sembrerebbe deporre in favore di una interpretazione restrittiva (inventario di beni ereditari), ma la ratio allo stesso sotteso, unitamente alla previsione di carattere generale di cui all’art. 777 c.p.c., inducono, piuttosto, a propendere per una interpretazione estensiva ed a ritenere, più precisamente, che ci troviamo di fronte ad una norma dotata di una potenzialità espansiva che va ben al di là del solo inventario di beni ereditari, finendo per ricomprendere, se non tutte le ipotesi di inventario ordinato dalla legge, quelle di queste ipotesi – che sono, poi, la stragrande maggioranza – assoggettate, ex art. 777 c.p.c., alle forme giudiziali dell’inventario di cui agli artt. 769 ss. c.p.c.
Occorre, infatti, ricordare, a tal proposito, che, conformemente a quanto ritenuto da una parte della dottrina, «l’inventario ordinato dalla legge … non è necessariamente un inventario giudiziale» , posto che «vi sono casi di inventario ordinati dalla legge ai quali non sono affatto, o non sono sempre, applicabili le disposizioni degli artt. 769 ss. c.p.c.» , per cui: 1) l’espressione «inventario ordinato dalla legge» non può essere intesa in un significato, amplissimo, tale da ricomprendere qualunque inventario ordinato dalla legge senza alcuna eccezione; 2) la previsione di cui all’art. 777 c.p.c. non può essere intesa, a sua volta, nel senso che le prescrizioni di cui agli artt. 769 ss c.p.c. debbano trovare applicazione in tutte le ipotesi di inventari ordinati dalla legge, ma bensì nel senso che le disposizioni del codice di procedura civile «si applicano necessariamente solo agli inventari ordinati dalla legge che devono essere redatti in forma giudiziale».
L’accertare se la legge richieda un inventario giudiziale, o un inventario redatto in forma diversa, è un problema pratico da risolvere caso per caso.
Dall’esame della funzione che assolve l’inventario, nei casi in cui è certo che deve essere redatto con il procedimento regolato dal codice di procedura civile, si evince che tale procedimento di inventariazione concerne tutti i casi di amministrazione di beni altrui su cui altri soggetti titolari di diritti o di situazioni giuridiche si trovano in una situazione di attuale o potenziale conflitto di interessi.
In tale àmbito, considerato che l’inventario è finalizzato ad impedire sottrazioni e abusi del patrimonio durante l’amministrazione, nonché a fissare la consistenza iniziale del patrimonio allo scopo di rendere più agevoli le verifiche, la redazione dello stesso è di competenza dell’ufficio giudiziario, che può delegarlo a notaio o a cancelliere, e l’accertamento è compiuto sotto il controllo dell’autorità giudiziaria. In tali inventari, il notaio è “ausiliario del giudice”.
In ordine alla natura del verbale di apertura di cassetta di sicurezza e all’applicabilità o meno allo stesso degli Artt. 769 c.p.c e seg (verbale giudiziale), occorre segnalare, benchè riferito all’inventario di cassetta di sicurezza ex Art. 48 del Dlgs 346/1990, quanto recentemente pubblicato sul CNN lo scorso 28 agosto in risposta ad un quesito: poiché trattasi di inventario avente la funzione di obbligare gli eredi del concessionario defunto ad includere nella dichiarazione di successione i beni rinvenuti nella casetta di sicurezza e «non essendovi conflitto in atto, non essendovi previsione o prevedibilità di conflitto», lo stesso non deve configurarsi come un inventario giudiziale, bensì “come qualunque altro inventario, è (…) quindi un verbale di constatazione”.
Quest’orientamento, prevalente in dottrina ha convinto parte della giurisprudenza; si segnala la (benché non più recente, particolarmente efficace) pronunzia del Tribunale Monza, 19 marzo 1988.
Delineato, sia pur brevemente, il panorama di opinioni dottrinali e giurisprudenziali, si consideri ora quanto è stato affermato, nel corso del tempo, dagli Studi del Consiglio Nazionale del Notariato.
Secondo uno Studio non più recente ma sempre ricco di spunti «Il verbale di apertura di cassetta di sicurezza non può costringersi nei confini di un semplice verbale di inventario. Prova ne sia che il notaio dà conto della presenza di determinate persone […]; della integrità o meno della cassetta di sicurezza; della sua apertura; dell’inventario delle cose e dei valori esistenti nella cassetta con eventuale stima degli stessi; della chiusura della cassetta. Come può ben vedersi, non si può sostenere che unico momento nell’operazione in discorso sia quello dell’inventario; di inventario, anzi, non vi è traccia negli artt. 1840 e 1841 c.c., che parlano di “apertura della cassetta” (art. 1840 c.c.) e apertura forzosa della cassetta (art. 1841 c.c.)».
Tale Studio, escluso che il verbale in discorso possa qualificarsi come verbale d’inventario ai sensi dell’art. 1 n. 4 legge notarile, considerata la struttura dell’atto e gli accadimenti che il notaio è tenuto a descrivere nell’atto stesso, è giunto a ritenere che «non sembra che vi siano dubbi in ordine alla sua qualificazione come verbale di constatazione »
Più vicino ai nostri anni, lo studio n. 21-2003/T del CNN, ha rilevato che la ratio dell’art. 48 D.lgs. 346/1990 era di evitare che potesse essere sottratta la base imponibile e che “il notaio chiamato a procedere all’apertura della cassetta di sicurezza (fuori dai casi regolati dall’art. 1841 cod. civ.) non potesse esimersi dal verificare che a detti adempimenti si fosse dato corso, trovando il notaio la sua competenza all’apertura senza necessità di investitura da parte del giudice proprio per la sua qualità di pubblico ufficiale, che assicura la certezza del corretto adempimento del dettato normativo fiscale”.
Sussistono, in definitiva, valide argomentazioni, anche alla luce della più recente evoluzione legislativa in materia, per ritenere che i verbali di inventario non previsti dalla legge (“volontari”) (anche di constatazione) rientrino a pieno titolo nell’ambito della competenza notarile, la quale, per i motivi efficacemente evidenziati dalla dottrina prevalente in materia – in precedenza richiamati -, ha una portata di carattere generale con riferimento (non solo agli atti negoziali ma) anche agli atti non negoziali.
Stante quanto sopra, può affermarsi che anche il verbale di apertura di cassetta di sicurezza di cui alla citata circolare n. 31/E del 2015 integri un’ipotesi di autentico verbale di constatazione, non giudiziale, non soggetto alla normativa di cui agli Artt. 769 e seg. c.p.c.
3. Operatività della disciplina antiriciclaggio nella “Voluntary Disclosure”
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – con provvedimento del 12 gennaio 2015 n. Prot. 2296773, ha comunicato che, in ordine alle attività volontariamente dichiarate al fisco, che beneficiano della procedura speciale di cui alla legge n. 186/2014 (“Voluntary Disclosure”), non viene meno l’obbligo di porre in essere le attività di adeguata verifica della clientela, con inclusione dell’osservanza dell’obbligo di identificazione del titolare effettivo e di applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica nei casi di elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Nel provvedimento in esame si segnala, peraltro, che l’obbligo di tali adempimenti sussiste in capo ai destinatari della normativa antiriciclaggio anche con riferimento a quelle fattispecie di rimpatrio di beni e capitali detenuti in paesi individuati dal GAFI come “aree geografiche ad alto rischio”, poiché non aventi obblighi in materia di antiriciclaggio e prevenzione del terrorismo equivalenti a quelli stabiliti nel nostro ordinamento.
Analogamente agli obblighi di adeguata verifica della clientela, restano immutati gli obblighi di registrazione e di segnalazione di operazioni sospette, come disciplinati dal summenzionato d.lgs. n. 231/2007.
Al fine di gestire in maniera ottimale le segnalazioni nell’ambito delle operazioni di “Voluntary Disclosure”, la UIF ha deciso di integrare il dominio della “categoria” di segnalazione valorizzabile dai segnalanti con un nuovo codice di classificazione specifico – codice 004 – riciclaggio: Voluntary Disclosure.
4. Tassazione del verbale di apertura di cassetta di sicurezza
Con riferimento al verbale di inventario di cui alla Circolare 28 agosto 2015 n. 31/E, stante il fatto che la formazione del medesimo avviene per la precipua finalità di assolvere una funzione di natura fiscale consistente nella certificazione dell’esatta individuazione dei valori contenuti nella cassetta, sui quali applicare le imposte, lo stesso, benchè redatto con la forma pubblica, deve ritenersi non soggetto all’obbligo della registrazione (tranne, naturalmente, che nell’ipotesi di registrazione volontaria ai sensi dell’articolo 7 del TUR).
In linea generale, si ricorda che gli atti pubblici sono soggetti a registrazione in termine fisso, ai sensi dell’articolo 11 della tariffa, parte prima, allegata al TUR, in base al quale è dovuta l’imposta in misura fissa per gli “atti pubblici e scritture private autenticate”.
Si ricorda, tuttavia, che, in deroga a detto principio generale, il medesimo articolo 11 della tariffa esclude dall’obbligo di registrazione in termine fisso” .. quelli di cui agli articoli 4, 5, 11, 11-bis, 11-ter”.
In particolare, il citato articolo 5 della tabella allegata al TUR include negli ” atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione…” quelli ” … formati per l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute…”.
Tenuto conto che gli effetti giuridici dell’atto redatto dal notaio rilevano nell’ambito di un procedimento finalizzato alla corretta applicazione dell’imposta, si è ritenuto che, nel caso in esame, fosse applicabile la disposizione dettata dall’articolo 5 della tabella allegata al TUR e che, quindi, per il verbale de quo non vi fosse l’obbligo di chiedere la registrazione.

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