La trascrizione dell’accettazione tacita di eredità: un sondaggio sulle prassi

La trascrizione dell’accettazione tacita di eredità rappresenta uno dei temi più spinosi della quotidiana attività notarile, sia dal punto di vista dell’analisi legislativa dell’istituto, sia in ottica relazionale nei rapporti con il cliente. A tutt’oggi la questione dell’interpretazione dell’art. 2648, comma 3, cod. civ. – sulla quale si innestano esigenze di risparmio fiscale – divide gli operatori. Il presente articolo vuole illustrare i risultati di un recente sondaggio condotto presso un campione di notai per comprendere quale sia l’attuale stato dell’arte in tema di trascrizione dell’accettazione tacita.

di Lorenzo Favaretto, dottore in Giurisprudenza

I risultati sono stati analizzati alla luce della dottrina in materia, nonché delle linee guida della prassi, cioè la regola n. 8 del CNN che, si precisa, pur divulgata non è mai stata formalmente approvata (CNN, regola n. 8, La trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredita` e la trascrizione degli acquisti mortis causa in genere) e gli orientamenti del Comitato Triveneto (Bullo-Rizzi, La trascrizione dell’accettazione tacita di eredità, orientamento elaborato dalla Commissione civile).

I seguenti grafici contengono i due quesiti su cui il sondaggio è stato impostato e individuano i risultati finali aggregati. I questionari sono stati inviati in modo omogeneo sul territorio nazionale, dividendo lo stesso in cinque macro-aree geografiche: Nord-Est, Centro Nord, Nord-Ovest, Centro, Sud e Isole. A fronte di 270 questionari inviati, sono state raccolte 80 risposte, alcune delle quali sono state fornite vis-à-vis, altre per telefono.

Attraverso la prima domanda si è cercato di cogliere quale sia l’orientamento circa l’obbligatorietà della trascrizione della accettazione tacita, ossia quale arco temporale è considerato rilevante per l’obbligatorietà della stessa.

Come evidenziato dal grafico precedente, la maggioranza dei notai (64%) propende per la trascrizione della accettazione tacita di eredità solo nel caso in cui la successione si sia aperta nel ventennio precedente l’atto di disposizione. Una nutrita minoranza (17%) propende per la trascrizione dell’accettazione tacita in ogni caso. Un terzo gruppo (10%) ritiene che la stessa debba essere compiuta solo se la successione si sia aperta nei dieci anni precedenti l’atto di alienazione. Un quarto gruppo ha dato risposte alternative alle precedenti (8%), che verranno analizzate infra. Un’isolata risposta ritiene la trascrizione in commento una formalità facoltativa (1%).

La seconda domanda riguarda la possibilità del notaio di essere dispensato dalla formalità della trascrizione dell’accettazione tacita ad opera delle parti. Come si evince dal grafico, non si registra un netto orientamento uniforme verso una singola risposta, seppur la maggioranza relativa dei notai (37%) neghi la possibilità di dispensa. Il 25% degli intervistati ammette di accettare la dispensa per iscritto, seppur non in atto, mentre il 21% la ammette solo se espressa in atto. Il 13% ha dato risposte alternative alle precedenti ed una minoranza (4%) ammette la dispensa dalla formalità anche solo in forma verbale.

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Alla luce delle precedenti constatazioni, proviamo a entrare nel merito delle risposte date.

Per quanto concerne l’orientamento della prassi circa il periodo rilevante, si deve distinguere tra atti dispositivi di beni di diretta provenienza successoria e atti dispositivi di beni di non diretta provenienza successoria, come indicato dal CNN nella citata regola n. 8.

La disposizione di un bene di diretta provenienza successoria rappresenta il tipico caso di accettazione tacita di eredità e il notaio richiesto di stipulare l’atto dovrà aver cura di eseguire due trascrizioni: dell’acquisto mortis causa (contro il de cuius e a favore dell’erede, ex art. 2648, comma 3, cod. civ.) e di quello inter vivos (contro l’erede e a favore del terzo acquirente, ex art. 2644 cod. civ.).

Sul punto, l’orientamento della Commissione del Triveneto afferma che: “i notai richiesti di stipulare atti dispositivi concernenti immobili di diretta provenienza successoria […] qualora non trovino già trascritta una precedente accettazione espressa o tacita, sono tenuti anche a curare la trascrizione dell’intervenuta accettazione di eredità in ottemperanza al disposto dell’art. 2648 cod. civ.”. E aggiunge: “come regola operativa, di procedere comunque alla trascrizione dell’accettazione tacita di eredita` anche decorsi 20 anni dall’apertura della successione (se provenienza diretta)”. Infatti, come osserva la Commissione, “non sempre è possibile avere la certezza circa l’insussistenza di eventuali cause di sospensione o interruzione dei termini dell’usucapione ovvero circa l’insussistenza di parenti a seguito di filiazione fuori dal matrimonio (es. fratelli, cugini, nipoti ex fratre) o di figli nati fuori dal matrimonio […], i quali, esperita l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità/maternità, siano ancora in termini per l’accettazione di eredità e per il conseguente esperimento dell’azione di petizione d’eredità”.

Dunque, alla luce delle risposte ricevute, parrebbe corretto dedurre che la maggioranza dei notai (64%) aderisce a ciò che la Commissione Triveneto consiglia, salvo nella parte in cui caldeggia la trascrizione anche in caso di successione ultraventennale che costituisca la provenienza diretta del bene oggetto di disposizione.

Per quanto riguarda la risposta di coloro che hanno affermato che l’accettazione si trascrive solo se la successione si è aperta nei 10 anni precedenti (10%), si fa presente che – come sostengono unanimemente CNN e Commissione Triveneto – l’opportunità della trascrizione della accettazione tacita non viene meno nel caso siano trascorsi più di 10 anni dalla apertura della successione. La prescrizione ex art. 480 cod. civ. si compie in tale termine, ma ciò non implica che non si possa accettare tardivamente l’eredità qualora nessuno dei chiamati successivi abbia fatto valere la prescrizione. Osserva il CNN che “alla prescrizione si può rinunciare (art. 2937 cod. civ.) e […] la prescrizione non può essere rilevata d’ufficio dal giudice (art. 2938 cod. civ.); inoltre in giurisprudenza si e` affermato che il chiamato all’eredita` può acquistare la qualità di erede, a seguito di accettazione espressa o tacita di eredita`, anche dopo il decorso del termine di cui all’art. 480 cod. civ. quando nessuno degli interessati eccepisca l’estinzione per prescrizione del diritto di accettare”.

Un differente approccio è adottato dalla stessa Commissione Triveneto nel caso in cui il notaio sia richiesto di stipulare un atto di disposizione di un bene di non diretta provenienza successoria; sul punto si esprime anche il protocollo n. 8. Entrambe le fonti affermano che in questo caso il notaio non sarà tenuto a trascrivere obbligatoriamente l’accettazione tacita di eredità. Tuttavia – in ossequio ai suoi doveri professionali – il notaio dovrà dare adeguate informazioni alle parti ed informare le stesse circa l’assenza di continuità, invitandole a curare la trascrizione mancante. Si pensi a Caio, erede legittimo di Tizio, il quale aliena un bene dell’eredità ad un terzo. La trascrizione dell’alienazione inter vivos viene curata, ma non già quella mortis causa dal defunto a Caio. Orbene, se il terzo, a sua volta, aliena il bene, l’intera catena continuerà a risultare priva di efficacia poiché le trascrizioni successive non producono effetto se gli anelli precedenti non sono stati “saldati” (art. 2650 cod. civ.).

Da un lato, quindi, si sostiene che il notaio non è tenuto a trascrivere l’atto di accettazione “intermedio”, dall’altro, egli dovrebbe consigliare ugualmente le parti di adempiere la formalità.

All’atto pratico, si pone inoltre un problema relativo ai costi per l’adempimento: le parti potrebbero non voler saldare la continuità, non già perché siano riluttanti al rispetto della legge, ma semplicemente perché ciò comporta un esborso aggiuntivo che, se possibile, si vorrebbe sempre evitare.

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Su questo punto si innesta la seconda problematica: può il notaio essere dispensato, omettendo la formalità ed evitando così alle parti il relativo costo? La risposta è affermativa, ma necessita di alcune precisazioni.

Sul punto, il CNN osserva che sia nel caso di beni di diretta provenienza successoria, sia nel caso di beni di non diretta provenienza successoria, “il notaio può omettere la trascrizione dell’accettazione tacita di eredita` qualora consti l’espressa dispensa delle parti. Ovviamente il notaio, in ossequio ai propri doveri deontologici, dovrà, sul punto, tenere un comportamento neutrale ed in particolare non dovrà suggerire alle parti l’omissione delle formalità per finalità di risparmio dei costi”. Ancora, aggiunge il CNN che, “in presenza di detta dispensa, la circostanza che nei passaggi ‘pregressi’ vi siano acquisti mortis causa non trascritti, e che tale difetto e` inoltre conosciuto dalle parti dovrà risultare dall’atto e dalla nota di trascrizione del medesimo al fine di far constare anche ai terzi la mancanza della continuità delle trascrizioni”.

Si veda anche l’osservazione di Santarcangelo, Acquisti mortis causa. La trascrizione dell’accettazione tacita di eredità, in Notariato, 2009, 402, il quale puntualizza che, nel caso in esame, l’acquirente espone sé stesso e i propri aventi causa al rischio di pretese da parte di eventuali eredi effettivi che possano vantare un titolo ereditario prevalente su quello del dante causa (erede apparente). Rientra nella diligenza professionale del notaio rendere edotta la parte acquirente sulle implicazioni giuridiche che tale dispensa comporta. Inoltre, l’A. evidenzia che la dispensa non si estende a eventuali successori ed aventi causa per cui, in caso di successivi trasferimenti, ciascuno degli aventi causa potrà far valere la legittima pretesa di vedere saldata la continuità delle trascrizioni.

In sintesi, mediante la dispensa il notaio si pone in una posizione più sicura traslando la responsabilità dell’omissione sulle parti. La modalità esatta con cui ciò avviene nella prassi rimane però confusa: la Commissione Triveneto non fa riferimento alla possibilità di dispensa, mentre il CNN ne fa menzione, ma sembra che l’orientamento concretamente seguito riscontri parecchie eccezioni, avendo numerosi notai risposto nel senso di ammettere la dispensa per iscritto, seppur non in atto (25%), ovvero anche solo verbale (4%). Invece, l’atteggiamento di coloro che trascrivono sempre e comunque l’accettazione, negando la possibilità di una dispensa (37%), si accompagna alla trascrizione dell’accettazione in ogni caso, anche oltre il termine ventennale.

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Meritevoli di particolare attenzione sono alcune risposte ricevute nella sezione “altro” (13%) in riferimento alla dispensa.

Alcuni notai hanno risposto affermando di ammettere la dispensa, ma solo per i terreni e non già per i fabbricati, argomentando dall’art. 29, comma 1-bis, l. 27 febbraio 1985, n. 52. Come è noto, tale normativa richiede di garantire la “conformità oggettiva”, ricevendo una dichiarazione di parte (a pena di nullità), e la “conformità soggettiva”, richiedendo al notaio di verificare l’allineamento delle risultanze dei registri immobiliari e del catasto. La ratio della norma è quella di favorire l’aggiornamento del catasto, previsto dalla legge come misura volta al contrasto all’evasione fiscale e contributiva, ed il suo allineamento con i RR.II.: ciò relativamente – come indicato dalla norma – ai “fabbricati già esistenti” e alle “unità immobiliari urbane” (per un’esaustiva spiegazione del significato delle due espressioni si rinvia a Ceolin, La conformità oggettiva e soggettiva, in Riv. not., 337 e ss.), non già ai terreni. Ci si può chiedere, allora, quali effetti possano derivare da tale normativa in ordine alla trascrizione della accettazione tacita.

La regola n. 8 del CNN, in quanto precedente, non cita tale normativa. Per contro, la Commissione Triveneto la prende in considerazione, indicando come la stessa abbia finalità fiscali.

A fronte delle risposte ricevute parrebbe che l’art. 29, comma 1-bis, non si limiti ad esplicare meri effetti fiscali, ma influenzi la prassi anche da un punto di vista civilistico. Questo è certamente vero per ciò che riguarda la “conformità oggettiva”, con la previsione di una nullità testuale; la violazione della “conformità soggettiva”, invece, non dà seguito a nullità, ma ad eventuale responsabilità disciplinare del notaio, non escludendosi anche una responsabilità civile ex art. 2043 cod. civ.

Tuttavia, ritenere che la norma stessa richieda implicitamente di garantire la continuità delle trascrizioni, pur non imponendo un puntuale obbligo al notaio, appare eccessivo; anche perché non sarebbe chiara la ragione della discriminazione tra fabbricati e terreni, imponendo la trascrizione dell’accettazione tacita per i primi e non già per i secondi.

L’incertezza della prassi si desume da varie risposte raccolte. Per esempio: “Ritengo ammissibile la dispensa espressa ma solo in determinate e particolari ipotesi come ad esempio la vendita di un terreno di modico valore e ove tra l’altro sta per decorrere il ventennio dall’apertura della successione; in tal caso le parti vanno rese compiutamente edotte dal notaio della circostanza che nei passaggi pregressi vi sono acquisti mortis causa non trascritti, e che tale difetto è inoltre conosciuto dalle parti ed in particolare dalla parte acquirente”. L’idea di ricollegare discrezionalmente la dispensa a valutazioni soggettive potrebbe comportare la configurazione di eccezioni non contemplate dall’ordinamento: ad esempio, che cosa si intende per “modico valore”? E se poi il terreno – seppur di esigue dimensioni – dovesse divenire edificabile? Ancora, con “sta per decorrere il ventennio”, quale lasso temporale si intende? Quindici-sedici anni sono sufficienti, ovvero ne bastano diciannove e mezzo? Posto che il notaio “renda edotte le parti” dell’assenza di trascrizione, le stesse si compiaceranno di aver risparmiato un adempimento burocratico, cionondimeno la continuità non sarà saldata.

Il notaio è il pubblico ufficiale a cui lo stato delega il controllo e – in un certo senso – la gestione dei traffici giuridici, garantendo così il rispetto delle inderogabili norme del codice in sede di circolazione immobiliare, nel rispetto di un interesse superiore ed indisponibile da parte dei singoli. La dispensa si caratterizza per essere un atto di autonomia privata tra la parte ed il notaio, riguardante un aspetto del contratto d’opera professionale. La stessa rientra nel regolamento contrattuale ed è nella libera disponibilità delle parti.

A fronte di ciò, si è posti davanti ad un bivio e si dovrà operare un bilanciamento degli interessi in gioco. Dal un lato, vi è l’interesse pubblico a garantire la miglior circolazione giuridica possibile, a beneficio dell’intero sistema economico; dall’altro, vi è l’interesse privato al compimento di un’azione economica (disporre di un bene) evitando, se possibile, qualsivoglia costo di transazione.

Sarebbe peraltro auspicabile un migliore coordinamento tra norme fiscali e civili, le quali, per quanto simili, operano su piani diversi. È del tutto evidente che nel codice non si riscontra una differenziazione tra fabbricati e terreni, cosa che invece esiste a livello fiscale: i beni immobili – a livello civilistico – sono trattati unitariamente e ricomprendono fabbricati e terreni (art. 812, comma 1, cod. civ.), senza che vi sia bisogno di distinguere, evitando così possibili soluzioni di continuità all’interno dei registri immobiliari.

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La trascrizione dell’accettazione tacita di eredità: un sondaggio sulle prassi ultima modifica: 2020-01-20T12:22:09+01:00 da Redazione Federnotizie
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