La trascrizione del trust

a cura di Lorenza Bullo

In dottrina (v. Gazzoni, Il trust, in Trattato della trascrizione, I, t.2, Torino, 2012 p. 471) si legge che “… nell’ordinamento italiano la separazione patrimoniale è bensì effetto di una disposizione di legge diretta o indiretta, purché però segua di necessità la trascrizione o annotazione (v., ad esempio, artt. 162, quarto comma, 484, 495, 2645-ter, 2447-quinquies, secondo comma c.c.).”

Con specifico riguardo al trust, è noto l’ampio e acceso dibattito in ordine alla possibilità, agli effetti e alle modalità con le quali rendere pubblica e opponibile ai terzi, nel nostro ordinamento, la separazione patrimoniale discendente dal trust, stante il principio di tipicità delle formalità trascrittive.

(Sul punto per una ampia e critica ricostruzione delle distinte tesi v. Gazzoni, Il trust, in Trattato della trascrizione, I, t.2, Torino, 2012 p. 467 ss. per il quale A., ivi, p. 493 ss., nemmeno l’art. 2645-ter c.c. è norma che legittima la trascrizione del trust con effetti di opponibilità; in senso difforme si però v. G. Gabrielli, La pubblicità immobiliare, in Trattato Sacco, Torino, 2012, p. 78 ss. secondo il quale A., per consolidata giurisprudenza, è ammissibile la trascrizione a favore del trustee e la contestuale pubblicità del vincolo a trust a carico del medesimo trustee; per Triola, Della tutela dei diritti, La trascrizione, in Trattato Bessone, Torino, 3 ed., 2012, p. 125-126 il problema della trascrivibilità del trust deve ora ritenersi risolto, in senso affermativo, dall’introduzione nel codice civile dell’art. 2645-ter il quale viene a dare attuazione, nel nostro ordinamento, agli artt. 11 e 12 della Convenzione dell’Aja sui trust).

Due sono, invero, gli ordini di problemi che pone il trust: il primo consiste nella sua trascrivibilità e, risolto affermativamente tale punto, il secondo concerne le modalità concrete con le quali dare corretta attuazione alla segnalazione pubblicitaria.

Con riferimento a tale secondo aspetto, molti gerenti dei Registri Immobiliari (anche se non tutti, come si vedrà appunto nel corso del presente articolo) aderiscono all’orientamento tradizionale in materia di esecuzione della formalità pubblicitarie immobiliari; orientamento che muove dalla (supposta) necessità che nella nota di trascrizione, salva espressa previsione legislativa, sia menzionato tra i soggetti a favore e contro, appunto, solo chi sia munito di soggettività giuridica in senso tradizionale.

Chi muove da tale premessa, in relazione al conferimento di beni in trust con effetto traslativo, ritiene debbano essere presentate due note: la prima per segnalare il conferimento di beni in trust (codice 100, trascritta a favore del trustee e contro disponente); la seconda, volta a dare pubblicità alla costituzione del vincolo in trust (sempre con codice 100), nota quest’ultima che va eseguita solo contro il trustee; diversamente, con riguardo al trust autodichiarato, si ritiene vada presentata una sola nota al fine di dare segnalazione pubblicitaria alla costituzione del vincolo in trust, vincolo per effetto del quale il disponente, già titolare, si fa trustee dei beni indicati in nota (anche quest’ultima con codice 100: costituzione di vincolo in trust, eseguita solo contro il soggetto diponente/trustee) .

L’opinione sopra riportata, benchè diffusa, non è tuttavia unanime, tant’è che sempre più copiosa è divenuta la giurisprudenza in punto di trust e pubblicità immobiliare, anche a seguito del diffondersi nella prassi notarile di altre modalità di esecuzione delle suddette formalità pubblicitarie; si tratta di giurisprudenza che, come è stato autorevolmente sottolineato, si è appunto formata a seguito di trascrizioni eseguite con riserva dai Conservatori e quindi in sede non contenziosa, come sono appunto le pronunce oggetto del presente articolo, pronunce peraltro vertenti sulle modalità con le quali procedere alla segnalazione pubblicitaria, più che sugli effetti prodotti nei confronti dei terzi da tale segnalazione pubblicitaria.

Vediamo ora nel dettaglio i casi selezionati.

La questione decisa dalla Corte d’Appello di Trieste con provvedimento depositato in Cancelleria il 30 luglio 2014 risulta, invero, già affrontata dai giudici di merito, in sede di procedimento ex artt. 2674-bis c.c. e 113-ter disp att. c.c., ma con soluzioni tra loro divergenti e, financo, opposte.

Il provvedimento della Corte d’Appello di Trieste chiude, con un rigetto, il procedimento avviato mediante il reclamo proposto dal trustee contro l’Agenzia del Territorio di Udine, la quale aveva trascritto con riserva un atto di devoluzione di immobile in trust, in quanto la nota era stata erroneamente – a detta dell’Agenzia – trascritta a favore del trust in quanto tale, anziché a favore del trustee.

Contro detta trascrizione eseguita con riserva dall’Agenzia del Territorio di Udine, il trustee aveva proposto reclamo ai sensi degli ex artt. 2674-bis c.c. e 113-ter disp att. c.c. al competente Tribunale; indi il Tribunale di Udine, con provvedimento in data 4 novembre 2013, aveva rigettato detto reclamo, confermando la tesi sostenuta dell’Agenzia del Territorio.

Contro detto provvedimento del Tribunale la parte ha indi proposto reclamo alla Corte d’appello di Trieste la quale, ritenendo infondato il reclamo per le ragioni di seguito esposte, lo ha rigettato, a sua volta confermando, in tal modo, la posizione dell’Agenzia del Territorio di Udine, già condivisa dal Tribunale di Udine: si tratta della posizione secondo la quale la compilazione della nota di trascrizione dell’atto di conferimento dei beni in trust deve essere eseguita a favore del trustee e non del trust in quanto tale.

Gli argomenti addotti dalla Corte D’Appello di Trieste sono fondati sulle seguenti considerazioni: in primo luogo sul richiamo all’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 sulla legge applicabile e sul riconoscimento dei trusts (ratificata dalla Legge n. 364/1989) che definisce il trust come un complesso di “rapporti giuridici istituiti, con atto tra vivi o per causa di morte da una persona – disponente, che pone determinati beni sotto il controllo di altra – trustee – nell’interesse di un beneficiario o per uno specifico scopo” e come tale il trust non ha né personalità né soggettività giuridica, a detta della Corte.

In secondo luogo la Corte D’Appello di Trieste fonda la sua decisione sul richiamo all’art. 12 della Convenzione dell’Aja, che legittima il “trustee a richiedere la pubblicità nella qualità sua propria o in qualunque altro modo che riveli l’esistenza del trust, salvo che ciò sia vietato dalla legge dello Stato in cui la pubblicità debba eseguirsi o sia con tale legge incompatibile”; disposizione che, avuto riguardo alla normativa italiana, fa sì, secondo detta Corte, che non sia consentita la  pubblicità immobiliare contro o a favore di complessi giuridici non aventi soggettività giuridica quale è appunto il trust, irrilevante essendo, a tal fine, l’attribuzione a quest’ultimo, in quanto tale, di un proprio codice fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Secondo la Corte D’Appello di Trieste, in tal caso, la corretta modalità per dare pubblicità all’atto di devoluzione di immobili in trust dovrebbe avvenire “unicamente mediante trascrizione in favore del trustee, con la contestuale pubblicità del vincolo a carico di lui, attuabile o con una menzione nella stessa nota di trascrizione in favore o con un’autonoma trascrizione contro il medesimo trustee”.

In tale filone giurisprudenziale che nega la ammissibilità dell’esecuzione della trascrizione direttamente a favore del (o contro il) trust in quanto tale (e ciò sul presupposto dell’assenza di soggettività del trust stesso) si collocano anche altre pronunce di merito: in tal senso è particolarmente significativa quella resa dal Tribunale di Bassano in data 29 maggio 2013, il quale nega la eseguibilità di una trascrizione direttamente a favore del trust  in quanto tale, sia sulla base dell’art. 2  della citata Convenzione dell’Aja, sia argomentando da alcune pronunce di legittimità che negano soggettività giuridica al trust (e, come vedremo, anche al fondo immobiliare).

In particolare, il Tribunale di Bassano si richiama a due pronunce della Cassazione, una sempre in materia di trust, l’altra in materia di fondi immobiliari: più precisamente vengono richiamate la pronuncia resa da Cass. 22 dicembre 2011 n. 28363 (sulla quale v. infra), in tema di sanzioni amministrative relative alla circolazione stradale di autoveicolo in trust e quella resa da Cass. 15 luglio 2010 n. 16605 (sulla quale, pure, v. infra) in tema di fondi immobiliari. Su quest’ultima sentenza avremo modo di ritornare, in sede di commento alla pronuncia del Tribunale di Torino del 18 marzo 2014.

La sopra citata Cass. 22 dicembre 2011 n. 28363 (in Contratti, 2012, 693, con nota di Tancredi, in Trusts e att. fid., 2013, 280, in Arch. circolaz., 2012, 552) non affronta il tema della pubblicità immobiliare del trust, ma nega a quest’ultimo soggettività giuridica, e per questa ragione viene richiamata dal Tribunale di Bassano.

Si tratta di una posizione poi ripresa e confermata anche dalla  successiva pronuncia della Cass. 9 maggio 2014 n. 10105 ove, nel decretare la nullità del trust liquidatorio, si afferma che “… come questa Corte ha già ritenuto (Cass., sez. 2, 22 dicembre 2011, n. 28363, in tema di sanzioni amministrative relative alla circolazione stradale), il trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità ed il trustee è l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale “legale rappresentante” di un soggetto (che non esiste), ma come soggetto che dispone del diritto. L’effetto proprio del trust validamente costituito è dunque quello non di dar vita ad un nuovo soggetto, ma unicamente di istituire un patrimonio destinato al fine prestabilito.” (per un commento a tale pronuncia sotto il profilo della validità dello strumento trust nel diritto interno, v. Fimmanò, Il fallimento 2014, p. 1156 ss.).

Da quanto sopra esposto, è evidente come l’argomento principale attorno al quale si struttura la tesi della non eseguibilità di una trascrizione direttamente a favore del trust in quanto tale è proprio la affermata assenza di soggettività del trust da un lato e dall’altro la constatazione della organizzazione su base soggettiva dei nostri registri immobiliari.

Tale posizione è poi ripresa dalla giurisprudenza, anche in sede di esecuzione forzata: infatti diverse pronunce di merito negano l’ammissibilità di una trascrizione direttamente contro il trust con riguardo all’atto di pignoramento immobiliare di beni già in trust: così il Trib. Reggio Emilia, 25.03.013 in NGCC, 2013, I, 898 con nota di Campione e in Trusts e att. fid., 2013, 636, in Foro pad., 2013, I, 351, in Giur. it., 2013, 2607.

Secondo detta pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia, il pignoramento dei beni in trust deve essere eseguito (sia con riguardo alla notifica sia con riguardo alla trascrizione) contro il trustee e non contro il trust, essendo il trust un rapporto e non un soggetto, tant’è che il trust – osserva il Tribunale – non sta in giudizio in persona del trustee; ne discende che il giudice dell’esecuzione può rilevare d’ufficio l’invalidità del pignoramento ove trascritto contro soggetto inesistente quale è, appunto, il trust. Analogamente v. Trib. Reggio Emilia 25 febbraio 14   (in www.altalex.it, con nota di G. Spina, Pignoramento del trust e non del trustee: la nullità è rilevabile d’ufficio)  ove si afferma che “il trust non può essere considerato come un soggetto giuridico che svolge la propria attività attraverso la persona fisica del trustee, alla stregua di una società che agisce per mezzo del suo legale rappresentante”.

Infatti, il trust è semplicemente un rapporto tra soggetti, non è un ente autonomo a sé stante, né è provvisto di soggettività giuridica.

Così come diffusamente ricordato dal Giudice dell’Esecuzione, tale conclusione trova precisi riscontri letterali e sistematici sia nell’art. 2 della Convenzione dell’Aja 1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con la Legge n. 364/1989, sia nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 28363/2011, Cass. n. 16605/2010), sia nella giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Udine 4 novembre 2013 e Trib. Voghera ord. 25 febbraio 2010), sia nei contributi dei più noti Autori che si sono occupati della materia, a nulla rilevando che la normativa fiscale di cui all’art. 73 D.P.R. n. 917/1986 contempli il trust come soggetto passivo d’imposta, atteso che detta normativa non ha incidenza sugli aspetti civilistici dell’istituto. “… In ragione di tutto quanto sopra, va rigettata la domanda dell’opponente, essendo condivisibili le conclusioni cui è giunto il Giudice dell’Esecuzione. in ordine alla improseguibilità del processo esecutivo, in quanto posto in essere nei confronti di un soggetto giuridico inesistente quale il trust”.

In senso analogo, si veda altresì la più risalente pronuncia del Trib. Voghera ord. 25 febbraio 2010 (in Trusts e att. fid., 2010, 278) ove si legge che “deve essere sospesa l’azione esecutiva presso terzi promossa esclusivamente e direttamente nei confronti di un trust sulla base di un titolo esecutivo ottenuto nei confronti del trustee in proprio e nella sua qualità atteso che il trust, in quanto semplice rapporto giuridico e non autonomo soggetto di diritto, è privo di legittimazione passiva”.

Dall’analisi di tali pronunce rese in sede di opposizione all’esecuzione forzata, si ricava che per la giurisprudenza di merito il pignoramento dei beni in trust deve essere eseguito nei confronti del trustee e non del trust, dato che il trust è un rapporto e non ha una soggettività giuridica propria  (né sta in giudizio in persona del trustee).

Stando dunque a tale filone giurisprudenziale, l’esecuzione della pubblicità immobiliare dovrebbe essere curata, sia in sede fisiologica (devoluzione) sia in sede patologica (esecuzione forzata) a favore e contro il trustee e non contro il trust.

Lasciando ora il distinto, anche se collegato “versante” delle modalità di esecuzione del pignoramento di beni già in trust e tornando alla questione delle modalità di esecuzione della trascrizione dell’atto di devoluzione di bene in trust, non si può tuttavia non segnalare la posizione espressa dalla Corte d’Appello di Venezia nel provvedimento in data 10 luglio 2014 (su tale pronuncia v. M. Porcari, Legittima la trascrizione del trust autodichiarato in www.altalex.it, 2 settembre 2014).

Mediante tale pronuncia, la Corte d’Appello di Venezia accoglie, infatti, la tesi opposta a quella fatta propria dalla citata e pressochè coeva pronuncia della Corte d’Appello di Trieste del 30 luglio 2014: si tratta di un provvedimento, quello della Corte d’Appello di Venezia, emesso in data 10 luglio 2014 e reso in riferimento, peraltro, al medesimo atto di devoluzione di beni in trust autodichiarato e privo di effetti traslativi: l’atto di devoluzione in trust, nel caso di specie, aveva, infatti, ad oggetto beni immobili ubicati in comuni e circondari di Corte d’Appello diversi, con conseguente richiesta di trascrizione sia all’Agenzia del Territorio di Padova sia a quella di Udine.

Secondo la Corte d’Appello di Venezia, che dispone per la riforma del decreto emesso dal Tribunale di Padova, è da ritenere ammissibile (e quindi va cancellata la menzione della riserva apposta dall’Agenzia del Territorio di Padova) la trascrizione eseguita direttamente a favore del trust e contro la persona del disponente e trustee in un trust autodichiarato e privo di effetti traslativi, non ravvisandosi alcun divieto di legge al riguardo.

Con tale decisione, la Corte d’Appello di Venezia, innanzitutto, ha ribadito la legittimità della trascrizione di un vincolo in trust, anche se nel caso del reclamo, non vi era alcun effetto traslativo né attributivo da pubblicizzare, trattandosi di un trust autodichiarato, dove il disponente coincideva con il trustee: ciò argomentando dagli artt. 167, 2447-bis e 2645-ter c.c., fattispecie tipiche nelle quali si può assistere ad una destinazione da rendere pubblica, a prescindere da ogni effetto traslativo.

Indi la Corte d’Appello di Venezia, ritenendo ammissibile la trascrizione eseguita direttamente a favore del trust in quanto tale, è venuta, in tal modo, ad avallare la posizione fatta propria dal Tribunale di Torino con due famose decisioni.

La prima pronuncia in data 10 febbraio 2011 (in Trusts e att. fid., 2011, 627 ss. con nota di  Parisi) concerne un  decreto, anche esso reso a seguito di reclamo proposto ai sensi degli artt. 2674-bis c.c. e 113-ter disp. att. c.c. al fine di ottenere la cancellazione della riserva con cui l’ufficio aveva accettato la trascrizione eseguita a favore del “soggetto” trust e  contro il disponente, con menzione nel quadro «D» dell’identità del soggetto che assume la funzione di trustee e quindi di proprietario «pro tempore» dei beni in trust (per le modalità trascrittive e le sottese ricostruzioni concettuali sia consentito il rinvio a Bullo, Separazioni patrimoniali e trascrizione: nuove sfide per la pubblicità immobiliare, Cedam, 2012, 3 ss. e spec. 125 e relativa appendice).

La più recente pronuncia del Tribunale di Torino, in data 18 marzo 2014 (sulla quale v. Porcari, Si trascrive “a favore del trust” e “contro il disponente” l’atto di devoluzione di beni immobili in trust autodichiarato, in www.altalex.it, maggio 2014) concerne un  decreto, anche esso reso a seguito di reclamo proposto ai sensi degli artt. 2674-bis c.c. e 113-ter disp. att. c.c. al fine di ottenere la cancellazione della riserva con cui l’Agenzia del Territorio aveva accettato la trascrizione eseguita a favore del trust e  contro il disponente, con menzione nel quadro «D» dell’identità del soggetto che assume la funzione di trustee e quindi di proprietario «pro tempore» dei beni in trust. Per il Tribunale di Torino l’apporto/devoluzione di un immobile ad un trust può essere trascritto nei registri immobiliari a favore del trust in quanto tale, senza che ciò comporti l’attribuzione di alcuna soggettività al trust in quanto tale.

Tale decisione del Tribunale di Torino del 18 marzo 2014, in linea con la precedente del 2011 del medesimo Tribunale, si colloca a poca distanza temporale dalla citate decisioni del Tribunale di Reggio Emila che, invece, in sede di esecuzione forzata, avevano deciso in senso opposto come si è visto poco sopra.

Ora, le motivazioni del Tribunale di Torino si basano, da un lato, sulla constatazione che l’assenza di soggettività del trust non pregiudica l’esecuzione di una formalità a favore di una massa separata quale è il trust, così come è indirettamente confermato dalla riforma del condominio, in forza della quale l’art. 17 della Legge n. 220/2012 ha inciso sull’art. 2659 c.c., consentendo la trascrizione del pignoramento a favore e contro il condominio in quanto tale; e ciò quantunque il condominio dia luogo ad una organizzazione che pure, secondo la ricostruzione prevalente, non è dotata di soggettività; dall’altro, il Tribunale di Torino fonda il suo convincimento sulla considerazione che la prassi degli operatori del diritto, avallata in questo caso anche dalla prassi dell’Agenzia del Territorio (v. Circolare del Territorio n. 218/T del 1999 a seguito del parere del Consiglio di Stato, sez. III, adunanza 11 maggio 1999, n. 608/99 in Cons. Stato, 1999, 2216) consente la trascrizione degli apporti immobiliari direttamente a favore del fondo immobiliare, che pure non è soggetto di diritto, secondo una diffusa ricostruzione di recente avallata anche dalla giurisprudenza di legittimità.

Il Tribunale di Torino, al riguardo, si richiama infatti espressamente alla pronuncia della Cass. 15.7.2010 n. 16605 ove viene affermato il seguente principio: “I fondi comuni d’investimento (nella specie, fondi immobiliari chiusi), disciplinati nel d.leg. n. 58 del 1998, e succ. modif., sono privi di un’autonoma soggettività giuridica ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio; pertanto, in caso di acquisto nell’interesse del fondo, l’immobile acquistato deve essere intestato alla società promotrice o di gestione la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia” (tale sentenza della Cassazione 15 luglio 2010, n. 16605 è reperibile in Riv. not., 2011, p. 1425 ss.; in G. comm., 2011, II, p. 1128 con nota di Scano, Fondi comuni immobiliari e imputazione degli effetti dell’attività di investimento, p. 1133 ss. e con nota di Ghigi, Separazione patrimoniale e fondi comuni di investimento, p. 1146 ss.; in F. it., 2011, c. 1858 ss., con nota di Pellegatta; in G. it., 2011, 2, p. 331 ss., con nota di Boggio, Fondi comuni di investimento, separazione patrimoniale, interessi protetti e intestazione di beni immobili, p. 333 ss.; in Resp. civ., 2011, p. 124 ss., con nota di Fantetti, Separazione e titolarità del patrimonio nei fondi comuni di investimento; in Riv. soc., 2010, p. 120 ss., con nota di Erede; in Le società, 2011, p. 46 ss., con nota di Brutti, Fondo comune di investimento: oggetto o soggetto di diritto?, p. 49 ss.; in Contratti, 2011, p. 27 ss., con nota di Lamorgese, p. 31; in Banca, borsa, tit. cred., 2011, II, p. 417 ss., con nota critica di Lemma, Autonomia dei fondi comuni di investimento e regolazione della gestione collettiva del risparmio, p. 423 ss., e di Gentiloni Silveri, Limiti di responsabilità patrimoniale nei fondi comuni di investimento. Novità recenti: tra giurisprudenza e legislazione, p. 432 ss.; in F. pad., 2012, I, p. 172 ss. con nota di Colaiori, Pubblicità del vincolo e articolazione patrimoniale: questione a margine di una recente sentenza in tema di fondi comuni di investimento, p. 178 ss.; Id., La destinazione intrasoggettiva di beni immobili nel sistema dei fondi comuni di investimento, in Riv. not. 14, 11 ss.; Pacileo, Secondo la Cassazione i fondi comuni di investimento non hanno soggettività giuridica, mentre la società di gestione del risparmio ha la titolarità del patrimonio del fondo, nota a Cass. 15 luglio 2010 n. 16605, in www.dircomm.it, 2010, p. 1 ss..; per un commento di tale pronuncia di legittimità nell’ottica dell’esecuzione della pubblicità immobiliare con riferimento alle separazioni immobiliari sia consentito il rinvio a Bullo, Trust, destinazione patrimoniale ex art. 2645-ter c.c. e fondi comuni di investimento ex art.36 comma 6° del T.U.F.: quale modello di segregazione patrimoniale? in Riv. dir. civ. 2012, 535 ss.).

Va segnalato che il richiamo da parte del Tribunale di Torino alla prassi in tema esecuzione delle formalità pubblicitarie con riguardo ai fondi immobiliari e alla citata pronuncia della Cassazione in tema di natura giuridica dei fondi immobiliari e conseguente modalità di esecuzione delle formalità pubblicitarie, porta un elemento di novità nelle argomentazioni a sostegno di una tesi o dell’altra in punto di modalità di trascrizione dell’atto di dotazione di immobili in trust e della correlata segnalazione di vincolo in trust.

In sostanza, e qui sta la vera novità della pronuncia del Tribunale di Torino, quest’ultimo non si limita a richiamare il principio, ormai pacifico, dell’assenza di soggettività sia del trust sia dei fondi immobiliari, ma va oltre a ciò, richiamandosi alla prassi diffusa e recepita in tema di trascrizioni degli apporti a fondi immobiliari, in relazione ai quali la trascrizione è eseguita, di prassi e sulla scorta della citata circolare dell’Agenzia del Territorio, a favore e contro il fondo immobiliare, massa separata, ma priva di soggettività.

In tal modo il Tribunale di Torino, anche superando la posizione espressa dalla massima della citata Cass. n. 16605/2010 (massima che, invece, sembrerebbe propendere per una pubblicità a favore del soggetto gestore del fondo immobiliare, cioè la SGR), viene a “svincolare” l’esecuzione della formalità pubblicitaria dalla presenza o meno di soggettività civilistica del beneficiario della trascrizione: il Tribunale di Torino afferma, infatti, espressamente che la soggettività giuridica non è necessaria per poter ottenere una trascrizione a proprio favore, e ciò argomentando dall’art. 12 della citata Convenzione dell’Aja da un lato, e dall’altro dall’assenza di un espresso divieto in tal senso nel nostro ordinamento, ove è anzi presente una norma di ampliamento delle fattispecie trascrivibili quale è quella di cui all’art. 2645 c.c.  in relazione agli effetti prodotti dall’atto.

Il Tribunale di Torino, infine, a rafforzamento delle proprie conclusioni, elenca i vantaggi di una pubblicità dell’atto di devoluzione di immobili eseguita direttamente a favore del trust, in quanto tale, anziché del trustee:

* non necessità di una nuova trascrizione in caso di sostituzione del trustee, essendo in tal caso sufficiente, ai fini della segnalazione del cambio di gestore, un semplice annotamento da eseguirsi alla originaria trascrizione eseguita direttamente a favore del trust in quanto tale e contro il disponente; il tutto con conseguente superamento degli inconvenienti che un trustee (o i suoi eredi) poco collaborativi possono generare in caso di revoca di quest’ultimo dall’incarico ovvero di sua morte;

* la sufficienza della annotazione a margine dell’originaria trascrizione presa (legittimamente) a favore del trust, osserva il tribunale di Torino, essendo l’annotazione fatta a favore e contro i soggetti della formalità originaria (trust e disponente) prescinde del tutto dal consenso del trustee deceduto o revocato, diversamente da quanto accadrebbe, invece, nel caso in cui l’atto di costituzione di trust fosse stato trascritto a favore del trustee, come pure continuano a pretendere determinate corti e diverse Agenzie del Territorio.

Allo stato è evidente non solo l’assenza di una prassi uniforme in materia di esecuzione delle formalità pubblicitarie con riguardo agli atti di devoluzione di immobili in trust e dei relativi vincoli, ma anche il contrasto nella giurisprudenza di merito circa le corrette modalità con le quali dare segnalazione pubblicitaria agli atti immobiliari con riguardo ai trust, sia in sede fisiologica (devoluzione, acquisto, alienazione), sia in sede di eventuale successiva esecuzione forzata (pignoramenti).

Alla luce delle antitetiche soluzioni finora accolte dalle Corti di merito non solo in punto di trascrizione del vincolo a trust ma anche di pignoramento dei beni in trust, onde evitare incertezze agli operatori e tutelare al contempo la sicurezza della circolazione immobiliare e la richezza che transita oggi tramite le diverse forme di separazioni patrimoniali (si pensi non solo ai trust, ma anche ai fondi immobiliari), sarebbe probabilmente auspicabile un intervento legislativo chiarificatore che prenda atto della necessità di coordinare le modalità di esecuzione delle formalità pubblicitarie, impostate tradizionalmente su base soggettiva, con le nuove e sempre più diffuse tecniche di segregazione patrimoniale, alternative alla soggettivizzazione.

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La trascrizione del trust ultima modifica: 2015-01-30T10:28:01+01:00 da Redazione Federnotizie
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