La tassazione dei trasferimenti immobiliari connessi allo scioglimento dell’unione civile

  1. La disciplina delle unioni civili.

È noto che la L. 76/2016 (c.d. legge Cirinnà) ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico l’istituto della unione civile, intesa quale specifica formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni (commi 1 e 2 dell’unico articolo della legge)[1].

Il testo normativo è composto da un articolo unico di 69 commi che detta due distinte discipline:

  • istituisce e regolamenta la unione civile fra persone dello stesso sesso (commi da 1 a 35);
  • introduce una disciplina per le convivenze di fatto, che riguarda sia coppie omosessuali che coppie eterosessuali (commi da 36 a 65).

Inoltre la medesima legge (commi da 22 a 27) disciplina le cause di scioglimento di detta unione:

  • quelle automatiche (per morte, dichiarazione di morte presunta e sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso);
  • quelle su domanda avanzata innanzi al Tribunale nei casi previsti dall’art. 3, n. 1) e n. 2), lettere a), c), d) ed e), della L. 898/1970;
  • quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile; in tale caso, la domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione.

Quale ne sia la causa, lo scioglimento è immediato, difettando nella unione civile la fase della separazione. Inoltre, il comma 25 dispone che si applicano, in quanto compatibili, gran parte delle norme sul divorzio (artt. 4, 5, comma 1, e commi da 5 a 11, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della L. 898/1970), le disposizioni di cui al Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, nonché le discipline acceleratorie dei procedimenti di separazione personale e divorzio (artt. 6 e 12 del D.L. 132/2014 convertito con L. 162/2014).

Con riferimento a tali ultime discipline, la normativa della legge Cirinnà pare doversi interpretare nel senso che le procedure di cui ai citati artt. 6 e 12 del D.L. 132/2014 trovano applicazione, nell’ambito delle unioni civili, unicamente nell’ipotesi di scioglimento prevista nel comma 24 (cioè quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile).

Conseguentemente, in tale ipotesi, lo scioglimento della unione civile si avrà:

  • a seguito della convenzione di negoziazione assistita, munita di nulla osta del Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, con relativa pubblicità nei registri dello stato civile ai sensi del D.P.R. 396/2000, artt. 49, comma 1, lettera g-bis), 63, comma 2, lettera h-ter), e 69, comma 1-bis, lettera d);
  • a seguito di accordo concluso innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell’art. 1 del D.P.R. 396/2000, con relativa pubblicità nei registri dello stato civile ai sensi del D.P.R. 396/2000, artt. 49, comma 1, lettera g-ter), 63, comma 1, lettera g-quater), e 69, comma 1-bis), lettera e).
  1. L’esenzione fiscale in sede di divorzio e separazione…

L’art. 19 della L. 74/1987 stabilisce che “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”[2].

Come è noto, la portata applicativa di tale norma di esenzione fu ampliata per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999, che dichiarò l’incostituzionalità dell’art. 19 suddetto “nella parte in cui non estende l’esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi”.

Dal canto suo, invece, l’Amministrazione Finanziaria è stata sempre alquanto misurata nella concessione del trattamento tributario agevolato, ritenendo che questo fosse applicabile solo se l’atto posto in essere dai coniugi sia non solo occasionalmente, ma causalmente e funzionalmente collegato agli accordi di separazione o di divorzio, così operando sul piano fiscale una distinzione tra contenuto necessario, ovvero solo occasionale, degli accordi intercorsi tra i coniugi.

Si pensi, ad esempio, alla Circolare n. 27/E del 21 giugno 2012, riguardo alle disposizioni patrimoniali in favore dei figli effettuate in adempimento di accordi di separazione e divorzio (ove si richiede che “il testo dell’accordo omologato dal tribunale, al fine di garantire la certezza del diritto, preveda esplicitamente che l’accordo patrimoniale a beneficio dei figli, contenuto nello stesso, sia elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale”); oppure, più di recente, alla Risoluzione n. 65/E del 16 luglio 2015, in merito agli accordi di negoziazione assistita ex art. 6 del D.L. 132/2014 (ove si precisa che il trattamento agevolato risulta applicabile “sempreché dal testo dell’accordo medesimo, la cui regolarità è stata vagliata dal Procuratore della Repubblica, emerga che le disposizioni patrimoniali, contenute nello stesso, siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale”).

  1. … in sede di convenzione di negoziazione assistita…

Ai fini che qui interessano, occorre soffermarsi brevemente sulla procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui al citato art. 6 del D.L. 132/2014 per le soluzioni consensuali di separazione personale, cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio e/o modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, al perfezionamento delle quali sia chiamato anche il notaio in ipotesi di disposizioni patrimoniali afferenti immobili.

L’A.F., con la citata Risoluzione n. 65/E del 16 luglio 2015, ha rilevato che con il D.L. 132/2014 sono state introdotte nell’ordinamento giuridico disposizioni idonee a consentire la riduzione del contenzioso civile, prevedendo, da un lato, la possibilità di trasferire in sede arbitrale procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria, d’altro lato, la promozione, in sede stragiudiziale, di procedure alternative alla ordinaria risoluzione delle controversie nel processo.

In particolare:

  • ai sensi dell’art. 2 del citato decreto, “La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo […]”;
  • ai sensi dell’art. 6, comma 1, del citato decreto, “La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”;
  • ai sensi dell’art. 6, comma 3, del citato decreto, “L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”.

Data la parificazione – conclude la Risoluzione – degli effetti dell’accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita ai provvedimenti giudiziari che definiscono i procedimenti di separazione e divorzio, deve ritenersi applicabile anche a detto accordo l’esenzione disposta dall’art. 19 della L. 74/1987, sempreché dal testo dell’accordo medesimo, la cui regolarità è stata vagliata dal Procuratore della Repubblica, emerga che le disposizioni patrimoniali, contenute nello stesso, siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.

  1. … e in sede di scioglimento dell’unione civile.

Ciò fissato, occorre constatare che la legge Cirinnà non ha elaborato alcuna disciplina specifica sotto il profilo fiscale, lasciando così all’interprete l’onere di individuare i margini entro i quali ritenere applicabili in via analogica e/o estensiva normative ed elaborazioni della giurisprudenza e della prassi amministrativa già dettate con riferimento ai coniugi e alle unioni coniugali[3].

Orbene, non pare che militino ragiono ostative all’applicazione a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento della unione civile, della norma fiscale di esenzione di cui all’art. 19 della L. 74/1987 più volte citata; e ciò tanto se tale procedimento si articoli in forme prettamente giurisdizionali (secondo gli articoli della L. 898/1970 richiamati dalla L. 76/2016), quanto se esso si svolga secondo forme paragiurisdizionali, come appunto la negoziazione assistita.

Ciò perché il comma 20 dell’art. 1 della L. 76/2016 stabilisce che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”; siffatta equiparazione non è tuttavia indiscriminata e generica, ma, per così dire, funzionale, cioè – come risulta dall’incipit dello stesso comma 20 – operante “Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso”.

E con riferimento alla materia al vaglio, il detto vincolo funzionale risulta ampiamente rispettato, in quanto è la legge stessa a prevedere il diritto delle parti della unione civile allo scioglimento del vincolo tra esse costituito.

Del resto, tale interpretazione appare avvalorata anche dall’argomento letterale:

  • l’art. 1, comma 25, della L. 76/2016 afferma che alle unioni civili si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 6 e 12 del D.L. 132/2014 convertito con L. 162/2014;
  • l’art. 6 del citato D.L. 132/2014 disciplina le convenzioni di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, fattispecie che godono della esenzione da ogni imposta e tassa ex 19 della L. 74/1987, come confermato dalla Risoluzione n. 65/E del 16 luglio 2015;
  • conseguentemente, per effetto del citato art. 1, comma 25, della L. 76/2016, il quale richiama espressamente l’art. 6 del citato D.L. 132/2014 – cioè proprio quegli accordi di negoziazione assistita dichiarati esenti da ogni imposta e tassa da parte della Risoluzione n. 65/E sopra citata – risulta che l’esenzione da ogni imposta e tassa prevista dall’art. 19 della L. 74/1987 è estesa a tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi allo scioglimento delle unioni civili.

Siffatta lettura appare viepiù conforme alla recente prassi, se si considera che nella Circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014, l’A.F. nota come il regime di esenzione al vaglio sia sopravvissuto anche alla norma soppressiva di agevolazioni ed esenzioni fiscali (di cui all’art. 10, comma 4, del D.Lgs. 23/2011), trattandosi di “previsioni fiscali, che sono funzionali alla disciplina di particolari istituti, che hanno una applicazione ampia, la cui riferibilità ai trasferimenti immobiliari è solo eventuale e prescinde dalla loro natura onerosa o gratuita”.

Trovando applicazione, in virtù di quanto sopra, il regime esentativo in parola con riguardo alle parti di una unione civile e al procedimento di scioglimento del relativo vincolo, ne deriva essere parimenti applicabili gli orientamenti espressi dall’A.F. e dalla giurisprudenza:

  • quanto ai primi, si pensi alla Circolare n. 27/E del 21 giugno 2012, riguardo alle disposizioni patrimoniali in favore dei figli, nonché alla Risoluzione n. 65/E del 16 luglio 2015, in merito agli accordi di negoziazione assistita, sopra citate;
  • quanto alle elaborazioni della Suprema Corte, si pensi alle recenti sentenze (Cass. n. 2111 del 3 febbraio 2016, ribadita da Cass. n. 3110 del 17 febbraio 2016) che hanno inteso riconoscere il trattamento fiscale agevolato anche agli atti posti in essere semplicemente in occasione del procedimento di separazione e di divorzio, salvo che l’Amministrazione contesti e provi, secondo l’onere probatorio cedente a suo carico, la finalità elusiva degli atti medesimi[4].

Si precisa, infine, che il predetto regime di favore non può applicarsi allo scioglimento delle convivenze di fatto e dei contratti di convivenza, in assenza di un espresso intervento legislativo in tal senso e, soprattutto, a fronte della formulazione letterale dell’art. 19 della L. 74/1987.

[1] V. M.L. Cenni, La nuova legge sulle unioni civili e le convivenze. Profili generali degli istituti (Studio C.N.N. del 20 giugno 2016).

[2] V. A. Pischetola, L’intervento del notaio nella soluzione della crisi coniugale, della unione civile e della convivenza: profili fiscali (Studio C.N.N. n. 31-2017/T).

[3] V. A. Pischetola, La nuova legge sulle unioni civili e le convivenze. L’“impatto fiscale” nell’ambito delle imposte indirette (Studio C.N.N. del 20 giugno 2016).

[4] V. A. Pischetola, cit. (nt. 3).

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La tassazione dei trasferimenti immobiliari connessi allo scioglimento dell’unione civile ultima modifica: 2020-07-09T08:30:15+02:00 da Marco Borio
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