La delibera di scioglimento e liquidazione di una start up innovativa in forma di s.r.l. comporta l’obbligo di cancellazione della società dalla sezione speciale del Registro delle Imprese.
E’ questa la risposta del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 maggio 2019 al quesito posto dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine.
Nel caso di specie, la Camera di Commercio di Pordenone-Udine, dopo aver ricevuto un verbale di scioglimento di una s.r.l. start up innovativa, aveva richiesto al MISE di pronunciarsi sulla possibile permanenza dell’iscrizione della start up nella sezione speciale del Registro delle Imprese (come auspicava la società, certa di riuscire a revocare lo stato di liquidazione entro pochi mesi) o sulla obbligatorietà di una pratica di cancellazione, nell’ipotesi di messa in liquidazione di una start up innovativa.
Il MISE, nel suo parere, ha precisato che affinché una start up innovativa sia iscritta nel Registro delle Imprese è necessario che sia attiva.
Quando una società entra nella fase di liquidazione, non svolge più la sua tradizionale attività economica ma si occupa della definizione dei rapporti sociali in essere.
In particolare, quando una start up innovativa si scioglie, blocca la fase di progettazione e produzione, per compiere, tutt’al più, l’attività di commercializzazione, al fine di una più produttiva liquidazione.
E’ chiaro, però, che la sola commercializzazione impedisce alla società di mantenere i requisiti di start up innovativa, essendo necessario, per tale qualificazione, l’esercizio congiunto dell’attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti ad alto valore tecnologico, come previsto dall’art. 25, 2° comma, del d.l. 18 ottobre 2012 n.179.
Pertanto deve ritenersi che, deliberato lo scioglimento, la start up innovativa non possa restare iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese.[1]
Il Ministero, tuttavia, ha previsto un’eccezione.
Durante la fase di liquidazione, i liquidatori possono compiere non solo atti conservativi, per conservare l’integrità e il valore del patrimonio sociale, ma anche nuove operazioni.
Essi possono quindi anche riprendere l’esercizio dell’attività aziendale, al fine di un migliore realizzo.
Il MISE ha evidenziato che, se la start up innovativa in liquidazione prosegue l’esercizio dell’attività imprenditoriale, può considerarsi ancora attiva e quindi può mantenere la sua iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
A tal fine, però, il Ministero richiede il rispetto di una formalità imprescindibile.
Difatti precisa che, per garantire l’iscrizione della società nel Registro delle Imprese, è necessaria una espressa indicazione relativa alla continuazione dell’attività nella delibera assembleare di scioglimento o nel modello S3 da inviare in Camera di Commercio. Diversamente, la start up dovrà essere cancellata per mancanza di presupposti su richiesta di parte o, in mancanza, d’ufficio.
La menzione formale è quindi fondamentale.
Attenzione però. Il MISE non pare aver aderito all’interpretazione strettamente letterale[2] dell’art. 2487 c.c., la quale considera essenziale la specificazione nella delibera assembleare degli atti, compresi quelli inerenti all’esercizio provvisorio dell’impresa, che possono essere compiuti dai liquidatori.
Il Mise difatti ritiene sufficiente anche una semplice menzione nel modello S3.
E’ però ugualmente vero che la posizione del MISE sembra lontana da quell’orientamento dottrinale[3] che considera la prosecuzione dell’attività imprenditoriale in costanza di liquidazione una competenza naturale e istituzionale dei liquidatori, ritenendo invece necessario che, nel momento deliberativo dello scioglimento o dell’adempimento pubblicitario, in qualche modo sia messa in evidenza la volontà di continuare l’attività aziendale.
[1] L’art. 25, 2° comma, del d.l. 18 ottobre 2012 n.179 prevede che la start up innovativa deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. L’interpretazione letterale della disposizione suggerisce che debbano essere esercitate congiuntamente tutte le attività menzionate: lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi. S. Guizzardi, L’impresa start-up innovativa costituita in forma di s.r.l., in Giurisprudenza commerciale, 4, 2016, p.549; P. Benazzo, La s.r.l. start-up innovativa, in Nuove leggi civili commentate, 2013, p.111,
[2] A. De Vivo, Lo scioglimento e la liquidazione, in AA.VV., La nuova S.p.a. e la nuova S.r.l., Milano, 204, p.503; G. Niccolini, Gestione dell’impresa nella società in liquidazione: prime riflessioni sulla riforma, in Profili e problemi dell’amministrazione nella riforma delle società, a cura di G. Scognamiglio, Milano, 2003, p.187.
[3] F. Fimmanò, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, Milano, 2011, p.332; C. Pasquariello, Art. 2487, in A. Maffei Alberti, Commentario breve al diritto delle società, Milano, 2017, p.1581; Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, massima J.A.7 – (DETERMINAZIONE DEI POTERI DEI LIQUIDATORI – 1° pubbl. 9/04): “È legittima la deliberazione di nomina dei liquidatori di una società di capitali che non individui analiticamente i poteri attribuiti agli stessi nella fase di liquidazione ex art. 2487, lett. c), c.c., essendo sufficiente che oltre alla loro nomina provveda anche all’indicazione, se più di uno, delle regole di funzionamento dell’organo pluripersonale e dei poteri di rappresentanza. In tale ipotesi i liquidatori avranno i più ampi poteri, compresi quelli di porre in essere gli atti di cui alla lett. c) dell’art. 2487 c.c”

AUTORE

Notaio in San Martino in Rio (Reggio-Emilia). Nell’aprile 2010 si laurea con lode presso la Luiss “Guido Carli”. Già avvocato del Foro di Roma, supera il concorso notarile indetto con D.M. 26 settembre 2014. E’ dottoranda di ricerca in Diritto e Impresa presso la Luiss “Guido Carli” nonché cultrice della materia di Diritto Commerciale nella medesima Università. Visiting researcher presso l’Università Ruprecht Karl di Heidelberg.