La sanatoria delle start-up innovative costituite digitalmente e il “cap” dei compensi notarili

L’art. 39 septies del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, introdotto dalla Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.181 del 30-07-2021 – Suppl. Ordinario n. 26, che riporto nel suo testo, stabilisce:
Art. 39 septies – Disposizioni in materia di start-up innovative e PMI innovative
1. Gli atti costitutivi, gli statuti e le loro successive modificazioni delle società start-up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, costituite in forma di società a responsabilità limitata, anche semplificata, depositati presso l’ufficio del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e redatti con le modalità alternative all’atto pubblico ai sensi dell’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e secondo le disposizioni dettate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell’8 marzo 2016, restano validi ed efficaci e conseguentemente le medesime società conservano l’iscrizione nel registro delle imprese.
2. Fino all’adozione delle nuove misure concernenti l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, alle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto deliberate dalle società di cui al comma 1 dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica la disciplina di cui all’articolo 2480 del codice civile.
3. Il compenso per l’attività notarile concernente gli atti deliberati ai sensi del comma 2 è determinato in misura non superiore a quella minima prevista dalla lettera B) della tabella D – Notai del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140.

Tralasciando il fatto che, nella rubrica, la norma in commento si riferisce anche alle PMI innovative, che non sembrano contemplate dal dispositivo, essa, con una vera e propria sanatoria, stabilisce che sono validi ed efficaci gli atti costitutivi (e statuti), comprese le loro successive modifiche, di start-up innovative costituite in forma di Srl con modalità telematiche, senza l’intervento notarile. Lo prevede il primo comma dell’articolo 39 septies, inserito nel testo della legge di conversione del D.L. 77/202, in vigore dal 30 luglio 2021.
Viene così definita, con una norma di legge, la sorte delle start-up innovative costituite senza intervento notarile che la nota decisione del Consiglio di Stato 29.3.2021 n.2643 ha ritenuto non ammissibile, ritenendo imprescindibile l’intervento notarile per la verifica dei requisiti di legge e per l’accertamento sulla validità dell’atto costitutivo.
L’art. 4 comma 10-bis del D.L. 3/2015 (convertito con L. 33/2015), al solo fine di favorire l’avvio di attività imprenditoriale e con l’obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative e di incubatori certificati, aveva stabilito che l’atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative potessero essere redatti sia per atto pubblico, ma anche per atto sottoscritto con le modalità previste dagli artt. 24 e 25 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005). L’atto costitutivo e le successive modificazioni dovevano essere redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del MISE – il DM 17 febbraio 2016 – e trasmesso al competente ufficio del Registro delle imprese.
La decisione del Consiglio di Stato, da un lato, ha sospeso immediatamente l’operatività della procedura alternativa, dall’altro ha aperto la rilevante questione della possibile nullità dell’atto costitutivo per violazione dell’art.2332 n.1, C.C. (e degli atti conseguenti) per tutte quelle società (che sembrano essere circa 700 rispetto alle 11.000 start-up innovative) già regolarmente iscritte al Registro delle Imprese.
Oggi, a seguito dell’intervento del legislatore, non sussiste più alcun dubbio di legittimità per le start-up iscritte al Registro delle Imprese e il cui atto costituivo era stato redatto senza notaio, nonché per tutte le loro successive vicende organizzative. In altre parole gli atti interessanti tali società sono stati validati ex post essendo stati considerati pienamente efficaci, retroattivamente, per effetto della specifica disposizione di legge.
Lo scopo della norma, come segnalato tempestivamente da CNN Notizie – Segnalazioni novità normative del 2.8.2021, Emergenza COVID-19. Conversione DL governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza: disposizioni in tema di start-up costituite con le modalità alternative all’atto pubblico (l. 30 luglio 2021, n. 108), che si sofferma anche diffusamente sugli interessanti effetti dell’annullamento degli atti amministrativi è, quindi, quello di precludere eventuali azioni ai sensi dell’art. 2332 C.C., dettato in materia di s.p.a., ma applicabile alle s.r.l. in virtù del rinvio contenuto nell’art. 2463, comma 3, c.c., il quale stabilisce che la mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico è causa di nullità della società: e ciò avrebbe potuto creare alcune perplessità sulla possibilità di incidere sull’organizzazione di un ente societario il cui titolo costitutivo sia affetto da nullità.
La norma, al secondo comma, ha inteso anche occuparsi delle modifiche societarie di tali enti, stabilendo che “Fino all’adozione delle nuove misure concernenti l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (sembra implicito il riferimento, per le Srl e Srls, alla Direttiva 2019/1151/UE la cui attuazione nel nostro ordinamento è oggetto della delega conferita con Legge 53/2021), alle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto deliberate dalle società di cui al comma 1 dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica la disciplina di cui all’art. 2480 del codice civile”. Le modifiche dell’atto costitutivo saranno quindi normalmente deliberate dall’assemblea (ai sensi dell’art.2479-bis C.C.), attraverso il consueto verbale notarile da iscrivere al Registro delle Imprese in conformità dell’art.2436 C.C.
Dalla lettura del secondo comma sorge un dubbio sulla ragione di tale specifica previsione. E’ evidente che, in forza del primo comma della norma, start-up innovative costituite (o modificate) con la forma alternativa all’atto pubblico, sono oggi, ad ogni effetto, società validamente costituite, non diversamente da tutte quelle fondate nelle forme ordinarie. Le modifiche, come già suggerito – anche prima della sanatoria – dalla massima n.197 del Consiglio notarile di Milano (commentata nel prosieguo) che interessano una società, ormai legislativamente sanata, possono essere legittimamente assunte, senza necessità di una norma che si premuri a dichiararlo espressamente. Da notaio mi sento sicuro ad affermare in piena tranquillità che, se anche non fosse bastata la massima notarile, solo col disposto del primo comma, ogni manovra su una start-up innovativa (costituita digitalmente) risulti senz’altro ammissibile e ricevibile: non vi è piú alcuna preoccupazione nel metter mano su un ente che possa dirsi affetto da un vizio genetico comportate nullità.
E allora cosa ha spinto il legislatore a introdurre il secondo comma che, visto in quest’ottica, sembra del tutto inutile? Da un lato si potrebbe affermare che lo scopo sia stato quello di anticipare l’imminente adozione di una piattaforma volta a consentire, anche solo telematicamente, la costituzione notarile di Srl e Srls. Dall’altro, e piú concretamente, il suo scopo potrebbe essere stato quello di raccordarlo con la disposizione in tema di compensi notarili, prescrivendo il comma successivo un vero e proprio cap agli stessi. Per le modifiche deliberate ai sensi del secondo comma, infatti, i notai dovranno attenersi ai compensi minimi previsti dal DM 140/2021, che ha riformato i compensi professionali forensi. In particolare alle start-up innovative costituite con procedura digitale di cui al primo comma, che dovessero modificare lo Statuto, il notaio chiamato alla verbalizzazione è tenuto ad applicare un compenso calmierato: il compenso per l’attività notarile, non può essere superiore a 600 euro, la tariffa minima prevista dalla lettera B) della tabella D – Notai – del regolamento contenuto nel decreto del Ministero della Giustizia n.140/2012. La norma, peraltro, non si è occupata del compenso per l’atto costitutivo di nuove start-up innovative, ma solo di quello per il verbale modificativo (si parla, infatti, di atti deliberati), visto anche il terzo comma che non richiama il primo, ma solo il secondo: pare così impossibile sostenere che la stessa limitazione del compenso si riferisca ad una ipotesi non contemplata, restando fuori dalla limitazione dei compensi tutti gli atti costitutivi, proprio quelli ove sarebbe stata forse politicamente più opportuna la fissazione di un limite allo scopo di compensare la sopravvenuta mancanza dell’atto interamente digitale e gratuito.
È quindi corretto ritenere che la previsione del cap ai compensi notarili vada interpretata letteralmente e restrittivamente e così che:
a) non riguardi in alcun modo gli atti costitutivi di start-up innovative, oggi ricevibili solo da notaio;
b) possa (e debba) contemplare esclusivamente le seguenti modifiche statutarie di start-up innovative:
b1) relative a quelle Srl costituite digitalmente con modello ministeriale e cioè solo a quelle del primo comma;
b2) necessarie, se così volessero i soci, a ricondurre la disciplina statutaria della start-up innovativa ad un modello standard di Srl, diverso da quello del modello predisposto con opzioni a scelta multipla del defunto modello ministeriale.
Nemmeno dovrà essere invocata (o richiesta) una limitazione dei compensi, oltre che nei casi sopra esaminati, quando la start-up innovativa (nativa digitalmente) intenda adottare altre modifiche statutarie (tra cui trasformazioni, fusioni o scissioni) o aumenti del suo capitale, usuali per consentire l’ingresso in società di investitori, visto che il compenso fissato con legge ordinaria al minimo tabellare, entrerebbe in conflitto con il principio, di maggior valenza, volto a garantire decoro e dignità della prestazione professionale.

Va infine ricordato che sulla possibilità (e legittimità) di intervento notarile su start-up innovative (con relativi statuti) costituite digitalmente si era già tempestivamente ed opportunamente pronunciata la Commissione Massime societarie del Consiglio Notarile di Milano. La massima n.197 del 27 aprile 2021, anticipando ancora una volta, nell’arco di poco più di un anno, il legislatore, come avvenuto con la massima n.187 dell’11 marzo 2020, aveva già fornito una soluzione alla problematica della paventata nullità dell’atto costitutivo digitale e del suo impatto sulle successive modifiche. La Commissione ha infatti stabilito che, in caso di mancanza della forma dell’atto pubblico, la deliberazione con la quale un’assemblea straordinaria (anche contestuale a una qualsiasi modifica dello statuto e senza la necessità di un consenso unanime) approvi integralmente il testo vigente dello statuto, assoggettandolo così al controllo di legittimità del notaio verbalizzante, per poi iscriverlo nel Registro delle imprese, sarebbe già stata idonea a eliminare la causa di nullità dell’atto costitutivo.

In conclusione di questa breve pillola dei primi di agosto, mi sentirei di affermare che, a parte la limitazione ai compensi notarili, di applicazione molto ristretta, il legislatore probabilmente avrebbe potuto evitare di scomodarsi a fornire soluzioni che, tanto per quelle del primo, quanto per quelle del secondo comma della norma in commento, erano già insite e ricavabili dal Sistema.

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La sanatoria delle start-up innovative costituite digitalmente e il “cap” dei compensi notarili ultima modifica: 2021-08-04T08:30:41+02:00 da Ruben Israel
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