Con la Legge di Stabilità 2021, art. 1, commi 1122 e 1123, legge 30 dicembre 2020 n. 178 (pubblicata in G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020 supplemento ordinario n. 46/L), è stata riproposta la possibilità di affrancamento delle plusvalenze relative a partecipazioni societarie (non negoziate in mercati regolamentari) applicando l’aliquota unica dell’11% (pari a quella già fissata nel 2020).
Pertanto, sulla base della nuova disposizione, si potranno affrancare, sino al 30 giugno 2021, le partecipazioni societarie (non negoziate in mercati regolamentati) possedute alla data del 1° gennaio 2021 e ciò pagando l’11% del valore delle partecipazioni stesse alla data 1° gennaio 2021 risultante da apposita perizia da formalizzare entro il 30 giugno 2021, sia se si tratta di partecipazioni non qualificate che di partecipazioni qualificate.
Si rammenta che a norma dell’art. 67, comma 1, lett c), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 919 – T.U.I.R., sono partecipazioni (non negoziate in mercati regolamentari) “qualificate” quelle che rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiori al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25%. Ovviamente sono “non qualificate” le partecipazioni (non negoziate in mercati regolamentari) non aventi le caratteristiche di cui sopra.
Non è, invece, possibile accedere alla disciplina sulla rideterminazione del valore con riguardo alle azioni negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia di Borsa Italiana spa (in questo senso l’agenzia delle Entrate risposta ad interpello n. 308 del 3 settembre 2020)
L’imposta sostitutiva deve essere pagata o in un’unica soluzione entro il suddetto termine del 30 giugno 2021 o può essere rateizzata in tre rate annuali di pari importo con scadenza 30 giugno 2021, 30 giugno 2022 e 30 giugno 2023 (sull’importo delle rate al 30 giugno 2022 ed al 30 giugno 2023 sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo). La rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva, ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 maggio 2016, § 11).
Possono beneficiare della particolare disciplina in tema di rivalutazione del valore delle partecipazioni societarie mediante pagamento dell’imposta sostitutiva nella misura dell’11%:
- persone fisiche (che possiedono le partecipazioni non in regime di impresa)
- società semplici (comprese le società ed associazioni ad esse fiscalmente equiparate ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 – T.U.I.R.)
- enti non commerciali (con riferimento ad operazioni effettuate al di fuori delle attività commerciali eventualmente effettuate)
- soggetti non residenti le cui plusvalenze sono imponibili in Italia.
Rimane ferma la possibilità (introdotta dall’art. 7, comma 2, lett. ee) e segg. D.L. 13.5.2011 n. 70 convertito con legge 12.7.2011 n. 106), di compensare l’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rideterminazione con quanto già nel passato versato a titolo di imposta sostitutiva in occasione di precedente rideterminazione. La differenza da versare, post compensazione, potrebbe comunque essere significativa, in quanto sull’intero valore al 1° gennaio 2021 va applicata l’aliquota dell’11% mentre:
- in caso di rivalutazioni eseguite nel 2019 al valore periziato è stata applicata l’aliquota del 10% in caso di partecipazione non qualificata (nel caso di partecipazione qualificata invece l’aliquota era la stessa ora prevista)
- in caso di rivalutazioni eseguite tra il 2016 ed il 2018 al valore periziato è stata applicata l’aliquota unica dell’8%;
- in caso di rivalutazioni eseguite nel 2015 al valore periziato è stata applicata l’aliquota dell’8% se partecipazione qualificata ovvero l’aliquota del 4% se partecipazione non qualificata
- in caso di rivalutazioni eseguite sino al 30 giugno 2014, al valore periziato, è stata applicata l’aliquota del 4% se partecipazioni qualificate e l’aliquota del 2% se partecipazioni non qualificate).
La nuova norma non richiama espressamente la disposizione dell’art. 7, comma 2, lett. ee) e segg. D.L. 13.5.2011 n. 70 convertito con legge 12.7.2011 n. 106, che ha introdotto la possibilità di compensazione, né riproduce una disposizione di identico contenuto, limitandosi, invece, a richiamare la disposizione dell’articolo 5 legge 28 dicembre 2001 n. 448. Si ritiene, peraltro, che la disposizione dell’art. 7, comma 2, lett. ee) e segg. D.L. 13.5.2011 n. 70 convertito con legge 12.7.2011 n. 106 sia divenuta una disposizione “di sistema”, in quanto:
- il suddetto art. 7, comma 2, lett. ee) D.L. 70/2011 fa riferimento ai soggetti che si sono avvalsi della rideterminazione dei valori di acquisto di cui all’art. 5 legge 28.12.2001 n. 448 ed appare quindi strettamente “collegata” a quest’ultima disposizione;
- a sua volta la norma della legge 178/2020, in commento, stabilisce che alla rideterminazione dei valori dalla stessa prevista, si applica proprio la disposizione dell’art. 5 legge 28.12.2001 n. 448;
I soggetti che non effettuano la compensazione con l’imposta pagata in precedenza possono sempre chiederne il rimborso, ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando che il termine di decadenza (48 mesi) per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata. L’importo del rimborso non potrà, comunque, essere superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata (in questo senso anche la suddetta Circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 maggio 2016, § 11).
La nuova rideterminazione potrà essere pertanto utilizzata:
- da chi non aveva mai utilizzato prima d’ora questa possibilità (pagando l’intera imposta dell’11% sul valore determinato con la perizia)
- da chi deve vendere a prezzo superiore a quello che risulta da una precedente rideterminazione (pagherà la differenza tra l’importo pari all’11% del nuovo valore rideterminato e l’imposta pagata in precedenza; esempio: rivalutazione per partecipazione qualificata al 1° gennaio 2010 su valore di €. 500.000,00; imposta pagata al 4%: €. 20.000,00 – rivalutazione al 1 gennaio 2021 su valore di €. 600.000,00 – imposta all11%: €. 66.000,00; imposta dovuta €. 66.000,00 – €. 20.000,00 = €. 46.000,00; rivalutazione per partecipazione non qualificata al 1° gennaio 2010 su valore di €. 500.000,00; imposta pagata al 2%: €. 10.000,00 – rivalutazione al 1 gennaio 2021 su valore di €. 600.000,00 – imposta al 11%: €. 66.000,00; imposta dovuta €. 66.000,00 – €. 10.000,00 = €. 56.000,00). In questi casi (soprattutto quanto la precedente rideterminazione è stata effettuata con l’aliquota al 2% o al 4%) andrà attentamente valutata la convenienza di procedere ad una nuova rideterminazione (oggi alll’11%) potendo essere meno onerosa la tassazione “ordinaria” sulla plusvalenza realizzata (tra il prezzo di vendita e il valore in precedenza rideterminato).
Da segnalare che con la Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 9 maggio 2003 si è precisato che in caso di consolidazione dell’usufrutto alla nuda proprietà nel corso del 2003 il valore affrancabile è quello della nuda proprietà al 1° gennaio 2003 (ed ora in base all’ultima norma deve ritenersi che in caso di consolidazione dell’usufrutto alla nuda proprietà dopo il 1° gennaio 2021 il valore affrancabile sia quello della nuda proprietà al 1° gennaio 2021).
La perizia di stima, dalla quale deve risultare il valore rideterminato alla data del 1° gennaio 2021, deve essere redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali nonché nell’elenco dei revisori contabili (così dispone l’art. 5 legge 28 dicembre 2001 n. 448); si rammenta inoltre che l’art. 1, comma 428, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 ha ampliato la platea dei soggetti abilitati alla redazione della perizia giurata di stima del valore dei terreni ai fini dell’affrancamento delle plusvalenze, ricomprendendovi anche i periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.
Se ci vi vuole avvalere della procedura di rideterminazione del valore delle partecipazioni in vista di un atto di trasferimento, non è necessario che la perizia sia necessariamente predisposta prima della stipula dell’atto stesso, ma è sufficiente che la stessa sia predisposta entro il termine di scadenza del 30 giugno 2021 e quindi anche successivamente all’atto di cessione (in questo senso la Circolare Agenzia delle Entrate n. 47/E del 5 giugno 2002).
I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni devono essere indicati nel modello di dichiarazione UNICO. In particolare, in caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni si deve compilare l’apposita sezione del quadro RT. Anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 devono presentare i suddetti quadri di UNICO ed il relativo frontespizio entro i termini di presentazione di quest’ultimo modello. L’omessa indicazione nel modello Unico dei dati relativi costituisce una violazione formale, alla quale si rendono applicabili le sanzioni previste dal comma 1, dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (con un minimo di euro 258 fino ad un massimo di euro 2.065,00). In ogni caso restano impregiudicati gli effetti della rideterminazione (in questo senso la Circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 maggio 2016, § 11).
La devoluzione mortis causa e la donazione di partecipazioni rivalutate
Cosa succede se una partecipazione societaria che sia stata oggetto di rivalutazione (mediante redazione dell’apposita perizia e pagamento della relativa imposta sostitutiva) venga donata o si trasferisca a seguito di successione mortis causa? Le conseguenze sono diverse a seconda che si verifichi l’uno o l’altro evento:
(i) in caso di donazione, il donatario subentra anche nella posizione fiscale del donante, potendo in tal modo avvalersi, in caso di successiva cessione della partecipazione, del valore risultante dalla rideterminazione a suo tempo posta in essere dal donante; in questo senso l’art. 68, c. 6, T.U.I.R. (D.P.R. 22.12.1986 n. 917) che così dispone: “Nei casi di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante”. Esempio:
- Tizio nel 2015 ha rivalutato la propria partecipazione al capitale di Alfa srl (valore in perizia €. 100.000,00);
- Tizio nel 2018 ha donato detta partecipazione a Caio; valore dichiarato in atto (pari al valore contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato): €. 60.000,00;
- Caio vende nel 2021 la partecipazione suddetta al prezzo di €. 120.000,00; la plusvalenza realizzata da Caio è pari a €. 20.000,00 [120.000,00 (prezzo cessione) – 100.000,00 (valore rideterminato dal donante Tizio) = 20.000,00].
In pratica con la donazione non si perdono gli effetti di un’eventuale rivalutazione posta in essere dal donante. Ovviamente il donatario potrà, nel caso di specie, procedere, se ritenuto opportuno, ad una nuova perizia, per fissare il valore della partecipazione alla data del 1 gennaio 2021 e quindi azzerare la plusvalenza (probabilmente con possibilità di portare a scomputo dell’imposta sostitutiva dovuta quanto aveva a suo tempo pagato a titolo di imposta sostitutiva il donante, dato che il donatario subentra nell’intera posizione fiscale del donante, anche se sul punto non esistono istruzioni e/o indicazioni dell’Amministrazione Finanziaria).
(ii) in caso di successione mortis causa, l’erede invece non subentra nella posizione fiscale del defunto e non potrà quindi avvalersi, in caso di successiva cessione della partecipazione, del valore risultante dalla rideterminazione a suo tempo posta in essere dal defunto; il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione non sarà per l’erede quello maturato in capo al defunto ma corrisponderà al valore della partecipazione indicato nella dichiarazione di successione (valore che potrà essere notevolmente inferiore a quello derivato dalla rivalutazione posta in essere dal defunto dato che ai fini dell’imposta di successione il valore da indicare è quello contabile, risultante dall’ultimo bilancio approvato, escluso il valore di avviamento); in questo senso l’art. 68, c. 6, T.U.I.R. (D.P.R. 22.12.1986 n. 917) che così dispone: “Nel caso di acquisto per successione si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione”. Esempio:
- Tizio nel 2016 ha rivalutato la propria partecipazione al capitale di Alfa srl (valore in perizia €. 100.000,00);
- Tizio nel 2018 è deceduto e detta partecipazione si è devoluta a favore del proprio erede Caio; valore dichiarato nella dichiarazione di successione (pari al valore contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato): €. 60.000,00;
- Caio vende nel 2021 la partecipazione suddetta al prezzo di €. 120.000,00; la plusvalenza realizzata da Caio è pari a €. 60.000,00 [120.000,00 (prezzo cessione) – 60.000,00 (valore denunciato ai fini dell’imposta di successione) = 60.000,00].
In pratica con la morte del titolare della partecipazione societaria si perdono gli effetti di un’eventuale rivalutazione dallo stesso posta in essere. Ovviamente l’erede potrà nel caso di specie procedere ad una nuova perizia, per fissare il valore della partecipazione alla data del 1° gennaio 2021 (in quanto la successione si era aperta prima di tale data) e quindi azzerare la plusvalenza (ovviamente senza poter portare a scomputo dell’imposta sostitutiva dovuta quanto aveva a suo tempo pagato a titolo di imposta sostitutiva il defunto).
ATTENZIONE: se la donazione è stata posta in essere o la successione si è aperta dopo il 1° gennaio 2021, il donatario e/o l’erede non possono procedere alla rivalutazione ai sensi della disposizione in commento, in quanto la condizione per avvalersi di tale rivalutazione è il possesso della partecipazione societaria alla data del 1° gennaio 2021. Pertanto, se donatario e/o erede dovessero procedere alla cessione a terzi della quota societaria dovranno, necessariamente, calcolare la plusvalenza sulla base del costo di acquisto riconosciuto al donante (nel caso della donazione) ovvero del valore indicato ai fini dell’imposta di successione (nel caso della successione mortis causa).
La rinuncia alla procedura di rivalutazione
Cosa succede se il contribuente dopo aver avviato il procedimento di rivalutazione con la predisposizione della perizia ed il pagamento della prima rata, decida poi di rinunciarvi non pagando, conseguentemente, le successive due rate? Ha diritto al rimborso della prima rata pagata? L’Amministrazione finanziaria nega la possibilità per il contribuente di ottenere il rimborso della rata pagata, ritenendo irrevocabile la procedura di rideterminazione dei valori una volta avviata. Anche nella Circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, § 11 l’Agenzia delle Entrate ribadisce che qualora il contribuente, in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate per effetto della cessione delle partecipazioni, non tenga conto del valore rideterminato, non ha diritto al rimborso dell’imposta sostitutiva pagata ed è tenuto, nell’ipotesi di pagamento rateale, ad effettuare, comunque, i versamenti successivi (in conformità anche alla Circolare n. 35/E del 4 agosto 2004).
Sul punto la giurisprudenza tributaria ha manifestato opinioni contrastanti; a chi ha negato il diritto di rimborso uniformandosi alla posizione dell’Amministrazione Finanziaria (in questo senso Cass. 20 febbraio 2015 n. 3410 C.T.R. Lombardia 4464/1 del 7 novembre 2017) si contrappone chi, invece, ha riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso, osservando che una volta venuta meno la possibilità di avvalersi del valore rivalutato causa il mancato pagamento dell’intera imposta sostitutiva, il pagamento della prima rata risulta essere privo di causa così da rappresentare per l’Erario un indebito arricchimento (in questo senso C.T.R. Lombardia 168/2013 e Cass. 24 aprile 2015 n. 8350). Di recente la Cassazione ha stabilito che l’opzione per l’imposta sostitutiva è una scelta volontaria che non può essere revocata dal contribuente, con la conseguenza che, ove quest’ultimo non tenga conto del valore rideterminato, non ha diritto al rimborso dell’imposta versata ed è tenuto, nell’ipotesi di pagamento rateale, ad effettuare i versamenti delle rate successive (Cass., Sez. V, 18 gennaio 2019 n. 1323)
Vendita a prezzo inferiore a quello risultante dalla perizia
E’ possibile procedere alla vendita di una partecipazione societaria ad un prezzo inferiore a quello risultante dalla perizia, senza che sia a tal fine necessario procedere ad una nuova rideterminazione del valore con nuova perizia. Il cedente potrà anche in questo caso avvalersi della rivalutazione a suo tempo posta in essere, con la conseguenza che la cessione non genererà alcuna plusvalenza tassabile (posto che il prezzo risulterà inferiore al costo fiscalmente riconosciuto a seguito della rivalutazione eseguita). Non sussistono per l’ipotesi della cessione di partecipazioni societarie i problemi sollevati invece nell’ipotesi di cessione di terreni a prezzo inferiore a quello di perizia. Infatti nella norma relativa alla cessione di partecipazioni non è previsto che il valore risultante dalla perizia di rideterminazione operi anche come “valore minimo di riferimento” ai fini dell’imposta di registro (e ciò per il semplice motivo che gli atti di cessione di partecipazioni societarie sono soggetti ad imposta fissa di registro), come invece previsto nella norma relativa ai terreni, circostanza questa che ha indotto l’Amministrazione finanziaria ad adottare diverse e più restrittive interpretazioni per il caso della cessione di terreni a prezzo inferiore a quello di perizia.
Nuova tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti da cessioni di partecipazioni societarie
La legge di stabilità 2018 (art. 1, commi 999 e segg. legge 27 dicembre 2017 n. 205) ha modificato la disciplina relativa alla tassazione dei dividendi e delle plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni societarie, uniformando la disciplina delle partecipazioni “qualificate” a quella delle partecipazioni “non qualificate”.
Tali proventi sono assoggettati ad un’imposta sostitutiva del 26%, senza più differenze tra partecipazioni qualificate e non qualificate, e ciò con le seguenti diverse decorrenze:
- per i redditi di capitale con riguardo a quelli percepiti a partite dal 1° gennaio 2018 (continuano ad applicarsi, comunque, le disposizioni previgenti alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate formatesi con utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 sino al 31 dicembre 2022);
- per i redditi diversi con riguardo a quelli realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Le società al momento della corresponsione ai propri soci dei dividendi dovranno operare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26% a titolo di imposta sugli utili in qualsiasi forma corrisposti a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate a sensi delle lettere c e c-bis del comma 1 dell’art. 67 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 919 – T.U.I.R. nonché sugli utili derivanti da strumenti finanziari e da contratti di associazione in partecipazione.
E’ anche previsto, al fine della tassazione delle plusvalenze realizzate a seguito di partecipazione societaria, che sarà possibile compensare plusvalenze e minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate (infatti da un lato l’art. 1, comma 999, legge 205/2017 abroga la disposizione del comma 3, dell’art. 68, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 919 – T.U.I.R. dall’altro estende l’applicabilità del comma 5, del suddetto art. 68, anche alle partecipazioni qualificate).
Detta disciplina si applica ai redditi di capitale ed ai redditi diversi che siano conseguiti da persone fisiche residenti in Italia al di fuori dell’esercizio di impresa.
Si rammenta, inoltre, che a norma dell’art. 67, comma 1, lett c), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 919 – T.U.I.R., sono partecipazioni “qualificate” quelle che rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiori al 20% (ovvero al 2% se si tratta di titoli negoziati in mercati regolamentari) ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25% (ovvero al 5% se si tratta di titoli negoziati in mercati regolamentari).
LE NORME DI RIFERIMENTO
ART. 1, commi 1122 e 1123 legge 30 dicembre 2020 n. 178
1122. All’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021»;
- al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;
- al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
1123. Sui valori di acquisto […] dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1122 del presente articolo, […] l’aliquota di cui all’articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all’11 per cento.
ART. 2, comma 2, D.L. 24.12.2002 n. 282 convertito con legge 21.2.2003 n. 27
2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2013. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2013; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2013.
ART. 5 legge 28 dicembre 2001 n. 448 e s.m.i.
Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentari
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1º gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell’elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7.
2. L’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell’articolo 81, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1º gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi del medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis), ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre 2002.
3. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 16 dicembre 2002. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4. Il valore periziato è riferito all’intero patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia e al codice fiscale della società periziata, nonché alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell’Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 16 dicembre 2002.
5. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società od ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d’impresa in quote costanti nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1º gennaio 2002, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.
6. L’assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 82 del citato testo unico delle imposte sui redditi.
7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1º gennaio 2002, per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di cui al comma 1, gli intermediari abilitati all’applicazione dell’imposta sostitutiva a norma degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia stessa e al codice fiscale della società periziata.
ART. 7, comma 2, lett. dd) e segg. D.L. 13.5.2011 n. 70 convertito con legge 12.7.2011 n. 106
ee) i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazione non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero, dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata. Al fine del controllo della legittimità della detrazione, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi, sono individuati i dati da indicare nella dichiarazione stessa.
ff) i soggetti che non effettuano la detrazione di cui alla lettera ee) possono chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata, ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata. L’importo del rimborso non può essere comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata;
gg) le disposizioni di cui alla lettera ff) si applicano anche ai versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del presente decreto; nei casi in cui a tale data il termine di decadenza per la richiesta di rimborso risulta essere scaduto, la stessa può essere effettuata entro il termine di dodici mesi a decorre dalla medesima data.
Note a piè pagina

AUTORE

Notaio in Vicenza, ha iniziato l’attività notarile nel 1986. Svolge docenza presso la Scuola del Notariato del Comitato Triveneto di Padova.