Con la legge stabilità 2016, art. 1, c. 887 e 888, legge 28 dicembre 2015 n. 208 è stata riproposta la possibilità di affrancamento delle plusvalenze relative a partecipazioni societarie (non negoziate in mercati regolamentari) applicando, peraltro, un’aliquota unica (pari all’8%) sia per le partecipazioni qualificate che per le partecipazioni non qualificate; nel 2015, invece, erano previste due distinte aliquote: il 4% per le partecipazioni non qualificate (ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi DPR. 917/1986) e l’8% per le partecipazioni qualificate (ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi DPR. 917/1986).
Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, si potranno affrancare, sino al 30 giugno 2016, le partecipazioni societarie (non negoziate in mercati regolamentati) possedute alla data del 1 gennaio 2016 e ciò pagando l’8% del valore delle partecipazioni stesse alla data 1 gennaio 2016 risultante da apposita perizia da effettuarsi entro il 30 giugno 2016.
L’imposta sostitutiva deve essere pagata o in un’unica soluzione entro il suddetto termine del 30 giugno 2016 o può essere rateizzata in tre rate annuali di pari importo con scadenza 30 giugno 2016, 30 giugno 2017 e 30 giugno 2018 (sull’importo delle rate al 30 giugno 2017 ed al 30 giugno 2018 sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo).
Rimane ferma la possibilità (introdotta dall’art. 7, comma 2, lett. ee) e segg. D.L. 13.5.2011 n. 70 convertito con legge 12.7.2011 n. 106), di compensare l’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rideterminazione con quanto già nel passato versato a titolo di imposta sostitutiva in occasione di precedente rideterminazione.
Con la surrichiamata disposizione è stato, pertanto, disatteso l’indirizzo in precedenza formulato dall’Agenzia delle Entrate,, che nel caso di nuova rideterminazione del valore escludeva in modo tassativo la possibilità di compensazione con l’imposta sostitutiva già pagata in precedenza ammettendo solo la possibilità del rimborso.
Il principio fissato dalla Agenzia delle Entrate nelle suddette circolari è stato così disatteso e superato dal Dl. 70/2011 in senso decisamente più favorevole per il contribuente, che anziché attendere il rimborso (peraltro non più possibile decorsi i 48 mesi dal pagamento) può recuperare immediatamente quanto già in precedenza pagato mediante la compensazione (la differenza da compensare potrebbe comunque essere rilevante, in quanto sull’intero valore all’1 gennaio 2016 va applicata l’aliquota dell’8%, mentre in caso di rivalutazione eseguite sino al 30 giugno 2014, al valore periziato, si applicava l’aliquota del 2% se partecipazioni non qualificate e l’aliquota del 4% se partecipazioni qualificate; in caso di rivalutazione eseguite nel corso del 2015, al valore periziato, si applicava l’aliquota del 4% se partecipazioni non qualificate e l’aliquota dell’ 8% se partecipazioni qualificate (per le quali soltanto una nuova rideterminazione del valore comporterebbe, pertanto, il pagamento dell’8% sulla sola differenza tra il nuovo ed il precedente valore).
La nuova norma (legge stabilità 2016) non richiama espressamente la disposizione dell’art. 7, comma 2, lett. ee) e segg. D.L. 13.5.2011 n. 70 convertito con legge 12.7.2011 n. 106, che ha introdotto la possibilità di compensazione, né riproduce una disposizione di identico contenuto, limitandosi, invece, ad apportare modifiche al solo decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, riaprendo i termini per la rideterminazione dei valori (usando la medesima tecnica redazionale utilizzata dalle precedenti leggi di stabilità, ossia delle leggi di stabilità per il 2013, per il 2014 e per il 2015, ossia dalle leggi 24 dicembre 2012 n. 228, 27 dicembre 2013 n. 147 e 23 dicembre 2014 n. 190 che avevano riaperto i termini per la rideterminazione dei valori sino al 30 giugno 2013, al 30 giugno 2014 ed al 30 giugno 2015).
Si ritiene, peraltro, che la disposizione in commento (ossia l’art. 7, comma 2, lett. ee) e segg. D.L. 13.5.2011 n. 70 convertito con legge 12.7.2011 n. 106) sia divenuta una disposizione “di sistema”, in quanto non collegata esclusivamente alla sola rideterminazione disciplinata dal DL. 70/2011 e pertanto applicabile in occasione anche di successive riaperture dei termini per l’affrancamento delle plusvalenze, compresa, pertanto, quella ora consentita dalla legge di stabilità 2016
Infatti:
– l’art. 7, comma 2, lett. ee) D.L. 70/2011 fa riferimento ai soggetti che si sono avvalsi della rideterminazione dei valori di acquisto di cui all’art. 7 legge 28.12.2001 n. 448 ed appare quindi “collegata” a quest’ultima disposizione piuttosto che alla disposizione dell’art. 2, comma 2 lett. dd), DL. 70/2011;
– a sua volta la norma dell’art. 2, c.2., D.L. 282/2002, modificata dalla norma della legge stabilità 2016, stabilisce che alla rideterminazione dei valori dalla stessa prevista, si applica proprio la disposizione dell’art. 7 legge 28.12.2001 n. 448
– di fatto, per effetto di detti rinvii incrociati, alla rideterminazione di valori, comunque riconducibile alla disposizione originaria di cui all’art. 7 legge 28.12.2001 n. 448, si applica, con decorrenza 1 luglio 2011, la disciplina in tema di compensazione dettata dall’art. 7, comma 2, lett. ee) D.L. 70/2011, da considerarsi, pertanto, “a regime”.
Tale interpretazione (nel senso, cioè, di ammettere la compensazione con l’imposta sostitutiva già pagata in occasione di una precedente rideterminazione) ha trovato un’importante conferma da parte dell’Amministrazione Finanziaria, con riguardo alla legge di stabilità 2013, in occasione di Telefisco 2013, ove si è avuto modo di precisare che, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda usufruire nuovamente della rideterminazione, con nuova perizia da redigersi entro il 30 giugno 2013, “qualora l’imposta pagata in occasione della precedente rideterminazione sia maggiore di quella dovuta entro il 30 giugno 2013 non deve essere effettuato alcun versamento” (interpretazione poi formalizzata nella Circolare A.E. n. 1/E del 15 febbraio 2013, paragrafo 4.1).
Considerato che la legge di stabilità 2016 utilizza la medesima formulazione normativa adottata dalla legge stabilità 2013, le conclusioni cui è giunta l’Agenzia delle Entrate (per la cessione di un terreno ma le stesse considerazioni possono valere anche per le cessioni di quote societarie), possono estendersi anche alla legge stabilità 2016.
I soggetti che non effettuano la compensazione con l’imposta pagata in precedenza possono sempre chiederne il rimborso, ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando che il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata. L’importo del rimborso non potrà, comunque, essere superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata.
La nuova rideterminazione potrà essere pertanto utilizzata:
– da chi non aveva mai utilizzato prima d’ora questa possibilità (pagando l’intera imposta sostitutiva dell’8 % sul valore determinato con la perizia)
– da chi deve vendere a prezzo superiore a quello che risulta da una precedente rideterminazione (pagherà la differenza tra l’importo pari all’8% del nuovo valore rideterminato e l’imposta pagata in precedenza; esempio: rivalutazione per partecipazione qualificata al 1 gennaio 2010 su valore di €. 500.000,00; imposta pagata al 4%: €. 20.000,00 – rivalutazione al 1 gennaio 2016 su valore di €. 600.000,00 – imposta all’8%: €. 48.000,00 – imposta dovuta €. 48.000,00 – €. 20.000,00 = €. 28.000,00);
Da segnalare che con la Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 9 maggio 2003 si è precisato che in caso di consolidazione dell’usufrutto alla nuda proprietà nel corso del 2003 il valore affrancabile è quello della nuda proprietà al 1 gennaio 2003 (ed ora in base all’ultima norma deve ritenersi che in caso di consolidazione dell’usufrutto alla nuda proprietà dopo il 1 gennaio 2016 il valore affrancabile sia quello della nuda proprietà al 1 gennaio 2016)
La perizia di stima, dalla quale deve risultare il valore rideterminato alla data del 1 gennaio 2016, deve essere redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali nonché nell’elenco dei revisori contabili (così dispone l’art. 5 legge 28 dicembre 2001 n. 448); si rammenta inoltre che l’art. 1, comma 428, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 ha ampliato la platea dei soggetti abilitati alla redazione della perizia giurata di stima del valore dei terreni ai fini dell’affrancamento delle plusvalenze, ricomprendendovi anche i periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.
Se ci vi vuole avvalere della procedura di rideterminazione del valore delle partecipazioni in vista di un atto di trasferimento, non è necessario che la perizia sia necessariamente predisposta prima della stipula dell’atto stesso, ma è sufficiente che la stessa sia predisposta entro il termine di scadenza del 30 giugno 2016 e quindi anche successivamente all’atto di cessione (in questo senso la Circolare Agenzia delle Entrate n. 47/E del 5 giugno 2002).
La rinuncia alla procedura di rivalutazione
Cosa succede se il contribuente dopo aver avviato il procedimento di rivalutazione con la predisposizione della perizia ed il pagamento della prima rata, decida poi di rinunciarvi non pagando, conseguentemente, le successive due rate? Ha diritto al rimborso della prima rata pagata? L’Amministrazione finanziaria nega la possibilità per il contribuente di ottenere il rimborso della rata pagata, ritenendo irrevocabile la procedura di rideterminazione dei valori una volta avviata. Sul punto la giurisprudenza tributaria ha manifestato opinioni contrastanti; a chi ha negato il diritto di rimborso uniformandosi alla posizione dell’Amministrazione Finanziaria (in questo senso Cass. 20 febbraio 2015 n. 3410) si contrappone chi, invece, ha riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso, osservando che una volta venuta meno la possibilità di avvalersi del valore rivalutato causa il mancato pagamento dell’intera imposta sostitutiva, il pagamento della prima rata risulta essere privo di causa così da rappresentare per l’Erario un indebito arricchimento (in questo senso C.T.R. Lombardia 168/2013 e Cass. 24 aprile 2015 n. 8350).
LE NORME DI RIFERIMENTO
ART. 1 commi 887-888 legge 23 dicembre 2014 n. 190 887. Al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2016»; b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016»; c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016». 888. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, rideterminati con le modalità e nei termini indicati nel comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003 n. 27, come modificato dal comma 887 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all’8 per cento, e l’aliquota di cui all’articolo 7, comma 2, della medesima legge è raddoppiata. |
ART. 2, comma 2, D.L. 24.12.2002 n. 282 convertito con legge 21.2.2003 n. 27
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ART. 5 legge 28 dicembre 2001 n. 448 e s.m.i. Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentari 1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1º gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell’elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7. 2. L’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell’articolo 81, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1º gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi del medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis), ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre 2002. 3. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 16 dicembre 2002. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. 4. Il valore periziato è riferito all’intero patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia e al codice fiscale della società periziata, nonché alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell’Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 16 dicembre 2002. 5. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società od ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d’impresa in quote costanti nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1º gennaio 2002, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori. 6. L’assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 82 del citato testo unico delle imposte sui redditi. 7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1º gennaio 2002, per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di cui al comma 1, gli intermediari abilitati all’applicazione dell’imposta sostitutiva a norma degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia stessa e al codice fiscale della società periziata. |
ART. 7, comma 2, lett. dd) e segg. D.L. 13.5.2011 n. 70 convertito con legge 12.7.2011 n. 106 ee) i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazione non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero, dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata. Al fine del controllo della legittimità della detrazione, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi, sono individuati i dati da indicare nella dichiarazione stessa. ff) i soggetti che non effettuano la detrazione di cui alla lettera ee) possono chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata, ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata. L’importo del rimborso non può essere comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata; gg) le disposizioni di cui alla lettera ff) si applicano anche ai versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del presente decreto; nei casi in cui a tale data il termine di decadenza per la richiesta di rimborso risulta essere scaduto, la stessa può essere effettuata entro il termine di dodici mesi a decorre dalla medesima data. |

AUTORE

Notaio in Vicenza, ha iniziato l’attività notarile nel 1986. Svolge docenza presso la Scuola del Notariato del Comitato Triveneto di Padova.