La rideterminazione del valore delle partecipazioni societarie – anno 2018

Con la legge stabilità 2018, art. 1, commi 997 e 998, legge 27 dicembre 2017 n. 205, è stata riproposta la possibilità di affrancamento delle plusvalenze relative a partecipazioni societarie (non negoziate in mercati regolamentari) applicando, come nel precedente periodo di imposta 2017, un’aliquota unica (pari all’8%) sia per le partecipazioni qualificate che per le partecipazioni non qualificate. Il comma 998 dell’art. 1 legge 27 dicembre 2017 n. 205 infatti dispone che “le aliquote delle imposte sostitutive di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, sono pari entrambe all’8%” (nel 2015, invece, erano previste due distinte aliquote: il 4% per le partecipazioni non qualificate, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi DPR. 917/1986, e l’8% per le partecipazioni qualificate, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi DPR. 917/1986).

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, si potranno affrancare, fino al 30 giugno 2018, le partecipazioni societarie (non negoziate in mercati regolamentati) possedute alla data del 1 gennaio 2018 pagando l’8% del valore delle partecipazioni stesse alla data 1 gennaio 2018 risultante da apposita perizia da effettuarsi entro il 30 giugno 2018.

L’imposta sostitutiva deve essere pagata o in un’unica soluzione entro il suddetto termine del 30 giugno 2018 o può essere rateizzata in tre rate annuali di pari importo con scadenza 30 giugno 2018, 30 giugno 2018 e 30 giugno 2019 (sull’importo delle rate al 30 giugno 2018 ed al 30 giugno 2019 sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo). La rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva, ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 maggio 2016, § 11).

Possono beneficiare della particolare disciplina in tema di rivalutazione del valore delle partecipazioni societarie mediante pagamento dell’imposta sostitutiva dell’8%:

– persone fisiche (che possiedono le partecipazioni non in regime di impresa)

– società semplici (comprese le società ed associazioni ad esse fiscalmente equiparate ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 – T.U.I.R.)

– enti non commerciali (con riferimento ad operazioni effettuate al di fuori delle attività commerciali eventualmente effettuate)

– soggetti non residenti le cui plusvalenze sono imponibili in Italia.

Rimane ferma la possibilità (introdotta dall’art. 7, comma 2, lett. ee) e segg. D.L. 13.5.2011 n. 70 convertito con legge 12.7.2011 n. 106), di compensare l’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rideterminazione con quanto già nel passato versato a titolo di imposta sostitutiva in occasione di precedente rideterminazione. Con la surrichiamata disposizione è stato, pertanto, disatteso l’indirizzo in precedenza formulato dall’Agenzia delle Entrate, che nel caso di nuova rideterminazione del valore escludeva in modo tassativo la possibilità di compensazione con l’imposta sostitutiva già pagata in precedenza ammettendo solo la possibilità del rimborso. Il principio fissato dalla Agenzia delle Entrate nelle suddette circolari è stato così disatteso e superato dal Dl. 70/2011 in senso decisamente più favorevole per il contribuente, che anziché attendere il rimborso (peraltro non più possibile decorsi i 48 mesi dal pagamento) può recuperare immediatamente quanto già in precedenza pagato mediante la compensazione (la differenza da compensare potrebbe comunque essere rilevante, in quanto sull’intero valore al 1 gennaio 2018 va applicata l’aliquota dell’8%, mentre in caso di rivalutazione eseguite sino al 30 giugno 2014, al valore periziato, si applicava l’aliquota del 2% se partecipazioni non qualificate e l’aliquota del 4% se partecipazioni qualificate; in caso di rivalutazione eseguite nel corso del 2015, al valore periziato, si applicava l’aliquota del 4% se partecipazioni non qualificate e l’aliquota dell’ 8% se partecipazioni qualificate, per le quali soltanto una nuova rideterminazione del valore comporterebbe, pertanto, il pagamento dell’8% sulla sola differenza tra il nuovo ed il precedente valore).

La nuova norma (legge stabilità 2018) non richiama espressamente la disposizione dell’art. 7, comma 2, lett. ee) e segg. D.L. 13.5.2011 n. 70 convertito con legge 12.7.2011 n. 106, che ha introdotto la possibilità di compensazione, né riproduce una disposizione di identico contenuto, limitandosi, invece, ad apportare modifiche al solo decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, riaprendo i termini per la rideterminazione dei valori (usando la medesima tecnica redazionale utilizzata dalle precedenti leggi di stabilità, ossia delle leggi di stabilità per il 2013, per il 2014, per il 2015, per il 2016 e per il 207 ossia dalle leggi 24 dicembre 2012 n. 228, 27 dicembre 2013 n. 147, 23 dicembre 2014 n. 190, 28 dicembre 2015 n. 208 e 11 dicembre 2016 n. 232 che avevano riaperto i termini per la rideterminazione dei valori sino al 30 giugno 2013, al 30 giugno 2014, al 30 giugno 2015, al 30 giugno 2016 ed al 30 giugno 2017).

Si ritiene, peraltro, che la disposizione in commento (ossia l’art. 7, comma 2, lett. ee) e segg. D.L. 13.5.2011 n. 70 convertito con legge 12.7.2011 n. 106) sia divenuta una disposizione “di sistema”, in quanto non collegata esclusivamente alla sola rideterminazione disciplinata dal DL. 70/2011 e pertanto applicabile in occasione anche di successive riaperture dei termini per l’affrancamento delle plusvalenze, compresa, pertanto, quella ora consentita dalla legge di stabilità 2018. Infatti: (i) l’art. 7, comma 2, lett. ee) D.L. 70/2011 fa riferimento ai soggetti che si sono avvalsi della rideterminazione dei valori di acquisto di cui all’art. 7 legge 28.12.2001 n. 448 ed appare quindi “collegata” a quest’ultima disposizione piuttosto che alla disposizione dell’art. 2, comma 2 lett. dd), DL. 70/2011; (ii) a sua volta la norma dell’art. 2, c.2., D.L. 282/2002, modificata dalla norma della legge stabilità 2018, stabilisce che alla rideterminazione dei valori dalla stessa prevista, si applica proprio la disposizione dell’art. 7 legge 28.12.2001 n. 448; di fatto, per effetto di detti rinvii incrociati, alla rideterminazione di valori, comunque riconducibile alla disposizione originaria di cui all’art. 7 legge 28.12.2001 n. 448, si applica, con decorrenza 1 luglio 2011, la disciplina in tema di compensazione dettata dall’art. 7, comma 2, lett. ee) D.L. 70/2011, da considerarsi, pertanto, “a regime”.

Tale interpretazione (nel senso, cioè, di ammettere la compensazione con l’imposta sostitutiva già pagata in occasione di una precedente rideterminazione) ha trovato un’importante conferma da parte dell’Amministrazione Finanziaria, con riguardo alla legge di stabilità 2016, con la Circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, § 11, ove si è avuto modo di precisare che nel caso in cui venga effettuata una nuova perizia dei beni detenuti alla data del 1 gennaio 2016, è possibile scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni. Considerato che la legge di stabilità 2018 utilizza la medesima formulazione normativa adottata dalla legge stabilità 2016, le conclusioni cui è giunta l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 20/E del 2016 sopra citata possono estendersi anche alla legge stabilità 2018.

I soggetti che non effettuano la compensazione con l’imposta pagata in precedenza possono sempre chiederne il rimborso, ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando che il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata. L’importo del rimborso non potrà, comunque, essere superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata (in questo senso anche la suddetta Circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 maggio 2016, § 11).

La nuova rideterminazione potrà essere pertanto utilizzata:

– da chi non aveva mai utilizzato prima d’ora questa possibilità (pagando l’intera imposta sostitutiva dell’8 % sul valore determinato con la perizia)

– da chi deve vendere a prezzo superiore a quello che risulta da una precedente rideterminazione (pagherà la differenza tra l’importo pari all’8% del nuovo valore rideterminato e l’imposta pagata in precedenza; esempio: rivalutazione per partecipazione qualificata al 1 gennaio 2010 su valore di €. 500.000,00; imposta pagata al 4%: €. 20.000,00 – rivalutazione al 1 gennaio 2018 su valore di €. 600.000,00 – imposta all’8%: €. 48.000,00; imposta dovuta €. 48.000,00 – €. 20.000,00 = €. 28.000,00; rivalutazione per partecipazione non qualificata al 1 gennaio 2010 su valore di €. 500.000,00; imposta pagata al 2%: €. 10.000,00 – rivalutazione al 1 gennaio 2018 su valore di €. 600.000,00 – imposta all’8%: €. 48.000,00; imposta dovuta €. 48.000,00 – €. 10.000,00 = €. 38.000,00).

Da segnalare che con la Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 9 maggio 2003 si è precisato che in caso di consolidazione dell’usufrutto alla nuda proprietà nel corso del 2003 il valore affrancabile è quello della nuda proprietà al 1 gennaio 2003 (ed ora in base all’ultima norma deve ritenersi che in caso di consolidazione dell’usufrutto alla nuda proprietà dopo il 1 gennaio 2018 il valore affrancabile sia quello della nuda proprietà al 1 gennaio 2018).

La perizia di stima, dalla quale deve risultare il valore rideterminato alla data del 1 gennaio 2018, deve essere redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali nonché nell’elenco dei revisori contabili (così dispone l’art. 5 legge 28 dicembre 2001 n. 448); si rammenta inoltre che l’art. 1, comma 428, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 ha ampliato la platea dei soggetti abilitati alla redazione della perizia giurata di stima del valore dei terreni ai fini dell’affrancamento delle plusvalenze, ricomprendendovi anche i periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Se ci vi vuole avvalere della procedura di rideterminazione del valore delle partecipazioni in vista di un atto di trasferimento, non è necessario che la perizia sia necessariamente predisposta prima della stipula dell’atto stesso, ma è sufficiente che la stessa sia predisposta entro il termine di scadenza del 30 giugno 2018 e quindi anche successivamente all’atto di cessione (in questo senso la Circolare Agenzia delle Entrate n. 47/E del 5 giugno 2002).

I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni devono essere indicati nel modello di dichiarazione UNICO. In particolare, in caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni si deve compilare l’apposita sezione del quadro RT. Anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 devono presentare i suddetti quadri di UNICO ed il relativo frontespizio entro i termini di presentazione di quest’ultimo modello. L’omessa indicazione nel modello Unico dei dati relativi costituisce una violazione formale, alla quale si rendono applicabili le sanzioni previste dal comma 1, dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (con un minimo di euro 258 fino ad un massimo di euro 2.065,00). In ogni caso restano impregiudicati gli effetti della rideterminazione (in questo senso la Circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 maggio 2016, § 11).

La devoluzione mortis causa e la donazione di partecipazioni rivalutate

Cosa succede se una partecipazione societaria che sia stata oggetto di rivalutazione (mediante redazione dell’apposita perizia e pagamento della relativa imposta sostitutiva) venga donata o si trasferisca a seguito di successione mortis causa? Le conseguenze sono diverse a seconda che si verifichi l’uno o l’altro evento:

(i) in caso di donazione, il donatario subentra anche nella posizione fiscale del donante, potendo in tal modo avvalersi, in caso di successiva cessione della partecipazione, del valore risultante dalla rideterminazione a suo tempo posta in essere dal donante; in questo senso l’art. 68, c. 6, T.U.I.R. (D.P.R. 22.12.1986 n. 917) che così dispone: “Nei casi di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante”. Esempio:

– Tizio nel 2010 ha rivalutato la propria partecipazione al capitale di Alfa srl (valore in perizia 1000)

– Tizio nel 2011 ha donato detta partecipazione a Caio; valore dichiarato in atto (pari al valore contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato): 600

– Caio vende nel 2018 la partecipazione suddetta al prezzo di 1200; la plusvalenza realizzata da Caio è pari a 200 [1200 (prezzo cessione) – 1000 (valore rideterminato dal donante Tizio) = 200].

In pratica con la donazione non si perdono gli effetti di un’eventuale rivalutazione posta in essere dal donante. Ovviamente il donatario potrà, nel caso di specie, procedere, se ritenuto opportuno, ad una nuova perizia, per fissare il valore della partecipazione alla data del 1 gennaio 2018 e quindi azzerare la plusvalenza (probabilmente con possibilità di portare a scomputo dell’imposta sostitutiva dovuta quanto aveva a suo tempo pagato a titolo di imposta sostitutiva il donante, dato che il donatario subentra nell’intera posizione fiscale del donante, anche se sul punto non esistono istruzioni e/o indicazioni dell’Amministrazione Finanziaria).

(ii) in caso di successione mortis causa, l’erede invece non subentra nella posizione fiscale del donante e non potrà quindi avvalersi, in caso di successiva cessione della partecipazione, del valore risultante dalla rideterminazione a suo tempo posta in essere dal decuius; il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione non sarà per l’erede quello maturato in capo al decuius ma corrisponderà al valore della partecipazione indicato nella dichiarazione di successione (valore che potrà essere notevolmente inferiore a quello derivato dalla rivalutazione posta in essere dal defunto dato che ai fini dell’imposta di successione il valore da indicare è quello contabile, risultante dall’ultimo bilancio approvato, escluso il valore di avviamento); in questo senso l’art. 68, c. 6, T.U.I.R. (D.P.R. 22.12.1986 n. 917) che così dispone: “Nel caso di acquisto per successione si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione”. Esempio:

– Tizio nel 2010 ha rivalutato la propria partecipazione al capitale di Alfa srl (valore in perizia 1000)

– Tizio nel 2011 è deceduto e detta partecipazione si è devoluta a favore del proprio erede Caio; valore dichiarato nella dichiarazione di successione (pari al valore contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato): 600

– Caio vende nel 2018 la partecipazione suddetta al prezzo di 1200; la plusvalenza realizzata da Caio è pari a 600 [1200 (prezzo cessione) – 600 (valore denunciato ai fini dell’imposta di successione) = 600].

In pratica con la morte del titolare della partecipazione societaria si perdono gli effetti di un’eventuale rivalutazione dallo stesso posta in essere. Ovviamente l’erede potrà nel caso di specie procedere ad una nuova perizia, per fissare il valore della partecipazione alla data del 1 gennaio 2018 e quindi azzerare la plusvalenza (ovviamente senza poter portare a scomputo dell’imposta sostitutiva dovuta quanto aveva a suo tempo pagato a titolo di imposta sostitutiva il defunto).

ATTENZIONE: se la donazione è stata posta in essere o la successione si è aperta dopo il 1 gennaio 2018, il donatario e/o l’erede non possono procedere alla rivalutazione ai sensi della disposizione in commento, in quanto la condizione per avvalersi di tale rivalutazione è il possesso della partecipazione societaria alla data del 1 gennaio 2018. Pertanto se donatario e/o erede dovessero procedere alla cessione a terzi della quota societaria dovranno calcolare la plusvalenza sulla base del costo di acquisto riconosciuto al donante (nel caso della donazione) ovvero del valore indicato ai fini dell’imposta di successione (nel caso della successione mortis causa).

La rinuncia alla procedura di rivalutazione

Cosa succede se il contribuente dopo aver avviato il procedimento di rivalutazione con la predisposizione della perizia ed il pagamento della prima rata, decida poi di rinunciarvi non pagando, conseguentemente, le successive due rate? Ha diritto al rimborso della prima rata pagata? L’Amministrazione finanziaria nega la possibilità per il contribuente di ottenere il rimborso della rata pagata, ritenendo irrevocabile la procedura di rideterminazione dei valori una volta avviata. Anche nella recente Circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, § 11 l’Agenzia delle Entrate ribadisce che qualora il contribuente, in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate per effetto della cessione delle partecipazioni, non tenga conto del valore rideterminato, non ha diritto al rimborso dell’imposta sostitutiva pagata ed è tenuto, nell’ipotesi di pagamento rateale, ad effettuare, comunque, i versamenti successivi (in conformità anche alla Circolare n. 35/E del 4 agosto 2004).

Sul punto la giurisprudenza tributaria ha manifestato opinioni contrastanti; a chi ha negato il diritto di rimborso uniformandosi alla posizione dell’Amministrazione Finanziaria (in questo senso Cass. 20 febbraio 2015 n. 3410 C.T.R. Lombardia 4464/1 del 7 novembre 2017) si contrappone chi, invece, ha riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso, osservando che una volta venuta meno la possibilità di avvalersi del valore rivalutato causa il mancato pagamento dell’intera imposta sostitutiva, il pagamento della prima rata risulta essere privo di causa così da rappresentare per l’Erario un indebito arricchimento (in questo senso C.T.R. Lombardia 168/2013 e Cass. 24 aprile 2015 n. 8350).

Vendita a prezzo inferiore a quello risultante dalla perizia:

E’ possibile procedere alla vendita di una partecipazione societaria ad un prezzo inferiore a quello risultante dalla perizia, senza che sia a tal fine necessario procedere ad una nuova rideterminazione del valore con nuova perizia. Il cedente potrà anche in questo caso avvalersi della rivalutazione a suo tempo posta in essere, con la conseguenza che la cessione non genererà alcuna plusvalenza tassabile (posto che il prezzo risulterà inferiore al costo fiscalmente riconosciuto a seguito della rivalutazione eseguita). Non sussistono per l’ipotesi della cessione di partecipazioni societarie i problemi sollevati invece nell’ipotesi di cessione di terreni a prezzo inferiore a quello di perizia. Infatti nella norma relativa alla cessione di partecipazioni non è previsto che il valore risultante dalla perizia di rideterminazione operi anche come “valore minimo di riferimento” ai fini dell’imposta di registro (e ciò per il semplice motivo che gli atti di cessione di partecipazioni societarie sono soggetti ad imposta fissa di registro), come invece previsto nella norma relativa ai terreni, circostanza questa che ha indotto l’Amministrazione finanziaria ad adottare diverse e più restrittive interpretazioni per il caso della cessione di terreni a prezzo inferiore a quello di perizia.

Nuova tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti da cessioni di partecipazioni societarie

La legge di stabilità 2018 (art. 1, commi 999 e segg. legge 27 dicembre 2017 n. 205) ha inoltre modificato la disciplina relativa alla tassazione dei dividendi e delle plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni societarie, uniformando la disciplina delle partecipazioni “qualificate” a quella delle partecipazioni “non qualificate”.

Tali proventi saranno assoggettati ad un’imposta sostitutiva del 26%, senza più differenze tra partecipazioni qualificate e non qualificate, e ciò con le seguenti diverse decorrenze:

– per i redditi di capitale con riguardo a quelli percepiti a partite del 1 gennaio 2018 (continuano ad applicarsi, comunque, le disposizioni previgenti alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate formatesi con utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1 gennaio 2018 sino al 31 dicembre 2022)

– per i redditi diversi con riguardo a quelli realizzati a decorrere dal 1 gennaio 2019.

Le società al momento della corresponsione ai propri soci dei dividendi dovranno operare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26% a titolo di imposta sugli utili in qualsiasi forma corrisposti a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate a sensi delle lettere c e c-bis del comma 1 dell’art. 67 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 919 – T.U.I.R. nonché sugli utili derivanti da strumenti finanziari e da contratti di associazione in partecipazione.

E’ anche previsto, al fine della tassazione delle plusvalenze realizzate a seguito di partecipazione societaria, che sarà possibile compensare plusvalenze e minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate (infatti da un lato l’art. 1, comma 999, legge 205/2017 abroga la disposizione del comma 3, dell’art. 68, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 919 – T.U.I.R. dall’altro estende l’applicabilità del comma 5, del suddetto art. 68, anche alle partecipazioni qualificate).

Detta disciplina si applica ai redditi di capitale ed ai redditi diversi che siano conseguiti da persone fisiche residenti in Italia al di fuori dell’esercizio di impresa.

Si rammenta, inoltre, che a norma dell’art. 67, comma 1, lett c), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 919 – T.U.I.R., sono partecipazioni “qualificate” quelle che rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiori al 20% (ovvero al 2% se si tratta di titoli negoziati in mercati regolamentari) ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25% (ovvero al 5% se si tratta di titoli negoziati in mercati regolamentari).

LE NORME DI RIFERIMENTO

Art.1, commi 997 e 998, legge 27 dicembre 2017 n. 205

997. All’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1º gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2018»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018».
998. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentari […]rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, sono pari entrambe all’8% […]”

ART. 1 commi 887-888 legge 23 dicembre 2014 n. 190
887. Al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2016»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016».
888. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, rideterminati con le modalità e nei termini indicati nel comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003 n. 27, come modificato dal comma 887 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all’8 per cento, e l’aliquota di cui all’articolo 7, comma 2, della medesima legge è raddoppiata.

ART. 2, comma 2, D.L. 24.12.2002 n. 282 convertito con legge 21.2.2003 n. 27
2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2013. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2013; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2013.

ART. 5 legge 28 dicembre 2001 n. 448 e s.m.i.
Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentari
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1º gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell’elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7.
2. L’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell’articolo 81, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1º gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi del medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis), ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre 2002.
3. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 16 dicembre 2002. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4. Il valore periziato è riferito all’intero patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia e al codice fiscale della società periziata, nonché alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell’Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 16 dicembre 2002.
5. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società od ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d’impresa in quote costanti nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1º gennaio 2002, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.
6. L’assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 82 del citato testo unico delle imposte sui redditi.
7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1º gennaio 2002, per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di cui al comma 1, gli intermediari abilitati all’applicazione dell’imposta sostitutiva a norma degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia stessa e al codice fiscale della società periziata.

ART. 7, comma 2, lett. dd) e segg. D.L. 13.5.2011 n. 70 convertito con legge 12.7.2011 n. 106
ee) i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazione non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero, dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata. Al fine del controllo della legittimità della detrazione, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi, sono individuati i dati da indicare nella dichiarazione stessa.
ff) i soggetti che non effettuano la detrazione di cui alla lettera ee) possono chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata, ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata. L’importo del rimborso non può essere comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata;
gg) le disposizioni di cui alla lettera ff) si applicano anche ai versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del presente decreto; nei casi in cui a tale data il termine di decadenza per la richiesta di rimborso risulta essere scaduto, la stessa può essere effettuata entro il termine di dodici mesi a decorre dalla medesima data.

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La rideterminazione del valore delle partecipazioni societarie – anno 2018 ultima modifica: 2018-01-08T10:24:38+01:00 da Giovanni Rizzi
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