- Introduzione
- La ratio della riforma in materia di equo compenso
- La compatibilità della nuova normativa sull’equo compenso con l’ordinamento giuridico dell’UE
- L’equo compenso per i servizi notarili
- Conclusioni
Introduzione
Con legge del 4 dicembre 2017, n. 172 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, in GURI n.284 del 5-12-2017, in vigore dal 6 dicembre 2017), è stato ammesso nell’ordinamento italiano il parametro dell'”equo compenso” per i professionisti.
In particolare, l’articolo 19 quaterdecies della legge n.172/2017 ha introdotto, per le libere professioni, una disciplina delle clausole vessatorie ulteriore sia rispetto a quella già prevista dal codice civile agli articoli 1341 e 1342, sia rispetto a quella stabilita dalla legge 22 maggio 2017, n. 81 (Jobs Act).
di Valeria Capuano
Professore Associato abilitato Ricercatore di diritto dell’Unione Europea presso l’Università di Napoli “Parthenope”.
La disposizione in parola prevede, al comma 1, l’inserimento dell’articolo 13 bis nella legge 31 dicembre 2012, n. 247 (legge forense), ammettendo l’equo compenso per l’attività forense nei casi in cui la prestazione professionale si svolga «in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003». Il successivo comma 2, poi, include anche «le prestazioni rese dai professionisti di cui all’articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27». Infine, il comma 3, estende tale parametro anche ai servizi offerti dai professionisti alla pubblica amministrazione «in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività», senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La novella normativa – inizialmente proposta solo dagli e per gli avvocati – è stata, quindi, estesa a tutti i professionisti, sancendo, per la definizione del giusto compenso, la necessità di far riferimento ai parametri stabiliti ex ante dai rispettivi Ministeri competenti, quantificazione già utilizzata per i casi di contenzioso giudiziario tra professionisti e committenti. E’ questa una delle modifiche apportate a seguito della ultima legge di bilancio che in tal modo ha chiarito, inter alia, che tali parametri ministeriali, costituiscono non un mero “suggerimento” bensì un preciso vincolo legislativo (v. Legge del 27 dicembre 2017 n.205, in GURI 29 dicembre 2017).
La norma sull’equo compenso giunge, pertanto, all’esito di un acceso confronto tra le parti sociali, il governo e praticamente tutte le professioni regolamentate (a seguito della citata legge di bilancio restano esclusi solo gli agenti di riscossione). Nell’intento di dare un primo veloce commento alla novella pare necessaria una riflessione su tre aspetti fondamentali: in primo luogo la ratio legis che ha animato la riforma, in seconda battuta la conformità di questa disciplina rispetto ai vincoli legislativi e giurisprudenziali derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea ed, infine, le possibili ricadute rispetto a taluni aspetti della professione notarile.
2. La ratio della riforma in materia di equo compenso
Partendo dalla ratio è noto – sia alla luce dei lavori parlamentari che dalla lettera del provvedimento medesimo – che la riforma in esame è stata motivata dalla volontà di rispondere al rinnovato contesto economico-sociale in cui molti professionisti si trovano ad operare (in questo senso si veda l’analisi di A. Perulli, Il Jobs Act degli autonomi: nuove (e vecchie) tutele per il lavoro autonomo non imprenditoriale, in Rivista Italiana di Diritto del lavoro, 2, 2017, p.173).
In particolare, i firmatari della proposta ritengono che la totale abolizione delle tariffe avutasi a seguito del processo di liberalizzazione in attuazione della direttiva 2006/123/CEE (cd. “Servizi”) (v. legge n. 27/2012 di conversione del decreto legge n. 1/2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, in particolare l’art. 9 che abolisce le tariffe per tutti gli ordini professionali), abbia condotto alla diffusione dell’offerta economica al massimo ribasso, con evidente pregiudizio per la qualità delle prestazioni, nonché per le condizioni di reddito e di decoro di taluni professionisti.
Se la perdita di reddito e persino della qualità e della dignità del professionista in generale non sono state considerate in passato giustificazioni sufficienti a motivare la permanenza dei regimi di tariffazione (sul tema si consenta di rinviare a V. Capuano, Tariffe notarili e disciplina della concorrenza: una soluzione dall’ordinamento giuridico dell’Unione Europea?, in Diritto Mercato Tecnologia, 2013), diversa appare la questione ove tali pregiudizi si realizzino in contesti peculiari come quelli previsti dalla riforma.
Dopo numerosi emendamenti, infatti, si è addivenuti all’introduzione di un compenso “minimo” a favore di tutte le categorie professionali ma limitatamente alle prestazioni svolte per i contraenti cd.”forti”. Si tratta di tutti quei soggetti del mercato, quali banche, istituti di assicurazione e, finanche, pubbliche amministrazioni che si presume godano di una posizione di potere nei mercati dei servizi professionali e che, si sospetta, abbiano potuto trarre (di fatto) un indebito vantaggio dal sistema di abolizione delle tariffe.
La questione non è certamente nuova per gli studiosi delle dinamiche di mercato e per lo stesso legislatore nazionale che con la disciplina del cd. abuso di dipendenza economica ha da tempo introdotto un meccanismo atto a ripristinare i possibili squilibri contrattuali derivanti da tali situazioni (v. l’art. 9, legge 18 giugno 1998, n. 192, Disciplina della subfornitura nelle attività produttive, in G.U. n. 143, del 22 giugno 1998, così come modificato dall’art. 11, legge 5 marzo 2001, n. 57, Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, in GU n. 66, del 20 marzo 2001. In dottrina, ex multiis, cfr. R. Rinaldi – F.R. Turitto, L’abuso di dipendenza economica, in P. Sposato – M. Coccia (a cura di), La disciplina dei contratti di subfornitura nella legge 142 del 1998, Torino, 1999, p. 124).
Tuttavia, come noto, la disciplina in materia di abuso di dipendenza economica vuole tutelare anzitutto la regolarità contrattuale, costituendo – insieme alla riformata disciplina sulle clausole vessatorie – uno specifico strumento di natura privatistica (sebbene sia stato successivamente introdotto un collegamento tra abuso di dipendenza economica e diritto della concorrenza, v. art. 9, comma 3bis, L. 192/98, introdotto dall’art. 11 della legge 5 marzo 2001, n. 57, sul punto cfr. G. Mangione, Abuso di dipendenza economica, servizi pubblici e sanzioni: le modifiche introdotte dall’art. 11 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in Concorrenza e Mercato, 9-2001, p. 223; F. Macario, L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e l’abuso di dipendenza economica, in 20 Anni di Antitrust, C. Rabitti Bedogni – P. Barucci (a cura di), Giappichelli, Torino, 2010, p. 859 e ss. V. Pinto, L’abuso di dipendenza economica “fuori dal contratto” tra diritto civile e diritto antitrust, Riv dir. civ., 2000, p. 389).
Il caso che qui ci occupa, invece, sembra che intenda intervenire puntualmente a tutela dei liberi professionisti nella loro veste di lavoratori, prima ancora che di privati nello svolgimento di attività negoziali. Non sono qui in gioco meri obiettivi privatistici (non a caso l’equo compenso si aggiunge alla disciplina sulle clausole vessatorie), ma interessi di natura pubblicistica quali la tutela del lavoro (artt. 1, 4 e 36 Cost.) e del mercato (v. art.3 del Trattato sull’Unione Europea).
In tale scenario le nuove norme sull’equo compenso, a nostro parere, possono assumere tutt’altri connotati, condividendo l’opinione secondo cui in alcune circostanze contrattuali il riferimento a precisi parametri di tariffazione risponde a istanze di categoria che, nondimeno, coincidono con obiettivi di interesse generale.
3. La compatibilità della nuova normativa sull’equo compenso con l’ordinamento giuridico dell’UE.
E’ solo sulla base di questa premessa ideologica che, secondo chi scrive, è possibile vagliare la conformità della proposta in esame rispetto all’ordinamento giuridico dell’Unione Europea, che in tema di tariffe professionali – tra libertà di circolazione dei servizi e tutela della concorrenza – fornisce indubbiamente un quadro articolato dei limiti cui è sottoposto il legislatore nazionale (v. B. Nascimbene, Tariffe professionali e norme sulla concorrenza fra giudice comunitario e giudice nazionale, in Contr. Impres./Europa, 1997, p. 482; A. Berlinguer, Sulla vexata quaestio delle tariffe professionali forensi, in Mercato concorrenza regole, 1, 2011, p. 65; L. Minervini, La lunga agonia delle tariffe professionali: tra spinte nazionali di liberalizzazione e giurisprudenza della corte di Giustizia, in Foro amm. CDS, 2012, 9, p. 2197).
La questione non è, infatti, così pacifica tanto da aver condotto prima il Dipartimento alle Politiche e agli Affari Europei (DPAE) e poi l’Autorità Nazionale della Concorrenza e del Mercato (AGCM) all’emanazione di due giudizi negativi.
Con parere del 10 ottobre 2017 il Dipartimento alle Politiche e agli Affari Europei (DPAE) ha dovuto rispondere proprio al quesito della compatibilità con la normativa europea dell’AS 2858 (quindi una prima versione della proposta che prevedeva un’applicazione generale del parametro dell’equo compenso, senza limiti di sorta). Secondo questo parere, quella proposta avrebbe – di fatto- reintrodotto il sistema delle tariffe minime obbligatorie e, pertanto, suggeriva una notifica del progetto di legge alla Commissione Europea in osservanza della direttiva “Servizi” che, all’art.44, prevede che «gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva».
A prescindere dalla suddetta notifica, per il DPAE, il provvedimento, inoltre sarebbe stato ad ogni modo contrario sia alla direttiva “Servizi” che alla rilevante giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenze Corte giust. 19 febbraio 2002, causa C 35/99, Arduino, Racc. I- 1529; 5 dicembre 2006, cause riunite C 94/04 e C 202/04, Cipolla, Racc. I-11421; ordinanza 5 maggio 2008, causa C 386/07, Hospital Consulting, Racc. I-00067), le quali ammettono la fissazione di tariffe nello svolgimento delle libere professioni solo nella misura in cui esse siano fondate su un motivo di interesse generale nel rispetto, tra l’altro, dei principi di non discriminazione e di proporzionalità. Secondo il DPAE i motivi imperativi che erano posti alla base della norma in corso di approvazione erano, invece, analoghi a quelli già ritenuti in passato non idonei a giustificare il mantenimento delle tariffe (abrogate, infatti, dalla legge n.27 /2012 , vale a dire scarsa qualità delle prestazioni e tutela del consumatore). Secondo questo parere, la limitazione dell’equo compenso ai rapporti coi cd. soggetti forti avrebbe potuto costituire una causa giustificatrice solo relativamente alla categoria professionale degli avvocati e, quindi, nel ristretto ambito dei servizi legali per tutelare l’interesse prevalente alla buona amministrazione della giustizia. A contrario, l’estensione della norma a tutti i professionisti iscritti ad ordini o collegi ed in qualunque rapporto contrattuale (prevista dall’AS 2858 oggetto del parere) avrebbe fatto venire meno, secondo il Dipartimento, le predette cause di esenzione dal divieto.
Invero, sulla successiva versione del testo che estende sì l’equo compenso a tutte le professioni ma nei limiti delle contrattazioni coi cd. soggetti forti (come essenzialmente approvata) si è pronunciata l’Autorità Antitrust che il 22 novembre 2017 (nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 22 della legge 10 ottobre 1990 n. 287) ha deliberato l’invio di una segnalazione ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, sull’AS 1452, (MISURE CONTENUTE NEL TESTO DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 148/2017 (DECRETO FISCALE)). Analogamente al parere del DPAE, anche l’Autorità Antitrust ha espresso giudizio negativo, definendosi “preoccupata” in quanto «la norma, nella misura in cui collega l’equità del compenso ai paramenti tariffari contenuti nei decreti anzidetti, reintroduce di fatto i minimi tariffari, con l’effetto di ostacolare la concorrenza di prezzo tra professionisti nelle relazioni commerciali con tali tipologie di clienti». Per giunta, nella segnalazione, non si tralascia il dato fondamentale per cui il riferimento all’equo compenso sarebbe ristretto ai soli casi di clienti “forti”, tuttavia tale correttivo è stato giudicato “sproporzionato” e “non sorretto da motivi di interesse economico generale”, individuando come rimedio a questi possibili squilibri contrattuali le soluzioni indicate nel cd. Jobs Act (cfr. A Perulli, Il Jobs Act degli autonomi: nuove (e vecchie) tutele per il lavoro autonomo non imprenditoriale, cit.). A ben vedere, l’AGCM si è essenzialmente limitata ad un giudizio sulla conformità della proposta rispetto alle norme sulla libera circolazione dei professionisti piuttosto che rispetto alle norme sulla concorrenza (in particolare l’art.101 TFUE), e dacché i due profili sono autonomi, pur se complementari, ci sembra che qualche approfondimento in tal senso andava fatto, soprattutto dall’Autorità nazionale preposta al controllo delle regole sulla concorrenza. In particolare, sorprende che nella segnalazione non sia presente alcun riferimento alla sentenza della Corte di giustizia che l’8 dicembre 2016 si è pronunciata proprio su di una legge spagnola che stabilisce minimi tariffari a favore dei procuratori legali (Eurosaneamientos, cause riunite C-532/15 e C-538/15), dichiarandone la legittimità rispetto al divieto dell’art.101 TFUE letto in combinato disposto con l’art.4, comma 3, TUE. In questa pronuncia la Corte non si è espressa sulla compatibilità di questa normativa con le norme sul mercato (ritenendo che la controversia in questione avesse una portata puramente interna), nondimeno ha affermato che una legge nazionale sulle tariffe dei procuratori non è contraria alle norme della concorrenza nel momento in cui non facilita od obbliga i professionisti ad accordarsi sulle tariffe. Nel caso spagnolo, la Corte ha sottolineato come la disciplina nazionale non avesse operato alcuna delega a favore dell’ordine professionale ma si fosse limitata a stabilire autonomamente ex ante dei limiti tariffari (tra l’altro derogabili a determinate condizioni fissate dalla norma medesima). La sentenza si inserisce, quindi, perfettamente nel solco di una ormai consolidata giurisprudenza comunitaria per cui «gli articoli 101 e 102 TFUE, pur riguardando esclusivamente la condotta delle imprese e non le disposizioni legislative o regolamentari emanate dagli Stati membri, nondimeno obbligano, in combinato disposto con l’articolo 4, comma 3, TUE, che instaura un dovere di collaborazione, gli Stati membri a non adottare o mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, idonei a pregiudicare l’effetto utile delle regole di concorrenza applicabili alle imprese » (sentenza Eurosaneamientos par.34). Pertanto, secondo i giudici lussemburghesi si è in presenza di una violazione dell’articolo 4, comma 3, TUE e dell’articolo 101 TFUE solo qualora uno Stato membro imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con l’articolo 101 TFUE, o rafforzi gli effetti di tali accordi, o revochi alla propria normativa il suo carattere pubblico delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni di intervento in materia economica (come rilevato, ad esempio, nella recentissima sentenza della Corte di giustizia del 23 novembre 2017, C-427 e 428/16).
Pertanto, sebbene il caso Eurosaneamientos non consenta di affermare che qualsiasi legge sulle tariffe professionali sia conforme al divieto di intese restrittive, esso è certamente indicativo del fatto che la Corte di giustizia consente l’adozione di tali tariffe a fronte di specifiche condizioni. Proprio per questo ci sembrava interessante l’opinione dell’AGCM sulla conformità dell’AC 4741 in relazione agli artt.101 TFUE e 4, comma, 3 TUE, laddove avrebbe potuto operare un’analisi sull’effettiva autonomia della disciplina in parola rispetto ai poteri decisionali dei singoli ordini professionali o sull’esistenza di possibili obiettivi legittimi capaci di giustificare eventuali restrizioni ex art.101, comma 3, TFUE.
Ad ogni modo, entrambi i pareri (ricordiamo non vincolanti) hanno considerato non sussistenti motivi imperativi di interesse generale in grado di giustificare l’introduzione dell’equo compenso. Tuttavia, sembra che il DPAE abbia concesso dei margini di manovra quantomeno per le professioni giuridiche nelle contrattazioni coi “poteri forti”, suggerendo una consultazione con la Commissione europea al fine di rassicurare il nostro legislatore sulla correttezza della riforma rispetto agli obblighi comunitari. E’ questa una indicazione che, a nostro avviso, il legislatore nazionale avrebbe fatto bene a cogliere al fine di coinvolgere in una difficile opera di bilanciamento un soggetto senza dubbio titolato. Non ci sembra, infatti, così scontato, contrariamente a quanto sostenuto dall’AGCM, che le norme sul Jobs Act siano in grado di tutelare interessi prevalenti come la tutela del consumatore o la dignità del lavoratore nell’ambito di prestazioni di servizi professionali erogati a favore di banche, assicurazioni o pubbliche amministrazioni. Ma è evidente che un giudizio del genere avrebbe richiesto un’analisi più approfondita, per valutare con attenzione le possibili ricadute della nuova disposizione sul corretto funzionamento dei servizi professionali nel mercato comune. La velocità dei tempi con cui la norma è stata approvata non pare abbia consentito questo più ampio confronto, sebbene evidente fosse l’impatto della nuova disposizione sull’equo compenso sulla disciplina dei servizi, come regolamentati dalla direttiva n.123/2006.
Da tutto quanto sin qui rappresentato, risulta chiaro che il problema della conformità della riforma sull’equo compenso con il diritto dell’UE sia stato senz’altro amplificato dall’estensione soggettiva di questo sistema oltre l’ambito dei servizi giuridici. Basti pensare che la stessa direttiva servizi ha avuto cura di esentare dalla sua applicazione particolari professionalità (non a caso il decreto legislativo del 26 marzo 2010, con il quale l’Italia ha dato attuazione alla direttiva prevede all’art.7, tra i servizi esclusi dall’applicazione della disciplina generale i servizi forniti dai notai). Viceversa il riconoscimento dell’equo compenso a tutti i professionisti, senza distinzione della funzione sociale o del campo di intervento, rende indubbiamente più macchinoso individuare l’eccezionalità della norma se non per il riferimento ai soggetti cd. forti. Ricordiamo, infatti che la direttiva n.123/2006, come trasposta all’art. 12 del decreto legislativo del 26 marzo 2010 riconosce la possibilità che «nei casi in cui sussistono motivi imperativi di interesse generale» l’esercizio di una attività di servizio possa, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, essere subordinato al rispetto di alcuni requisiti tra cui le tariffe obbligatorie.
E’ necessario, dunque, chiedersi se i contratti che tutti i professionisti – come previsto dalla legge n.172/2017 – si trovano a stipulare con le banche, le assicurazioni e le pubbliche amministrazioni, portino inevitabilmente ad accettare condizioni economiche che conducono a prestazioni professionali di scarsa qualità, con conseguente pregiudizio del consumatore o di altri interessi generali. A nostro sommesso avviso, la profonda eterogeneità dei servizi forniti da professionisti iscritti ad ordini o collegi suggerisce una risposta negativa o, quantomeno, invita ad un’analisi caso per caso, impedendo un’esclusione automatica della norma dal divieto generale imposto dalla direttiva n.123/2006 ed esponendo, dunque, la nuova disposizione normativa al rischio di possibili controlli di legittimità rispetto al diritto dell’Unione.
4. L’equo compenso per i servizi notarili.
Volgendo l’attenzione alla specificità di singoli settori, la normativa in esame sembra, invece, ampiamente giustificabile, sotto il profilo comunitario, rispetto ai servizi notarili.
Come sostenuto altrove (sul punto ci permettiamo di rinviare alle considerazioni svolte in V. Capuano, Attività notarile e libera circolazione dei servizi giuridici. Brevi note a margine della sentenza Piringer, in Il Diritto dell’UE – Osservatorio Europeo – 2017), se vale per gli avvocati la tutela dell’interesse alla buona amministrazione della giustizia, a fortiori, essa deve essere riconosciuta nel caso dei notai ai quali il legislatore riserva, fra l’altro, le funzioni di interesse generale di adeguamento della volontà delle parti, di garanzia della certezza dei traffici giuridici e di tutela dei Pubblici Registri. Basterebbe pensare solo a questi aspetti per decretare la legittimità dell’introduzione dell’equo compenso rispetto a questa professione.
In questo ultimo scorcio, ci soffermiamo, pertanto, a considerare l’impatto della riforma de qua rispetto a talune questioni di interesse notarile.
L’introduzione dell’equo compenso dovrebbe, difatti, controbilanciare e, finalmente, risolvere talune questioni connesse ad “oneri di servizio pubblico” sostenuti dai notai. Il riferimento, in particolare, è all’ art. 3 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, meglio noto come decreto sulle liberalizzazioni convertito con L. 24 marzo 2012, n. 27, con il quale il legislatore nazionale ha introdotto il nuovo art. 2463 bis c.c. che istituisce la fattispecie della società a responsabilità limitata semplificata (Srls).
Nata con l’obbiettivo di favorire l’accesso dei giovani under 35 all’esercizio dell’attività di impresa, la norma è stata successivamente estesa a tutti, senza preclusioni anagrafiche, a seguito delle modifiche apportate all’art. 2463 bis c.c. dall’art. 9, comma 13, lett. a) del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (pubblicato nella G.U. 28 giugno 2013, n. 150) convertito in legge dall’art. 1, co. 1, della L. 9 agosto 2013, n. 99.
Secondo questa normativa l’atto costitutivo delle Srls deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con apposito decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, (“Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto della Srl semplificata” di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 23 giugno 2012 n. 138, allegato al Decreto 23 giugno 2012, n. 138, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2012). La costituzione attraverso un modello standard muove, evidentemente, dalla volontà di semplificare la fase di redazione dell’atto costitutivo anche al fine di giustificarne la gratuità. Tuttavia, il legislatore pare non aver avuto in debita considerazione che, ciò nonostante, al notaio sono comunque richieste diverse attività. A questi, invero, è affidato – fra gli altri – il compito di accertare l’identità delle parti, la sussistenza dei requisiti di capacità, di verificare la presenza delle condizioni previste dalla legge per la valida costituzione della società ed in particolare di analizzare le attività costituenti l’oggetto sociale, valutandone la compatibilità con normative di settore spesso di difficile interpretazione, a tacere degli obblighi di verifica posti a carico dei notai in materia di antiriciclaggio e dell’obbligo di provvedere agli adempimenti per l’iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese.
Orbene, la gratuità della prestazione notarile poteva avere una giustificazione nella formulazione iniziale della norma, legata alla ratio di rilanciare l’imprenditoria solo giovanile, che lasciava immaginare un limitato utilizzo di questo tipo di società. Diverse considerazioni si impongono, invece, a seguito dell’abolizione del requisito anagrafico che, di fatto, ha reso questo modello societario di vasta e frequente applicazione. Il lodevole intento del legislatore di rilanciare l’economia giovanile favorendo le imprese under 35, esentandole dal pagamento dell’onorario, è stato di fatto vanificato dalla estensione della gratuità a tutte le Srls che riversa – di fatto – i costi di questa missione di interesse economico generale esclusivamente sul notaio. Certo, la necessità di garantire la legalità delle società così costituite (ad esempio, come detto, tramite le verifiche sull’oggetto sociale), l’affidabilità dei pubblici registri e i controlli finalizzati a prevenire attività illecite e riciclaggio di denaro impongono necessariamente la forma dell’atto pubblico ricevuto da notaio. Pertanto, se da un lato il legislatore ha identificato, a ragione, nel notaio la professionalità competente per lo svolgimento delle attività di verifica di legalità ed adeguamento, d’altra parte non si è affatto preoccupato di considerare la copertura delle spese da questi comunque sopportate.
In tale quadro, la norma in materia di equo compenso può – ove correttamente implementata – rappresentare un sistema per offrire al notaio una “copertura di spesa” da utilizzare per lo svolgimento di attività di interesse economico generale, quale quella in commento in una logica di “sussidi incrociati”. Vale a dire che essa potrebbe essere giustificata, nell’ambito dei servizi notarili, per poter garantire al professionista entrate minime tali da poter adempiere, senza oneri aggiuntivi, a tutti quegli obblighi previsti dalla legge che, diversamente, non avrebbe interesse a sopportare in una logica di mero profitto (pure giustificabile data la qualifica del notaio come “impresa”).
5. Conclusioni
In definitiva, da tutto quanto sin qui esaminato, se la introduzione del parametro dell’equo compenso può sollevare taluni dubbi di compatibilità comunitaria ove estesa – senza distinzioni – a tutte le categorie professionali, essa non pare presentare criticità rispetto a specifici settori come quello legale, ed in particolare quello notarile. Anzi – come dimostra il caso delle Srls – l’equo compenso costituisce in questa ipotesi addirittura una soluzione necessaria per fare fronte a talune scelte del nostro legislatore che, apprezzabili in astratto, si sono rivelate discutibili in concreto, scaricando l’onere economico dei controlli preventivi necessari per una valida costituzione di tali società esclusivamente a carico dei notai.
A tutto questo va sicuramente aggiunta qualche considerazione in merito alla qualità e alla dignità della professione notarile che spesso proprio in relazione ai cd. poteri forti pare vacillare . La questione è ampia e sfugge ai limiti di questo breve intervento, ma appare evidente che la normativa sull’equo compenso in relazione alla professione notarile ha una sua diretta e rilevante applicazione nei continui rapporti che tale professione ha, ad esempio, con gli istituti bancari (cfr. amplius G. Musolino, Il compenso professionale: decoro, qualità della prestazione e dignità del lavoro, in Riv. Notariato, 3, 2015, p.578).
Ne discende un giudizio complessivamente positivo della riforma in esame solo rispetto a specifici settori. Viceversa, l’apertura indistinta dell’equo compenso a tutti gli ordini professionali ci sembra possa esporre la legge in commento al rischio di future verifiche di compatibilità comunitaria che potrebbero vanificare, ex post, gli sforzi condotti dal nostro legislatore per approvare una disposizione che per taluni professionisti, come nel caso dei notai, costituisce un importante riconoscimento al loro valore e alla loro funzione sociale.

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La Redazione di Federnotizie è composta da notai di tutta Italia, specializzati in differenti discipline e coordinati dalla direzione della testata, composta dai notai Arrigo Roveda e Domenico Cambareri.