La rappresentanza di associazioni e fondazioni: prospettive 4.0 e il contributo del notariato

Il tema della rappresentanza, osservato dall’angolo prospettico dei tipi delle associazioni e fondazioni di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile, si presta a numerose riflessioni, utili per tentare di dissipare gli inevitabili dubbi che sorgono sul piano meramente operativo.

di Paolo Guida notaio in Napoli

Premessa

L’attenzione dell’operatore del diritto non può esclusivamente focalizzarsi su quanto previsto a livello statutario, e dunque sull’individuazione del soggetto munito del potere rappresentanza, in quanto per le associazioni e le fondazioni l’iter costitutivo si distingue per un quid pluris, ossia il riconoscimento amministrativo, al fine dell’acquisizione della personalità giuridica necessaria per divenire un centro autonomo di imputazione di situazioni giuridiche attive e passive.

Ai fini del riconoscimento, infatti, il D.p.r. 361/2000 ha disposto che è necessaria l’iscrizione dell’associazione, della fondazione o delle altre istituzioni a carattere privato, nel registro delle persone giuridiche private, istituito presso le prefetture e/o le regioni.

In tale occasione spetta agli organi della pubblica amministrazione il compito di verificare la possibilità e la liceità dello scopo, nonché l’adeguatezza del patrimonio rispetto allo scopo che l’ente si prefigge. Superato tale vaglio, intervenuta l’iscrizione, gli enti acquisiscono un’autonomia patrimoniale perfetta per cui per i debiti assunti dall’ente risponderà solo il patrimonio di quest’ultimo.

Detto ciò, la circostanza che l’ente non abbia conseguito il riconoscimento, o non si sia nemmeno attivato per richiederlo, cambia l’incidenza dell’operato di colui che è investito del potere di rappresentanza, con la precisazione che le conseguenze che ne derivano differiscono radicalmente a seconda che si tratti di un’associazione o una fondazione che operi in assenza di detto riconoscimento.

La tutela del terzo

L’associazione può essere correttamente qualificata quale ente collettivo costituente un centro autonomo di interessi, in ordine al quale il tema della rappresentanza può assumere dei tratti differenti, legati alla presenza o meno del riconoscimento affidato alla pubblica amministrazione.

Più precisamente:

– per gli enti che abbiano conseguito il riconoscimento e siano, quindi, provvisti di personalità giuridica, l’attenzione necessariamente si focalizza sull’articolo 19 c.c., secondo cui le limitazioni del potere di rappresentanza che non risultano dal registro delle persone giuridiche non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza;

– per le associazioni prive di riconoscimento[1], invece, manca un esplicito richiamo normativo che affronti la questione e palesi alla generalità degli operatori del diritto la soluzione all’uopo più consona.

La mancanza di riconoscimento determina la carenza della personalità giuridica che ha l’effetto di conferire l’autonomia patrimoniale perfetta; ciò nonostante, le associazioni non riconosciute sono comunque dotate di soggettività giuridica, costituendo soggetti autonomi, vuoi sul piano sostanziale, vuoi su quello processuale, con conseguente legittimazione a stare in giudizio senza che debbano essere rappresentati dai propri associati, ma dai soggetti a cui è conferita la direzione e la rappresentanza dell’ente stesso.

Detto ciò, particolarmente sentita è la necessità di conciliare il tema della rappresentanza con il delicato problema della tutela del terzo che contrae con un soggetto sprovvisto di poteri rappresentativi, o che pur essendo il legittimo rappresentante dell’ente sia, tuttavia, sfornito delle necessarie autorizzazioni.

Appare evidente, tuttavia, che sebbene il terzo contraente sia indubbiamente un soggetto meritevole di tutela – a maggior ragione in considerazione della carenza del meccanismo pubblicitario e di tutte le difficoltà legate all’accertamento della veste di rappresentante che non può prescindere della cooperazione degli organi dell’ente – è comunque indispensabile preoccuparsi anche della tutela dell’ente stesso da eventuali abusi perpetrati dagli associati a suo danno.

L’ente, infatti, non può correre il rischio di rimanere vincolato ad ogni singolo contratto concluso da chi affermi essere il suo rappresentante, magari manifestando il proprio consenso ad un contenuto negoziale confliggente con gli scopi dell’ente stesso.

È necessario, pertanto, un corretto bilanciamento di opposti interessi, che sia pienamente aderente ai principi dell’affidamento del terzo e di certezza dei traffici giuridici (soprattutto perché ormai sono molto numerosi gli organismi privi di personalità giuridica che, raggiunte grandi dimensioni, si dedicano ad attività commerciali).

Sul punto, mancando l’unanimità di vedute, sia sul piano dottrinale che su quello giurisprudenziale, pertanto appare utile esporre sinteticamente le diverse posizioni che sono state assunte sull’argomento, individuandone quella che appaia essere, ragionevolmente, la più appropriata per le conseguenze che determina sotto il profilo strettamente pratico e concludere con qualche riflessione in merito alla condotta del Notaio che riceve l’atto stipulato tra il terzo e l’ente.

La tutela del terzo, secondo autorevole opinione[2], può essere garantita interpretando estensivamente, ovvero applicando analogicamente, l’articolo 19 c.c. anche per le associazioni prive di riconoscimento, cosicché il terzo contraente ignaro delle limitazioni al potere di rappresentanza dell’ente non potrebbe subire alcun nocumento.

Tuttavia la critica che si può muovere al riguardo si àncora alla natura dell’ente in questione.

Affinché possa dirsi concretamente operativo il contenuto prescritto dall’articolo citato non può mancare il prius logico – giuridico essenziale della fattispecie, rinvenibile nell’esistenza di un meccanismo pubblicitario che rende conoscibili le limitazioni del potere rappresentativo e inopponibili al terzo quelle limitazioni non risultanti dal registro delle persone giuridiche; nel caso di specie detto requisito essenziale manca in toto, rendendo inappropriato il richiamo all’art. 19 c.c.

Altra dottrina suggerisce sempre l’adozione di un approccio esegetico di tipo analogico, ma riferito alle norme in tema di rappresentanza previste per le società.

Più precisamente, dagli articoli 2206[3], 2298[4] e 2384[5] c.c. si ricava la regola secondo cui sono inopponibili ai terzi in buona fede quelle limitazioni al potere di rappresentanza che non risultino ricavabili dalla consultazione del registro delle imprese e, più in generale, il principio, valevole anche per le associazioni non riconosciute, secondo il quale il terzo in buona fede deve essere sempre tutelato soprattutto in mancanza di pubblicità.

A sostegno è stato anche indicato l’articolo 2297 c.c. che si riferisce proprio alle società in nome collettivo irregolari, che non presuppongono alcuna iscrizione in un apposito registro (ciò funge da palese elemento di connessione con le associazioni non riconosciute). La norma prevede che proprio in mancanza di iscrizione nel registro delle imprese, i patti che attribuiscono la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che limitano il potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, salvo si provi che essi ne erano a conoscenza; ne consegue che ogni qual volta manchi un sistema pubblicitario, sia per scelta volontaria, sia per scelta legislativa, il terzo deve comunque essere sempre protetto dai limiti al potere rappresentativo.

Nonostante tale ricostruzione sia lodevole, soprattutto per il tentativo di valorizzazione dei punti di contatto intercorrenti tra due fattispecie giuridiche eterogenee, non si può negare che la società irregolare e l’associazione non riconosciuta abbiano una natura troppo diversa. La società irregolare altro non è che una società in nome collettivo che ha scientemente optato per la mancata iscrizione nel registro delle imprese e che, conseguentemente, affronta anche tutto ciò che deriva dalla mancata regolarizzazione e “subisce” il vincolo di un contratto contraddistinto da un contenuto “obbligato”, mentre lo stesso non può dirsi per le associazioni non riconosciute, da intendersi quali enti dotati di una propria autonomia rispetto a quelle riconosciute e non soggette ad alcun obbligo di pubblicità.

La giurisprudenza[6], invece, per rendere inopponibile all’ente un negozio giuridico sottoscritto da un soggetto privo del potere di rappresentanza ha invocato, in numerose occasioni, proprio le norme in tema di rappresentanza volontaria e, più precisamente, ha reputato fattibile, con un approccio esegetico di tipo analogico, l’applicazione dell’art. 1388 c.c..

Sul punto, in tempi non lontani, la Cassazione si è pronunciata varie volte anche se con apparenti difformità di giudizio.

Con la sentenza del 16 maggio 2000 n. 6350[7] è stato riconosciuto il cosiddetto principio dell’apparenza, sulla base dell’art. 38 c.c., in virtù del quale delle obbligazioni assunte rispondono sia il fondo dell’associazione, sia coloro che agiscono personalmente e solidalmente. In sostanza nel nostro caso, in virtù del detto principio di apparenza, il terzo, non potendo verificare i poteri del rappresentante della associazione, potrà rivalersi su coloro che hanno agito.

Con la sentenza del 7 giugno 2000 n. 7724, partendo dall’art. 19 c.c. e valutando pertanto la inesistenza di pubblicità con riferimento alla associazione non riconosciuta, è stato statuito che l’eccesso di potere del rappresentante rende il negozio inopponibile all’ente indipendentemente dalla conoscenza del difetto di potere rappresentativo.

Infine la sentenza del 2 agosto 2003 n. 11772[8] ha confermato quanto deciso con la n. 7724 estendendo la inopponibilità anche al caso di mancanza di poteri.

Conseguentemente il contratto concluso dal rappresentante che agisce in nome e per conto dell’ente produce direttamente effetto nella sfera giuridica di quest’ultimo, nei limiti delle facoltà conferitegli.

L’attività degli organi di una persona giuridica, in generale, o di una associazione non riconosciuta, in particolare, “non può considerarsi in senso proprio di rappresentanza a norma degli artt. 1387 e segg. cod. civ. e, tanto meno, attività svolta per mandato ai sensi dell’art. 1703 e segg., stesso codice, trattandosi qui di rappresentanza organica, e cioè non di un negozio giuridico tra rappresentante e rappresentato come soggetti di diritto distinti, bensì di un rapporto di immedesimazione tra la persona giuridica – od ente di fatto a questa assimilato – e persona fisica preposta all’organo, parte dell’ente, a mezzo del quale l’ente stesso esprime la sua volontà ed agisce nel campo delle attività concrete”[9].

Detto in altri termini, manca il dualismo di posizioni tra il soggetto rappresentante e rappresentato in quanto il soggetto titolare dei poteri di rappresentanza dell’associazione non riconosciuta non funge da elemento accidentale, ma integra uno strumento necessario affinché l’ente collettivo possa compiere un’attività negoziale giuridicamente rilevante che sia ad esso direttamente imputabile.

Giungendo, dunque, alla ragionevole conclusione della inapplicabilità delle norme della rappresentanza volontaria all’operato delle associazioni non riconosciute, l’organo, in quanto parte integrante dell’ente, coerentemente dovrebbe adoperarsi per la conclusione di contratti che collimino con la volontà dell’ente e siano pienamente aderenti agli scopi che quest’ultimo si prefigge.

Ma ciò non esonera in alcun caso il terzo dall’onere di attivarsi diligentemente per conoscere le eventuali limitazioni ai poteri rappresentativi che di regola saranno puntualmente esplicitate nelle disposizioni statutarie. Non è dunque sufficiente la sussistenza della sola buona fede che, in caso contrario, alimenterebbe la supina ignoranza, ma occorre un quid pluris e quindi l’uso normale della diligenza affinché si abbia la certezza di aver contratto un negozio opponibile all’ente.

Detto in altre parole, il terzo in buona fede, per essere considerato un soggetto che abbia incolpevolmente confidato nella validità del contratto, deve non solo controllare le risultanze dello statuto, esaminandolo attentamente, ma deve anche sincerarsi che il soggetto con il quale contrae sia effettivamente rivestito dei poteri rappresentativi connessi al negozio giuridico da stipulare, visionando la fonte da cui detti poteri derivano. Si tratta di una attività che deve essere svolta preventivamente e a cui corrisponde l’obbligo da parte di chi agisce per l’ente di fornire tutte le informazioni richieste.

In sostanza la conclusione operativa potrebbe essere univoca nel momento in cui si giunge a tutelare con equilibrio da un lato la buona fede del terzo e dall’altro il diritto dell’ente a non essere pregiudicato da operazioni dannose.

Purtroppo la inesistenza di pubblicità circa i poteri rappresentativi di cui sopra, rende difficile tale contemperamento, ma necessario. Il notaio, quindi, sarà tenuto ad una delicata opera professionale per consentire il compimento degli atti, sia nell’ipotesi in cui esista uno statuto scritto, sia nell’ipotesi, possibile, di un atto costitutivo di associazione orale.

Nella circostanza dunque che esista uno statuto dell’associazione, il Notaio dovrà verificare le clausole relative alla amministrazione ed alla rappresentanza onde consentire una corretta spendita del nome dell’ente stesso.

Laddove l’onere di visionare lo statuto non possa essere concretamente svolto a causa del difetto di un atto costitutivo posto per iscritto, essendo affidata alla forma orale sia la costituzione dell’associazione non riconosciuta sia l’individuazione del soggetto rivestito dei poteri rappresentativi, l’esistenza dell’ente e l’indicazione del rappresentante possono essere provate con dei testimoni e il notaio che roga il contratto può accertare questi dati con un atto di notorietà.

Benché non manchino pronunce nelle quali si ritiene che il Notaio ricevendo l’atto di cui si discorre non sia soggetto alla sanzione dell’art. 28 della Legge Notarile, avendo stipulato un contratto inefficace[10], rimane fermo, ai sensi dell’art. 54 del Regolamento Notarile, il dovere di accertarsi che il rappresentante sia effettivamente munito di poteri rappresentativi ed il dovere di consigliare al cliente di adoperarsi con diligenza nella verifica dei poteri rappresentativi di colui che si fa portatore delle istanze dell’ente, proprio per ovviare al rischio che il contratto possa essere a lui inopponibile.

Prospettive 4.0

Con l’avvento dell’informatica e le sempre più moderne applicazioni, il Notariato può dare un grande contributo alla trasparenza ed alla semplificazione, esaltando le regole e favorendo lo sviluppo dei mercati.

Lo sforzo dovrebbe dirigersi verso la costituzione di banche dati da tenere con meccanismi di garanzia che assicurino una corretta pubblicità dell’informazione inserita, diretta agli operatori.

Da poco, finalmente, il Notariato ha creato il registro digitale degli atti di designazione di amministratori di sostegno ricevuti dai notai mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, e con la delibera del Consiglio Nazionale del Notariato 1-46/27 ottobre 2017 ha stabilito che l’inserimento di tutti gli atti rientra nell’ambito dei doveri di collaborazione disciplinati dall’art. 24 del codice deontologico, indicando le modalità ed i termini per provvedervi.

Si tratta di una grande novità, a mio avviso soprattutto politica, poiché tende a dimostrare che il notaio, quale pubblico ufficiale, può dare un contributo rilevante alla pubblica amministrazione ed ai cittadini per giungere a risultati di assoluta trasparenza.

Non sfugge all’operatore il grande vantaggio di una banca dati ufficiale da cui ricavare informazioni utilissime per la stipula di atti, garantendo la massima tutela per soggetti fragili, abbisognevoli però di dinamismo operativo.

Tale sintesi tra informatica e notariato, tra semplificazione a costo zero e legalità, può e deve essere uno dei punti decisivi per dimostrare che il Paese non può trascurare il contributo offerto.

Va ricordato, però, che prima di questa iniziativa, già erano stati compiuti alcuni interessanti passi proprio nel settore delle persone giuridiche, per fornire alla pubblica amministrazione una concreta collaborazione per offrire ai terzi la possibilità di verificare i poteri di rappresentanza degli amministratori delle persone giuridiche.

Nella Regione Campania ed in quella della Lombardia, infatti, i Consigli Notarili hanno stipulato altrettante Convenzioni con le amministrazioni regionali al fine di rendere informatico il Registro delle Persone Giuridiche, rendendone così facile la consultazione.

a) il registro informatico regionale delle persone giuridiche private

 In vista del perfezionamento dell’iter legislativo di cui sopra, esiste spazio per una immediata valorizzazione dell’attività notarile affinchè venga attivato presso le Regioni e/o le Prefetture un Registro Informatico delle Persone Giuridiche Private.

Anche alla luce dell’attuale normativa, infatti, è possibile che l’attuale registro, tenuto in maniera cartacea, possa essere strutturato secondo più moderni sistemi informatici, facilitando così l’opera di classificazione ed aggiornamento.

In alcune Regioni (un primo caso è avvenuto in Campania) il registro è già tenuto mediante supporto informatici consentendo così una rapida consultazione ed un agevole aggiornamento.

Gli uffici regionali preposti, infatti, in base ad un articolato intervento hanno recuperato tutto il registro cartaceo, trasfondendolo in uno di tipo informatico, semplificando al massimo la successiva consultazione.

Con la istituzione di detto registro informatico il passo verso la conseguente consultazione on-line è breve, pur se ovviamente, da effettuare con cautela e con le necessarie garanzie di riservatezza e di sicurezza.

Allo stato è possibile seguire l’esempio portato dalla Regione Campania la quale con un Protocollo di intesa con il Consiglio Notarile di Napoli, Torre Annunziata e Nola ha organizzato la connessione telematica al Registro informatico regionale delle persone giuridiche private.[11]

In virtù di questa intesa, infatti, i Notai possono accedere direttamente dai propri studi al registro, mediante una visura telematica dei dati di ciascun soggetto.

La Regione, quindi, al fine di semplificare le procedure amministrative e, quindi, favorire un’ampia collaborazione con il Consiglio Notarile, ha promosso tale convenzione per rafforzare i rapporti istituzionali, consentendo l’accesso al Registro regionale esclusivamente ad i Notai (iscritti al Consiglio sottoscrittore), ed il Consiglio ha fornito ai singoli notai le password di accesso al sistema.

Regione e Consiglio Notarile, poi, si sono impegnati ad attuare la consultazione del registro secondo modalità operative nel rispetto della normativa vigente per la privacy.

La Regione Campania da un lato si è impegnata alla realizzazione, alla manutenzione ed all’aggiornamento di un software gestionale per la tenuta del registro tale da garantire una adeguata sicurezza informatica consentendo l’accesso ai propri sistemi informativi solo ed esclusivamente a soggetti espressamente autorizzati ed aventi diritto. Il Consiglio Notarile, dall’altro lato, si è impegnato alla stipula di apposito accordo attuativo per regolamentare le modalità della reciproca collaborazione.

Gli uffici della regione ed il Consiglio Notarile, poi, si sono impegnati ad individuare le modalità per una corretta e completa acquisizione dei dati necessari affinchè il servizio di visura fosse completo ed efficiente.

Le parti, infine, onde tenere viva la collaborazione hanno poi istituito un comitato tecnico presso la Regione composto dal responsabile del settore, dal responsabile del settore rapporti province, comuni e comunità montane, e dal Presidente del Consiglio Notarile o da un suo delegato.

Purtroppo la convenzione è poi scaduta e non è stata più rinnovata, ma rappresentata un interessante esempio di collaborazione virtuosa ed un modo di lavorare da incentivare.

b) La trasmissione telematica degli atti al Registro Regionale delle persone giuridiche private

Altro interessante esempio di collaborazione tra pubblica amministrazione e notariato è rappresentato dal Protocollo di Intesa sottoscritto nel novembre 2016 tra la Regione Lombardia, il Consiglio Notarile di Milano ed il Comitato Regionale Notarile Lombardo, per la semplificazione di procedimenti relativi al registro regionale delle persone giuridiche private e la trasmissione in via telematica degli atti[12].

Con tale protocollo, dunque, è stato convenuto che la trasmissione degli atti da parte dei notai potesse/dovesse essere effettuata in maniera informatica onde appunto consentire la nascita e la tenuta di un registro delle persone giuridiche informatico, sulla stregua di quanto avviene per il registro delle imprese per le società.

Sarebbe interessante, quindi, incentivare tale soluzione informatica proprio per semplificare i procedimenti amministrativi e consentire una consultazione rapida ed efficace dei documenti, anche sotto il profilo della verifica circa i poteri di rappresentanza delle persone giuridiche.

 

[1] Cass. 16 novembre 1976 n. 4252 in Foro It., 1977, 1482; Cass. 23 giugno 1994 n. 6032 in Nuova Giur. Civ. Comm., 1995, I, 27 ss.; Cass. 16 giugno 2000 n. 8239, in Vita Not., 2000, 1423 ss..

[2] DELLACASA, Associazioni non riconosciute e limiti statutari dei poteri di rappresentanza: regole di diritto comune e tutela dell’affidamento del terzo, in Riv. Dir. e Proc. Civ., 2001, 1859 ss.

[3] Dalla lettera dell’articolo si evince che se la procura institoria non è regolarmente iscritta nel registro delle imprese la rappresentanza si intende generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, ameno che non si provi che questi le conoscevano al momento della conclusione dell’affare.

[4] Con riferimento alle società in nome collettivo, è sancito che le limitazioni al potere di rappresentanza degli amministratori non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro delle imprese o non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza.

[5] Da tale articolo si ricava che le limitazioni del potere degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, ancorché pubblicate, salvo che si provi che questi ultimi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

[6] Cass. 7 giugno 2000 n. 7724, in Notariato, 2001, 461 ss.

[7] In Nuova Giur. Civ. Comm. 2001, p. 280

[8] In Notariato 2004, 385, con nota di LOFFREDO, Opponibilità del contratto concluso da rappresentanti di associazioni non riconosciute e tutela del contraente

[9] Cass. 9 luglio 1968 n. 2356, in Giur. It., 1969, I, 1, 1132 e ss.

[10] Cass. 4 maggio 1998 n. 4441, in Riv. Not., 1998, 717 e ss.; Cass. 11 novembre 1997, in Notariato, 1998, 7 e ss.

[11] Reperibile in Notariato 2007, pag. 473

[12] Si può reperire in allegato alla Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. X/5854 approvata il 28 novembre 2016

Il presente contributo costituisce una parte della relazione tenuta a Cassino il 12 gennaio 2018 nel corso del convegno “La rappresentanza negli Enti di diritto privato”, organizzata dalla Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e dal Comitato Regionale Notarile del Lazio.

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La rappresentanza di associazioni e fondazioni: prospettive 4.0 e il contributo del notariato ultima modifica: 2018-10-31T10:11:14+01:00 da Redazione Federnotizie
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