La perdurante attualità della legge notarile

Piero Boero, autore di un commento alla Legge Notarile che ormai è diventato un classico, ci ha inviato un suo intervento che volentieri ospitiamo.

a cura di Pietro Boero

A più di cent’anni dalla sua approvazione, la legge notarile è ancora attuale, dal punto di vista tecnico?

La risposta non può che essere, in linea di massima, positiva, ma deve confrontarsi con due considerazioni:

– il testo attualmente in vigore è notevolmente diverso rispetto a quello originario, per effetto delle varie modifiche ed integrazioni che si sono succedute nel tempo, con innesti non sempre ben coordinati ed organici;

– i meccanismi tecnici della legge sono comunque espressione di precise scelte ideologiche in tema di funzione notarile, la cui valutazione presuppone un ben più ampio dibattito circa le prospettive di conservazione e di sviluppo di tale funzione in un contesto sociale ed economico profondamente mutato.

Un’analisi riduzionistica della legge, volta solo a porne in evidenza e superarne carenze interne, è certamente possibile ed utile.

In tale prospettiva, ad esempio, è frequente e del tutto condivisibile l’affermazione dell’esigenza di integrare le norme che regolano l’intervento in atto di soggetti che non conoscono la lingua italiana, che costringono attualmente ad interpretazioni estensive od evolutive, in rapporto ad una disciplina che prevede espressamente solo alcune delle varie fattispecie ipotizzabili e non contempla possibilità sempre più richieste dalla pratica degli affari, come l’allegazione, a prescindere dal grado di conoscenza della lingua italiana delle parti, di una traduzione in lingua estera dell’atto, al fine di una sua più agevole circolazione internazionale.

E sempre in tale ottica di indagine può collocarsi il rilievo delle lacune anche di parti della legge di più recente introduzione, come la disciplina del procedimento disciplinare, che soffre della sua natura ibrida (con un primo grado di natura amministrativa ma caratterizzato da ampie commistioni con princìpi processualcivilistici e, al contempo, di carattere inquisitorio) e presenta un meccanismo di applicazione delle sanzioni che rischia di peccare talora per eccesso, in rapporto a violazioni formali di scarsa pericolosità, e più spesso per difetto, soprattutto per effetto dell’obbligatoria applicabilità delle attenuanti nelle ipotesi contemplate dall’art. 144 l. not., che spesso impedisce l’irrogazione delle sanzioni più gravi in fattispecie (come l’indebita appropriazione di somme destinate al pagamento di imposte) che meriterebbero una ben maggiore severità; senza contare, poi, le maglie lasciate aperte da norme oggettivamente assurde, come quella sulla possibilità (non facilmente contrastabile in linea di stretto diritto) di provocare l’estinzione del procedimento attraverso una rinunzia alla professione seguita a breve da una richiesta di riammissione in ruolo.

Ma, come si diceva, sono soprattutto gli aspetti, per così dire, “politici” della legge che inducono ad una riflessione sulla sua perdurante attualità: nel senso che le soluzioni tecniche adottate e vigenti sono pienamente coerenti e funzionali rispetto ad una visione del notaio e della sua attività, che può essere o meno condivisa e rispetto alla quale occorre valutare se debba essere difesa ad oltranza ovvero se meriti un rinnovamento, magari accettato come male minore rispetto ad altre più eversive prospettive di modifica.

Una disciplina assai carente, ad esempio, è contenuta, nella legge notarile, a proposito delle società fra notai, mentre i riferimenti alle società interprofessionali debbono essere ricercati addirittura del tutto al suo esterno.

Sono già possibili, certamente, interpretazioni evolutive di quanto dispone l’art. 82 l. not.: ma, come ha ben illustrato, fra gli altri, Baralis, esse non debbono condurre, neppure de iure condendo, a confondere la struttura con la funzione, essendo “perfettamente compatibili nell’associazione notarile entificazione (o destinazione comune) e personalità dell’incarico e relativa responsabilità”, e solo con estrema cautela e la previsione di specifiche garanzie, dunque, si può riaffermare la pubblica funzione nell’ambito di strutture interprofessionali e aperte al finanziamento di soggetti esterni.

La personalità della prestazione, ancora riaffermata dall’art. 47 l. not., pur nella sua formulazione mutata rispetto a quella originaria, è in effetti il punto centrale di qualsiasi discorso di riforma o di evoluzione verso una dimensione imprenditoriale dell’attività notarile (consona con certe suggestioni estere e comunitarie), caratterizzata da una struttura organizzata in maniera complessa e da un’esasperata applicazione dei princìpi in tema di libertà di concorrenza.

Si tratta di una vera e propria scelta di campo, di fronte alla quale la categoria notarile non è mai stata, nei fatti, del tutto compatta, e che deve ricollegarsi con l’altra questione centrale (di estrema attualità in rapporto a recenti sciagurati disegni di legge governativi) inerente alla specificità – e correlativa responsabilità – della funzione notarile.

La comune, errata percezione dell’attività notarile come meramente certificativa e quasi parassitaria (e come tale facilmente surrogabile addirittura al di fuori di altre categorie professionali: ne è un esempio l’incredibile attribuzione di competenze, nel disegno di legge Renzi, per taluni tipi di atti societari, ad “agenzie d’affari e di disbrigo pratiche”, accreditabili presso la Camera di commercio, alla sola condizione che il titolare non abbia riportato gravi condanne penali) può trovare appigli in uno svolgimento standardizzato ed impersonale dell’attività, magari caratterizzato da grande rapidità ed apparente efficienza, ma tale da snaturare irrimediabilmente la persistente ragion d’essere di una professione altrimenti destinata ad un inesorabile declino.

Tutto il resto è discutibile, anche se potrebbe comportare profondi rivolgimenti di una generale impostazione della legge, che nel complesso ha dato sinora buona prova di sé, persino nei suoi risvolti patologici (attraverso, ad es., la previsione del fondo di garanzia, a tutela delle parti, per i comportamenti dei notai scorretti).

Così, può svilupparsi un proficuo dibattito, fra l’altro, sui criteri di competenza territoriale (forse sono maturi i tempi per un “notaio nazionale”, pur senza rinunciare a parallele forme di difesa del principio di radicamento sul territorio); ed è anche ipotizzabile pensare ad un alleggerimento di certe eccessive rigidità della normativa formale dell’atto pubblico, in un’ottica che però mantenga fermi la funzione di adeguamento ed il principio, oggi sancito anche per l’autentica delle scritture private, dell’imprescindibilità del controllo di legalità e delle verifiche da esercitarsi da parte dell’Archivio notarile e delle altre competenti pubbliche autorità. Persino la concezione dell’atto pubblico come funzione primaria ed ordinaria del notaio, oggi affermata dal codice deontologico, può essere attenuata, se si estende alla funzione di autenticazione (come significativamente, fa lo stesso codice) il compito di consigliare professionalmente le parti e di proporre la scelta del regime negoziale più adeguato.

Una legge notarile più “moderna” è, dunque, possibile, forse anche per certi aspetti auspicabile; ad essa deve però corrispondere un notaio, sì, moderno e al passo coi tempi, ma pur sempre notaio.

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La perdurante attualità della legge notarile ultima modifica: 2015-06-15T09:01:48+02:00 da Redazione Federnotizie
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