La parola sconcia (a proposito della Cassazione in tema di finanziamento soci….)

La pubblicazione, sulla stampa specializzata, della notizia di due ordinanze “gemelle” della Cassazione (ordinanze 6157 e 6158) a proposito della tassazione a imposta proporzionale del 3% di finanziamenti soci “enunciati” in una scissione ha generato sgomento tra gli operatori del diritto, in primis notai e commercialisti (in poche ore l’articolo mi è arrivato da tre diversi amici commercialisti che mi domandavano, perplessi, che cosa ne pensassi).
Il primo pensiero è stato, dicevamo, quello di sorpresa attonita. Poi la razionalità ha imposto di non fermarsi alla notizia e provare a leggere i provvedimenti. Che lasciano ancor più sgomenti.
Facciamo un passo indietro: si sa che da alcuni anni la giurisprudenza della Cassazione (immediatamente e pedissequamente seguita dalla prassi delle Agenzie delle Entrate, ça va sans dire) non riesce a resistere all’idea di tassare al 3% qualsiasi documento in cui si menzionino finanziamenti soci.

di Giovanni De Marchi, notaio e Alberto C. Magrì (dottore commercialista)

E ciò andando contro la lettera della legge, che parla di tassabilità dell’“enunciazione” dei finanziamenti (e non della loro “menzione”, che può essere un sinonimo nella lingua italiana, ma non lo è in diritto tributario), laddove per “enunciazione” deve intendersi “l’espresso richiamo dei contraenti al negozio, contenuto in un atto scritto o un contratto verbale, dagli stessi posto in essere. Nell’enunciazione, quindi, devono essere evidenziati tutti gli elementi costitutivi dell’atto cui si fa riferimento, con una fedele ricostruzione conforme al suo contenuto e alla sua struttura originali, di modo che l’imposta possa essere applicata anche sul negozio enunciato, secondo gli effetti che è idoneo a produrre. […] La tassazione per enunciazione, dunque, non può operare nelle ipotesi in cui l’esistenza di un negozio sia desumibile solo da elementi indiretti e non in maniera certa e diretta per il richiamo espresso a tutti i suoi elementi fatto dalle parti” (Susanna Cannizzaro, Studio CNN 208/2010).
Questi istinti bellicosi dell’Amministrazione Finanziaria sono iniziati nel 2008 (con la Cass. 11756/2008 e altre sentenze “gemelle”), affermando che la menzione della voce “finanziamento soci” integrerebbe l’enunciazione di un contratto di mutuo intervenuto tra le stesse parti (soci e società).
Dobbiamo ammettere che dodici anni fa questa affermazione era stata accolta come una boutade, vista l’assurdità giuridica dell’equiparazione “menzione = enunciazione” e l’inesistenza del concetto di “parti” in un’assemblea (le sentenze in oggetto riguardavano perlopiù l’utilizzo di finanziamenti soci per ripianare perdite societarie). Ma la giurisprudenza, inspiegabilmente, restò del proprio parere e in questi anni (v. da ultimo, per es., Cass. 32516/2019) ci siamo tristemente abituati a eliminare, come fosse una parola sconcia, la parola “finanziamento” da qualsiasi atto: verbali di assemblea, cessioni di quote, ecc.
La prassi di cui sopra ha aperto il varco ad altre fantasiose interpretazioni dell’Amministrazione Finanziaria, che arrivò addirittura a provare a tassare con imposta di registro proporzionale alcuni finanziamenti soci fruttiferi soggetti a IVA: per fortuna la Cass. 29383/2019 si è ricordata, quanto meno, dell’esistenza dell’art. 40 D.P.R. 131/1086 e del conseguente principio di alternatività IVA/Registro.
Ma torniamo alle nostre recenti ordinanze della Cassazione del 2020 (nn. 6157 e 6158). Ebbene, qui si parla di scissione, e nemmeno alle menti più patologicamente scrupolose era passato per la testa che una scissione potesse essere tassata diversamente che ad imposta fissa.
Le ordinanze sono brevissime, ma fanno tremare le vene ai polsi quando si comprende che intendono sfondare un’altra barriera davvero insormontabile.
La Cassazione (n. 6158) parte da una fattispecie spiegata in modo non chiarissimo, ma pare che l’A.E. volesse sottoporre a tassazione “l’enunciazione, contenuta nell’atto di scissione [sic] – di DL Auto srl a favore di Immobiliare Srl – di un finanziamento infruttifero dei soci iscritto nelle passività tra i debiti verso altri”. La Cassazione prosegue affermando che “la CTR, premesso che trattasi come anche riconosciuto dall’Ufficio – di finanziamenti deliberati dai soci in misura proporzionale alle quote, come risulta dal verbale di assemblea straordinaria di scissione [sic], ha respinto l’appello dell’Ufficio, in applicazione dell’art. 22 TUR, comma 2. Rileva la contraddizione in cui è incorso l’Ufficio, che ha riconosciuto trattasi di versamenti in conto capitale a fondo perduto senza iscrizione nel passivo di bilancio senza diritto alla restituzione”. Quindi la Commissione Tributaria pare avesse dato torto all’A.E., e la Cassazione ha reputato sufficientemente giustificato il ragionamento della C.T.R., e quindi non censurabile.
Poteva considerarsi chiusa la vicenda, ma qui viene il bello: la C.T.R. aveva respinto l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate che colpiva il “verbale di assemblea straordinaria di scissione, che fa riferimento al finanziamento infruttifero dei soci” (da “enuncia” a “fa riferimento”, il pendio è evidentemente scivolosissimo). Ma la società, in Cassazione, aveva in subordine – da quanto si capisce dalla sentenza – anche affermato che, comunque, “il conferimento in denaro da parte del socio costituirebbe aumento di capitale, come tale esente da imposta di registro”: osservazione ovvia, probabilmente buttata là ad abundantiam. Ebbene, in modo sorprendente l’ordinanza qui commentata prosegue affermando che “l’esenzione dell’imposta di registro per l’aumento di capitale sociale costituisce un’eccezione, valevole solo nel caso di aumento di capitale formalmente deliberato e funzionale al ripianamento di perdite (cfr. Cass. 6248/2004; 7126/2003; 3318/200.): caso non ricorrente nella fattispecie. Pertanto, anche a voler accettare la diversa qualificazione giuridica del versamento delle somme da parte della socia [versamenti a fondo perduto e non finanziamenti soci, n.d.a.] – che comunque avrebbe dovuto essere formalmente deliberato per essere considerato come aumento di capitale sociale – non ricorre nella fattispecie l’ipotesi di esenzione dall’imposta di registro, limitata al solo caso in cui il versamento finalizzato al ripianamento di perdite”.
E qui restiamo basiti: sono quasi 30 anni che gli aumenti di capitale in denaro sono tassati a imposta di registro fissa (non esenti, comunque), siano essi onerosi o gratuiti, reali o nominali. Come fa oggi a rientrare dalla finestra il concetto di imposta proporzionale per gli aumenti a pagamento con nuovi conferimenti? Come fa a riemergere un’esenzione da imposta proporzionale solo per “versamenti finalizzati al ripianamento di perdite”? Dovremo riprendere in mano quel vecchio arnese del “soffietto” (o “altalena”), che molti ricorderanno come una pagliacciata escogitata per evitare il pagamento ingiusto dell’imposta di registro?
Lo sgomento principale è questo: davvero abbiamo una Cassazione che richiama tralatiziamente sentenze di 15-20 anni fa, senza accorgersi che sono riferite a una norma – quella dell’imposta di proporzionale di registro dell’1% sugli aumenti cdi capitale – abrogata da decenni?
A un amico commercialista ho anche provocatoriamente domandato: “Davvero esiste qualche professionista in grado di perdere in Cassazione una partita che non si doveva neanche giocare, perché palesemente già vinta?”. La sua risposta mi ha raggelato: non poche volte si è sentito rispondere da un giudice “sa, se la sentenza in Commissione Tributaria è stata scritta dal dottor xyz [noto per il suo atteggiamento draconiano e inquisitorio], che è anche magistrato di Cassazione, chi ha il coraggio di contraddirlo nel grado di giudizio successivo?”.
Nessun potere è assoluto e ad ogni potere si associa un compito. Interpretare quel compito e mantenere la propria azione al suo interno è esattamente quello che deve fare chiunque eserciti un potere, piccolo o grande, pubblico e privato. Tuttavia, solo leggere ciò che è accaduto fa accapponare la pelle.
La crisi che stiamo vivendo ha come caratteristica fondamentale l’incertezza. La situazione cambia ogni giorno. Informazioni, articoli, scenari – più o meno verosimili – si susseguono: tuttavia è tempo di decidere, visti i cambiamenti che ci saranno. Il non decidere è una decisione, spesso la peggiore possibile. Allo Stato serve il coraggio di semplificare una volta per tutte la macchina burocratico-fiscale e smetterla di “raccattare” gettito senza valide basi di ragionamento economico-giuridico.
E noi andiamo avanti a ripulire i nostri atti (e d’ora in poi anche i progetti di fusione e di scissione?) dalla parolaccia “finanziamenti”, continuando a perdere tempo prezioso davanti alle strampalate interpretazioni che generano incertezze laddove dovrebbero produrre certezza del diritto.

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La parola sconcia (a proposito della Cassazione in tema di finanziamento soci….) ultima modifica: 2020-06-10T08:30:44+02:00 da Redazione Federnotizie
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