- L’evoluzione normativa della società tra avvocati.
L’esercizio della professione forense in forma societaria [1] ha trovato legittimazione nel nostro ordinamento ad esito di un percorso lungo e tortuoso, che si è intrecciato con quello delle società tra professionisti, dalle quali tuttavia, come meglio si vedrà, nonostante i notevoli punti di contatto, le società tra avvocati hanno teso in qualche modo a distanziarsi, demarcando la specialità del proprio ambito di applicazione.
di Marco Avagliano, notaio
Dette società sono state disciplinate per la prima volta, in maniera compiuta e autonoma, dal d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, di attuazione della Direttiva comunitaria n. 98/5/CE, del 16 febbraio 1998; provvedimento questo che, innestandosi nel dibattito tuttora in corso sui delicati rapporti tra impresa e professioni intellettuali, aveva confermato l’estensione nei riguardi di queste ultime di alcune norme e soprattutto modelli destinati alle prime, al fine di incentivarne e agevolarne l’attività [2].
La qualità della produzione legislativa successiva, che avrebbe dovuto operare un ponderato avvicinamento dei due mondi professionale e imprenditoriale e la realizzazione di un equo contemperamento, non è stata tuttavia coerente con gli intenti (dichiarati e/o sperati).
Sono seguite infatti, dapprima la l. 12 novembre 2011, n. 183, sulle società di professionisti, e il suo regolamento di attuazione, d.m. 8 febbraio 2013, n. 34; nel mentre la delega contenuta all’articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 247; da ultimo l’art. 1, comma 141, della l. 4 agosto 2017, n. 124, ha introdotto, nella citata l. 31 dicembre 2012, n. 247, l’articolo 4 bis [3], recante la disciplina dell’”esercizio della professione forense in forma societaria”, come infine integrata dall’art. 1, comma 443, della l. 27 dicembre 2017, n. 205.
Dette novità, tuttavia, oltre a presentare il difetto di una forte lacunosità, invece di dirimere le problematiche insorte con le precedenti disposizioni e di procedere all’auspicato loro riordino sistematico, contribuiscono vigorosamente ad aggravarle. L’art. 4 bis, mentre provvede ad abrogare espressamente l’art. 5 della mai attuata delega della l. 247 del 2012, non prende posizione sui testi del 2001 e del 2011, né tantomeno si sforza in alcun modo non solo di rivelare un minimo disegno prospettico, ma anche di immaginare una qualche tangibile forma di coordinamento o raccordo con gli stessi.
La loro evidente disorganicità, è stata d’altra parte confermata dalla recente Cassazione a Sezioni Unite, 19 luglio 2018, n. 19282 [4], che ne ha sancito e ha tentato di superare, non senza qualche lato d’ombra, la confusione originata.
- Le problematiche di coordinamento. La sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 19 luglio 2018, n. 19282.
Da questo punto di vista, le perplessità che si pongono sono essenzialmente due e precisamente:
- se la società tra avvocati venga retta sia dalle disposizioni del 2001 che da quelle del 2017, ovvero, in forza di un criterio di successioni di leggi nel tempo, solo da quelle più recenti;
- se le prescrizioni, di legge e regolamentari, delle società tra professionisti del 2011 e del 2013, fungano o meno da normativa di base, e dunque residuale e, in caso affermativo, in quale misura, per quelle situazioni non effettivamente disciplinate dalla scarno articolato di settore del 2017. Al primo interrogativo, va premesso che entrambi i provvedimenti, seppur con forme notevolmente diverse, sono rivolti all’identico ambito di attività, ossia l’esercizio in forma societaria di quella forense. Essi dunque tendono in buona misura a sovrapporsi, e tenuto conto che il più comprende il meno, si è stati da subito tentati di dare, conquistati soprattutto da un desiderio di effettiva semplificazione normativa, una risposta favorevole all’avvenuta rimozione anche del decreto del 2001. Ma ha difettato un’espressa enunciazione in tal senso da parte della legge del 2017, che pure si era preoccupata di depennare la disposizione del 2012 [5]. La conclusione del superamento della disciplina anteriore nel suo complesso e dell’applicazione effettiva di quella più recente sembrerebbe essere stata accolta, in qualche modo cristallizzata, dalla richiamata Cassazione a Sezioni Unite 19282 del 2018. Ad onor del vero, detta conclusione non appare così nitida, avendo la Corte statuito in relazione ad un caso talmente concreto e a fronte di un siffatto dedalo normativo, da lasciare in qualche misura adito a perplessità. Il principio di diritto in fine enunciato tuttavia sancisce lapidariamente, senza operare particolari distinzioni, che “dal 1°.1.2018 l’esercizio in forma associata della professione forense è regolato dall’art. 4-bis della legge n. 247 del 2012”, di “sostituzione” della previgente disciplina contenuta negli artt. 16 e ss. del d.lgs. 96 del 2001. Il secondo dubbio concerne invece il fatto se vada avvalorata in qualche modo la mancanza o la non esaustività di una disciplina organica effettivamente di base o comunque residuale sull’esercizio in forma societaria delle professioni cosiddette liberali. In particolare si dubitò molto dell’applicabilità della legge del 2011 all’attività forense, e detta eventualità è stata per lo più respinta [6], anche in virtù della salvezza delle discipline di settore (art. 9 comma 10, della legge 183 del 2011) e delle norme regolamentari [7]. Nell’attuale e ancora più caotico contesto legislativo, si rafforza l’interrogativo se tale “singolarità” consenta o al contrario impedisca recisamente l’applicabilità anche nei riguardi delle s.t.a. delle regole generali dettate per le s.t.p.; e in caso di risposta affermativa, in quale misura e a quali condizioni [8]. Sul punto è intervenuta ancora la citata Cassazione a Sezioni Unite 19282 del 2018 che, prendendo atto “che in materia di società tra professionisti (avvocati e non) vi è stato un problematico sovrapporsi nel tempo di scelte legislative tra loro non sempre coerenti”, ha sancito la prevalenza della specialità della nuova disciplina del 2017 sulla generale e anteriore disposizione dell’art. 10 della l. 183 del 2010.
3. La nuova disciplina della società tra avvocati ai sensi della legge 124 del 2017.
Sorvolando sulle inevitabili e pur tuttavia giuste critiche alla deficitaria tecnica legislativa adoperata, possiamo notare come si preveda, al primo comma del nuovo art. 4 bis della l. 247 del 2012, che l’esercizio della professione forense in forma societaria è consentito, adesso, indistintamente, a società di persone, di capitali e cooperative. La libertà di elezione del tipo concreto tra quelli ordinariamente disposti dalla legge convalida a sua volta che l’idea che la società tra avvocati non ne configuri uno a sé stante, ma uno schema cui applicarsi la disciplina imperativa e dispositiva comune [9]. La legge più in generale tace sui requisiti di legge e pubblicitari, ma è evidente che dovrà farsi riferimento a quelli prescritti per il modello societario concretamente prescelto. Per le stesse viene prevista, sempre al medesimo primo comma, l’iscrizione in un’apposita sezione speciale dell’Albo tenuto dall’Ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la società. A differenza di quanto disposto dal d.lgs. 96 del 2001 e dalla l. 247 del 2012, possono essere sì soci gli avvocati, ma [10] non di necessità solo loro. Il secondo comma dell’art. 4 bis prevede, infatti, da un lato un’apertura alla copartecipazione di ulteriori soggetti, professionisti o non; dall’altro una peculiare multi-disciplinarietà [11]. Pena lo scioglimento della società [12], “i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni”. Dal che discende che:
- 1) l’unica categoria essenziale è quella dei soci avvocati, risultando meramente eventuali quelle degli altri soggetti professionisti e non;
- 2) i soci non professionisti, qualunque ne sia il numero e il tipo societario concretamente eletto, possono raggiungere al massimo fino ad un terzo del capitale sociale e dei diritti di voto;
- 3) in mancanza di altri professionisti, gli avvocati devono detenere quantomeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto;
- 4) fermo restando il suddetto rapporto, in presenza di ulteriori professionisti non sono peraltro previste soglie minime di partecipazione degli avvocati o comunque di ripartizione della suddetta percentuale [13].
Un notevole annacquamento del carattere legale della società può tuttavia discendere dalle regole di compresenza con gli altri (indistinti) professionisti. La mancanza di un grado minimo di partecipazione degli avvocati rispetto a questi ultimi conduce alla bizzarra conseguenza che, fermo restando il limite congiunto dei due terzi, gli avvocati potranno, al limite, essere anche solo uno e per una proporzione, anche irrisoria, numerica, del capitale sociale e dei diritti di voto. La questione non è puramente formale, tutt’altro. Si potrebbe infatti giungere al paradosso che, ad onta del lessico legislativo, più che “tra avvocati” detta società dovrebbe allora indicarsi “con avvocato” [14], con ciò ponendo, in particolare ove l’attività prevalentemente svolta non sia quella legale, un delicato dubbio di individuazione dei confini della fattispecie della stessa [15]. Sempre al fine di evitare indebiti utilizzi di tali società, è fatto poi esplicito divieto di partecipare alle società tra avvocati per il tramite di società fiduciarie, trust o per interposta persona. Non è riprodotto d’altra parte il divieto di partecipazione ad altra società di avvocati già presente nei precedenti provvedimenti, salva comunque la possibilità di prevederlo in via convenzionale. E’ possibile poi aversi una società unipersonale, quantomeno di capitali, sin dalla fase costitutiva? La legge non lo esplicita, ma sembra possano valere le norme codicistiche sul punto, e dunque la plausibilità della loro costituzione anche con un unico socio (avvocato) ove si adottino i tipi capitalistici [16].
Infine, va ricordato come costituiscano specifiche cause di esclusione la sospensione, la cancellazione o la radiazione dall’albo in cui i soci sono iscritti.
4. I conferimenti.
Va escluso che i conferimenti nella società di avvocati debbano necessariamente consistere in apporti d’opera [17]. Nulla impedisce infatti che i soci professionisti sottoscrivano e liberino quote di capitale sociale anche solo in denaro, o in natura se lo preferiscono, e gestiscano i propri apporti professionali secondo altre forme, comunque non obbligatorie, ivi comprese azioni o quote con prestazioni accessorie o dotate di particolari diritti e doveri, ovvero accordi e patti parasociali tra loro intercorrenti. Tra i conferimenti prettamente non pecuniari non sarà insolito riscontrare – laddove non si prediliga l’adozione di un meccanismo di tipo trasformativo – quello del proprio studio professionale [18]: e dunque dell’attività sino a tale momento svolta, con specifico riferimento, oltre ai beni strumentali che lo compongono, al delicato profilo del suo avviamento e in particolare della “clientela” che si è col tempo acquisita. Altra forma di particolare conferimento, anche slegata da quella predetta, potrebbe essere costituita pure dal solo “nome” dello studio, in particolare se risalente nel tempo o comunque, per ragioni economiche, di prestigio o anche solo affettive, dotato di ineluttabile valore.
5. La governance della società tra avvocati.
A tentare di arginare la possibilità di etero-direzione della società, soccorrono, sebbene in una versione più riduttiva rispetto a quella della precedente delega (art. 5, secondo comma, lett. d), della l. 247 del 2012 [19]), le successive lettere b) e c) del secondo comma dell’art. 4 bis, che prescrivono che:
- l’organo di gestione può essere composto solo da soci;
- ai soci avvocati è destinata la maggioranza dei componenti;
- i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.
Il vero vulnus alle intenzioni del legislatore si rinviene peraltro in ciò che non è scritto. A differenza della previsione in tema di partecipazione al capitale e al voto, non è disposto, per il mancato assolvimento di detti quorum in materia di gestione, né lo scioglimento della società, né alcuna altra espressa conseguenza. Sicché rimane dubbia la sanzione per la correlata violazione, dovendosi tuttavia escludere che, in mancanza di apposita previsione voluta dai soci, sicuramente opportuna, alla sua inosservanza consegua la dissoluzione della società.
6. La ragione o la denominazione sociale.
L’art. 1, comma 443, della citata l. 27 dicembre 2017, n. 205, ha introdotto all’art. 4 bis in oggetto, il comma 6 bis che specifica l’obbligo di inserire nella (ragione e) denominazione sociale l’indicazione di “società tra avvocati”. E’ evidente che vadano osservate anche le indicazioni relative al modello societario concretamente prescelto [20]; e dunque, l’indicazione, anche per acronimo, del corrispondente tipo unitamente, nel caso di società in nome collettivo o in accomandita semplice, al nome e cognome di uno dei soci illimitatamente responsabili o di un accomandatario (artt. 2292, primo comma, 2314, primo comma, e 2453 c.c.), ma non necessariamente di un avvocato o di un professionista. La previsione è analoga a quella compiuta dall’art. 18 del d.lgs. 96 del 2001, ma non sono riportate le ulteriori prescrizioni. Per cui non sarà obbligatorio dover esporre il titolo professionale di uno o più soci, né aggiungere la locuzione “ed altri”. Non si prevede letteralmente la sostituibilità con il solo acronimo “s.t.a.”: sebbene non si vedano ragioni sostanziali per escluderla.
7. L’oggetto sociale.
La legge 124 del 2017 sembra disinteressarsi dell’oggetto, in tal modo sollevando interrogativi ampi: primo tra tutti quello se lo stesso debba essere o meno esclusivo [21]. La mancata espressa pretesa di tale requisito potrebbe allora far propendere per l’affiancamento a quella forense di qualsiasi altro tipo di attività. Detta ambiguità legislativa risulta solo apparente: la totale libertà striderebbe troppo col sistema dell’ordinamento forense, che, si crede, non possa tollerare che quella degli avvocati, per la rilevanza e delicatezza che detta figura assume e pretende, anche a livello costituzionale, non sia funzione in qualche misura circoscritta o comunque circondata da un certo riguardo. D’altra parte è la legge stessa che, nel dedicarsi a tale materia, ne delimita l’applicazione: “L’esercizio della professione forense in forma di società è consentito a …” (art. 4 bis, primo comma, della l. 247 del 2012 come innovata dalla l. 124 del 2017), deponendo dunque a favore di una certa sua riserva o comunque “destinazione”. Detti rilievi andranno tuttavia vagliati e completati, come si vedrà a breve, alla luce della possibile partecipazione di altri professionisti e di conseguente di multi-disciplinarietà.
Anche l’esatta individuazione dell’oggetto cosiddetto “forense” non è, a ben vedere, agevole. La relativa legge ordinamentale prevede, quali “attività esclusive dell’avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali” (art. 2, secondo comma, della l. 247 del 2012). Non può tuttavia tacersi il peso che l’attività di assistenza legale stragiudiziale – si pensi alla consulenza e a tutti gli inerenti servizi, anche di natura negoziale e fiscale, svolti nei riguardi delle imprese e nelle operazioni straordinarie o sinergiche – abbia ormai assunto nell’agire di tanti studi legali, venendone spesso a costituire la principale se non l’unica competenza, oltre che fonte di reddito [22]. Occorre quindi chiedersi se la presenza di altri professionisti abbia rilievo solo sulla composizione della compagine sociale, ovvero incida, come si crede, anche sulla effettiva scrittura dell’oggetto della società tra avvocati. La sua “predeterminazione” potrà dunque essere mitigata dall’accostamento di attività multidisciplinari, sempre tuttavia riferentesi a professioni regolamentate [23] e nei limiti di compatibilità previsti dall’ordinamento forense (artt. 18 e 19 della l. 247 del 2012 [24]). Di converso, non si crede possano invece inserirsi nell’oggetto altre attività economiche non professionali e non strettamente funzionali o ancillari a quelle principali [25].
8. Personalità della prestazione e responsabilità professionale.
Si è visto che la società tra avvocati è una peculiare forma di società professionale, e tra professionisti nella variante multidisciplinare. La legge ribadisce la salvezza del principio di prestazione personale della professione (art. 4 bis, terzo comma, l. 124 del 2017). L’incarico conferito alla società [26] può infatti essere svolto solo da soci professionisti “in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente”. Vanno dunque assicurate dagli stessi, e per tutta la durata dell’incarico, indipendenza e imparzialità, così come vanno dichiarati possibili conflitti di interesse o cause di incompatibilità, già sussistenti o anche sopraggiunti [27]. Tuttavia, la disciplina appare più scarna rispetto a quella condotta dalla legge sulle s.t.p. del 2011 (art. 10, quarto comma, lett. c) e c bis)) e dal conseguente regolamento del 2013 (artt. 3 ss.) [28]. E ciò non solo dal punto di vista informativo, ma soprattutto da quello della diretta designazione da parte del cliente del socio che eseguirà l’incarico professionale: sì da poter ravvisare un vero e proprio scadimento della personalità della prestazione, in linea con la paventata impersonalità conseguente allo schema societario. La legge dà atto che la responsabilità della società non vale ad escludere la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione (art. 4 bis, 4 comma) [29]. L’esplicazione normativa di tale doppio regime ha un particolare rilievo soprattutto qualora si intenda adottare un modello capitalistico, onde avvalersi del relativo schermo societario, probabilmente, sotto tale profilo, in buona parte vanificato negli effetti concreti.
9. Il fallimento delle società tra avvocati.
Come per le società tra professionisti, non si prevede alcunché per il caso di fallimento di tali società. A differenza di quanto disposto dal d.lgs. del 2001 e dall’art. 5 della l. 247 del 2012, non ne viene disposta l’espressa esclusione, sicché appare difficile una loro considerazione in termini di totale esenzione da tali procedimenti. L’identità di ratio, in particolare la non assimilazione ad un’attività d’impresa tout court, potrebbe tuttavia, nel sorvolare l’omissione letterale, far propendere per una conclusione analoga anche nei riguardi di quelle previste dal recente provvedimento, ferma restando comunque la possibilità dell’azionabilità delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento [30]. Il che non impedisce, anche a prescindere dalla materiale scrittura dell’oggetto e in una valutazione che sia condotta caso per caso, l’emersione di una più connotata caratteristica imprenditoriale della corrispondente attività, con ciò aprendo la strada, ricorrendone i presupposti, alla dichiarazione di fallimento vera e propria [31].
Il presente articolo costituisce estratto dal più ampio studio “La “nuova” società tra avvocati alla luce della legge 4 agosto 2017, n. 124 e della Cassazione a Sezioni Unite 19 luglio 2018, n. 19282”, in corso di pubblicazione in Riv. dir. comm.; e destinato, unitamente alle corrispondenti formule, al volume Società in generale e società di persone, diretto da M. Avagliano, in Formulario notarile commentato, a cura di G. Petrelli, Milano, anch’esso in corso di pubblicazione.
[1] Per una ricognizione bibliografica in tema di società tra avvocati si rinvia ad: Aa. Vv., La società tra avvocati, a cura di L. De Angelis, Milano, 2003; G. Alpa, Le società tra avvocati. Note preliminari, in Aa. Vv., Le società tra i professionisti, Milano, 2013, p. 1 ss.; R. Baratta – V. Ficari – C. Ibba – G. Marasà – N. Riccardelli – G. Scognamiglio – M. Stella Richter, Le società di avvocati (Commento al d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96), Torino, 2002; M. Cian, Il cantiere aperto delle società “tra professionisti”: prime note sulle novità nella legge sulla concorrenza (legge n. 124 del 2017), in Studium iuris, 2017, p. 1257 ss.; R. Danovi – S. Bastianon – G. Colavitti, La libertà di stabilimento e la società tra avvocati. D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, Milano, 2001; R. Danovi, Professione forense e società di capitali tra emergenze e urgenze, in Corr. giur., 2012, p. 5 ss.; C. Ibba, La società fra avvocati: profili generali, in Riv. dir. civ., 2002, II, p. 355 ss.; Id., Società fra avvocati e tipi societari, in Giur. comm., 2003, I, p. 575 ss.; Id., La partecipazione sociale nelle società tra professionisti e nelle società tra avvocati, in Nuove leggi civ. comm., 2014, p. 621 ss.; G. Marasà, Società e associazioni forensi dopo le modifiche introdotte dall’art. 1, comma 141, l. 4 agosto 2017, n. 124: prime considerazioni e interrogativi, in Giur. comm., 2018, I, p. 28 ss.; P. Montalenti, La società tra avvocati, in Società, 2001, p. 1169 ss.; Id., La società tra avvocati, in Studi in onore di Pietro Schlesinger, t. IV, Milano, 2004, p. 2897 ss.; Id., Società tra professionisti, società tra avvocati, associazioni professionali: la montagna e il topolino, in Giur. comm., 2014, II, p. 268 ss.; A. Pisani Massamormile, Trasformazione da e in società di avvocati, in Riv. dir. comm., 2005, I, p. 189 ss.; A. Ruotolo, Scioglimento di società fra avvocati e assegnazione ai soci, Quesito n. 111-2011/I, in Consiglio Nazionale del Notariato, Studi e materiali, vol. 4/2011, Milanofiori Assago, 2011, p. 1510 s.; P. Spada, La società tra avvocati, in Dir. form., 2002, p. 1511 ss.; sul tema dei delicati rapporti tra società di avvocati e norme deontologiche, si rinvia a M. Gozzi, Prime riflessioni di carattere deontologico sulla “nuova” società tra avvocati, in questa Rivista; e già R. Danovi, Norme deontologiche e responsabilità disciplinare nelle società professionali, in Corr. giur., 2013, p. 1249 ss.
[2] Il tutto però si sarebbe dovuto realizzare pur sempre nel rispetto delle funzioni e prerogative tipiche dell’avvocato e, soprattutto delle istanze di indipendenza e dell’autonomia alle stesse inscindibilmente correlate, nell’interrelazione, tutt’altro che scontata o comunque monolitica, con il principio della personalità della prestazione, e la conseguente responsabilità, e il divieto di forme mascherate di esercizio abusivo della professione.
[3] Ma forse sarebbe stato più ordinato, se non elegante, prevedere un nuovo art. 5 contenente la nuova disciplina, al posto di cancellare il previgente e introdurre l’ennesimo bis.
[4] In CNN Notizie 20 luglio 2018, con nota di A. Ruotolo – D. Boggiali, Per l’esercizio della professione forense ammesso solo il ricorso alle società tra avvocati, che si esaminerà meglio di seguito; e in Società, 2018, p. 1109 ss., con nota di A. Busani, Società multi-professionali legittime, ma con profonde contraddizioni.
[5] M. Cian, Il cantiere aperto delle società “tra professionisti”, cit., p. 1259.
[6] Si vedano G. Marasà, I confini delle società tra professionisti, in Società, 2012, p. 403 s.
[7] L’opinione a favore della “specialità” della disciplina della società tra avvocati risulta, in buona parte, se non convalidata, quantomeno corroborata pure dalla successiva duplicità di separata e apposita previsione, sia ad opera della (inattuata e oggi abrogata) delega del citato art. 5 della legge 247 del 2012, sia della recente legge 124 del 2017.
[8] Per M. Cian, Il cantiere aperto delle società “tra professionisti”, cit., p. 1260, “è chiaro che i due blocchi regolamentari possono porsi in posizione di reciproca pariteticità ed equiordinazione (il che non escluderebbe peraltro di per sé la ricorribilità all’analogia, ma imporrebbe di ricercarne di volta in volta il fondamento), oppure in un rapporto gerarchico, con l’art. 10 a rappresentare il sistema generale e l’art. 4-bis quello speciale (il che renderebbe più agevole, ancorché non automatica l’integrazione). Specularmente, il modello più recente sollecita ad interrogarsi sulle regole di quello del 2011 per gli aspetti in questo non espressamente normati”.
[9] Vedi in tema di s.t.p., G. Marasà, I confini delle società tra professionisti, cit., p. 401; e già con riferimento al d.lgs. 96 del 2001, P. Spada, La società tra avvocati, cit., p. 1513.
[10] E ciò nonostante le resistenze operate dalla categoria forense: si legga ad esempio l’intervento di R. Danovi, L’avvocato tutela i diritti, non i soci di capitale, in Sole24ore, 2 febbraio 2016, p. 47.
[11] Rimarca come dal legislatore sia stata legittimata la costituzione di società forensi soggettivamente “miste”, e che detta innovazioni rileva tanto sul piano della disciplina, quanto della individuazione della fattispecie, G. Marasà, Società e associazioni forensi dopo le modifiche introdotte dall’art. 1, comma 141, l. 4 agosto 2017, n. 124, cit., p. 33.
[12] E fatto salvo, sempre ai sensi del medesimo secondo comma, il ripristino della proporzione prevista dalla legge entro sei mesi.
[13] Vedi anche G. Marasà, Società e associazioni forensi dopo le modifiche introdotte dall’art. 1, comma 141, l. 4 agosto 2017, n. 124, cit., p. 33 s., che rileva come la legge del 2017 intenda scongiurare che alla società possa imputarsi un comportamento essenzialmente imprenditoriale, ex art. 2238 c.c., più che professionale; sul mantenimento delle opacità della precedente norma, si confronti anche M. Cian, Il cantiere aperto delle società “tra professionisti”, cit., p. 1261. Sull’interpretazione della (analoga ma più riduttiva) norma della l. 183 del 2011 (art. 10, quarto comma, lett. b)), si confrontino le contrapposte opinioni: a favore della alternatività e non cumulatività del criterio per teste e per quote, di D. Boggiali – A. Ruotolo, Società tra professionisti – questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, Studio di Impresa n. 224-2014/I, approvato dall’Area Scientifica – Studi d’Impresa del 24 marzo 2014, approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 3 aprile 2014, in CNN Notizie del 14 aprile 2014; Id., Società tra professionisti e maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni e decisioni (in nota a Trib. Treviso, 20 settembre 2018), in CNN Notizie del 15 novembre 2018, Settore Studi. Giurisprudenza; e del Comitato Notarile del Triveneto, Orientamento Q.A.10, pubbl. 9/13 – motivato 9/13, in Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamenti del Comitato Triveneto dei notai in materia di atti societari, s.l., 2017, p. 596 s.; contra, per la necessaria coesistenza di entrambi i presupposti, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, nota prot. PO 150/2014 del 26 maggio 2014; e nota prot. PO 319/2017, del 30 aprile 2018; Trib. Treviso, 20 settembre 2018, in CNN Notizie del 15 novembre 2018, Settore Studi. Giurisprudenza, con nota di A. Ruotolo – D. Boggiali, Società tra professionisti e maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni e decisioni, cit.
[14] Certo, può forse considerarsi anche non assurdo che un avvocato costituisca, ad esempio, insieme ad un geometra e ad un perito, nonché ad un esterno apportatore di finanziamento o competenze puramente tecniche, una società comunque forense. Ma la legge, all’apparenza, facultizza anche che un avvocato, magari con una partecipazione effimera, costituisca insieme ad una pletora di altri soggetti non rivestenti tali qualifica, quanto bensì professionisti altri, una società, che verrebbe comunque denominata, in presenza del corrispondente oggetto, obbligatoriamente “tra avvocati” (comma 6 bis): e ciò senza alcun collegamento, dunque, se non nominalistico, all’esercizio di detta professione effettivamente da coloro ai quali è riservata; vedi anche M. Cian, Il cantiere aperto delle società “tra professionisti”, cit., p. 1260; e G. Marasà, Società e associazioni forensi dopo le modifiche introdotte dall’art. 1, comma 141, l. 4 agosto 2017, n. 124, cit., p. 36.
[15] G. Marasà, Società e associazioni forensi dopo le modifiche introdotte dall’art. 1, comma 141, l. 4 agosto 2017, n. 124, cit., pp. 33 e 36; e vedi già per la s.t.p., C. Ibba, Le società tra professionisti: ancora una falsa partenza?, in Riv. not., 2012, I, p. 10.
[16] Vedi già con riferimento alla s.t.p. del 2011: C. Ibba, Le società tra professionisti: ancora una falsa partenza?, cit., p. 11; M. Cian, La nuova società tra professionisti. Primi interrogativi e prime riflessioni, in Nuove leggi civ. comm., 2012, p. 12; D. Boggiali – A. Ruotolo, Società tra professionisti – questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, cit.
[17] In tal senso, già in relazione al d.lgs. 96 del 2001, M. Stella Richter, Costituzione, modifiche e nullità, in R. Baratta – V. Ficari – C. Ibba – G. Marasà – N. Ricciardelli – G. Scognamiglio – M. Stella Richter, Le società di avvocati, cit., p. 80; e nei riguardi della società tra professionisti, C. Ibba, Le società tra professionisti: ancora una falsa partenza?, cit., p. 11 s.; D. Boggiali – A. Ruotolo, Società tra professionisti – questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, cit.
[18] Vedi in giurisprudenza Cass. 9 febbraio 2010, n. 2860, in Notariato, 2010, p. 381 ss., con nota di G. Musolino, Professioni intellettuali e impresa: la cd. cessione di clientela di uno studio professionale; Cass., 7 agosto 2002, n. 11896, in Giust. civ. mass., 2002, p. 1499.
[19] Per i dubbi sulle diverse varianti organizzative, si confronti M. Cian, Gli assetti proprietari nelle società tra professionisti, cit., p. 354 s.
[20] Vedi in tema di s.t.p., P. Guida, L’atto costitutivo della società tra professionisti, in Notariato, 2013, p. 605; C. Ibba, Le società tra professionisti: ancora una falsa partenza?, cit., p. 13 s.; D. Boggiali – A. Ruotolo, Società tra professionisti – questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, cit.
[21] Come invece specificamente richiesto dall’art. 17, comma secondo, del d.lgs. 91 del 2001, dall’art. 10, quarto comma, lett. a), del d.lgs. 183 del 2011, e dall’ormai dismesso art. 5, secondo comma, lett. a), della medesima l. 247 del 2012.
[22] E si veda l’Orientamento Q.A.12, del Comitato Notarile del Triveneto, pubbl. 9/13 – motivato 9/13, in Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamenti del Comitato Triveneto dei notai in materia di atti societari, cit., p. 598 ss.; sulla non necessaria soggiacenza dell’attività di consulenza legale, in sé per sé considerata, al regime della società tra avvocati (del 2001, che peraltro all’art. 16, primo comma, faceva espresso riferimento all’attività giudiziale), e dunque per l’additabilità a quella collettiva della medesima libertà di quella individuale, si veda C. Ibba, Società fra avvocati e tipi societari, cit., p. 576 s.; si pone invece per la riserva a favore degli avvocati dell’attività di consulenza professionale, cioè abituale e sistematica, P. Montalenti, La società tra avvocati, cit., p. 2904 ss.
[23] A favore della società legali soggettivamente miste e della loro multi-professionalità, si pone esplicitamente G. Marasà, Società e associazioni forensi dopo le modifiche introdotte dall’art. 1, comma 141, l. 4 agosto 2017, n. 124, cit., p. 36; e in tal senso si è espresso l’Ordine degli Avvocati di Milano con la nota del 7 febbraio 2018; vedi anche M. Cian, Il cantiere aperto delle società “tra professionisti”, cit., p. 1260.
[24] Un utile indizio può anche essere fornito dall’elenco del Decreto del Ministero di Giustizia 4 febbraio 2016, n. 23, per l’individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni di avvocati.
[25] In tal senso anche M. Cian, Il cantiere aperto delle società “tra professionisti”, cit., p. 1260.
[26] E in questo sta la principale differenza rispetto alle associazioni professionali, in quanto in detti ultimi casi, pur configurando le stesse soggetti di diritto, l’incarico è conferito direttamente ai singoli associati.
[27] Si veda già in tema di s.t.p. anche M. Cian, Gli assetti proprietari nelle società tra professionisti, cit., p. 359 ss., anche per le questioni sollevabili tra poteri di direttiva della società e possibilità del socio professionista di rifiutare l’incarico, facoltà ancor più pregnante ove lo stesso non sia socio d’opera.
[28] Sulla quale si confronti R. Danovi, Norme deontologiche e responsabilità disciplinare nelle società professionali, cit., p. 1249 ss.
[29] Non è tuttavia previsto espressamente l’obbligo di dotarsi di adeguata polizza assicurativa, prescritto per le s.t.p. dall’art. 10, quarto comma, lett. c bis): sebbene lo stesso discenda comunque, per gli avvocati, dalle nette prescrizioni anche deontologiche già fissate in materia forense (art. 12 della l. 247 del 2012 e art. 16 del Codice Deontologico Forense).
[30] A. M. Leozappa, Il sovraindebitamento del debitore fallibile, delle società professionali e degli enti pubblici, in Giur. comm., 2015, I, p. 591 ss.
[31] Sulla correlazione tra fallimento e qualificazione in termini d’impresa, si confronti ancora G. Marasà, I confini delle società tra professionisti, cit., p. 402.

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