La normativa antiriciclaggio: pillole di novità tra vecchia e nuova disciplina

L’entrata in vigore del d.lgs. 90/2017 di recepimento della Quarta Direttiva comunitaria si accompagna, come ormai noto, ad importanti novità nell’operare quotidiano del professionista, che si vede chiamato ad abbandonare certi lidi sicuri (uno per tutti: l’esonero apodittico dagli obblighi di adeguata verifica per gli istituti di credito) per approcciare agli obblighi antiriciclaggio con uno sguardo “a tutto tondo” e con una sempre maggiore consapevolezza del cd. “approccio basato sul rischio” in vista della cd. “mappatura del rischio”.

di Laura Piffaretti, notaio in Lecco e Sara Carioni, notaio in Fara Gera d’Adda

Le presenti brevi note hanno lo scopo di mettere a fuoco, dopo l’approvazione delle Regole tecniche da parte del Consiglio Nazionale del Notariato e il relativo avallo da parte del MEF, alcune delle più significative novità che guidano il notaio nell’operare quotidiano ai fini del “controllo antiriciclaggio”, con la consapevolezza che la materia è estremamente fluida, posto che la legislazione europea è già andata oltre, con l’emanazione della Quinta Direttiva Comunitaria (n. 2018/843), entrata in vigore il 9 luglio 2018 e che dovrà essere recepita dai Paesi dell’Unione entro il 10 gennaio 2020 e posto che, ancora ad oggi, non risultano attuate alcune delle incombenze previste dalla Quarta Direttiva Comunitaria come recepita dal d.lgs. 90/2017 (una tra tutti: l’attivazione della Sezione protetta del Registro imprese quale collettore delle informazioni sui titolari effettivi, che avrebbe dovuto intervenire entro il 4 luglio 2018, per la quale non è stato ancora emanato il relativo decreto attuativo del MEF).

Esenzione dagli obblighi di adeguata verifica in relazione a particolari categorie di soggetti: prima e dopo.

Il precedente testo del D. Lgs. 231/2007 (rimasto in vigore fino al 4 luglio 2017) prevedeva, all’articolo 25, che i soggetti obbligati non fossero tenuti all’osservanza degli obblighi di adeguata verifica, disciplinati dagli articoli immediatamente precedenti, in alcuni specifici casi, e precisamente nei casi in cui il cliente fosse:

uno dei soggetti indicati all’articolo 11, commi 1 e 2, lettera b) (quali, ad esempio, Banche, Poste Italiane, SIM, SICAV, SGR, gli agenti di cambio, le società di riscossione dei tributi, Cassa Depositi e Prestiti);
un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva;
un ente creditizio o finanziario situato in uno stato extracomunitario, che imponesse obblighi equivalenti;
una società o un altro organismo quotato con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ovvero una società o un altro organismo quotato di Stato estero soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria;
un ufficio della pubblica amministrazione ovvero una istituzione o un organismo che svolgesse funzioni pubbliche conformemente alla normativa comunitaria;
e sempre fermo il presupposto che non vi fosse sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Pertanto, nel caso in cui la prestazione richiesta al notaio avesse riguardato uno di questi soggetti, nei loro confronti il professionista non era tenuto ad eseguire l’adeguata verifica.

Il nuovo testo del D. Lgs. 231/2007, invece, non prevede più alcuna esclusione dagli obblighi di adeguata verifica, qualunque sia il cliente coinvolto nell’operazione.

Conseguentemente, qualunque sia la tipologia di cliente che partecipa all’atto o all’operazione che viene richiesta, il notaio sarà sempre tenuto ad eseguire l’adeguata verifica della clientela. In particolare, l’adeguata verifica (e, quindi, la ricerca del titolare effettivo) dovrà essere eseguita anche nel caso in cui cliente sia una Banca o una società quotata.

Per cercare di porre rimedio, quantomeno parzialmente, alla mancata riproposizione nell’attuale testo normativo delle ipotesi di esenzione sopra menzionate, è intervenuta la Regola Tecnica n.3.

Con questa Regola Tecnica si è riusciti, non potendo individuare ipotesi di esclusione assoluta, a identificare alcuni soggetti che possono essere considerati a basso rischio di riciclaggio e per i quali è possibile applicare misure semplificate di adeguata verifica.

Tra i soggetti che la Regola Tecnica n.3 individua, in via esemplificativa, tra quelli a basso rischio rientrano le società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato ovvero società o altri organismi quotati e sottoposti ad obblighi di comunicazione che impongono l’obbligo di assicurare un’adeguata trasparenza della titolarità effettiva; le pubbliche amministrazioni ovvero le istituzioni o gli organismi che svolgono funzioni pubbliche conformemente al diritto dell’Unione Europea e i soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi del D. Lgs. 385/1993, del D. Lgs. 58/1998 e del D. Lgs. 209/2005.

Per questi soggetti, qualora ne ricorrano in concreto i presupposti, qualora emerga in concreto un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e qualora non emergano fattori di dubbio, è possibile applicare misure semplificate di adeguata verifica, soprattutto nel caso in cui gli stessi pongano in essere un’operazione a loro espressamente riservata dalla legge in via esclusiva (per esempio atti di mutuo e tutti gli atti consequenziali o collegati).

In conclusione, pertanto, anche nel caso in cui cliente sia una Banca, l’adeguata verifica deve necessariamente essere eseguita, ancorché in forma semplificata.

Come si esegue, quindi, in questo caso l’adeguata verifica (semplificata)?

Occorre, innanzitutto, acquisire il documento di identità dell’esecutore (che, nel caso specifico, è il funzionario che interviene in atto), in modo da poterlo identificare, e verificare l’esistenza e l’ampiezza dei suoi poteri di rappresentanza (come già anche prescritto dall’articolo 54 del Regolamento di esecuzione della Legge notarile). La verifica dell’identità è, invece, un’attività meramente eventuale, da compiersi solo quando sussistano dubbi, incongruenze o incertezze in ordine alla veridicità dei dati.

In secondo luogo, occorre individuare il titolare effettivo.
Nelle more dell’istituzione del registro dei titolari effettivi in apposita sezione del Registro delle Imprese, è possibile ottenere l’informazione relativa al titolare effettivo semplicemente mediante richiesta all’esecutore, che è tenuto a fornirla; è altresì possibile procedere ad acquisire l’informazione mediante la consultazione di registri pubblici o altra fonte affidabile: in questo caso sarà opportuno far confermare per iscritto all’esecutore che l’informazione ottenuta in tal modo è tuttora valida.

Si ricorda che, sotto il vigore della precedente normativa, era ammessa l’eventualità che non fosse identificabile alcun titolare effettivo (in mancanza di partecipazioni qualificate nella società, come indicate dall’Allegato Tecnico). L’attuale testo normativo non prevede più tale ipotesi: conseguentemente, per i soggetti non persone fisiche, è sempre necessario pervenire all’individuazione del titolare effettivo che, ai sensi dell’art. 20 dell’attuale testo del D. Lgs. 231/2007, viene individuato nella persona fisica cui in ultima istanza è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente o il relativo controllo o, qualora il titolare effettivo non possa essere univocamente individuato attraverso questi criteri, nel soggetto o nei soggetti titolari dei poteri di amministrazione o di direzione dell’ente. Nel caso in cui il cliente sia una Banca, quindi, è verosimile ritenere che il titolare effettivo verrà indicato nella persona o nelle persone che la amministrano e ne hanno la legale rappresentanza (ed in questo senso si stanno orientando i principali Istituti di Credito che, su sollecitazione dell’ABI, hanno provveduto a consegnare istruzioni ai propri funzionari).

Non è necessario acquisire e conservare copia del documento di identità del titolare effettivo.

Non occorre acquisire informazioni sullo scopo o sulla natura della prestazione che siano ulteriori rispetto a quanto emerge dall’atto richiesto.

Non occorre verificare la consistenza patrimoniale del cliente, né l’origine dei fondi.

Si ricorda, infine, che in caso di incompleta o mancata adeguata verifica (pur permanendo l’obbligo di Legge di ricevere l’atto ai sensi dell’articolo 27 della Legge Notarile), sembra che la segnalazione sia da fare (ai sensi del combinato disposto degli articoli 35, comma 2 e 42, comma 4).

Le società fiduciarie

Premesso, come sopra, che l’entrata in vigore del d.lgs. 90/2017 segna un cambio di passo con riferimento all’adeguata verifica delle banche e dei soggetti vigilati, che non godono più dell’esonero di cui all’art. 25 del testo previgente, ciò si ripercuote, necessariamente, anche sugli obblighi di adeguata verifica nei confronti delle società fiduciarie.

Un veloce excursus storico consente di comprendere come la previgente normativa prevista per gli istituti di credito trovasse, almeno in parte, applicazione anche alle società fiduciarie e pertanto il “cambio di rotta” sui primi non può oggi non esplicare i suoi effetti anche nei confronti delle seconde.

L’art. 25 del previgente testo del d.lgs. 231/2007, che abilitava l’adozione di modalità semplificate consistenti nell’esonero dagli obblighi della sezione I, consentiva l’adozione di tali modalità semplificate al cospetto di soggetti indicati all’art. 11, ma solo se rientranti nell’elenco del comma 1, o nelle lett. b) e c) del comma 2 e non nella lett. a) del medesimo comma 2, quindi non includendo le fiduciarie fra i soggetti che generavano l’esonero.

Più nello specifico, l’art. 11 del d.lgs. 231/2007 – che per comodità di lettura si riporta – distingueva:

Gli intermediari finanziari cd. Qualificati o di primo livello (art. 11 comma 1), tra i quali si annoveravano:

Le Banche;
Poste Italiane S.p.A.;
Gli istituti di moneta elettronica;
Gli istituti di pagamento;
Le SIM;
Le SGR;
Le SICAV;
Le imprese di assicurazione;
Gli agenti di cambio;
Le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
Gli intermediari finanziari iscritti in apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia e previsto dall’articolo 106 del TUB;
Le succursali in Italia dei soggetti di cui sopra aventi sede in Stato estero;
La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;

Gli intermediari finanziari di secondo livello (art. 11 comma 2)
Tra questi di cui al comma 2, alla lett. a) si trovavano le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Ne consegue che, in base al previgente testo del d.lgs. 231/2007, alle fiduciarie diverse dalle SIM non risultavano applicabili modalità semplificate di identificazione della clientela, proprio in ragione del fatto che tale categoria di soggetti non rientrava nel novero di quelli di cui al primo comma dell’art. 11, unici destinatari dell’“adeguata verifica semplificata” allora prevista dall’art. 25.1

Ne consegue che le società fiduciarie, in quanto non espressamente contemplate nel novero dei soggetti di cui al comma 1, non potevano godere (quali soggetti passivi) dell’adeguata verifica semplificata (allora operante per i soggetti vigilati).

Si era così “profanata” la tutela della riservatezza dell’identità del fiduciante nei confronti dei terzi, in quanto alle stesse fiduciarie veniva richiesto di comunicare il nominativo del titolare effettivo (cioè della persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, della persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari) nel momento in cui operavano con un altro intermediario finanziario (ad esempio con una Banca) o con un professionista destinatario degli obblighi antiriciclaggio (notaio, avvocato, commercialista).2

Una conferma era stata espressamente data dal Dipartimento del Tesoro, il quale, a fronte di richiesta del Consiglio Nazionale del Notariato trasmessa con nota del 12 marzo 2009, aveva rilasciato ulteriori chiarimenti, concordati con Banca d’Italia e UIF, in ordine ad un atto notarile nel quale intervenisse una società fiduciaria, riconoscendo:

che l’art. 25 del d.lgs. 231 non consente di applicare l’adeguata verifica semplificata nei rapporti intrattenuti dal notaio con società fiduciarie;
che, conseguentemente, l’obbligo di adeguata verifica della clientela va adempiuto sia verso la società fiduciaria propria cliente, sia verso il fiduciante. Il notaio tratterà le informazioni rilasciate dalle fiduciarie ai sensi dell’art. 21 con le dovute cautele volte a garantirne la riservatezza;
nel caso in cui il notaio non sia in grado di identificare il fiduciante, dovrà valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta all’UIF.
Il panorama delle fiduciarie quali destinatarie degli obblighi di disclosure dell’identità del titolare effettivo aveva subito un cambiamento col successivo art. 9 comma 8 del D.Lgs. 141/2010, col quale si era introdotta, con riguardo agli obblighi di adeguata verifica nei confronti delle società fiduciarie, una nuova disciplina, limitatamente alle società fiduciarie di cui all’art. 199 TUF. Più nello specifico si era previsto per quelle società fiduciarie che svolgessero attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari, che le stesse potessero iscriversi in una sezione speciale dell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo Unico Bancario e venir sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia. Nei confronti di queste “nuove” società fiduciarie (ovvero a quelle iscritte al sopra citato albo speciale e sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia) veniva esteso il regime di applicazione della normativa antiriciclaggio previsto per gli intermediari bancari e finanziari.

L’articolo 27 del Decreto 141, infatti, aveva introdotto delle modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; più nello specifico, aveva modificato l’articolo 11 nel comma 1 e nel comma 2 (quello stesso articolo che, per come era strutturato, impediva, nella precedente stesura, di considerare le fiduciarie destinatarie degli obblighi di adeguata verifica semplificata).

Nel comma 1 veniva introdotta la lettera m-bis) avente il seguente tenore:
“le società fiduciarie di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”. Il secondo comma dell’articolo 11 era stato invece integrato, alla lettera a), aggiungendo dopo le parole “di cui alla legge 23 novembre 1939, n,. 1966” le parole: “ad eccezione di quelle di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

I risvolti pratici derivanti dall’appartenenza a tale categoria erano, da un lato, l’integrale osservanza degli obblighi antiriciclaggio (adeguata verifica della clientela, registrazione dei dati nell’archivio unico informatico e segnalazione delle eventuali operazioni sospette) e dall’altro l’applicazione del regime di esenzione previsto dagli articoli 25 e seguenti del d.lgs. 231/07.

Si era così assistito ad un allineamento dell’elenco dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio alla nuova articolazione dei controlli sugli intermediari.

Su questo impianto entra in vigore il d.lgs. 90 del 2017, che, nel recepire la Quarta Direttiva Comunitaria, come sopra ricordato, non prevede più categorie di soggetti assolutamente esonerati dagli obblighi di adeguata verifica; pertanto, come le Banche non sono più dispensate dagli obblighi di adeguata verifica della clientela, parimenti non lo sono più le fiduciarie, anche quelle che in precedenza godevano del regime di esenzione.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si applicano indistintamente a tutte le società fiduciarie ed è la stessa Banca d’Italia, nel suo comunicato del 10 febbraio 2018, a riconoscere espressamente come del tutto inapplicabile, perché non più conforme al dettato normativo, la parte terza del proprio provvedimento del 3 aprile 2013, dedicata alle misure semplificate di adeguata verifica.

Ne consegue che:

L’obbligo di adeguata verifica della clientela deve essere, probabilmente, adempiuto sia nei confronti della società fiduciaria che nei confronti del fiduciante.
Tutte le fiduciarie, senza più distinzioni tra fiduciarie ex art. 106 TUB e fiduciarie non iscritte nella Sezione Speciale, dovranno palesare il nominativo del fiduciante. Si ricordi che è compito degli Amministratori acquisire le informazioni circa la titolarità effettiva, informazioni che, tra l’altro, dovranno essere comunicate al Registro delle Imprese per l’iscrizione nell’apposita sezione (ancora non istituita). Questo dovere di trasparenza è ancora più enfatizzato dalla Quinta Direttiva comunitaria, approvata dal Parlamento europeo il 19 aprile scorso, la quale prevede che alcune delle informazioni contenute nella sezione “titolari effettivi” siano visibili al pubblico (e non più esclusivamente ad accesso riservato).
Onde garantire la riservatezza di tale nominativo, bisognerà custodire nel fascicolo in busta chiusa e sigillata a cura direttamente del notaio la documentazione che consenta di identificare il fiduciante.
La società fiduciaria non potrà rifiutarsi di fornire le informazioni sul nominativo del fiduciante.

In aggiunta a ciò, il nuovo testo dell’art. 24, dedicato agli obblighi di adeguata verifica rafforzata ha stabilito una presunzione di rischiosità delle fattispecie ove ricorra la presenza di fiduciari, e ciò in base al comma 2, lettera a), n. 4, per il quale:

“Nell’applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati tengono conto, almeno dei seguenti fattori:

a) fattori di rischio relativi al cliente quali:

4. società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari”.

L’utilizzo dell’espressione “fiduciari”, utilizzo effettuato mutuando la medesima espressione utilizzata dalla versione italiana della Quarta Direttiva comunitaria (senza distinzione alcuna tra fiduciari intesi come trust o come società fiduciarie) determina conseguentemente un obbligo di adeguata verifica rafforzata, confermato dalla stessa fonte di carattere superiore (vale a dire la Direttiva 849/2015), che, al Considerando n. 17, prescrive:

“Per garantire condizioni di parità tra i vari tipi di assetti giuridici, anche i fiduciari dovrebbero essere tenuti a ottenere, mantenere e fornire informazioni sulla titolarità effettiva ai soggetti obbligati che adottano misure volte all’adeguata verifica della clientela, nonché a comunicare tali informazioni ad un registro centrale o una banca dati centrale e dovrebbero rivelare il loro status ai soggetti obbligati. Soggetti giuridici quali fondazioni e istituti giuridici analoghi ai trust dovrebbero essere sottoposti a disposizioni equivalenti.”

Se ne ricava la conseguenza che il professionista che, nel corso della verifica della struttura di proprietà e di controllo del cliente, rilevi la presenza di una o più società fiduciarie, anche a diversi livelli della catena partecipativa, non trovando applicazione per queste ultime gli obblighi semplificati di adeguata verifica, sarà chiamato a chiedere di conoscere, ai fini della complessiva valutazione del cliente e dell’operazione, le complete generalità dei fiducianti, come sopra già specificato, ma non solo: ai sensi dell’art. 24 dovrà procedere ad una adeguata verifica rafforzata, indipendentemente dalla natura qualificata o meno della partecipazione della fiduciaria (posta a valle della catena) nella società cliente o in quelle poste a monte nella catena stessa.

Evidentemente, anche la stessa società fiduciaria avrà il medesimo obbligo nei confronti di tali categorie di soggetti, procedendo ad una adeguata verifica rafforzata e acquisendo all’uopo misure adeguate volte ad individuare il titolare effettivo, lo scopo e la natura della prestazione nonché l’origine dei fondi.

Questo perché le fiduciarie possono essere ascritte al novero delle “strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale”, secondo quanto previsto dal Documento di Banca d’Italia contenente le nuove disposizioni attuative per l’adeguata verifica della clientela, elaborato nell’aprile 2018. Vi è da dire che, alla luce dello stesso documento e con riferimento alle società fiduciarie, “la vigilanza della Banca d’Italia costituisce un fattore di mitigazione del rischio, che può determinare l’applicazione di misure ordinarie di adeguata verifica”. Pertanto, potremmo trarre da ciò la conclusione che, fermo restando l’obbligo di adeguata verifica sia per le fiduciarie di primo che per quelle di secondo livello, l’eventuale iscrizione all’Albo, oggi giorno, rilevi solo ai fini di un’eventuale (ma non automatica) opzione per l’applicazione di misure di adeguata verifica ordinaria anziché rafforzata. Ciò, del resto, sarebbe coerente con le Disposizioni di Banca d’Italia, per le quali lo status di intermediario bancario o finanziario può essere ritenuto un fattore di potenziale basso rischio, in linea con le indicazioni contenute negli Orientamenti congiunti delle Autorità di Vigilanza europee.

Registro della clientela: si o no?

Il vecchio testo dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2007, in alternativa all’archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici, prevedeva che i notai “possono istituire il registro della clientela a fini antiriciclaggio nel quale conservano i dati identificativi del cliente”; ai sensi del successivo comma 3, “il registro della clientela è numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto…”.

Su tale registro andavano annotati, con riferimento alle attività che non risultavano iscritte nel Repertorio tenuto ai sensi della Legge notarile: la data di instaurazione dell’operazione, i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo, unitamente alle generalità di eventuali delegati, nonché (per le operazioni di importo pari o superiore a Euro 15.000) la data, la causale, l’importo, la tipologia dell’operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che compiva l’operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente operava.

Dette informazioni potevano essere contenute, a libera scelta del professionista destinatario degli obblighi, in un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici oppure in un registro della clientela tenuto in forma cartacea.

L’attuale testo normativo non prevede più l’obbligo di tenuta del registro della clientela. Continua, tuttavia, a prevedere obblighi di registrazione e conservazione in capo ai soggetti obbligati.

La conservazione riguarda i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente.

Il legislatore ha ritenuto che tutta l’attività propria del notaio, in quanto pubblico ufficiale, sia sufficientemente tracciabile ai fini antiriciclaggio e quindi ha stabilito la sostanziale equivalenza tra gli obblighi di registrazione e conservazione e gli obblighi di tenuta di atti e repertori notarili. Di conseguenza, per le prestazioni notarili tipiche, non occorrono particolari modalità di registrazione di informazioni, che non siano già previste dall’ordinamento del notariato.

Costituiscono, infatti, per i notai, idonea modalità di conservazione (ai sensi dell’articolo 34):

il fascicolo del singolo cliente, formato ai sensi degli artt. 31 e 32, per la consultazione dei documenti e degli ulteriori dati ed informazioni acquisite nell’ambito dell’adeguata verifica (es. le visure camerali, i documenti di identità, le copie dei mezzi di pagamento che non siano riportati in atto, eventuali dichiarazioni rese dal cliente, note di analisi dello stesso notaio, ecc.);
gli atti conservati ai sensi della Legge notarile;
il Repertorio (per tutte le attività che vi sono annotate);
la descrizione dei mezzi di pagamento riportati in atto ai sensi dell’articolo 35, comma 22, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Per le attività non a repertorio occorre comunque conservare il fascicolo del cliente (sostitutivo del previgente registro della clientela).

Si ricorda che la norma non impone un metodo di conservazione, cioè non impone di adottare modalità di conservazione necessariamente cartacee o necessariamente informatiche (anche se, per come la stessa è scritta, appare evidente che il legislatore avesse in mente principalmente modalità di conservazione informatiche): per questa ragione, è possibile scegliere l’una o l’altra modalità e non è esclusa la possibilità di una conservazione simultaneamente cartacea (per alcuni dati) ed informatica (per altri).

Per concludere, si ricorda anche che i documenti, i dati e le informazioni acquisiti devono essere conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall’esecuzione dell’operazione occasionale (anche in caso di trasferimento ad altro Distretto o di cessazione dell’attività, con consegna di atti e repertori all’Archivio).

Persone Politicamente Esposte: chi erano e chi sono.

Nel vigore del precedente testo del D. Lgs. 231/2007, le Persone Politicamente Esposte (PEP) erano individuate, all’articolo 1, comma 2, lettera o), come “le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all’Allegato Tecnico”. L’Allegato Tecnico, a sua volta, individuava, quali PEP, i capi di Stato e di Governo, i Ministri, i Vice Ministri o Sottosegretari, i parlamentari, i membri delle corti supreme, costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello, gli ambasciatori e gli ufficiali di alto livello delle forze armate, o i membri degli organi di amministrazione di imprese possedute dallo Stato.

Era, quindi, difficile imbattersi in questo tipo di persone, quantomeno nell’operatività quotidiana, in considerazione anche del fatto che gli unici soggetti contemplati dalla norma, per questo specifico aspetto, erano persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, cioè i c.d. “foreign PEP”.

Il nuovo testo del D. Lgs. 231/2007, al fine di adeguarsi alle raccomandazioni del GAFI, amplia (e di molto) il concetto di PEP, che viene non solo esteso anche ai c.d. “PEP domestici”, dato che non si fa più riferimento al concetto di persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, ma viene anche allargato a parecchie altre categorie di soggetti. Allo stato attuale, devono infatti considerarsi PEP (sia italiani che esteri), oltre al Presidente della Repubblica e del Consiglio dei Ministri, ai Vice Ministri e Sottosegretari, ai Presidenti di Regione e agli assessori regionali, deputati e senatori, giudici della Corte Costituzionale o di Cassazione o della Corte dei Conti, ambasciatori o alti ufficiali delle forze armate, ad esempio anche il Sindaco di un capoluogo di Provincia o di un Comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti, i componenti degli organi di amministrazione di imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato, ovvero partecipate dalle Regioni o da Comuni capoluogo di Provincia o da Comuni con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti, ed, infine, i direttori generali di ASL e Aziende ospedaliera o di altro ente del servizio sanitario nazionale.

Appare di tutta evidenza come la nuova elencazione contenuta nell’articolo 1, comma 1, lett. dd) sia tale da rendere molto più frequente la possibilità di imbattersi in una PEP.

A ciò si aggiunga che devono essere considerate PEP non solo le persone fisiche che occupano attualmente importanti cariche pubbliche, tra cui sono comprese quelle sopra elencate, ma anche quelle che hanno cessato di occuparle da meno di un anno, nonché i loro familiari (come genitori, coniuge, conviventi o uniti civilmente, i figli e i loro coniugi, conviventi e uniti civilmente) e coloro che con i predetti soggetti (cioè sia PEP che i loro familiari) intrattengono notoriamente stretti legami (quali, ad esempio, stretti rapporti di affari o la titolarità congiunta di enti giuridici).

Siamo quindi, in presenza di una pletora di soggetti che devono essere considerati PEP ai fini della attuale normativa antiriciclaggio, dei quali, con tutta evidenza, non esiste un registro, una banca dati o un elenco esaustivo, la cui istituzione sarebbe tuttavia senz’altro auspicabile. Di conseguenza, la dichiarazione del cliente è l’unica modalità concretamente utilizzabile per verificare se l’operazione che il Notaio è chiamato a ricevere coinvolge o meno una PEP (la cui presenza farebbe scattare, ai sensi dell’articolo 24, l’obbligo di adeguata verifica rafforzata, salvo, forse, per le ipotesi in cui viene espressamente prevista dalle Regole Tecniche l’adeguata verifica semplificata).

Andrà, quindi, acquisita la dichiarazione scritta del cliente o dell’esecutore circa l’insussistenza della qualifica di PEP o di rapporti con PEP, per conservarla nel fascicolo.

 

 

1 Cfr. Roberto Dini e Gea Arcella, La disciplina dell’antiriciclaggio, in Atti Notarili, Volontaria Giurisdizione, Volume IV, UTET, i quali precisano che le fiduciarie munite della qualità di SIM, iscritte nella sezione speciale dell’Albo di cui alla Legge SIM, erano viceversa contemplate alla lettera d) del primo comma art. 11.
2 Cfr. Cesare Licini, Contenuti prescrittivi della figura della “persona fisica titolare effettivo in ultima istanza”, nel D.lgs. 231 del 2007 attuativo della III direttiva antiriciclaggio, I Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato: “Questo comporta l’obbligo di disvelamento al notaio del proprio mandante-fiduciante, il che ha creato grandissimo turbamento nel mondo fiduciario, non perché terminale di occultamenti innominabili, ovviamente, ma perché impone di “tradire” il mandato di segretezza che nella cultura professionale di quel sistema è la cosa più rispettata e protetta.”

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La normativa antiriciclaggio: pillole di novità tra vecchia e nuova disciplina ultima modifica: 2018-12-14T10:14:42+01:00 da Redazione Federnotizie
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