Mi sono trovato nel corso degli ultimi anni nel gruppo incaricato di elaborare con l’Amministrazione Finanziaria il modello per la presentazione telematica della dichiarazione di successione.
Confesso che, attesa la complessità e farraginosità del tributo successorio e la necessità della autoliquidazione dei tributi ipotecari e catastali, ero assai scettico che si potesse ridurre a “flag” e “campi” una tale materia.
di Ugo Friedmann Notaio in Milano
Tuttavia nel corso del tempo, da un lato lo sviluppo tecnologico e la spinta alla digitalizzazione della pubblica amministrazione e dall’altro l’abbandono di talune rigidità da parte dell’amministrazione medesima, mi hanno convinto della utilità/opportunità di perseguire tale risultato. Il modello attuale è il risultato di tale lunga elaborazione ed è certamente migliorabile (la stessa Amministrazione finanziaria ne è consapevole) ma non si deve e può prescindere dall’utilizzarlo.
Il notariato sembra avere accolto con malcelato sollievo il provvedimento direttoriale 305134 del 28 dicembre 2017 del Direttore della Agenzia del Territorio che, approvando un nuovo modello telematico in vigore dal 15 marzo 2018, ha prorogato sino al 31 dicembrel 2018 la possibilità di utilizzare il modello cartaceo in alternativa a quello telematico, ma ciò non deve trarci in inganno. oggi convivono il modello cartaceo (da continuare comunque ad utilizzare nel regime tavolare, in caso di trust ed eredità giacente), il “vecchio modello telematico” e, dal 15 marzo 2018, il “nuovo” modello telematico. Il modello può essere inviato da tutti i soggetti abilitati ad utilizzare ENTRATEL per inviare dichiarazioni e quindi tra l’altro da avvocati, commercialisti, geometri e CAF. Le modalità di trasmissione sono certamente meno pratiche e “user friendly” del meccanismo cui siamo abituati attraverso NOTARTEL che ci ha abituato a inviare documenti con modalità assai semplici e lineari (potremmo dire ..”alla portata di tutti”).
Occorre dapprima abilitarsi sul cosiddetto “desktop telematico”, ma per questa fase che richiede un po’ di tempo e pazienza, si è seguiti da NOTARTEL.
Poi occorre fare pratica per quanto riguarda firma, invio della dichiarazione e stampa della stessa e delle ricevute. Ma sono difficoltà cui i notai o i loro collaboratori sono preparati da tempo e che vengono ulteriormente alleviate acquistando un programma di quelli proposti dalle nostre software-house per la gestione del modello di successione telematico.
Segnalo due problemi:
- il primo è l’impossibilità, al momento, di ricevere per via telematica copia conforme della dichiarazione con conseguente obbligo di recarsi presso un qualunque ufficio della Amministrazione per farsi rilasciare la copia per le banche (a ciò al momento si può ovviare stampando la copia non autentica dotata però degli estremi di presentazione e inviandola alla banca con una dichiarazione del notaio che attesta di averla scaricata dal sistema). A questo pone rimedio dal 15 marzo 2018 il nuovo modello che prevede il rilascio di copia dotata di “glifo” verificabile direttamente dagli istituti bancari;
- il secondo è che la voltura catastale che segue automaticamente la presentazione del modello (salvo si chieda di non volersi avvalere di tale facoltà) viene eseguita contestualmente alla trascrizione che, supponendo un lavoro di verifica in back office, non ha tempi brevissimi talvolta.
Il modello è corredato per la prima volta da un corposo volume di istruzioni che contengono alcune indicazioni che potremmo definire “contra o praeter legem”. Ci si è interrogati e ci si interroga (anche con riferimento ad altre imposte) sul valore delle “istruzioni” da un punto di vista normativo, se cioè le stesse siano un “manuale d’uso” o abbiano una qualche valenza anche sul piano della gerarchia delle fonti. Anche se la mia posizione è orientata alla prima risposta occorre segnalare alcune particolarità:
- nel modello telematico è previsto l’obbligo di indicare anche i soggetti “rinuncianti” che a mente dell’articolo 28 del TUS sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione qualora abbiano comunicato con raccomandata all’Ufficio delle Entrate competente la loro rinuncia;
- nel modello telematico va sempre indicato (ove spettante) il diritto d’uso e abitazione spettante al coniuge superstite;
- si “consiglia” di inserire nel modello i titoli di stato (o equiparati) caduti in successione ancorchè come noto “esclusi” dall’attivo ereditario;
- non vi è alcun campo “osservazioni” nè relativamente agli immobili, nè relativamente agli altri beni caduti in successione (a tale riguardo consiglio, ancorchè non previsto dalla norma e non regolato, di unire negli allegati di cui al quadro EG un foglio esplicativo di eventuali particolarità riscontrate nella redazione della dichiarazione);
- l’unico campo libero permette solo (sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio) di aggiornare i passaggi intermedi della voltura.
Una nota positiva invece sta nella parte relativa alle agevolazioni prima casa dove viene ribadita in modo esplicito la spettanza delle agevolazioni nel caso di acquisto di immobile in estensione di quello preposseduto, ma non viene richiesta alcuna ulteriore comunicazione all’Ufficio (ovviamente l’immobile risultante non dovrà essere di lusso); inoltre viene prevista la possibilità di chiedere la agevolazione qualora cada in successione un box di pertinenza di un’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa e viene quindi per la prima volta affermato in una prassi della Amministrazione la permeabilità tra le due agevolazioni ai fini di cui sopra, con la evidente conseguenza che dovrebbe ritenersi valere anche il caso inverso.
Va da ultimo considerato che oggi la parte può presentarsi direttamente allo sportello dell’Agenzia e compilare la dichiarazione, può rivolgersi al CAF, ovvero a un avvocato, a un geometra o a un commercialista.
Solo la prassi aiuterà a risolvere alcune delle questioni pratiche e a superare l’odierna diffidenza ed è assolutamente opportuno utilizzare il modello telematico fin da subito per non farsi trovare impreparati dal 1 gennai 2019 e per essere immediatamente in prima fila, anche rispetto agli altri professionisti chiamati ad operare nel medesimo settore.

AUTORE

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