Martedì 20 aprile 2021 il Senato ha approvato definitivamente la “Legge di delegazione europea 2019-2020”, portante recepimento delle direttive europee ed attuazione di altri atti dell’Unione europea.
Il nostro ordinamento ha così recepito anche princìpi e criteri per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 – recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 – in materia di utilizzo di strumenti e di processi digitali nel diritto societario.
L’art. 29 della Legge di delegazione europea approvata[1] (1) prevede che nell’esercizio della delega per l’attuazione della predetta direttiva (UE) 2019/1151, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012 (rubricato “Principi e criteri direttivi generali di delega per l’attuazione del diritto dell’Unione europea”), anche criteri direttivi specifici e cioè che sia previsto che la costituzione online delle Società a Responsabilità Limitata e delle Società a Responsabilità Limitata Semplificate sia stipulata, anche in presenza di un modello standard di statuto, con atto pubblico formato mediante l’utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell’atto con firma elettronica riconosciuta, il tutto qualora le medesime società abbiano sede in Italia e capitale versato con conferimenti in denaro. Lo stesso articolo della Legge in parola, al secondo comma, prevede inoltre che dall’attuazione di quanto previsto al comma 1 del medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La norma in parola, nella formulazione definitivamente approvata, prevede quindi che la costituzione avvenga tramite “atto pubblico”, da formarsi tramite l’utilizzo di una piattaforma, in videoconferenza e con utilizzo, per la sottoscrizione, della firma elettronica riconosciuta e ciò comporta che il notariato – e ciascun singolo notaio – avrà un ruolo fondamentale affinché la transizione verso la digitalizzazione della fase costitutiva on line delle SRL e delle SRLS possa avvenire garantendo un’operatività accessibile ed intuitiva per le parti, ma sempre mantenendo fermi i principi essenziali dell’identificazione dei contraenti e della creazione di un documento pubblico e probatorio che possa essere inserito nel Registro delle Imprese, cosicché l’evoluzione verso il digitale non comporti una diminuzione degli standard di sicurezza da sempre garantiti dall’intervento notarile.
NOTE
[1] Art. 29. (Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario)
- Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti criteri direttivi specifici: prevedere che la costituzione online sia relativa alla società a responsabilità limitata e alla società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in denaro, e sia stipulata, anche in presenza di un modello standard di statuto, con atto pubblico formato mediante l’utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell’atto con firma elettronica riconosciuta.
- Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

AUTORE

Annalisa è moglie, mamma e notaio. Nominata nel 2008 con prima sede Santhià, è in esercizio a Cantù dall’aprile del 2009. Ha fatto parte del Comitato Direttivo dell’Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia – Guido Roveda negli anni 2012 e 2013.