Ospitiamo con piacere questo contributo di Guido e Corrado De Rosa in tema di testamenti reciproci. È l’occasione per riprendere con Guido De Rosa un discorso interrotto bruscamente qualche anno fa. Un peccato. Perché la stima nei suoi confronti non è mai venuta meno e le idee che ci uniscono sono più e più preziose di quelle che ci hanno diviso.
Arrigo Roveda, direttore Federnotizie
Un breve commento alla sentenza
della seconda sezione n. 18197 del 2 settembre 2020
A cura di Guido e Corrado De Rosa
Premessa: i testamenti congiuntivi, reciproci, simultanei e corrispettivi e le opinioni espresse in precedenza da dottrina e giurisprudenza
L’art 589 c.c. dispone che “Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca”.
Detta norma, apparentemente unitaria, in realtà disciplina due fattispecie distinte: il testamento congiuntivo e il testamento reciproco.
Nello specifico, il primo ricorre qualora due o più soggetti, nel medesimo atto, dispongano dei propri beni per il tempo in cui avranno cessato di vivere; il secondo, invece, ricorre ove due o più soggetti procedano con disposizioni testamentarie l’una a favore dell’altra e viceversa.
Entrambe le fattispecie sono nulle per espressa previsione del legislatore; tuttavia appare sottile, ma fondamentale al fine del giudizio sulla nullità, la differenza tra queste fattispecie normativamente vietate e le diverse ipotesi del testamento simultaneo e il testamento corrispettivo.
La simultaneità dei testamenti si verifica nell’ipotesi in cui due testamenti siano redatti contestualmente sotto il profilo cronologico, su un unico supporto, ma uno (graficamente) subito dopo l’altro; in altri termini, in un unico documento sono stati scritti contestualmente due testamenti olografi autonomi e separati.
Come sostenuto da autorevole dottrina (ex multis, di recente, ZACCARIA, Testamenti simultanei (o corrispettivi), in Studium Juris, 2002, 33) i testamenti simultanei sono solo apparentemente congiuntivi, ma in realtà validi perché sostanzialmente autonomi, in quanto ciascuno è munito dei requisiti di legge.
Allo stesso modo, secondo la richiamata dottrina, è da ritenersi ammissibile l’ipotesi della corrispettività di due autonomi testamenti: anche se le disposizioni sono reciproche (l’uno in favore dell’altro e viceversa) esse sono da ritenersi valide proprio perché autonome. Potrebbe persino darsi che il testamento sia simultaneo e corrispettivo, e cioè vi siano nel medesimo supporto documentale due testamenti autonomi, che – nel loro contenuto – sono speculari, e cioè l’un testatore beneficia l’altro e viceversa.
Sul punto si è già espressa, nel recente passato, favorevolmente la Suprema Corte, sottolineando come la nullità di cui all’art 589 c.c. “non può estendersi all’ipotesi di due testamenti redatti con separati atti dai testatori, non ricorrendo, in presenza di schede testamentarie formalmente distinte, la presunzione assoluta di mancanza di una libera estrinsecazione della volontà dei testatori, propria del testamento congiuntivo (Cass. 5/4/2012 n. 5508 cassa con rinvio, App. Roma, 29/01/2008). Questa prima sentenza “salva” dunque con certezza i testamenti corrispettivi.
Sulla medesima scia interpretativa la Suprema Corte ritorna qualche anno più tardi con una nota sentenza (Corte di Cassazione n. 20162/2015) la quale conferma la validità dei testamenti corrispettivi contenuti in schede testamentarie separate : “in tema di successioni testamentarie, l’art. 589 c.c., vietando il testamento di due o più persone nel medesimo atto, sanziona di nullità l’ipotesi di un testamento unitario contenente due o più sottoscrizioni, in violazione dei requisiti formali di cui all’art. 602 c.c., nel quale è palese il richiamo ad un’attività di redazione e sottoscrizione delle disposizioni da parte di un unico soggetto”. Si dovrebbe dunque guardare al rispetto dell’art. 602 con riferimento a ciascun testamento, piuttosto che alla sua contemporaneità o fisica compresenza con un altro testamento, a prescindere dal rispettivo tenore degli stessi.
Si deve però ricordare che secondo parte della dottrina (BONILINI, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Torino, 2014, 262) tali considerazioni non sono da dare per scontate: la redazione contemporanea dei due negozi testamentari, si afferma, potrebbe essere idonea di per sé a presumere l’esistenza di una reciproca influenza tra i due testatori e, pertanto, l’assenza di una libera e incondizionata espressione delle ultime volontà.
In tal senso, e quindi in contrasto con le massime sopra analizzate, si pone anzitutto una non recente pronuncia di merito: il Tribunale di Milano, con una sentenza del 2/11/1998 ha stabilito che, quando due testamenti sono contenuti in un medesimo atto o quando le disposizioni sono reciproche, è da presumersi che i testatori si siano accordati, e ciò comporta la nullità del testamento, che avrebbe costituito un solo testamento collettivo vietato ai sensi degli art. 589 e 458 c.c..
Sulla medesima linea interpretativa sembra porsi una recentissima sentenza emessa dalla Cassazione civile, Sezione II in data 2 settembre 2020, n. 18197.
L’analisi della fattispecie e le considerazioni dal punto di osservazione del notaio
La prima reazione che si ha dopo la lettura della massima di questa sentenza è di stupore, quasi di amarezza. In fondo, negli studi notarili capita spesso che due coniugi, per lo più senza figli, chiedano consigli al notaio, intendendo soprattutto tutelarsi reciprocamente per il momento della vedovanza, non volendo interferenze con altri successori legittimi. E magari, non volendo approfondire l’argomento della successione più di tanto (prendendo in considerazione, ad esempio, la premorienza del coniuge istituito erede), si limitino a chiedere al notaio la conferma della validità di due testamenti olografi distinti, con l’istituzione del coniuge quale erede universale. I consigli dei notai, sul punto, risentiranno di diverse opinioni ed esperienze, e la lettura di questa sentenza ci indurrà ad agire con attenzione e prudenza. Anche se, ad avviso di chi scrive, come vedremo, la sentenza non va sopravvalutata, non esprime un principio generale e va letta in riferimento al caso concreto.
A volte capita che il notaio sia “allergico” al deposito fiduciario informale del testamento olografo, o comunque ritenga che il miglior luogo per ricevere e custodire le disposizioni di ultima volontà sia il testamento pubblico: quindi dialoga separatamente con i coniugi, e si rende conto che le volontà dei coniugi sono molto simili, ma non proprio identiche.
Altre volte, se la forma del testamento pubblico non convince gli interessati, e la propensione per l’olografo non viene scalfita, può succedere che due testamenti di due coniugi abbiano la stessa forma, la stessa data e lo stesso contenuto.
Ed è proprio questo il caso di cui si è occupata la Suprema Corte. E’ quindi opportuno ripercorrere sinteticamente alcune motivazioni addotte dai Giudici di Legittimità.
Si premette (e non si può che concordare sulle premesse, che confermano quanto già sopra sinteticamente enunciato, e cioè che è ben possibile riconoscere l’autonomia delle singole dichiarazioni ancorché reciproche): “Diversa dal testamento congiuntivo è l’ipotesi del testamento simultaneo che ricorre quando due disposizioni testamentarie, sia pure reciproche, costituiscano due atti perfettamente distinti, quantunque scritti sullo stesso foglio (Cass. n. 2942/1937; n. 5508/2012). L’utilizzo dello stesso strumento cartaceo non esclude l’autonomia delle singole dichiarazioni testamentarie. Né l’autonomia delle singole dichiarazioni può essere esclusa dalla reciprocità delle disposizioni (Cass. n. 2364/1959). A maggior ragione non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 589 c.c., l’ipotesi dei testamenti simultanei redatti con atti separati dai testatori, a prescindere dalla circostanza che il loro oggetto sia costituito da lasciti reciproci ovvero destinati a beneficiare uno o più terzi.”
Il ragionamento diviene meno convincente quando non si esclude l’invalidità dei due testamenti “da un diverso punto di vista, in relazione al loro eventuale porsi come atti esecutivi di un precedente accordo concluso dai testatori e avente per oggetto l’impegno di ciascuno a disporre in un certo modo della propria successione per causa di morte.”.
I Giudici della Suprema Corte tengono sempre in considerazione le precedenti pronunce in argomento: si sono quindi imbattuti in una sentenza del 1982 che ha affermato la violazione del disposto dell’art. 458 nel caso di due testamenti redatti da due coniugi, in documenti distinti che evidenzierebbero un accordo in base al quale “ciascuno dei testatori provvede alla sua successione in un determinato modo, in determinante correlazione con la concordata disposizione dei propri beni da parte degli altri (Cass. n. 2623/1982). Nella specie si è ravvisato un patto successorio vietato, avendo, ciascuno dei due coniugi, lasciato i propri beni a uno dei due figli, perché l’altro coniuge aveva disposto delle sue sostanze a favore dell’altro figlio).”.
Aveva affrontato la stessa fattispecie, con un approccio meno apodittico e più dubitativo, un Giudice del merito (Tribunale di Genova Sez. IV, 12/09/2006) affermando che “se i due testamenti risultano redatti in pari data potrebbe sorgere il sospetto che i testatori abbiano stipulato un patto successorio, vietato dall’art. 458 del c.c., sospetto che indubbiamente deve trovare adeguato riscontro in ulteriori elementi di prova, diversi dal mero fatto della redazione avvenuta nello stesso giorno”.
Così si è ritenuto che possa configurarsi un patto successorio, vietato, ai sensi dell’art. 458 c.c., quando le disposizioni testamentarie, redatte da più persone, manifestino un stretta interdipendenza tra di loro, ossia, pur essendo contenute in schede formalmente distinte, si integrino a vicenda, dando luogo a un accordo con il quale ciascuno dei testatori provvede alla sua successione in un determinato modo, in determinante correlazione con la concordata disposizione dei propri beni da parte degli altri.
Il rispettoso dissenso su un passaggio argomentativo non condivisibile
Chi scrive intende affermare che non c’è e non può esserci patto successorio quando ciascun testatore esprime, nel rispetto dei requisiti formali previsti nel libro secondo del codice civile, una volontà autonoma, e cioè quando è presente il requisito della personalità. Crediamo di non essere in errore affermando che o si raggiunge, nel primo grado di giudizio, la piena prova della “concordata disposizione”, e cioè dell’esistenza di un accordo ritenuto vincolante, o non c’è patto successorio e non c’è causa di nullità. In altri termini, due manifestazioni di volontà possono essere simili, persino uguali, essere autonomamente espresse nello stesso giorno, con la stessa forma, ma non per questo sono necessariamente legate l’una all’altra da un nesso di interdipendenza o vincolatività.
Quanto appena affermato è certamente in linea con il fondamento stesso del divieto di cui all’art 589 c.c. il quale, come sostenuto dalla tesi prevalente (AZZARITI, Le successioni e le donazioni, Napoli, 1990, 413; GIANNATTASIO, Delle successioni. Le successioni testamentarie, in Comm. cod. civ., Torino, 1978, 30-31, BONILINI, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, cit., 261 ss) si fonda sul generale principio della personalità del negozio testamentario: tutto ciò prescinde dall’eventuale presenza di un accordo, che dovrebbe essere provato al Giudice e non deve essere affermato per presunzioni, nel qual caso entrerebbe in gioco il divieto dei patti successori ex art 458 c.c.
Proprio per questo aspetto la sentenza non deve essere interpretata come espressione di un canone ermeneutico universale, in base al quale due testamenti che esprimono le stesse volontà nello stesso giorno sono necessariamente frutto (rectius: esecuzione) di un patto successorio vietato: infatti, nella sentenza in esame si legge che il profilo della vincolatività non è stato analizzato, in quanto la Corte d’Appello ha dichiarato l’inammissibilità della censura, argomentando dal fatto che essa, così come articolata, non si confrontava con la motivazione della sentenza di primo grado, che aveva dato “adeguato conto degli elementi presuntivi da cui trarre, per via induttiva, la dimostrazione del vincolo” (il Tribunale di Catania aveva sinteticamente dedotto l’esistenza dell’accordo dai requisiti della identicità di data, di forma e di contenuto).
Per la Corte d’Appello, si trattava di “una doglianza apodittica e generica, che non coglieva la sostanza dell’accertamento e della statuizione del primo giudice”. E la Suprema Corte ha proseguito in questa linea affermando che il ricorso “deve essere dichiarato inammissibile, perché con esso non è veicolata una censura che investa l’error in procedendo che avrebbe in ipotesi compiuto la corte d’appello nel dichiarare inammissibile il motivo di gravame per difetto di specificità”.
Questa conclusione (in qualche modo legata alle dinamiche processuali) lascia perplessi: si è persa un’occasione per distinguere i casi in cui si esegue un accordo (sentendosi vincolati ad esso) dai casi in cui le volontà sono autonome ancorché coincidenti. E questa distinzione può aversi solo quando l’istruttoria del giudice di primo grado fa luce su questo aspetto, e non quando si fanno semplici deduzioni o presunzioni (“se hanno fatto testamenti simili o uguali, nello stesso giorno, c’è stato un patto successorio”). L’indagine sulla volontà del testatore richiede ben altro, ed è compito (mi rendo conto, non agevole) delle parti in giudizio fornire le prove al giudice.
Da questa vicenda si possono trarre almeno due conclusioni.
Non ci stancheremo di ripetere che da troppo tempo sono maturi i tempi per una revisione di alcune norme del libro secondo (in primis, quelle riguardanti il divieto dei patti successori e la tutela dei legittimari), in un contesto di armonizzazione alle norme di quasi tutti i paesi dell’Unione Europea.
Inoltre, è opportuna, ad avviso di chi scrive, nel notariato, in simili fattispecie, una maggiore propensione al ricorso al testamento pubblico, che è preceduto da una indagine attenta, volta all’accertamento della effettiva volontà di ciascun coniuge testatore, che potrebbe non risultare testualmente identica, e dovrebbe essere considerata in modo diverso, dal Giudice, proprio per l’intervento del pubblico ufficiale e per il rigido formalismo che presidia una corretta espressione e documentazione delle ultime volontà.

AUTORE

La Redazione di Federnotizie è composta da notai di tutta Italia, specializzati in differenti discipline e coordinati dalla direzione della testata, composta dai notai Arrigo Roveda e Domenico Cambareri.