Introduzione
- La confessione
- La confessione stragiudiziale in particolare
- La confessione stragiudiziale per atto notarile
- Capacità richiesta per la confessione
- Alcune ipotesi di confessione stragiudiziale di interesse notarile
6.1. Testamento
6.2. Riconoscimento di donazioni indirette
6.3. Conferma di testamento orale
6.4. Quietanza
6.5. Dichiarazioni del coniuge non acquirente rese ai sensi dell’art. 179 comma 2 Codice Civile
6.6. Dichiarazioni sostitutive relative alla attività di mediazione nei trasferimenti immobiliari
6.7. Confessione e transazione
6.8. Confessione e ricognizione di debito o promessa di pagamento
6.9. Prelazione agraria
6.10. Dichiarazioni con finalità fiscali
- Conclusioni
- Introduzione
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12683 del 19 maggio 2017, ha espressamente riconosciuto la piena liceità della autentica da parte del notaio delle sottoscrizioni apposte a una scrittura privata contenete una confessione stragiudiziale.
Partendo dalla sopra indicata decisione e analizzando in generale la giurisprudenza in materia, il presente contributo ha quale scopo l’analisi delle problematiche di maggiore interesse notarile relative all’istituto della confessione stragiudiziale.
- La confessione
La confessione, come noto, é la dichiarazione di scienza che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte (art. 2730 Codice Civile).
La confessione, secondo la tesi prevalente, ha natura di atto giuridico in senso stretto e, quindi, di atto non negoziale, in quanto i suoi effetti si producono indipendentemente dalla volontà del dichiarante.
La confessione può poi essere giudiziale o stragiudiziale.
Confessione giudiziale e confessione stragiudiziale differiscono, innanzitutto, sotto il profilo delle regole che ne disciplinano il perfezionamento.
Il perfezionamento della confessione giudiziale é, infatti, regolato dalle norme di procedura civile (artt. 228 e seguenti Codice di Procedura Civile).
La confessione stragiudiziale é, invece, resa al di fuori del processo e l’art. 2735 Codice Civile, che la disciplina, non richiede particolari formalità per il suo perfezionamento, fermo restando che non può provarsi per testimoni se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge.
La confessione stragiudiziale può differire dalla confessione giudiziale anche sotto il diverso profilo della efficacia probatoria. Mentre la confessione giudiziale, salvo casi particolari, fa piena prova legale dei fatti confessati (art. 2733 Codice Civile), la confessione stragiudiziale costituisce piena prova legale solo se resa alla parte controinteressata o a chi la rappresenta (art. 2735 Codice Civile).
Fatte salve le differenze sopra indicate, occorre però sottolineare che confessione giudiziale e confessione stragiudiziale condividono una medesima natura. La confessione stragiudiziale ha, infatti, identità di struttura rispetto alla confessione giudiziale, sicché, al fine di stabilire se una dichiarazione resa al di fuori di un giudizio e della quale si deduca l’efficacia di confessione stragiudiziale, debba o no essere considerata tale, il giudice del merito deve, anzitutto, cercare se in essa siano riscontrabili gli elementi essenziali indicati nell’art. 2730 Codice Civile (Cass. civ., sez. II, 11/06/1983, n. 4012).
Anche per la confessione stragiudiziale, come per la confessione giudiziale, occorre allora che vi sia una dichiarazione esplicita della parte, o del suo rappresentante, in ordine alla verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte. Non può, invece, essere considerata valida confessione stragiudiziale una dichiarazione solo implicitamente o indirettamente ammissiva dei fatti in discussione, dichiarazione che resta utilizzabile dal giudice solo quale elemento meramente presuntivo od indiziario (Cass. civ., sez. II, 26/05/1992, n. 6301).
- La confessione stragiudiziale in particolare
Come sopra chiarito, solo la confessione stragiudiziale fatta alla parte controinteressata o a chi la rappresenta ha il medesimo valore di prova legale della confessione giudiziale ed è quindi dotata di efficacia vincolante sia nei confronti della parte che l’ha resa, alla quale non è riconosciuta alcuna facoltà di prova contraria, sia nei confronti del giudice che, a sua volta, non può valutare liberamente la prova, né accertare diversamente il fatto confessato (Cass. civ., sez. III, 10/08/2000, n. 10581).
Al riguardo, é stato precisato che per rappresentante del destinatario della confessione deve intendersi non soltanto chi ne abbia la rappresentanza legale, ma anche qualunque persona che, nei confronti del confidente, agisca nell’interesse della parte cui la confessione è diretta (Cass. civ., sez. III, 19/07/1996, n. 6512; Cass. civ., sez. lav., 29/03/1995, n. 3746).
Se, invece, la confessione stragiudiziale é resa ad un terzo o é contenuta in un testamento non ha efficacia di prova legale e il suo contenuto é liberamente apprezzato dal giudice, a cui compete, con valutazione non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata, stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio (Cass. civ., sez. lav., 25/06/2014, n. 14370).
Pur non avendo la confessione stragiudiziale resa ad un terzo o contenuta in un testamento valore di prova legale, si ritiene che essa possa, comunque, secondo l’apprezzamento del giudice, legittimamente fondare una decisione giudiziale, anche in assenza di altre prove a supporto.
E’ stato, infatti, affermato che la confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, avendo, sotto il profilo oggettivo, la stessa struttura della confessione giudiziale e della confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta, è prova diretta perché rivela direttamente il fatto a fondamento della domanda o della eccezione, e prova diretta che ha un valore particolarmente forte perché la verità del fatto da dimostrare è riconosciuta dalla parte alla quale il fatto medesimo è sfavorevole (Cass. civ., sez. II, 10/02/1987, n. 1425).
Non si tratta, allora, di un mero indizio, idoneo unicamente a fondare una presunzione o ad integrare una prova manchevole, ma di un vero mezzo di prova sul quale il giudice può fondare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento in esito al suo libero apprezzamento (Cass. civ., sez. lav., 25/08/2003, n. 12463; Cass. civ., sez. lav., 11/04/2000, n. 4608; Cass. civ., sez. lav., 17/03/2000, n. 3193; Cass. civ., sez. lav., 27/07/1992, n. 9017; Cass. civ., sez. II, 30/11/1989, n. 5264; Cass. civ., sez. II, 11/06/1983, n. 4012).
Il giudice di merito, nell’esercizio di un potere discrezionale ed insindacabile in sede di legittimità, può, quindi, sostanzialmente elevare al grado di piena prova anche la confessione stragiudiziale resa ad un terzo o contenuta in un testamento ritenendola, nel suo apprezzamento discrezionale, prevalente rispetto alle altre prove offerte od acquisite in causa (Cass. civ., sez. lav., 04/03/1991, n. 2231; Cass. civ., sez. II, 10/02/1987, n. 1425).
- La confessione stragiudiziale per atto notarile
La sentenza della Corte di Cassazione in commento, come é stato anticipato nelle premesse, riconosce espressamente la piena liceità della autentica da parte del notaio delle sottoscrizioni apposte a una confessione stragiudiziale.
Non può, infatti, ritenersi che vi sia alcuna violazione da parte del notaio delle norme che disciplinano l’assunzione delle prove in giudizio, posto che elemento essenziale della confessione stragiudiziale é, per l’appunto, quello di essere perfezionata al di fuori di un processo ed al di fuori dell’ambito di applicazione delle disposizioni di legge che lo regolano.
Né può sostenersi che l’atto in questione costituisca un atto di istruzione preventiva, atteso che tali atti hanno una disciplina specifica dettata dal codice di procedura civile e hanno, per definizione, natura e funzione processuale, certamente diverse nelle forme, nel contenuto e nell’efficacia probatoria da quelle proprie di una confessione stragiudiziale.
La dichiarazione confessoria contenuta in una scrittura privata autenticata da notaio non costituisce, allora, atto processuale. Anche nel caso in cui la dichiarazione fosse resa in vista di una sua possibile successiva utilizzazione in un processo, non per questo muterebbe la propria natura, trasformandosi in atto processuale insuscettibile di essere formato da un notaio.
L’autentica della sottoscrizione da parte del notaio, d’altra parte, non modifica in alcun modo la valenza probatoria del contenuto della dichiarazione confessoria, valenza probatoria che resta soggetta alle regole generali. La confessione contenuta nella scrittura privata autenticata avrà, allora, efficacia di piena prova legale solo se resa alla parte controinteressata o a chi la rappresenta.
Al riguardo é stato chiarito che la confessione stragiudiziale resa al notaio non può, di per sé, considerarsi fatta al rappresentante della parte controinteressata, anche se si tratta del notaio cui, per solito, il destinatario della confessione si rivolge per la stipulazione dei propri atti (Cass. civ., sez. II, 30/03/1985, n. 2235).
Ciò precisato in relazione alla efficacia probatoria del contenuto della confessione stragiudiziale, occorre sottolineare che l’intervento del notaio ha grande rilevo sotto il diverso profilo della prova in giudizio della esistenza e della autenticità della dichiarazione confessoria stessa.
L’esistenza di una confessione stragiudiziale, infatti, deve essere dimostrata in giudizio da chi ha interesse a farla valere e il giudizio sull’esistenza o meno di una confessione stragiudiziale si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da congrua e logica motivazione (Cass. civ., sez. II, 11/06/1983, n. 4012).
L’intervento del notaio é allora utile perché vale ad attribuire certezza al fatto che una dichiarazione é stata resa e alla identità personale del dichiarante.
Colui che ha reso in un atto notarile una dichiarazione confessoria, non potrà, allora, disconoscerne la paternità e il giudice sarà tenuto a considerare come accertato quanto il notaio attesta essere avvenuto alla sua presenza.
L’intervento del notaio vale inoltre a conferire certezza alla data in cui la confessione é stata perfezionata. La certezza sulla data può avere grande rilievo soprattutto nel caso in cui sopravvenga una condizione di incapacità del dichiarante. Ai sensi dell’art. 2731 comma 1 Codice Civile, infatti, la confessione non é efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto a cui i fatti contestati si riferiscono. In questi casi é, quindi, di fondamentale importanza che si possa dimostrare con certezza che la dichiarazione confessoria é stata resa in data anteriore rispetto alla sopravvenuta condizione di incapacità.
Per tutto quanto sopra esposto e come chiarito nella sentenza in commento, deve allora escludersi che il notaio possa incorrere in violazione degli artt. 1 e 28 Legge Notarile per avere autenticato le firme poste in calce a una dichiarazione confessoria stragiudiziale, non risultando l’autenticazione della sottoscrizione estranea alle funzioni notarili e non risultando detto atto altrimenti nullo per avere una, in realtà insussistente, natura processuale.
In relazione alla forma dell’intervento notarile pare utile una ulteriore considerazione finale.
La sentenza della Corte di Cassazione in commento fa espresso riferimento alla sola confessione stragiudiziale perfezionata per scrittura privata autenticata, essendo questa, nel caso sottoposto alla attenzione della Corte, la forma adottata dal dichiarante.
Non può però dubitarsi che le conclusioni a cui giunge la Cassazione debbano valere anche per l’atto pubblico notarile.
L’art. 47 del vigente Codice Deontologico, d’altra parte, prevede che l’atto pubblico costituisce la forma primaria e ordinaria di atto notarile, forma che il notaio deve generalmente utilizzare nella presunzione che ad esso le parti facciano riferimento quando ne richiedono l’intervento, salvo che risulti una loro diversa volontà.
Deve allora affermarsi che il notaio possa non solo autenticare le firme apposte a una dichiarazione confessoria redatta per scrittura privata, ma anche ricevere dichiarazioni confessorie mediante atto pubblico.
- Capacità richiesta per la confessione
L’art. 2731 Codice Civile, come già rilevato, prevede che la confessione non è efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto a cui i fatti confessati si riferiscono.
La stessa norma dispone poi che la confessione resa dal rappresentante é efficace solo se fatta entro i limiti e nei modi in cui questi vincola il rappresentato.
Prima di ricevere una dichiarazione di carattere confessorio, il notaio dovrà allora accertarsi che il dichiarante abbia la necessaria capacità, anche in considerazione del disposto dell’articolo 54 Regolamento Notarile che, come noto, vieta ai notai di ricevere atti nei quali intervengano persone che non siano assistite od autorizzate in quel modo che è dalla legge espressamente stabilito affinché possano in nome proprio od in quello dei loro rappresentati giuridicamente obbligarsi.
Si può al riguardo fare riferimento a quanto affermato in giurisprudenza in relazione alla confessione resa dal genitore di un minorenne. E’ stato, infatti, chiarito che il genitore, non avendo il potere di disporre dei beni dei figli minori senza l’autorizzazione del giudice tutelare, non ha neppure il potere di confessare, senza tale autorizzazione, fatti dalla cui prova il diritto del figlio possa risultare pregiudicato. L’art. 2731 Codice Civile, d’altra parte, equipara la confessione ad un atto di disposizione che, pertanto, il rappresentante può compiere solo nei limiti in cui dispone del potere di vincolare il rappresentato. Sotto il profilo probatorio la confessione resa da soggetto incapace ha, allora, solo valore di indizio che il giudice può liberamente valutare unitamente agli altri elementi di prova acquisiti al processo (Cass. civ., sez. III, 14/02/2006, n. 3188).
- Alcune ipotesi di confessione stragiudiziale di interesse notarile
Affermata la piena liceità del comportamento del notaio che riceve una confessione stragiudiziale, si é cercato di individuare, dall’esame della giurisprudenza in materia, alcune ipotesi di maggiore interesse per l’attività notarile.
Al riguardo si può in via preliminare precisare che spesso le dichiarazioni di carattere confessorio contenute negli atti notarili sono relative o collegate a disposizioni di natura negoziale.
Per quanto sopra chiarito e in considerazione del disposto dell’art. 1 Legge Notarile che definisce i notai quali pubblici ufficiali istituiti per ricevere atti tra vivi e di ultima volontà, senza limitazione ai soli atti di natura negoziale, sembra doversi affermare che il notaio sia sempre legittimato a ricevere dichiarazioni confessorie, indipendentemente dal riferimento a fattispecie di carattere negoziale.
6.1. Testamento
L’art. 2735 Codice Civile contempla in termini generali il testamento quale valido strumento per perfezionare una confessione stragiudiziale, non operando alcuna distinzione tra le diverse possibili forme di testamento.
Non può pertanto dubitarsi che il notaio possa validamente ricevere un testamento pubblico in cui il testatore renda dichiarazioni di natura confessoria.
Stante la natura di atto pubblico notarile di tale forma testamentaria, si ha qui una conferma della sopra affermata piena liceità, non solo della scrittura privata autenticata, ma anche dell’atto pubblico quale possibile forma da adottare nella redazione di una confessione stragiudiziale.
Il dubbio che può invece sorgere é quello relativo alla necessità che il documento recante la confessione stragiudiziale debba contenere, per poter essere qualificato testamento, anche volontà di carattere dispositivo del patrimonio del testatore per il tempo successivo alla sua morte.
Al riguardo sembra utile ricordare che l’art. 587 comma 1 Codice Civile definisce testamento l’atto con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, delle proprie sostanze. Il secondo comma di tale articolo dispone, tuttavia, che le disposizioni di carattere non patrimoniale che la legge consente siano contenute in un testamento hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale.
Da tale secondo comma sembra potersi trarre un principio di carattere generale e precisamente quello per cui se la legge prevede che una certa tipologia di dichiarazioni siano validamente rese nella forma testamentaria, allora un testamento che contenga tali dichiarazioni deve ritenersi valido anche in assenza del cosiddetto contenuto tipico del testamento, vale a dire anche in assenza di disposizioni attributive del patrimonio del testatore.
Occorre tuttavia che sia ravvisabile un testamento almeno in senso formale e, quindi, occorre rinvenire il “proprium” dell’atto di ultima volontà, nel senso che l’atto deve esprimere un’intenzione destinata a produrre i suoi effetti solo dopo la morte del disponente (Cass. civ., sez. II, 02/02/2016, n. 1993; Cass. civ., sez. II, 28/05/2012, n. 8490). Solo in presenza di una tale intenzione espressa, allora, la dichiarazione confessoria produrrà effetti non immediati, ma solo dopo la morte del dichiarante.
Sembra poi doversi ritenere che la confessione stragiudiziale contenuta in un testamento non possa essere liberamente revocata dal testatore ai sensi degli artt. 587 e 679 Codice Civile. Dall’art. 256 Codice Civile, a norma del quale il riconoscimento di un figlio contenuto in un testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore anche se il testamento è stato revocato, sarebbe infatti deducibile il principio generale della irrevocabilità delle disposizioni testamentarie aventi natura di dichiarazioni di scienza. Anche la possibilità di revoca di una confessione contenuta in un testamento sarebbe, allora, limitata ai soli casi previsti dall’art. 2732 Codice Civile (Cass. civ., 06/03/1975, n. 829; Cass. civ., 17/04/1950, n. 999).
Si può, infine, riportare il caso, sottoposto alla valutazione della giurisprudenza, di un testamento contenente la attestazione da parte del testatore di avere già soddisfatto con donazioni in vita i diritti di un legittimario. Tale dichiarazione é stata ritenuta non idonea a sottrarre al legittimario la quota di riserva, non potendo, tale dichiarazione, essere assimilata ad una confessione stragiudiziale opponibile al legittimario. Quest’ultimo, infatti, nell’azione di riduzione con la quale impugna il testamento per lesione della sua quota di legittima, deve essere considerato terzo rispetto al testatore (Cass. civ., sez. II, 15/05/2013, n. 11737).
6.2. Riconoscimento di donazioni indirette
La sentenza della Corte di Cassazione in commento ha riconosciuto la legittimazione del notaio ad autenticare le sottoscrizioni apposte dai legittimari a dichiarazioni scritte con le quali gli stessi attestavano di avere in precedenza ricevuto donazioni indirette.
Contrariamente a quanto esaminato all’ultimo paragrafo del capito precedente, non vi sono dubbi che, in questo caso, provenendo le dichiarazioni direttamente dai legittimari, le stesse abbiano natura di confessione stragiudiziale.
L’utilità di tali dichiarazioni consiste nel facilitare la prova della esistenza delle donazioni indirette.
L’esistenza di una donazione diretta é, infatti, di immediata dimostrabilità posto che la stessa deve necessariamente essere perfezionata, a pena di nullità, per atto pubblico notarile, con la sola eccezione delle donazioni aventi oggetto beni mobili di modico valore (artt. 782 e 783 Codice Civile).
Per le donazioni indirette, invece, non é richiesta la forma dell’atto pubblico notarile essendo sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità (Cass. civ., sez. II, 25/02/2015, n. 3819; Cass. civ., sez. I, 05/06/2013, n. 14197; Cass. civ., sez. II, 17/11/2010, n. 23215; Cass. civ., sez. II, 14/01/2010, n. 468; Cass. civ., sez. II, 30/01/2007, n. 1955). I legittimari lesi da donazioni indirette potrebbero, pertanto, avere maggiori difficoltà a dimostrarne l’esistenza.
La dichiarazione confessoria resa con atto notarile da chi ha ricevuto una donazione indiretta ha, allora, l’effetto di parificare, sotto il profilo probatorio, la posizione dei legittimari lesi da una donazione indiretta a quelli lesi da una donazione diretta.
Le dichiarazioni confessorie rese da chi ha ricevuto donazioni indirette potrebbero anche avere l’effetto di dimostrare che il donante, nelle donazioni da lui perfezionate, ha rispettato le quote di riserva dei legittimari. E’ tuttavia evidente che ciò non può risolvere il problema della circolazione degli immobili di provenienza donativa, almeno fino al momento della apertura della successione del donante. Solo allora sarà, infatti, possibile valutare la effettiva lesività delle donazioni sia dirette che indirette.
6.3. Conferma di testamento orale
Alla valutazione della giurisprudenza é stato altresì sottoposto il caso di un atto notarile contenete la conferma, resa ai sensi dell’art. 590 Codice Civile, di disposizioni testamentarie orali.
Nelle premesse del medesimo atto i legittimari, con dichiarazioni di natura confessoria, riconoscevano, sia l’inesistenza di un testamento formale, sia la volontà espressa oralmente in vita dal defunto circa la destinazione dei propri beni, volontà che, sempre secondo quanto attestato dai legittimari, era stata ripetuta, dettagliata e mai revocata.
Secondo quanto affermato dalla Cassazione un tale atto non invade i compiti riservati all’autorità giudiziaria in quanto la conferma dell’atto nullo non presuppone necessariamente un’attività di accertamento giudiziale in ordine all’inesistenza di un formale testamento ed alla nullità che inficia l’atto che si vuole confermare, né può ritenersi invasiva della sfera di attribuzioni dell’autorità giudiziaria l’attività del notaio consistente nella mera raccolta delle dichiarazioni sopra indicate.
Anche in questo caso é stato quindi riconosciuto che il notaio non è suscettibile di essere disciplinarmente sanzionato ai sensi degli artt. 1 e 138 della Legge Notarile, tenuto altresì conto che la fede privilegiata propria dell’atto notarile non si estende al contenuto delle dichiarazioni rese dai legittimari (Cass. civ., sez. III, 11/07/1996, n. 6313).
6.4. Quietanza
Le quietanze sono sicuramente le dichiarazioni di natura confessoria più di frequente presenti negli atti notarili.
La quietanza, come noto, costituisce atto unilaterale di riconoscimento del pagamento e integra, tra le parti, confessione stragiudiziale (Cass. civ., sez. III, 07/09/2007, n. 18882; Cass. civ., sez. III, 28/06/2005, n. 13919).
Negli atti di vendita, in particolare, la dichiarazione con la quale si afferma da parte del venditore di averne ricevuto il prezzo costituisce confessione stragiudiziale che, essendo proveniente dal creditore e rivolta al debitore, fa piena prova dell’avvenuto pagamento del prezzo (Cass. civ., sez. II, 10/08/1982, n. 4485; Cass. civ., sez. III, 14/02/2006, n. 3186). L’efficacia di piena prova può allora venire meno solo mediante la dimostrazione che la quietanza é stata rilasciata per errore di fatto o per violenza, elementi richiesti dall’art. 2732 Codice Civile per privare di efficacia la confessione, essendo invece irrilevanti il dolo e la simulazione (Cass. civ., sez. II, 22/02/2006, n. 3921; Cass. civ., sez. lav., 07/10/1994, n. 8229; Cass. civ., sez. II, 31/10/2008, n. 26325).
E’ stato poi precisato che l’efficacia di prova attribuita alla quietanza quale confessione stragiudiziale va tenuta distinta dall’accertamento dell’obbligazione, l’estinzione della quale è attestata dalla stessa quietanza. L’efficacia probatoria attribuita dalla legge alla quietanza è allora piena e completa se essa indichi tanto l’obbligazione quanto il relativo fatto estintivo, mentre se l’obbligazione non è in essa precisata, il relativo accertamento è rimesso al giudice del merito (Cass. civ., sez. III, 10/03/2000, n. 2813). E’ pertanto opportuno che il notaio richieda al dichiarante di specificare sempre anche il titolo da cui deriva l’obbligazione per la quale si rilascia quietanza.
Perché la quietanza possa valere come confessione stragiudiziale occorre, inoltre, che la stessa sia fatta valere nella controversia in cui siano parti gli stessi soggetti rispettivamente autore e destinatario della dichiarazione confessoria.
La giurisprudenza ha allora negato che la quietanza rilasciata dal venditore nell’atto di acquisto valga quale confessione nei confronti dei legittimari lesi che ritengano che la vendita simuli una donazione. Il legittimario leso che impugna, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, la compravendita immobiliare conclusa dal defunto in quanto dissimulante una donazione agisce, infatti, in qualità di terzo, sicché, nei suoi confronti, non può attribuirsi valore vincolante alla dichiarazione del venditore relativa al versamento del prezzo, pur contenuta nel rogito notarile (Cass. civ., sez. II, 25/06/2010, n. 15346; Cass. civ., sez. VI, 15/09/2017, n. 21384). La prova testimoniale e per presunzioni sarà allora ammissibile senza limiti quando, sulla premessa che l’atto simulato comporti una lesione della sua quota di riserva, il legittimario proponga contestualmente all’azione di simulazione la domanda di riduzione della donazione dissimulata (Cass. civ., sez. VI, 10/02/2017, n. 3653; Cass. civ., sez. II, 22/03/2016, n. 5599; Cass. civ., sez. II, 22/09/2014, n. 19912; Cass. civ., sez. II, 12/11/2013, n. 25431; Cass. civ., sez. II, 22/10/2013, n. 23966; Cass. civ., sez. III, 04/04/2013, n. 8215; Cass. civ., sez. II, 27/03/2013, n. 7789; Cass. civ., sez. II, 27/02/2012, n. 2968; Cass. civ., sez. II, 13/11/2009, n. 24134; Cass. civ., sez. II, 26/04/2007, n. 9956).
Analogamente é stato negato che la quietanza rilasciata dal creditore poi fallito possa valere quale confessione nei confronti del curatore fallimentare. Il curatore, infatti, pur ponendosi, nell’esercizio di un diritto del fallito, nella stessa posizione di quest’ultimo, è parte processuale diversa dal fallito. La quietanza rilasciata dal creditore poi fallito è allora priva di effetti vincolanti nel giudizio promosso dal curatore fallimentare ed assume soltanto il valore di un documento probatorio dell’avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo (Cass. civ., sez. I, 01/03/2005, n. 4288; Cass. civ., sez. II, 16/09/2002, n. 13513; Cass. civ., sez. I, 08/03/2000, n. 2628; Cass. civ., sez. I, 23/01/1997, n. 689; Cass. civ., sez. I, 02/04/1996, n. 3055; Cass. civ., sez. I, 28/01/1986, n. 544). Anche nel caso specifico di un giudizio sorto dall’opposizione proposta dal socio contro il decreto ingiuntivo sollecitato dal curatore fallimentare per i versamenti ancora dovuti su azioni sottoscritte in esecuzione di una delibera di aumento di capitale, alla dichiarazione del presidente dell’assemblea dell’integrale liberazione delle azioni sottoscritte, contenuta nel verbale dell’assemblea, sono stati negati gli effetti, nei confronti del curatore, di una confessione stragiudiziale, essendo questi parte processuale diversa dalla società fallita (Cass. civ., sez. I, 10/12/1992, n. 13095).
Altro caso sottoposto alla valutazione della giurisprudenza riguarda la valenza probatoria di una quietanza rilasciata simulatamente dal rappresentante del venditore, senza che il venditore stesso fosse partecipe dell’accordo simulatorio. Al riguardo é stato chiarito che il mandante che agisce per la dichiarazione di simulazione della quietanza relativa all’avvenuto pagamento del prezzo, in relazione ad una vendita posta in essere dal suo mandatario con rappresentanza, è da considerarsi terzo rispetto al contratto, con la conseguenza che egli può fornire la prova della simulazione senza limiti dovendosi escludere che, in dipendenza della natura di confessione stragiudiziale della quietanza, possano valere, riguardo alla sua posizione, i limiti di impugnativa stabiliti dall’art. 2732 Codice Civile, che trovano applicazione esclusivamente nei rapporti fra il mandatario e il preteso simulato acquirente (Cass. civ., sez. II, 24/04/2008, n. 10743; Cass. civ., sez. II, 08/01/2000, n. 125).
Sempre in tema di quietanze, si può, infine, ricordare, anche se ormai di ridotto interesse per l’attività notarile, quanto deciso dalla giurisprudenza in relazione alla natura della asseverazione di ricevuto pagamento contenuta nella dichiarazione unilaterale di cui all’art. 13 r.d. 29 luglio 1927 n. 1814, firmata dal venditore e debitamente autenticata, la quale, in caso di vendita di autoveicolo avvenuta verbalmente, supplisce all’atto scritto ai fini dell’annotazione nel Pubblico Registro Automobilistico. Al riguardo é stato chiarito che tale asseverazione non ha valenza di piena prova dell’avvenuto pagamento in quanto trattasi di quietanza indirizzata a un terzo, ossia al conservatore del Pubblico Registro Automobilistico, per escludere che, in sede di formalità rivolte a dare pubblicità al trasferimento, si debba procedere all’iscrizione del privilegio legale; essa, pertanto, è, al pari della confessione stragiudiziale fatta a un terzo, liberamente apprezzata dal giudice (Cass. civ., sez. un., 22/09/2014, n. 19888).
6.5. Dichiarazioni del coniuge non acquirente rese ai sensi dell’art. 179 comma 2 Codice Civile
Di sicuro interesse notarile sono le dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 179 comma 2 Codice Civile, dal coniuge non acquirente e volte ad escludere dalla comunione legale i beni di uso strettamente personale, i beni che servono all’esercizio della professione ed i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento di beni personali o col loro scambio.
La natura di tale dichiarazione varia tuttavia a seconda dei casi.
E’ stato infatti precisato che la natura giuridica ed i limiti di efficacia della dichiarazione del coniuge non acquirente, ma partecipante all’atto, si atteggiano diversamente a seconda che la personalità del bene dipenda dal pagamento del prezzo con i proventi del trasferimento di beni personali, o, alternativamente, dalla destinazione del bene all’uso strettamente personale o all’esercizio della professione dell’acquirente. Solo nel primo caso la dichiarazione del coniuge non acquirente assume natura ricognitiva della natura personale e ha, quindi, portata confessoria di presupposti di fatto già esistenti. Negli altri casi, invece, la dichiarazione esprime la mera condivisione dell’intento altrui. Ne consegue che la successiva azione di accertamento della comunione legale sul bene acquistato, nel primo caso é condizionata dal regime di prova legale della confessione stragiudiziale, superabile nei limiti di cui all’art. 2732 Codice Civile, per errore di fatto o violenza, mentre nella seconda ipotesi implica solo la prova dell’effettiva destinazione del bene, indipendentemente da ogni indagine sulla sincerità dell’intento manifestato (Cass. civ., sez. I, 02/02/2012, n. 1523; Cass. civ., sez. I, 14/06/2010, n. 14226).
In altre parole, il coniuge non acquirente può proporre domanda di accertamento della comunione legale anche rispetto a beni che siano stati acquistati come personali dall’altro coniuge, non risultando precluso tale accertamento dal solo fatto che il coniuge non acquirente fosse intervenuto al contratto di acquisto per aderirvi. Tuttavia, se l’intervento adesivo ex art. 179 comma 2 Codice Civile assunse il significato di riconoscimento dei già esistenti presupposti di fatto dell’esclusione del bene dalla comunione, l’azione di accertamento presupporrà la revoca di quella confessione stragiudiziale, nei limiti in cui è ammessa dall’art. 2732 Codice Civile (Cass. civ., sez. un., 28/10/2009, n. 22755).
6.6. Dichiarazioni sostitutive relative alla attività di mediazione nei trasferimenti immobiliari
L’art. 35 comma 22 Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, come noto, dispone che, negli atti relativi al trasferimento o alla costituzione di diritti reali immobiliari, ciascuna delle parti ha l’obbligo di dichiarare se si é avvalsa di un mediatore.
La Cassazione ha al riguardo chiarito che la dichiarazione resa dalla parte di essersi avvalsa dell’opera di un mediatore professionale, indicandone anche le generalità, non ha valore di prova legale quanto ai rapporti tra i due soggetti, né di confessione stragiudiziale resa alla parte ai sensi dell’art. 2735 Codice Civile attesa l’estraneità alla stipulazione del mediatore ovvero di un suo rappresentante, tale non potendosi considerare il pubblico ufficiale rogante (Cass. civ., sez. VI, 27/10/2014, n. 22788). Tali dichiarazioni, pertanto, potranno valere solo quali dichiarazioni confessorie rese ad un terzo.
6.7. Confessione e transazione
Di interesse per il notaio chiamato a ricevere un contratto di transazione é la problematica relativa alla valenza confessoria del riconoscimento di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all’altra parte reso nell’ambito dell’accordo transattivo.
Secondo alcune pronunce giurisprudenziali una tale dichiarazione non potrebbe avere natura confessoria ove costituisca l’oggetto di una delle reciproche concessioni, poiché, in questo caso, non integrerebbe una dichiarazione di scienza fine a sé stessa, ma si inserirebbe nel contenuto del contratto transattivo e sarebbe strumentale rispetto al raggiungimento dello scopo di questo. Verrebbe allora meno, nella rappresentazione interna che l’autore si forma della propria dichiarazione, la basilare caratteristica che alle confessioni conferisce forza probante (Cass. civ., sez. III, 19/06/2015, n. 12691; Cass. civ., sez. lav., 02/07/1987, n. 5776). La transazione é, infatti, atto negoziale con il quale le parti prevengono o pongono fine ad una vicenda giudiziaria facendosi concessioni reciproche e, prescindendo dall’affermazione o dalla negazione di qualunque reciproca responsabilità, non può avere natura di confessione stragiudiziale (Cass. civ., sez. I, 29/09/2004, n. 19549).
Occorre però sottolineare che in altre occasioni é stato affermato che nel contenuto complessivo di una transazione può distinguersi anche un momento accertativo della situazione di fatto preesistente, e, in tal caso, le relative dichiarazioni di scienza devono ritenersi avere valore confessorio, a condizione, tuttavia, che esse abbiano per oggetto la ricognizione di situazioni fattuali e non già valutazioni giuridiche (Cass. civ., sez. I, 13/10/2005, n. 19883; Cass. civ., sez. II, 30/05/1996, n. 5019).
6.8. Confessione e promessa di pagamento o ricognizione di debito
Dalla analisi della giurisprudenza in materia risulta chiara la distinzione concettuale tra l’istituto della confessione e gli istituti della promessa di pagamento o della ricognizione di debito. La prima consiste, infatti, in una dichiarazione di scienza avente ad oggetto l’esistenza di fatti, mentre gli altri hanno natura di dichiarazioni di volontà intese ad impegnare il promittente all’adempimento della prestazione oggetto della promessa o della ricognizione (Cass. civ., sez. II, 24/04/2012, n. 6473).
La distinzione ha rilievo anche sotto il profilo probatorio posto che la promessa di pagamento e la ricognizione di debito comportano la presunzione, solo fino a prova contraria, della esistenza del rapporto fondamentale (art. 1988 Codice Civile), mentre la confessione fa piena prova, anche legale, dei fatti in essa attestati.
La promessa di pagamento e la ricognizione di debito, ancorché titolate, non hanno, allora, di per sé, natura confessoria, sicché il promittente può dimostrare l’inesistenza della causa e la nullità della stessa promessa senza essere vincolato alle limitazioni di prova poste per la revoca della confessione dall’art. 2732 Codice Civile (Cass. civ., sez. III, 31/07/2012, n. 13689; Cass. civ., sez. III, 05/07/2004, n. 12285).
Quanto sopra chiarito non esclude, pur nella distinzione concettuale tra le due figure, che nello stesso documento possa coesistere, con una promessa di pagamento o con una ricognizione di debito, anche la confessione, proveniente dal promittente, di fatti a lui sfavorevoli e pertinenti al rapporto fondamentale (Cass. civ., sez. III, 13/01/1997, n. 259). In questo caso tra confessione e promessa di pagamento o ricognizione di debito si instaurerà un rapporto di dipendenza. Se la promessa di pagamento o il riconoscimento di debito sono contestuali alla confessione di fatti o di situazioni sfavorevoli al dichiarante, i quali costituiscono la causa giustificatrice del negozio promissorio o ricognitivo, la revoca della confessione, avvenuta a norma dell’art. 2732 Codice Civile, determinerà, allora, l’automatico venire meno della promessa di pagamento o ricognizione del debito per difetto di causa di tali negozi, senza che sia necessario applicare, al fine dell’annullamento dei medesimi, la disciplina relativa all’errore in tema di contratti (Cass. civ., sez. III, 18/01/1985, n. 136).
6.9. Prelazione agraria
Un ulteriore caso di interesse notarile é stato sottoposto alla valutazione della giurisprudenza in materia di prelazione agraria. La Corte di Cassazione ha al riguardo stabilito che il contratto preliminare di vendita stipulato dal proprietario del fondo con un terzo e subordinato “al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore” non contiene una confessione stragiudiziale della sussistenza dei requisiti del diritto di prelazione in capo all’avente diritto, bensì una semplice clausola condizionale che, non comportando alcun implicito riconoscimento del diritto predetto, si limita a subordinare l’efficacia dell’atto all’eventuale esercizio della prelazione. I presupposti in presenza dei quali sorge il diritto di prelazione vanno, allora, riscontrati e dimostrati come in concreto esistenti da parte di chi ne ha interesse (Cass. civ., sez. III, 25/01/2002, n. 884).
6.10. Dichiarazioni con finalità fiscali
Qualche interesse per il notaio può avere anche la problematica della possibile valenza confessoria delle dichiarazioni di carattere fiscale.
In tema di imposta di successione, ad esempio, é stato ritenuto che la denuncia di successione sottoscritta dal contribuente non è un atto negoziale con effetti vincolanti, né una dichiarazione con valore di confessione, ma, unicamente, un atto di cooperazione con cui l’obbligato rende noto all’amministrazione il presupposto dell’obbligazione tributaria e dei relativi quantitativi con la finalità di consentire l’immediata liquidazione dell’imposta principale. Pertanto l’indicazione, ad opera del contribuente, di un certo valore nella denuncia di successione non impedisce, neppure al contribuente stesso, di ottenere che venga determinato l’effettivo valore venale, eventualmente inferiore, con i normali mezzi consentiti dalla legge e di dimostrare che il valore indicato non corrisponde a quello effettivo (Cass. civ., sez. I, 24/04/1979, n. 2318).
Nello stesso senso, con riferimento alla denunzia di un contratto verbale di locazione, é stato affermato che, avendo la stessa finalità meramente fiscali, deve, in una controversia fra privati, essere liberamente valutata come dichiarazione di parte in un raffronto critico con gli altri elementi probatori acquisiti alla causa, e ciò anche nell’ipotesi in cui chi l’ha sottoscritta e redatta abbia dichiarato fatti a se sfavorevoli e favorevoli alla controparte, dovendo escludersi che in tale atto, attesa la specificità dello scopo che lo caratterizza, sia configurabile una confessione stragiudiziale, mancando, nel dichiarante la consapevolezza e la volontà di porre in essere una attestazione della verità dei fatti utilizzabile tra le parti nei rapporti contrattuali (Cass. civ., sez. III, 05/02/1997, n. 1100).
- Conclusioni
Dalla analisi della giurisprudenza in materia sembra doversi certamente concludere che il notaio é pienamente legittimato a ricevere ogni tipo di confessione stragiudiziale, sia mediante scrittura privata autenticata, sia mediante atto pubblico.
Le caratteristiche del notaio quale pubblico ufficiale, imparziale ed esperto di diritto, lo rendono, anzi, particolarmente qualificato a garantire che chi rende dichiarazioni che potrebbero incidere negativamente sulla propria eventuale futura posizione processuale lo faccia con la giusta consapevolezza, con ciò riducendo la probabilità di una successiva revoca della confessione per errore ai sensi dell’art. 2732 Codice Civile.

AUTORE

Notaio dal 2012. Ha insegnato alla Scuola di Notariato della Lombardia (Anno 2013/2014) in materia di diritti reali, pubblicità e garanzie. È consulente per il sito “Comprar casa senza rischi” dal 2012 e consulente “MECA – Mercato milanese della casa” dal 2012. Ha superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio dell’attività forense nel 2008.