La legge n. 4 del 11 gennaio 2018 in materia di tutela nei confronti degli orfani per crimini domestici interviene su varie norme dei Codici Civile, Penale e di Procedura Penale. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2018 entrerà in vigore dal 16 febbraio 2018 p.v.
Una delle previsioni di maggiore interesse notarile in essa contenuta è quella dell’art. 5 che introduce il nuovo articolo 463-bis del Codice Civile rubricato “Sospensione dalla successione” in materia di indegnità a succedere.
Tale norma prevede che chi risulti essere indagato per l’omicidio volontario o il tentato omicidio del coniuge/unito civile, di un genitore o di un fratello/sorella, venga sospeso dalla successione della vittima fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. Ricadendo in questa situazione di sospensione la legge 4/2018 prevede che si debba provvedere a nominare un curatore dell’eredità giacente ai sensi dell’articolo 528 C.C.
Qualora il soggetto “sospeso” sia condannato, o intervenga un patteggiamento della pena, questi verrà definitivamente escluso dalla successione ex art. 463 cc, e quindi per indegnità a succedere.
A fonte della ulteriore previsione dell’introduzione nel Codice di Procedura Penale del nuovo art. 537-bis, in questi casi il giudice penale, in sede di condanna per uno dei fatti previsti dall’articolo 463 del Codice Civile o in sede di patteggiamento della pena ex art. 444 CPP, pronuncerà l’esclusione del soggetto dalla successione per indegnità.
La norma viene quindi a mutare la prospettiva in questi specifici casi di indegnità. Finora, infatti, l’indegno non veniva escluso dalla successione al quale risultava chiamato se non su richiesta espressa di parte ed a seguito di apposita sentenza (si ricordi il noto brocardo: “indignus potest capere, sed non potest retinere”).
Non è peraltro chiaro come possa esservi conoscibilità della sospensione dalla successione, né come possa operare l’opponibilità di tale sospensione nei confronti dei soggetti terzi. La norma si limita infatti a prevede che il pubblico ministero, compatibilmente con la segretezza delle indagini, dovrà comunicare senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione l’avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai fini della sospensione di cui all’art. 463bis.

AUTORE

Annalisa è moglie, mamma e notaio. Nominata nel 2008 con prima sede Santhià, è in esercizio a Cantù dall’aprile del 2009. Ha fatto parte del Comitato Direttivo dell’Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia – Guido Roveda negli anni 2012 e 2013.