Incremento aliquote IVA

Con la legge di bilancio 2018 il legislatore interviene nuovamente sulla misura e sulle tempistiche degli incrementi delle aliquote IVA.

In particolare viene nuovamente modificato il comma 718 dell’articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, comma che ora prevede quanto di seguito indicato:

a) l’aliquota IVA del 10 per cento é incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1 gennaio 2019 e di ulteriori 1,5 punti percentuali dal 1 gennaio 2020:

quindi l’aliquota sarà del 11,5 per cento dal 1 gennaio 2019 e del 13 per cento dal 1 gennaio 2020;

b) l’aliquota IVA del 22 per cento é incrementata di 2,2 punti percentuali dal 1 gennaio 2019, di ulteriori 0,7 punti percentuali dal 1 gennaio 2020 e di ulteriori 0,1 punti percentuali dal 1 gennaio 2021:

quindi l’aliquota sarà del 24,2 per cento dal 1 gennaio 2019, del 24,9 per cento dal 1 gennaio 2020 e del 25 per cento dal 1 gennaio 2021.

Al riguardo si può ricordare che tale modifica é solo l’ultima in ordine cronologico.

Le varie modifiche subite dal citato comma 718 e succedutesi nel tempo si possono schematizzare come segue:

Testo originario:

a) aliquota IVA del 10 per cento incrementata di 2 punti percentuali dal 1 gennaio 2016 e di 1 ulteriore punto percentuale dal 1 gennaio 2017;

b) aliquota IVA del 22 per cento incrementata di 2 punti percentuali dal 1 gennaio 2016, di 1 ulteriore punto percentuale dal 1 gennaio 2017 e di ulteriori 0,5 punti percentuali dal 1 gennaio 2018.

Testo modificato dall’art. 1 comma 6 Legge 28 dicembre 2015 n. 208:

a) aliquota IVA del 10 per cento incrementata di 3 punti percentuali dal 1 gennaio 2017;

b) aliquota IVA del 22 per cento incrementata di 2 punti percentuali dal 1 gennaio 2017 e di 1 ulteriore punto percentuale dal 1 gennaio 2018.

Testo modificato dall’art. 1 comma 631 Legge 11 dicembre 2016 n. 232:

a) aliquota IVA del 10 per cento incrementata di 3 punti percentuali dal 1 gennaio 2018;

b) aliquota IVA del 22 per cento incrementata di 3 punti percentuali dal 1 gennaio 2018 e di 0,9 ulteriori punti percentuali dal 1 gennaio 2019.

Testo modificato dall’art. 9 comma 1 Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito con modificazioni con Legge 21 giugno 2017 n. 96:

a) aliquota IVA del 10 per cento incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1 gennaio 2018 e di 0,5 ulteriori punti percentuali dal 1 gennaio 2019 e di 1 ulteriore punto percentuale dal 1 gennaio 2020;

b) aliquota IVA del 22 per cento incrementata di 3 punti percentuali dal 1 gennaio 2018 e di 0,4 ulteriori punti percentuali dal 1 gennaio 2019; la medesima aliquota é ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1 gennaio 2020 rispetto all’anno precedente ed é fissata al 25 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2021.

Testo modificato dall’art. 5 comma 1 Decreto Legge 16 ottobre 2017 n. 148:

a) aliquota IVA del 10 per cento incrementata di 1,14 punti percentuali dal 1 gennaio 2018 e di 0,86 ulteriori punti percentuali dal 1 gennaio 2019 e di 1 ulteriore punto percentuale dal 1 gennaio 2020;

b) aliquota IVA del 22 per cento incrementata di 3 punti percentuali dal 1 gennaio 2018 e di 0,4 ulteriori punti percentuali dal 1 gennaio 2019; la medesima aliquota é ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1 gennaio 2020 rispetto all’anno precedente ed é fissata al 25 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2021.

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Incremento aliquote IVA ultima modifica: 2017-12-14T06:49:56+01:00 da Michele Laffranchi
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