Con la legge di bilancio 2018 il legislatore interviene nuovamente sulla misura e sulle tempistiche degli incrementi delle aliquote IVA.
In particolare viene nuovamente modificato il comma 718 dell’articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, comma che ora prevede quanto di seguito indicato:
a) l’aliquota IVA del 10 per cento é incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1 gennaio 2019 e di ulteriori 1,5 punti percentuali dal 1 gennaio 2020:
quindi l’aliquota sarà del 11,5 per cento dal 1 gennaio 2019 e del 13 per cento dal 1 gennaio 2020;
b) l’aliquota IVA del 22 per cento é incrementata di 2,2 punti percentuali dal 1 gennaio 2019, di ulteriori 0,7 punti percentuali dal 1 gennaio 2020 e di ulteriori 0,1 punti percentuali dal 1 gennaio 2021:
quindi l’aliquota sarà del 24,2 per cento dal 1 gennaio 2019, del 24,9 per cento dal 1 gennaio 2020 e del 25 per cento dal 1 gennaio 2021.
Al riguardo si può ricordare che tale modifica é solo l’ultima in ordine cronologico.
Le varie modifiche subite dal citato comma 718 e succedutesi nel tempo si possono schematizzare come segue:
Testo originario:
a) aliquota IVA del 10 per cento incrementata di 2 punti percentuali dal 1 gennaio 2016 e di 1 ulteriore punto percentuale dal 1 gennaio 2017;
b) aliquota IVA del 22 per cento incrementata di 2 punti percentuali dal 1 gennaio 2016, di 1 ulteriore punto percentuale dal 1 gennaio 2017 e di ulteriori 0,5 punti percentuali dal 1 gennaio 2018.
Testo modificato dall’art. 1 comma 6 Legge 28 dicembre 2015 n. 208:
a) aliquota IVA del 10 per cento incrementata di 3 punti percentuali dal 1 gennaio 2017;
b) aliquota IVA del 22 per cento incrementata di 2 punti percentuali dal 1 gennaio 2017 e di 1 ulteriore punto percentuale dal 1 gennaio 2018.
Testo modificato dall’art. 1 comma 631 Legge 11 dicembre 2016 n. 232:
a) aliquota IVA del 10 per cento incrementata di 3 punti percentuali dal 1 gennaio 2018;
b) aliquota IVA del 22 per cento incrementata di 3 punti percentuali dal 1 gennaio 2018 e di 0,9 ulteriori punti percentuali dal 1 gennaio 2019.
Testo modificato dall’art. 9 comma 1 Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito con modificazioni con Legge 21 giugno 2017 n. 96:
a) aliquota IVA del 10 per cento incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1 gennaio 2018 e di 0,5 ulteriori punti percentuali dal 1 gennaio 2019 e di 1 ulteriore punto percentuale dal 1 gennaio 2020;
b) aliquota IVA del 22 per cento incrementata di 3 punti percentuali dal 1 gennaio 2018 e di 0,4 ulteriori punti percentuali dal 1 gennaio 2019; la medesima aliquota é ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1 gennaio 2020 rispetto all’anno precedente ed é fissata al 25 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2021.
Testo modificato dall’art. 5 comma 1 Decreto Legge 16 ottobre 2017 n. 148:
a) aliquota IVA del 10 per cento incrementata di 1,14 punti percentuali dal 1 gennaio 2018 e di 0,86 ulteriori punti percentuali dal 1 gennaio 2019 e di 1 ulteriore punto percentuale dal 1 gennaio 2020;
b) aliquota IVA del 22 per cento incrementata di 3 punti percentuali dal 1 gennaio 2018 e di 0,4 ulteriori punti percentuali dal 1 gennaio 2019; la medesima aliquota é ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1 gennaio 2020 rispetto all’anno precedente ed é fissata al 25 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2021.

AUTORE

Notaio dal 2012. Ha insegnato alla Scuola di Notariato della Lombardia (Anno 2013/2014) in materia di diritti reali, pubblicità e garanzie. È consulente per il sito “Comprar casa senza rischi” dal 2012 e consulente “MECA – Mercato milanese della casa” dal 2012. Ha superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio dell’attività forense nel 2008.