Imposta fissa di registro per il riconoscimento di debito

Con due ordinanze gemelle (Cassazione, VI sezione Civile, n. 8152 del 23.3.2021 e n. 15910 dell’8.6.2021), la Corte di Cassazione ha riconosciuto l’applicabilità al riconoscimento di debito dell’imposta di registro in misura fissa.

La Cassazione ha ritenuto infatti di aderire “al più recente e nettamente prevalente indirizzo giurisprudenziale” (da ultime Cassazione, V sez. civile n. 481 dell’11.1.2018 e, sull’assunto del principio di alternatività IVA/registro Cassazione, V sez. civile n. 13527 del 2.7.2020 e 25267 del 10.11.2020)  che sostiene la tassazione con imposta di registro in misura fissa, sconfessando il “diverso e isolato indirizzo giurisprudenziale” secondo cui alla ricognizione di debito, in quanto atto avente natura dichiarativa, è applicabile l’aliquota dell’1% ai sensi dell’art. 3 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986 (da ultimo Cassazione, Sez. Trib. Civile, n. 3379 del 12.2.2020 e Cassazione, Sez. Trib. Civile, n. 12432 del 28.5.2007).

Nel motivare le condivisibili conclusioni raggiunte, tuttavia, la Cassazione ha perso l’occasione di mettere un punto fermo sulla questione, inquadrando in maniera sistematica l’istituto; nelle ordinanze in esame, infatti, l’applicazione dell’imposta fissa sembra motivata non in funzione della natura e/o degli effetti della dichiarazione ricognitiva di debito, bensì “in considerazione dell’elevato valore della ricognizione di debito che determinerebbe, qualora fosse calcolata in misura proporzionale, il pagamento di una imposta di registro in misura irragionevolmente eccessiva, anche alla luce del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost.”.

Ingenera inoltre confusione l’argomentazione delle decisioni laddove la Corte, nel richiamare i propri precedenti a sostegno, afferma che la ricognizione di debito, anche qualora fosse contenuta in una scrittura privata non autenticata, “è soggetta a registrazione a termine fisso in forza dell’art. 9, parte prima, del D.P.R. 131 del 1986, che ha valore di previsione generale, trattandosi di atto avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”. Il riferimento alla norma residuale di cui all’art. 9 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986, non appare coerente con le conclusioni delle pronunce in esame (imposta di registro fissa) e sembra quasi richiamare quell’impostazione più risalente dell’Amministrazione Finanziaria (Ris Min. Finanze – Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. IV n. 152/E del 7.10.1998) e della Giurisprudenza (Cass. Civ., sez. V n. 24107 del 12.11.2014) che, ravvisando effetti sostanziali nelle dichiarazioni ricognitive di debiti, le inquadrava tra gli atti a contenuto patrimoniale con conseguente applicazione dell’aliquota proporzionale del 3%.

Al di là delle motivazioni, è comunque importante evidenziare che le ordinanze del 2021 in commento, si innestano, rafforzandolo, nel filone giurisprudenziale che porta all’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa.

In questa prospettiva, si rinviene in una precedente Ordinanza (Cassazione, V sez. civile n. 481 dell’11.1.2018,  già oggetto di commento da parte dello Studio del CNN 118-2018/T) un più convincente fondamento motivazionale a base della decisione assunta; in tale pronuncia la ricognizione di debito veniva qualificata come “una mera dichiarazione di scienza in relazione alla sussistenza di un rapporto preesistente, nascente da pregressi contratti stipulati tra le parti, per cui la medesima non ha creato una nuova obbligazione, ma ha semplicemente riconosciuto ex post gli effetti economici di quegli atti” e, coerentemente, veniva fiscalmente inquadrata tra gli atti non aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale di cui all’4 della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. 131/86 (per le scritture private non autenticate).

Analogamente, le dichiarazioni ricognitive di debito contenute in atti pubblici o scritture private autenticate rientrerebbero tra gli atti non aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale soggetti a imposta fissa di registro ai sensi dell’art. 11 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/86.

In conclusione, alla luce delle più recenti pronunce della Suprema Corte, sembra sempre più consolidarsi l’orientamento che assoggetta il riconoscimento di debito a imposizione in misura fissa, anche a prescindere dalle ipotesi di applicabilità del principio di alternatività IVA/registro. Tuttavia la mancanza di una coerente e convincente argomentazione a base di tali ultime decisioni (argomentazione invece presente nella ordinanza 481/2018) è fonte di incertezza per il futuro.

Imposta fissa di registro per il riconoscimento di debito ultima modifica: 2021-11-12T08:30:27+01:00 da Clara Trimarchi
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