Il Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 136 del 17 dicembre 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 239 del 18 dicembre 2018), apporta con l’art. 25-undecies rilevanti modifiche alla normativa inerente gli immobili P.E.E.P.
In particolare viene prevista una nuova formulazione del comma 49-bis dell’art. 31 della Legge 448/98 in tema di determinazione del prezzo massimo di cessione (e del canone di locazione) di unità immobiliari facenti parte di immobili soggetti alle norme in tema di edilizia economico popolare.
Il nuovo testo prevede che i vincoli relativi alla determinazione del prezzo imposto (o del canone massimo di locazione) contenuti nelle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 35 della Legge 865/71 e successive modificazioni (sia con riferimento al diritto di proprietà, sia con riferimento al diritto di superficie) possono essere rimossi, decorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, a fronte della corresponsione di un importo predeterminato.
Tale corrispettivo, proporzionale alla corrispondente quota millesimale, sará stabilito in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall’applicazione del comma 48 dello stesso art. 31 della L. 448/98.
La percentuale in parola sarà stabilita, anche con applicazione di riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con Decreto dello Ministero dell’economia e delle finanze previa intesa in sede di conferenza unificata (d.lgs. 281/97 art. 9), da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in questione.
Tale decreto individuerà anche i criteri e le modalità per la concessione, da parte dei comuni, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di cui sopra.
L’affrancazione dei vincoli potrà essere richiesta da chi, persona fisica, vi abbia interesse, anche se non sia più titolare di diritti reali sugli immobili interessati, e dovrà avvenire mediante la stipula di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata da trascriversi nei pubblici registri immobiliari.
L’art. 25-undecies prevede poi anche l’introduzione di un nuovo comma 49-quater dell’art. 31 Legge 448/98 e tale comma prevede un’assoluta novità.
Viene infatti stabilito che i trasferimenti degli immobili effettuati in pendenza della rimozione dei vincoli secondo i nuovi criteri sopra evidenziati, non producono effetti limitatamente alla differenza fra il prezzo convenuto e quello vincolato.
Si prevede altresí che l’eventuale richiesta di rimborso della predetta differenza di somma, a qualsiasi titolo effettuata, si estingue mediante la rimozione dei vincoli inerenti il prezzo massimo attuata secondo quanto previsto dai commi 49-bis (nuova formulazione) e 49-ter.
Una volta rimosso il vincolo relativo al prezzo massimo di cessione, inoltre, la nuova norma prevede come conseguenza la rimozione dei vincoli soggettivi che quindi verranno meno.
Le norme cosí introdotte saranno applicabili anche agli immobili oggetto di contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del DL 119/18.
Per chi volesse ricostruire la vicenda fino ad oggi può consultare i precedenti articoli a questo link: https://www.federnotizie.it/note-di-commento-alla-ordinanza-del-tribunale-di-roma-x-sez-civile-del-17-04-2018/

AUTORE

Annalisa è moglie, mamma e notaio. Nominata nel 2008 con prima sede Santhià, è in esercizio a Cantù dall’aprile del 2009. Ha fatto parte del Comitato Direttivo dell’Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia – Guido Roveda negli anni 2012 e 2013.