Il trasferimento in esecuzione di accordi di separazione …

… non comporta la decadenza dalle agevolazioni “prima casa” per rivendita nel quinquennio (così Corte di Cassazione, Sezione Quinta, Sentenza n. 13340 del 28 giugno 2016).

La fattispecie oggetto della sentenza in commento è quella di un coniuge che, avendo acquistato un immobile con le agevolazioni prima casa, trasferisce, prima del decorso di cinque anni dall’acquisto e senza provvedere all’acquisto di altro immobile entro l’anno successivo, detto immobile all’altro coniuge in esecuzione degli accordi di separazione consensuale.

Al coniuge alienante viene notificato dall’Amministrazione Finanziaria avviso di liquidazione per il recupero delle imposte ordinarie in considerazione della decadenza dello stesso dalle agevolazioni prima casa.

Contro tale avviso viene proposto ricorso avanti alla Commissione Provinciale di Torino, che lo rigetta, e quindi alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che conferma la decisione di primo grado.

Viene proposto ricorso in Cassazione nel quale il ricorrente sostiene che la norma di cui all’art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, che prevede l’esenzione da imposte relativa a tutti gli atti, i documenti, ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, impedisca la decadenza dalle agevolazioni prevista al n. 4 della nota II bis, della Tariffa parte prima allegata al d.p.r. 131/86.

La Suprema Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata così superando il suo precedente orientamento (da ultimo si veda Cass, Sez. 5, n. 2263 del 3 febbraio 2014) in base al quale alla norma di cui all’art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 non può essere riconosciuto l’effetto di impedire la decadenza dalle “agevolazioni prima casa per rivendita nel quinquennio”, dato che l’esenzione da essa prevista è limitata agli atti, documenti, e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Le ragioni di tale decisione si rinvengono dell’affermazione da parte della Suprema Corte del principio, già espresso dalla giurisprudenza più recente (cfr. Cass., Sez. V n. 2111 del 14 gennaio 2016 e Cass., Sez. V n. 3110 del 17 febbraio 2016 in Federnotizie), secondo cui deve riconoscersi il carattere di “negoziazione globale” a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare, di lì a breve, nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile.

Anche i negozi traslativi di diritti mobiliari o immobiliari, pertanto, pur non rientrando tra gli atti essenziali per addivenire alla separazione o al divorzio, devono essere intesi quali “atti relativi al procedimento di separazione o divorzio”, e, come tali, possono usufruire dell’esenzione di cui all’art. 19 della L. n. 74/1987, salvo che l’Amministrazione contesti e provi, secondo l’onere probatorio cedente a suo carico, la finalità elusiva degli atti medesimi.

 

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Il trasferimento in esecuzione di accordi di separazione … ultima modifica: 2016-11-17T12:58:48+01:00 da Clara Trimarchi
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