Il notariato al servizio della giustizia

a cura di Andrea Fusaro

Introduzione dei lavori del Convegno di studi “La responsabilità del notaio”, tenuto a Genova il 13 marzo 2015

1. La professione notarile è stata forgiata in tempi – e atmosfere – molto lontani, improntata alla doverosità del suo ministero, alla totale prevenzione di ogni conflitto di interessi, ma – specie in questi ultimi decenni – registra una difficile convivenza tra la veste di pubblico ufficiale e quella di professionista.

La deontologia riflette quella immagine nobile in cui il Notariato si rispecchia e che a ragione custodisce quale garanzia del proprio ruolo istituzionale; si tratta di canoni di condotta molto severi, correlati all’affidamento che i cittadini ripongono nei notai e, in genere, negli esercenti le professioni liberali.

2. E’ stata da tempo registrata la tendenza legislativa e giurisprudenziale a valorizzare l’intervento del notaio indipendentemente dalla forma dell’atto ed addirittura a prescindere dall’esercizio di certificazione. Lo esemplificano gli orientamenti giurisprudenziali rivolti nella direzione indicata, le sentenze che hanno disposto l’estensione della responsabilità notarile per omissione di visure ipo-catastali alle compravendite ancorché formate per scrittura privata autenticata, e persino rispetto ai contratti preliminari non ricevuti né autenticati, cui il notaio abbia prestato assistenza come consulente.

Tanta severità riposa, evidentemente, su di una concezione alta e rotonda del ruolo.

Non si tratta, dunque, di interventi estemporanei: al contrario tutto questo poggia sui doveri di  consulenza ed imparzialità, custoditi dalla Legge Notarile e dalla deontologia, prima ancora che dalle norme civili e penali.

Le prescrizioni in tema di assistenza personale all’atto, di indagine della volontà delle parti, di chiarificazione dei profili giuridici, persino di allestimento di una struttura di studio adeguata e di limiti all’apertura di studi ulteriori, sono tutti rivolti ad assicurare la qualità del prodotto finale, affinché sia all’altezza del suo rilievo probatorio.

Tutto il sistema è rivolto a proteggere questa funzione che produce atti certi non solo quanto alla paternità, ma anche con riguardo alla consapevolezza del loro contenuto e della loro efficacia da parte dell’autore: non a caso il Codice deontologico prescrive sia il controllo di legalità, sia la lettura anche delle scritture private autenticate.

3. Rispetto a questo quadro le norme deontologiche possono sia leggersi quale completamento sia intendersi come rivolte a garantire l’impegno del notaio a collaborare alla Giustizia, intesa nel senso aristotelico di attribuire a ciascuno il suo, ciò che gli spetta come persona. Con rimarchevole insistenza è ribadito il dovere del notaio di occuparsi dello studio, al fine di assicurarne l’efficienza, e fornire ai clienti – e comunque alle parti dei suoi atti – tutta la consulenza del caso. Queste norme deontologiche, certamente di ispirazione laica, evocano efficacemente occasioni in cui la “persona” che sta di fronte al notaio può vedersi negato il “suo”.

Il notaio constata la piena realizzazione del proprio ruolo nel ministero e nella consulenza resi verso i soggetti più deboli, meno avvertiti. L’ingiustizia che le regole deontologiche esorcizzano non si perpetrerebbe attraverso l’omissione degli accertamenti del caso e la redazione compiacente delle clausole contrattuali: questi comportamenti, laddove posti in essere, rappresenterebbero altrettante violazioni di legge, che verrebbero come tali qualificate e sanzionate, senza evocare la categoria dell’ingiustizia, che peraltro prenderebbe corpo. L’ingiustizia paventata risiederebbe, invece, nell’appoggiarsi ad una sola parte, fornirgli consulenza, attenzione e premure, ed alla controparte riservare invece un atteggiamento freddo e sbrigativo.

La corretta istruttoria della pratica, l’effettuazione di tutte le indagini dovute, l’inserimento nel contratto delle garanzie del caso, consentono di considerare senz’altro realizzata la legalità, ma non necessariamente la Giustizia cui le norme deontologiche tendono.

Non ci si riferisce solo al rispetto umano, ma anche all’illustrazione dei profili giuridici, alla segnalazione di soluzioni alternative a quelle indicate – spesso per convenienza – dalla controparte più avvertita, oppure diverse da quelle concepite dall’interessato, qualora si intuisca che egli ignora opzioni ulteriori, magari a lui più confacenti.

Quindi, da un lato, la ricerca della soluzione più adatta alla persona che si ha di fronte, ancorché non la  richieda espressamente. Dall’altro, la preoccupazione di illustrare ad entrambe le parti i rispettivi diritti, senza reticenze od omissioni (vale il monito biblico a non allearsi con il forte contro il debole, efficacemente evocato in contesto giudiziario nel film “Il caso Wislow”).

4. Insomma la presenza del Notariato si traduce in effetti benéfici per la popolazione, sotto molteplici profili:

a. l’attribuzione ad ogni notaio di una sede, con obbligo di assistenza, è funzionale alla capillarità della presenza sul territorio;

b. la competenza riservata ai notai in alcune materie perpetua la loro specializzazione;

c. l’attuale sistema di reclutamento dei notai e di vigilanza sul loro operato garantisce la qualità della prestazione.

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Il notariato al servizio della giustizia ultima modifica: 2015-04-20T09:56:31+02:00 da Redazione Federnotizie
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