Il Notaio, il procacciatore e il trattamento economico dei dipendenti

Con l’ordinanza 8 febbraio 2022 n. 3940 (.PDF), la Corte di Cassazione, su ricorso del Consiglio Notarile, ha cassato con rinvio la decisione della Corte d’Appello che, confermando la decisione della Coredi, aveva assolto il Notaio da numerose incolpazioni ritenendolo responsabile solo della irregolare tenuta del repertorio.

di Arturo Brienza

La sentenza, con estrema incisività, riporta la vicenda come segue:

…deve ritenersi  “accertata la violazione del principio di personalità della prestazione consumatasi mediante un eccesso di delega esterna, poiché il notaio  si era avvalso di plurime agenzie immobiliari che erano deputate a individuare potenziali clienti e a sottoporre loro i preventivi redatti dal notaio (e dallo stesso trasmessi alle agenzie), essendo altresì a conoscenza che gli agenti immobiliari percepivano un importo dai clienti per la loro intermediazione nei confronti del notaio (qualificato dalla stessa Corte territoriale come un “sovrappiù non dovuto“), donde l’insussistenza della connotazione fondamentale del conferimento diretto degli incarichi professionali a notaio da parte dei singoli clienti….”

le agenzie immobiliari svolgevano un ruolo di interlocutrici dirette dei clienti poi avviati presso il citato notaio, il quale interveniva formalmente solo per la redazione degli atti, senza avere quasi mai interloquito con tali clienti intercettati dalle agenzie stesse per un confronto diretto con loro anche al fine di poter fornire, con trasparenza e univocità le informazioni necessarie per l’esplicazione delle conseguenti attività professionali e per la determinazione dei correlati compensi…

L’accaparramento di clientela implica un concorso consapevole del notaio in una scelta eterodiretta del professionista e la relativa condotta viene inquadrata anche come elemento idoneo a turbare le condizioni che ne assicurano l’imparzialità, perché, per assolvere a tale dovere, il notaio deve evitare anche ogni influenza di carattere personale per l’esercizio della sua attività professionale e ogni interferenza esterna tra professione ed affari”.

La vicenda si presta ad alcune considerazioni di ordine generale sul tema della illecita concorrenza che altera la libera designazione del Notaio nella fase di assunzione dell’incarico.

In via preliminare occorre osservare che non esiste alcun limite quantitativo prefissato all’ammontare degli onorari repertoriali o degli atti ricevuti, nell’ovvia considerazione che vengano rispettati tutti i doveri imposti dalla legge e dalla deontologia.

La variegata tipologia degli atti, le capacità organizzative e le qualità personali di ciascun notaio sono caratteristiche così variabili da non rendere possibile l’adozione di criteri standard predeterminati ed uniformi. D’altra parte, l’attività professionale non può essere assimilata in modo semplicistico ad una mera attività economica di tipo imprenditoriale: il professionista intellettuale e in particolare il notaio, non è un imprenditore. Le peculiarità dell’attività notarile, che realizzano una convergenza di interessi pubblici e privati, pongono il “prodotto” notarile, cioè l’atto, al di fuori di questa logica esclusivamente economica mirante al massimo profitto. Poiché la protezione della pubblica fede, la forza probatoria dell’atto notarile, la tutela del cliente/consumatore, il dovere di informazione e chiarimento, la funzione di adeguamento, impediscono l’equiparazione professionista=imprenditore e funzionano allo stesso tempo da limite alla delegabilità delle funzioni notarili.

Un imprenditore che con i ricavi non copre i costi è condannato ad essere estromesso dal mercato; il Notaio ricopre un Ufficio Pubblico e svolge una funzione doverosa di cerniera tra interessi pubblici e privati. Pertanto, il Notaio ha il dovere svolgere l’attività che lo Stato gli ha affidato senza mai perdere di vista la economicità della gestione dello Studio che se compromessa da una illecita attività di reperimento della clientela tramite procacciatori, o comunque tramite tariffe irrisorie, lo porta inevitabilmente a contrarre i costi di gestione a scapito della qualità della prestazione e a compromettere la correttezza delle risultanze contabili e fiscali.

All’imprenditore è consentito un affidamento ad altri anche totale della responsabilità di gestione, potendo essere le sue direttive non necessariamente specifiche e reiterate; peraltro le direttive dell’imprenditore possono essere impartite inizialmente una volta per tutte, mentre i controlli, che pure possono essere affidati ad altri, possono limitarsi alla verifica a campione della buona riuscita della lavorazione o del prodotto: il prodotto difettoso, se immesso nella rete commerciale, viene sostituito con le scuse al cliente. Al “prodotto” notarile, cioè l’atto, non è possibile applicare una tale logica poiché se difettoso produce danni, ai privati e al sistema, non facilmente eliminabili. L’attività notarile non è “mercato del prodotto” bensì una funzione sociale poiché deve garantire la sicurezza dei traffici giuridici, a propria volta preminente interesse dello Stato di diritto; l’esercizio di questa funzione non potrà mai pregiudicare la personalità della prestazione, il cui momento culminante è costituito dall’ attività di adeguamento, e la designazione del Notaio non deve essere eterodiretta ma rispettosa dei principi dell’imparzialità, della terzietà e dell’indipendenza.[1] Questi principi sono irrinunciabili e comportano che debba esserci un collegamento diretto tra chi esegue la prestazione e chi la riceve: la scelta del Notaio non può essere imposta da altri soggetti (agenti immobiliari, mediatori creditizi, altri professionisti) ma può essere da loro consigliata solo se il cliente lo richieda.[2] Ovviamente la collaborazione tra professionisti è perfettamente lecita se non realizza un accordo di procacciamento (Coredi Campania-Basilicata 17 gennaio-30 maggio 2017 n. 5; Coredi Trentino 25 novembre 2016-27 gennaio 2017 n. 85). L’accordo di procacciamento va inteso “come concorso consapevole del Notaio in una scelta etero-diretta del professionista, vista come elemento idoneo a turbare le condizioni che ne assicurano l’imparzialità. In altri termini, il riflesso sugli esiti economici di tale condotta rappresenta l’effetto indiretto della scelta di garantire la terzietà del Notaio e non una ponderata regolamentazione restrittiva delle attività economiche” (Cassazione, Sez. 2, 12.02.2020 n.3458).

L’illiceità del procacciamento ricorre anche se esso è attuato a titolo gratuito come disposto espressamente dal Paragrafo 31 del Codice deontologico[3] e come puntualizzato dalla giurisprudenza:

La norma (art. 147 lettera c L.N.) non pone…. una limitazione della concorrenza tra i notai, la cui liceità anzi implicitamente riconosce, ma ne vieta le forme illecite, attuate mediante condotte tipizzate (riduzione di onorari e diritti accessori, procacciatori di clienti, pubblicità) o derivanti da comportamenti atipici.

La nozione di procacciamento di affari – tuttora in vigore – va intesa in senso meramente economico e non strettamente tecnico, essendo sufficiente che il terzo abbia indirizzato un certo numero di clienti e che il notaio ne abbia beneficiato nello svolgimento delle attività, risultando in tal modo alterato il momento della libera scelta del professionista da parte dei clienti”. (Cassazione, Sez. 2, 30 luglio 2020 n. 16433)

Il “…procacciamento di affari o situazioni equivalenti…. Non deve essere inteso in senso tecnico-giuridico ma deve essere inteso semplicemente nel senso meramente economico del termine”. (Cassazione, Sez. 3, 4 gennaio 2010 n. 3)

Un Consiglio Notarile, che aveva chiesto ed ottenuto un provvedimento cautelare, nell’istanza di apertura del procedimento ha stigmatizzato l’abnorme crescita di un repertorio in questi termini: il Notaio “….collaborando con procacciatori d’affari e organizzazioni esterne al notariato, contribuisce alla sopravvivenza dei medesimi e li  alimenta, provocando un danno economico ai colleghi del distretto, specie quelli di prima nomina, dovuto alla canalizzazione della clientela attraverso tali strutture che non sono riconducibili ad un notaio che ne sia responsabile e dominus”.  (Coredi Toscana 16 novembre 2015 n. 11/2016)

Un altro caso deciso dalla Coredi Toscana riguardava l’emissione di fatture senza esposizione di onorari: “…l’offerta della prestazione a onorari più contenuti in ragione della libera concorrenza di mercato, è cosa diversa dall’azzeramento dell’onorario, che si giustifica solo in circostanze eccezionali incompatibili con la frequenza dei comportamenti…” “…Le forme di concorrenza auspicabili sono quelle che fanno preferire il professionista per la sua maggiore disponibilità all’ascolto, la sua maggior correttezza e la sua migliore e più aggiornata preparazione giuridica e non perché non percepisce il proprio compenso in favore di coloro che inducono la clientela a sceglierlo…”.  (Coredi Toscana 19 ottobre 2017-24 novembre 2017 n. 19)

Alle parole della Coredi Toscana da ultimo citata possiamo aggiungere che il Notaio deve possedere anche l’efficienza organizzativa dello Studio e soprattutto un comportamento, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, che non comprometta la sua dignità e reputazione o il decoro e il prestigio della classe notarile (art. 147, primo comma, lettera a); in altri termini il Notaio deve possedere una coerente e solida moralità e cioè deve godere di una buona reputazione nella società, reputazione che passa anche attraverso il rispetto di un adeguato trattamento economico dei dipendenti e/o collaboratori; infatti i compensi irrisori, oggetto della pronuncia in esame, comportano una serie di conseguenze negative anche nella gestione e remunerazione del personale, tanto che uno dei motivi del Ricorso del Consiglio Notarile, ritenuto fondato dalla Cassazione, ha evidenziato anche la “dimostrata oggettiva incongruità del compenso previsto per la collaboratrice a fronte del conferimento alla stessa di incombenze di natura tecnica (visure, istruttorie di pratiche e rilevazione a fini statistici di atti e clienti) normalmente richiedenti, per essere espletate, il possesso e l’esercizio di specifiche competenze professionali non remunerabili con l’irrisoria somma mensile di euro 20,00 Per un periodo continuativo da settembre 2005 a luglio 2006, al termine del quale le era stato riconosciuto un compenso complessivo di Euro 350,00”.

Nelle decisioni della Coredi e della Corte d’Appello anche quest’ultimo aspetto non è stato sufficientemente valorizzato tanto da mandare assolto il Notaio anche per questo capo d’incolpazione; ovviamente anche questo motivo del Ricorso del Consiglio Notarile è stato accolto dalla Cassazione che ha rinviato ad altra sezione della Corte d’appello in diversa composizione.

A nostro avviso nella vicenda in esame la contestata violazione del divieto di avvalersi di procacciatori che inducono il Notaio a sceglierlo, costituisce, per le concrete modalità del caso specifico, un illecito plurioffensivo poiché la medesima condotta ha violato più norme della Legge Notarile e del Codice deontologico e precisamente l’art. 147 lettere b) e c) in relazione ai già citati Paragrafi 1 e 36 del C.D., a cui si sommano le violazioni del Paragrafo 40 (obbligo di informativa al cliente dei costi della prestazione) e degli articoli 47, comma 2, L.N. e 67 Reg. Notarile in relazione al Paragrafo 37 del C.D. (personalità della prestazione). Le concrete modalità del rapporto di procacciamento hanno violato anche l’art. 147, lettera a), L.N. (compromissione della dignità e reputazione del Notaio o del decoro e prestigio della classe notarile). Come chiarito dalla giurisprudenza, questa norma prevede un illecito di pericolo e non di evento: per la sua ricorrenza non è necessario che il danno all’immagine del Notaio o della categoria si sia verificato, essendo sufficiente la lesione o messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma che si realizza nel momento in cui è posta in essere la condotta tipica: “per la punibilità della condotta contestata è sufficiente la volontarietà della condotta in sé in contrasto con i doveri deontologici mentre è del tutto irrilevante che essa abbia provocato un danno risarcibile ovvero che la clientela abbia percepito negativamente l’agire del Notaio; il danno sotteso alla norma disciplinare non va inteso nella sua nozione civilistica come pregiudizio effettivo di natura patrimoniale o non patrimoniale, ma in quella penalistica come lesione o messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma disciplinare” (Coredi Lombardia, 5 marzo 2015-29 aprile 2015 n. 149).[4] Infine da segnalare alcune decisioni che hanno ritenuto che l’ipotesi di cui all’ art. 147 lettera c) comprende ed assorbe la condotta sanzionata dalla lettera b) del medesimo articolo poiché le citate disposizioni hanno ad oggetto il medesimo fatto e quindi si realizza  un’ipotesi di concorso apparente di norme; detto in altri termini non è possibile sanzionare due volte lo stesso comportamento, ovviamente considerato unitariamente in un segmento temporale ben definito[5], poiché la “non occasionalità[6] è un elemento costitutivo dell’illecito procacciamento, e in genere degli illeciti a carattere continuativo o permanente, ma non un elemento di specialità che configuri altra e diversa norma incriminatrice. Pertanto, nel caso esaminato dalla Cassazione l’incredibile trattamento economico riservato alla collaboratrice configura, rispetto al procacciamento, un’autonoma violazione dell’art. 147 lettera b) in relazione al Paragrafo 28 del C.D. che tutela altro e diverso interesse: “Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti il notaio è tenuto ad assicurare ad essi condizioni di lavoro moralmente ed economicamente soddisfacenti, avendo cura della loro formazione professionale”.

 


Note

[1] C.D. Paragrafo 1, 1^ comma:

Dei valori sociali.

Il notaio deve conformare la propria condotta professionale ai principi della indipendenza e della imparzialità evitando ogni influenza di carattere personale sul suo operare ed ogni interferenza tra professione ed affari. Ugualmente egli deve nella vita privata evitare situazioni che possano pregiudicare il rispetto dei suddetti principi.

[2] C.D.:

Della assunzione

  1. – Nell’ambito del generale dovere di imparzialità il notaio deve astenersi, nella fase di assunzione dell’incarico professionale, da qualsiasi comportamento che possa influire sulla sua designazione che deve essere rimessa al libero accordo delle parti.

Per gli atti di vendita e di mutuo da parte di soggetti imprenditori (costruttori, banche) o per incarico di intermediari (agenzie immobiliari, mediatori creditizi) il notaio, prima di assumere l’incarico, è tenuto ad informare l’altra parte (consumatore) della suddetta regola e del suo diritto di designare il notaio in mancanza di libero accordo.

Viola il dovere di imparzialità il notaio che:

  1. si serve dell’opera di un terzo (procacciatore) che induca persone a sceglierlo;
  2. conferisce al procacciatore l’incarico, anche a titolo non oneroso, di procurargli clienti;
  3. tiene comportamenti non corretti atti a concentrare su di sé designazioni relative a gruppi di atti riconducibili ad una medesima fonte (es.: agenzie, banche, enti, ecc.);
  4. consente l’inserimento del suo nome in moduli o formulari predisposti;
  5. si avvale della collaborazione anche non onerosa di Enti o Uffici il cui contatto con il pubblico possa favorire forme di procacciamento di clienti;
  6. svolge ricorrenti prestazioni presso soggetti terzi, organizzazioni o studi professionali;
  7. rileva a titolo oneroso lo studio notarile.

[3] Vedasi nota n. 1.

[4] Conformi: Coredi Lombardia 7 luglio 2016-16 dicembre 2016 n. 185; Coredi Sicilia, 3 maggio 2011 n. 68; Cassazione Sez. 2, 31 gennaio 2017 n. 2527 – 15 novembre 2018 n. 29456 e 4 luglio 2019 n. 18033.

[5] Cassazione, Sez. 2, 31 gennaio 2017 n. 2526 e n. 2527.

[6][6] L’interpretazione di questa espressione ha suscitato contrastanti interpretazioni; per una esauriente ricognizione della giurisprudenza si rinvia a: L. De Ruggiero, in questa Rivista, Commento a Cassazione 22 febbraio 2021 n. 4645.

 

Il Notaio, il procacciatore e il trattamento economico dei dipendenti ultima modifica: 2022-05-11T08:30:12+02:00 da Redazione Federnotizie
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