La Legge 18 dicembre 2020 n. 176 di conversione del primo c.d. “Decreto Ristori” (Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137) – entrata in vigore il 15 dicembre 2020 – anche a fronte del perdurare dello stato di emergenza sanitaria e delle possibili conseguenze economiche e finanziarie indotte dalla pandemia in corso, ha prorogato fino al 30 giugno 2021 la possibilità per il Governo di ricorrere ai poteri speciali del c.d. “Golden Power”, vale a dire il potere azionabile dallo Stato al fine di tutelare le aziende italiane che operano in settori nazionali definiti “strategici” da scalate ostili ed operazioni speculative.
Si ricorda che già il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”), in particolare agli articoli 15 e 16, aveva a sua volta modificato il Decreto Legge 15 marzo 2012 n. 21 (convertito con modificazioni dalla legge n. 56 dell’11 maggio 2012) in materia di Golden Power, estendendolo a nuovi settori considerati strategici alla luce dell’emergenza sanitaria ed economica provocata dal Covid-19 (tra cui il settore alimentare, assicurativo, sanitario, finanziario, cybersecurity), introducendo un potere di intervento d’ufficio e l’obbligo di notifica allo Stato in relazione ad acquisizioni di partecipazioni di controllo anche da parte di soggetti esteri appartenenti all’Unione Europea, nonché ad acquisizioni da parte di soggetti esterni all’Unione Europea di partecipazioni che attribuissero una quota dei diritti di voto o del capitale pari o superiore al 10% (qualora il valore totale dell’investimento fosse almeno pari ad un milione di euro), nonché acquisizioni che determinassero il superamento delle soglie di partecipazione del 15, 20, 25 e 50%.
Attivando il Golden Power lo Stato potrà, quindi:
- imporre specifiche condizioni all’acquisto di partecipazioni in imprese strategiche;
- porre il veto all’adozione di delibere relative ad operazioni straordinarie o di particolare rilevanza (ad esempio fusione o scissione; trasferimento all’estero della sede sociale; modifica dell’oggetto sociale; scioglimento della società; trasferimento dell’azienda o di rami di essa in cui siano compresi asset strategici o l’assegnazione degli stessi a titolo di garanzia), ivi incluse le modifiche di clausole statutarie eventualmente adottate in materia di limiti al diritto di voto o al possesso azionario;
- opporsi all’acquisto di partecipazioni, qualora l’acquirente arrivi a detenere un livello di partecipazione al capitale in grado di compromettere gli interessi nazionali nel settore specifico.
In particolare, da ultimo, l’articolo10-ter del D.L. n. 137/2020 – aggiunto dalla legge di conversione n. 176 e rubricato “Proroga esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica” – così dispone: “1. Ai commi 3-bis e 3-quater dell’articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le parole: “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 giugno 2021”.
Di conseguenza viene ulteriormente esteso di 6 mesi (cioè dal 31 dicembre 2020, termine originariamente previsto, al 30 giugno 2021) l’ambito di applicazione dell’obbligo di notifica degli atti e delle operazioni rilevanti e dei relativi poteri esercitabili dal Governo.
Si ricorda che la notifica deve essere eseguita dall’impresa interessata o, nel caso di acquisto di partecipazioni, dall’acquirente, nel termine di dieci giorni e che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha quarantacinque giorni di tempo per opporre il proprio veto all’operazione o per imporre specifiche condizioni.
Decorso il termine di quarantacinque giorni senza che il Governo sia intervenuto, varrà la regola del silenzio assenso, con la conseguenza che i golden power si riterranno non esercitati. Fino a quel momento, tuttavia, gli effetti della deliberazione o dell’operazione rimarranno sospesi e, qualora si tratti di un acquisto di partecipazioni, saranno sospesi anche i diritti di voto connessi a queste ultime.
Le disposizioni temporanee da ultimo prorogate sono quelle applicabili nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonché di acquisti di partecipazioni per i quali l’obbligo di notifica sia sorto nel predetto arco temporale, ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa.
I relativi atti e i provvedimenti connessi all’esercizio dei poteri speciali resteranno validi anche dopo il 30 giugno 2021, facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi successivamente al decorso del nuovo termine.
Si ricorda in particolare che:
- con il D.P.C.M. 30 novembre 2012, n. 253 sono state individuate le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale;
- con D.P.C.M. 2 ottobre 2013, n. 129 è stata prevista una modifica al citato D.P.C.M. 30 novembre 2012, n. 253, per far rientrare negli attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni le reti e gli impianti utilizzati per la fornitura dell’accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultralarga;
- il D.P.C.M. 20 marzo 2014, n. 35 ha individuato le procedure per l’attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale;
- il D.P.R. 6 giugno 2014, n. 108 ha adottato il Regolamento per l’individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, abrogando il citato D.P.C.M. n. 253 del 2012, come modificato dal D.P.C.M. n. 129 del 2013;
- il D.P.R. 25 marzo 2014 n. 85 ha introdotto il “Regolamento per l’individuazione degli attivi di rilevanza strategica quali a) rete nazionale di trasporto del gas naturale e relative stazioni di compressione e centri di dispacciamento, nonché gli impianti di stoccaggio del gas; b) infrastrutture di approvvigionamento di energia elettrica e gas da altri Stati, compresi gli impianti di rigassificazione di GNL onshore e offshore; c) rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica e relativi impianti di controllo e dispacciamento; d) attività di gestione connesse all’utilizzo delle reti e infrastrutture previste dalle lettere a), b) e c);
- il D.P.R. 25 marzo 2014, n. 86 ha introdotto il “Regolamento per l’individuazione delle procedure per l’attivazione dei poteri speciali”;
- il Decreto Legge n. 148 del 2017 ha esteso l’esercizio dei poteri speciali ai settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni ed al settore della cd. alta intensità tecnologica;
- il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105, ha ampliato l’ambito di applicazione del Golden Power ad altri settori strategici includendo quelli menzionati dall’art. 4, paragrafo 1, del Regolamento UE 2019/452 del Parlamento Europeo e del Consiglio (e precisamente a) infrastrutture critiche (fisiche o virtuali), tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l’archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l’utilizzo di tali infrastrutture; b) tecnologie critiche e prodotti a duplice uso, tra cui l’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cyber-sicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell’energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie; c) sicurezza dell’approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l’energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare; d) accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; e) libertà e pluralismo dei media), con la precisazione che nel settore finanziario devono ritenersi inclusi anche quello creditizio e quello assicurativo.
Da ultimo sono stati emanati due Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, entrambi pubblicati nella Gazzetta ufficiale numero 322 del 30 dicembre 2020.
In primo luogo il D.P.C.M numero 179 del 18 dicembre 2020 (Regolamento per l’individuazione dei beni e dei rapporti di interesse nazionale nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, a norma dell’articolo 2, comma 1-ter, del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56) che individua i beni e i rapporti di interesse nazionale nei settori di: energia; acqua; salute; archiviazione, accesso e controllo di dati e informazioni sensibili; infrastrutture elettorali; settore finanziario, compreso quello creditizio e assicurativo e infrastrutture dei mercati finanziari; intelligenza artificiale, robotica, semiconduttori, cybersicurezza, nanotecnologie e biotecnologie; infrastrutture e tecnologie aerospaziali non militari; approvvigionamento di fattori produttivi critici in ambito siderurgico e del settore agroalimentare; prodotti a duplice uso (civile e militare), prevendendo in particolare all’art. 14 alcune esclusioni e precisamente:
- il comma 2 dispone che, fermo restando l’obbligo di notifica di cui all’articolo 2, commi 2-bis e 5 del citato decreto-legge n. 21 del 2012, l’esercizio dei poteri speciali di cui al medesimo articolo 2 non si applica alle tipologie di atti e operazioni posti in essere all’interno di un medesimo gruppo riguardanti fusioni, scissioni, incorporazioni, ovvero cessioni, anche di quote di partecipazione, quando le relative delibere dell’assemblea non comportano trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all’Unione europea, mutamento dell’oggetto sociale, scioglimento della società o modifica di clausole statutarie adottate ai sensi dell’articolo 2351, terzo comma, del codice civile, ovvero introdotte ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, o infine costituzione o cessione di diritti reali o di utilizzo relativi a beni materiali o immateriali o assunzione di vincoli che ne condizionano l’impiego, anche in ragione della sottoposizione dell’impresa a procedure concorsuali;
- il comma 3 stabilisce che le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano in presenza di elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti ovvero di un pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico.
In secondo luogo, il D.P.C.M. numero 180 del 23 dicembre 2020 (Regolamento per l’individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell’articolo 2, comma 1, del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56), che individua gli attivi di rilevanza strategica nel settore energetico, nel settore trasporti e nel settore comunicazioni, prevendendo in particolare all’art. 4 alcune esclusioni e precisamente:
- il comma 2 stabilisce che l’esercizio dei poteri speciali di cui all’articolo 2 del decreto-legge non si applica alle tipologie di atti e operazioni, posti in essere all’interno di un medesimo gruppo, fermi restando, in ogni caso, gli obblighi di notifica e di comunicazione di cui all’articolo 2, commi 2 e 5 del decreto-legge, riguardanti fusioni, scissioni, incorporazioni, ovvero cessioni, anche di quote di partecipazione quando le relative delibere dell’assemblea o degli organi di amministrazione non comportano il trasferimento dell’azienda o di rami di essa o di società controllata, ovvero il trasferimento della sede sociale, il mutamento dell’oggetto sociale, lo scioglimento della società o la modifica di clausole statutarie adottate ai sensi dell’articolo 2351, comma 3, del codice civile, ovvero introdotte ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, o infine la costituzione o la cessione di diritti reali o di utilizzo relativi a beni materiali o immateriali o l’assunzione di vincoli che ne condizionano l’impiego;
- il comma 3 dispone che le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano in presenza di elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.
Questi ultimi due provvedimenti sono entrambi in vigore a partire dal 14 gennaio 2021.
La normativa come modificata
Decreto legge 08.04.2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali in G.U. 08.04.2020, n. 94)
Capo III – Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica
Art. 15 – Modifiche all’articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133
- L’articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, è sostituito dai seguenti:
«3. Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituito dal comma 1, lettera c), numero 3), del presente articolo, fatta salva l’applicazione degli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge, come modificati dal presente articolo, è soggetto alla notifica di cui al comma 5 dell’articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012 l’acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, e, nel settore sanitario, la produzione, l’importazione e la distribuzione all’ingrosso di dispositivi medicali, medico-chirurgici e di protezione individuale.
3-bis. Al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi, fino al 30 giugno 2021:
- a) sono soggetti all’obbligo di notifica di cui al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, anche le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da un’impresa che detiene beni e rapporti nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452, intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, nonché le delibere, gli atti o le operazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012, che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione;
- b) sono soggetti all’obbligo di notifica di cui al comma 5 dell’articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, in relazione ai beni e ai rapporti di cui al comma 1 dell’articolo 2, del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, nonché ai beni e rapporti nei settori indicati alla lettera a), ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, del decreto legge n. 21 del 2012, anche gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte di soggetti esteri, anche appartenenti all’Unione europea, di rilevanza tale da determinare l’insediamento stabile dell’acquirente in ragione dell’assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell’acquisto, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all’Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell’investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale;
- c) la disposizione di cui all’articolo 2, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2012, si applica anche quando il controllo ivi previsto sia esercitato da un’amministrazione pubblica di uno Stato membro dell’Unione europea.
3-ter. Si applicano le disposizioni dell’articolo 2, commi 6 e 7, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, come modificato dal presente articolo.
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis aventi vigenza fino al 30 giugno 2021 si applicano nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonché di acquisti di partecipazioni, rilevanti ai fini degli obblighi di notifica di cui ai commi 2 e 5 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, per i quali tale obbligo sia sorto nel predetto arco temporale, ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. Restano validi, anche successivamente al termine del 30 giugno 2021, gli atti e i provvedimenti adottati a seguito di esercizio dei poteri speciali in applicazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi atti e provvedimenti successivamente al decorso del predetto termine. Fermo restando l’obbligo di notifica, i poteri speciali di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 relativi a società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e e) del regolamento (UE) 2019/452, intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, si applicano nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato, ovvero la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, previsti dal medesimo articolo 2, non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore.».
Approfondimenti | Sempre su Federnotizie: Il Golden Power nel decreto Liquidità, Federnotizie, 29 maggio 2020.
AUTORE

Gabriella Quatraro è notaio dall’anno 2004. Ha esercitato la professione presso la sede di Vercelli, Bollate e dall’anno 2009 di Milano. Ha insegnato alla scuola del Notariato di Milano presso il Corso “Contratto in generale”. Si occupa principalmente di diritto societario e di operazioni straordinarie.