Il fondo patrimoniale è morto?

  1. Due casi recenti.

Se si guarda all’evoluzione della giurisprudenza sul fondo patrimoniale negli ultimi decenni, si ha l’impressione che tale istituto non risponda più a quell’esigenza di tutela del patrimonio che fino ad oggi ne ha favorito l’applicazione.

Una giurisprudenza costante e tenace ha infatti progressivamente e quasi completamente eroso la portata dell’art. 170 cod. civ., norma che costituisce il principale presidio dei beni del fondo. Al punto che c’è da chiedersi se tale istituto, pensato dal legislatore come baluardo di una minima sicurezza economica familiare, non sia ormai privo di ogni reale efficacia e destinato alla desuetudine.

Non mi riferisco alla soggezione del fondo all’azione revocatoria o all’azione di simulazione, né all’aggredibilità diretta dei suoi beni ai sensi del recente art. 2929-bis cod. civ.: tutti questi, infatti, sono strumenti generali di tutela del ceto creditorio, cui è soggetta qualsiasi forma di separazione patrimoniale (trust, atti di destinazione ex art. 2645-ter, ecc.).

Mi riferisco piuttosto a un processo giurisprudenziale che riguarda specificamente il fondo patrimoniale e consiste nel suo indebolimento “dall’interno”, cioè per mezzo dell’interpretazione delle norme di legge ad esso dedicate, e in particolare dell’art. 170 cod. civ., secondo cui “l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.

Basta ricordare due casi recenti per farsi un’idea di come questa regola venga oggi letta e applicata.

Primo caso. Un commercialista si rivolge a un avvocato per recuperare un ingente credito professionale. L’avvocato si adopera, ma senza successo, dopodiché presenta la parcella al cliente, che però – versando in difficoltà finanziarie – non è in grado di onorare il debito.

L’avvocato, allora, intraprende un’esecuzione immobiliare ai danni del commercialista, aggredendo un immobile che questi aveva conferito, anni prima, in fondo patrimoniale.

L’esecutato propone opposizione invocando l’art. 170 cod. civ.: sostenendo, cioè, che il debito è sorto nello svolgimento della sua attività professionale e, dunque, per scopi estranei ai bisogni della famiglia, circostanza evidentemente nota al creditore procedente. Ma il tribunale, investito della questione, afferma che un debito derivante dall’attività professionale non può dirsi estraneo ai bisogni della famiglia del professionista, in quanto detta attività è volta a conseguire una ricchezza di cui si può presumere la destinazione a beneficio della famiglia[1].

Secondo caso. Un imprenditore agricolo individuale, a causa di una flessione dei propri affari, ha problemi di liquidità e non è in grado di onorare integralmente un debito fiscale della sua azienda.

Equitalia, quindi, iscrive ipoteca tributaria sui beni dell’imprenditore, tra cui vi è un immobile da lui conferito in fondo patrimoniale e destinato a far fronte ai bisogni della sua numerosa famiglia.

L’imprenditore, allora, impugna l’iscrizione ipotecaria (in quanto atto prodromico all’esecuzione su un bene del fondo) sostenendo l’estraneità ai bisogni della famiglia del debito tributario sorto dall’attività imprenditoriale da lui svolta in via autonoma.

La Cassazione, investita del caso, ritiene però che il criterio identificativo dei crediti che possono trovare garanzia sui beni del fondo patrimoniale debba ricercarsi non già nella natura dell’obbligazione, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore dell’obbligazione stessa e i bisogni della famiglia, da intendersi in senso ampio e anche in ragione del tenore di vita familiare: con la conseguenza che i debiti, anche di natura fiscale, derivanti dall’attività d’impresa di uno dei familiari ben possono ritenersi contratti per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia[2].

  1. I “bisogni della famiglia” secondo la giurisprudenza: un concetto onnicomprensivo.

Questi due casi mostrano chiaramente le due tecniche di base impiegate dalla giurisprudenza per “depotenziare” la regola di cui all’art. 170 cod. civ. Da un lato, la presunzione di destinazione dei proventi dell’attività personale del coniuge a far fronte ai bisogni della famiglia; dall’altro lato, e soprattutto, l’adesione a un concetto larghissimo dei bisogni della famiglia, comprendente qualsiasi esigenza anche solo latamente riconducibile alla vita familiare.

In realtà, questi espedienti interpretativi vengono da lontano: per individuarne l’origine, occorre andare indietro ad un’epoca in cui il fondo patrimoniale (introdotto dalla l. 19 maggio 1975, n. 151) ancora non esisteva. L’orientamento in esame, infatti, si è formato nel vigore del vecchio art. 188 cod. civ., che proteggeva dal pignoramento i frutti dei beni dotali, escludendone la pignorabilità nel caso in cui il creditore sapesse che il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni familiari.

Proprio la primissima pronuncia riguardante questo articolo[3] stabilì un principio destinato a trascorrere, con successivi e progressivi ampliamenti, in tutta la giurisprudenza successiva. In quell’occasione, la Cassazione affermò che i bisogni della famiglia debbono intendersi in senso ampio: essi “non possono essere arbitrariamente limitati alle modeste esigenze di prima necessità”, ma vanno, “in linea gradata, dai bisogni biologici veri e propri, a quelli di carattere sociale che per una famiglia abbiente costituiscono un complemento di ordine naturale”.

La Corte sancì anche una presunzione, che pure è stata tramandata, mutatis mutandis, fino ad oggi. Stabilì, cioè, che l’attività di amministrazione dei beni dotali, “fino a prova contraria, si presume diretta esclusivamente alla soddisfazione delle necessità familiari”. Dunque una presunzione (iuris tantum) di inerenza ai bisogni familiari delle obbligazioni contratte nell’amministrazione del patrimonio dotale.

Queste enunciazioni della Corte furono poi riprese ed estese da una successiva pronuncia di legittimità, la quale intese i bisogni della famiglia “in modo da comprendere le più complesse e varie esigenze del nucleo familiare, considerate anche sotto il profilo dinamico e teleologico in relazione al futuro incremento del benessere della famiglia”[4].

Di fronte al nuovo istituto del fondo patrimoniale, la giurisprudenza non ha fatto altro che mantenersi nel solco dei già consolidati principi elaborati in tema di frutti della dote. Il precedente orientamento fu considerato dalla Cassazione pienamente valido anche in relazione al nuovo istituto: addirittura, la Corte ebbe ad affermare che la riforma del 1975, “lungi dal restringere, ha semmai allargato la sfera dei bisogni della famiglia […] esaltandone le finalità di nucleo proteso a realizzare un sempre maggiore benessere materiale e spirituale dei propri componenti”[5].

Anzi, la Corte operò addirittura a un ulteriore ampliamento del concetto dei bisogni familiari, giungendo a comprendervi “anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento dell’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da intenti meramente speculativi”[6]. In questo modo, anche le necessità lavorative dei membri della famiglia furono attratte nell’area dei bisogni del nucleo familiare e la giurisprudenza cominciò a consentire l’aggressione dei beni del fondo da parte di soggetti vantanti un credito contratto da un familiare nell’esercizio della propria attività lavorativa individuale.

Così si è consolidato l’attuale orientamento, in base al quale la Cassazione ha, tra l’altro, dichiarato l’inerenza ai bisogni familiari del debito contratto con una banca da parte del coniuge nell’esercizio della sua impresa commerciale, ritenendo tale attività comunque volta al soddisfacimento di future più ampie esigenze della famiglia[7]. Ed è ormai ius receptum la massima secondo cui “la nozione di bisogni della famiglia […] va intesa estensivamente, sì da ricomprendere anche i bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo e del tenore della vita familiare, dovendosi escludere solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi”[8].

  1. Un orientamento sbagliato.

Il fondamentale problema di questo orientamento è che l’estensione indiscriminata del concetto dei bisogni della famiglia finisce per svuotare di significato il concetto stesso. È evidente, infatti, che più lo si allarga, più sbiadisce il vincolo di destinazione che la legge imprime ai beni del fondo e, correlativamente, si allenta (fin quasi a sciogliersi) il vincolo di inespropriabilità che protegge quei beni. Maggiore è la portata dei bisogni, maggiore è il novero delle obbligazioni per cui è consentita l’aggressione dei beni che a tali bisogni sono destinati[9].

L’allarme nei confronti di questa deriva della giurisprudenza era stato lanciato, purtroppo invano, da un’autorevole dottrina, secondo cui “è la stessa previsione legale del vincolo a imporre all’interprete di operare una selezione all’interno dei bisogni individuali dei singoli familiari”[10]. Se questa selezione non è svolta in modo rigoroso, viene meno la funzione stessa del fondo – che “è quella di veder difesa una certa massa patrimoniale, contro i rischi derivanti non solo da sperperi voluttuari ma anche da iniziative economiche avventate e pregiudizievoli”[11] –: la disciplina dell’istituto viene svuotata di ogni contenuto precettivo e si configura “un istituto sostanzialmente quasi del tutto privo di contenuto e senza pratica funzione”[12].

È necessario, allora, adottare un’interpretazione restrittiva del dato normativo, espungendo dai bisogni familiari “ogni esigenza peculiare della persona singola”[13] e specialmente “le esigenze professionali, che appartengono alla sfera extradomestica e individuale e fruttano infatti al singolo, solo indirettamente potendo tradursi in un vantaggio per gli altri familiari”[14].

Inoltre, appare priva di fondamento la presunzione, elaborata dalla giurisprudenza, secondo cui i proventi di qualsiasi attività condotta da un familiare sarebbero destinati a far fronte ai bisogni della famiglia. L’ordinamento giuridico, infatti, non istituisce alcuna “funzionalizzazione” ai bisogni familiari dei redditi prodotti dai componenti della famiglia: sul singolo familiare non grava alcun obbligo di destinare al ménage i propri redditi di lavoro, se non nella misura necessaria ad adempiere al dovere della c.d. contribuzione primaria (art. 143, comma 3°, cod. civ.). Inoltre, la presunzione in questione è smentita dalla stessa normativa in tema di regime patrimoniale della famiglia e, in particolare, dalla disciplina della comunione legale, secondo cui l’attività dei coniugi uti singuli e le relative obbligazioni sono per definizione estranee alla comunione e ai suoi debiti, e i proventi dell’attività separata di ciascun coniuge formano oggetto della comunione (c.d. de residuo) soltanto se, allo scioglimento della stessa, non siano stati consumati (art. 177, comma 1°, lett. c, cod. civ.)[15].

La stessa Cassazione, in qualche occasione, ha mostrato di rifiutare ogni automatismo decisorio in ordine alla destinazione dei proventi del lavoro dei familiari a far fronte ai bisogni della famiglia, chiamando l’interprete a “esaminare adeguatamente le particolari caratteristiche della situazione concreta in questione”[16].

La corretta applicazione dell’art. 170 cod. civ. postula infatti un’indagine in concreto se il credito fatto valere origini o no da un rapporto instauratosi al fine immediato (non solo indiretto ed eventuale) di soddisfare un bisogno della famiglia. Indagine, questa, che non potrà avere esito positivo laddove il debito sia sorto nell’esercizio, da parte del familiare, di un’attività economica professionale o d’impresa, vuoi al fine di procurarsi un fattore produttivo, vuoi per garantirsi (come nel primo caso da cui siamo partiti) il recupero dei proventi di detta attività. Diversamente opinando, qualsiasi forma di esercizio di attività economica dovrebbe ritenersi intrapresa e svolta per esigenze riconducibili al ménage familiare, con l’ovvia conseguenza che non sarebbero più configurabili attività che non siano destinate al sostentamento (in senso lato) della famiglia.

Nel panorama giurisprudenziale attuale, dominato dall’orientamento della Cassazione qui criticato, si segnalano alcune rare pronunce di merito che hanno escluso la riconducibilità ai bisogni familiari delle obbligazioni contratte nell’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale del coniuge[17]. Sono tenui segnali di una resistenza che dunque appare, oltre che doverosa, ancora possibile.

  1. Perché i giudici fanno così?

Sia l’indiscriminato allargamento del concetto dei bisogni familiari, sia la presunzione di destinazione dei redditi personali del coniuge al fabbisogno familiare, trovano ragione nel fine pratico concretamente perseguito dalla giurisprudenza.

L’orientamento in esame, infatti, non è che una reazione della giurisprudenza al diffuso impiego strumentale del fondo patrimoniale, costituito il più delle volte al mero fine di sottrarre cespiti alla garanzia patrimoniale delle obbligazioni contratte da uno dei familiari: basta scorrere la casistica giurisprudenziale degli ultimi decenni per rendersi conto che al fondo patrimoniale è stato fatto ricorso più per fini elusivi che non allo scopo di garantire il soddisfacimento dei bisogni familiari.

Di fronte a questa deriva, è evidente che l’adesione a un concetto troppo ristretto dei bisogni familiari finirebbe col rendere assai difficile l’aggressione, da parte dei creditori, dei beni fraudolentemente confinati in fondi patrimoniali non “genuini”. Mentre l’espediente ermeneutico dell’allargamento del concetto rappresenta una via breve e molto agevole per la tutela dei creditori defraudati.

Altri, però, sono gli strumenti che l’ordinamento ha predisposto al fine di reprimere gli abusi del fondo patrimoniale. Si tratta dei già ricordati strumenti dell’azione revocatoria e dell’azione di simulazione, nonché – arma ancor più forte nelle mani dei creditori – della espropriabilità diretta dei beni ai sensi dell’art. 2929-bis, introdotto dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83: strumenti, tutti questi, volti a colpire in modo mirato le frodi ai danni dei creditori. Al contrario, l’artificio interpretativo impiegato dalla giurisprudenza conduce, come si è visto, al depotenziamento della disciplina normativa del fondo, minando la stessa funzione dell’istituto e travolgendone indiscriminatamente ogni applicazione pratica: travolgendo, cioè, tanto i vincoli fraudolenti quanto quelli rientranti nella fisiologia dell’istituto.

Se, dunque, a fronte delle possibili frodi attuate mediante i molti “fondi di Pulcinella”[18], l’ordinamento tutela i creditori per mezzo della revocatoria, dell’azione di simulazione, dell’art. 2929-bis cod. civ., i fondi genuini debbono invece essere salvaguardati a fronte di possibili aggressioni strumentali da parte dei creditori dei familiari. A tale scopo si impone l’adozione di un ben delimitato concetto dei bisogni familiari: infatti, a misura che questo viene circoscritto e puntualmente individuato, da un lato si limita la libertà dei familiari di disporre dei beni vincolati e, dall’altro lato, si riduce l’area di aggredibilità dei beni del fondo da parte di terzi.

  1. Un altro pericolo derivante dalla cattiva interpretazione dell’art. 170 cod. civ.

L’interpretazione qui criticata dell’art. 170 cod. civ. va abbandonata anche per un’ulteriore ragione. Mi riferisco a una recente tendenza della giurisprudenza, al momento ancora sporadica ma che rischia di prendere piede su larga scala: si tratta della tendenza a “traslare” gli esiti di quella interpretazione al di fuori dello stretto ambito di applicazione dell’art. 170 cod. civ., trasportandoli tali e quali sul terreno degli atti di destinazione di cui all’art. 2645-ter cod. civ. Si tratta di una soluzione eclatante e giuridicamente riprovevole, della quale si può prendere atto leggendo una recente sentenza di merito[19].

Nel caso deciso da tale provvedimento, un soggetto aveva prestato fideiussione a favore di una società da lui partecipata, nel cui ambito egli svolgeva la propria attività professionale. Promossa l’esecuzione immobiliare nei suoi confronti, egli proponeva opposizione allegando di aver destinato ai sensi dell’art. 2645-ter cod. civ. il bene pignorato al “soddisfacimento delle esigenze abitative ed in genere ai bisogni del nucleo familiare” fino al compimento del quarantesimo anno d’età della propria figlia.

Tra le ragioni che hanno condotto il tribunale a rigettare l’opposizione del debitore si ritrova la considerazione – ritenuta “dirimente” dal giudice – che “il debito […] è stato contratto per uno scopo pienamente coerente con l’atto di destinazione, cioè con i bisogni della famiglia”. Osserva infatti il giudice che, “in conformità con quanto già chiarito dalla giurisprudenza in tema di fondo patrimoniale ex art. 170 cod. civ. – materia del tutto omogenea alla presente, ciò che consente un’applicazione analogica della giurisprudenza formatasi su di un istituto anche all’altro istituto – […], spetta al debitore provare che il creditore conosceva l’estraneità del credito ai bisogni della famiglia, essendovi una presunzione di inerenza dei debiti alle esigenze famigliari”. Tutto ciò viene affermato senza interrogarsi minimamente se un orientamento interpretativo formatosi nell’applicazione di una norma di legge regolante un dato istituto (il fondo patrimoniale) possa valere anche nell’interpretazione di una clausola negoziale rilevante ai fini della disciplina di un diverso istituto (l’atto di destinazione), in relazione al quale la legge (art. 2645-ter cod. civ.) stabilisce un regime di aggredibilità dei beni vincolati completamente diverso da quello previsto dalla disciplina del fondo[20].

Questo provvedimento dimostra che siamo di fronte al rischio concreto che anche l’atto di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. venga completamente “svuotato” per mezzo di quella stessa interpretazione abnorme che ha già determinato lo svuotamento – o forse addirittura la morte? – del fondo patrimoniale.

Note:

[1] Trib. Taranto, 5 dicembre 2014, n. 3688, in Nuova giur. civ. comm., 2015, I, 661 ss.

[2] Cass., 24 febbraio 2015, n. 3738, in Rep. Foro it., 2015, Famiglia (reg. patrim.), n. 39.

[3] Cass., 12 maggio 1941, n. 1412, in Foro it., 1942, I, 508 ss.

[4] Cass., 19 maggio 1969, n. 1717, in Foro it., 1970, I, 949 ss.

[5] Cass., 7 gennaio 1984, n. 134, in in Nuova giur. civ. comm., 1985, I, 19 ss.

[6] Cass., 7 gennaio 1984, n. 134, cit.

[7] Cass., 18 settembre 2001, n. 11683, in Giust. civ., 2002, I, 1950 ss.; più di recente, nello stesso senso, Cass., 19 febbraio 2013, n. 4011, in Giur. it., 2013, 2501 ss.

[8] Cass., 11 luglio 2014, n. 15886, in Foro it., 2014, I, 3494 ss.

[9] Cfr. in dottrina An. Fusaro, sub artt. 167 ss. cod. civ., nel Comm. Gabrielli, Utet, 2010, 1044.

[10] G. Gabrielli, Patrimonio familiare e fondo patrimoniale, in Enc. dir., XXXII, Giuffrè, 1982, 300.

[11] Cian, nota a Cass., 7 gennaio 1984, n. 134, cit., in Nuova giur. civ. comm., 1985, I, 23; v. pure Pellegrini, in AA.VV., Diritto della famiglia, a cura di Patti-Cubeddu, Giuffrè, 2011, 318 s.

[12] Russo, Le convenzioni matrimoniali ed altri saggi sul nuovo diritto di famiglia, Giuffrè, 1983, 132; in senso conforme Francisetti Brolin, L’indisponibilità e l’inespropriabilità (limitata) del fondo patrimoniale, Esi, 2012, 29 s. e 59.

[13] G. Gabrielli, op. cit., 300.

[14] G. Gabrielli, op. cit., 300.

[15] Un altro indizio del fatto che l’ordinamento non concepisce l’attività professionale o produttiva come di per sé coincidente con un interesse familiare si rinviene nell’art. 741 cod. civ., che assoggetta alla collazione le spese sostenute per avviare i discendenti a una siffatta attività, “presupponendo così trattarsi di un atto di liberalità e non di adempimento dell’obbligo di contribuzione” (Auletta, Il fondo patrimoniale, nel Comm. Schlesinger, Giuffrè, 1992, 201).

[16] Cass., 31 maggio 2006, n. 12998, nella banca dati del Foro it.; v. pure Cass., 7 luglio 2009, n. 15862, in Giust. civ., 2010, I, 2845 ss.; Cass., 21 ottobre 2015, n. 21396, in Corr. trib., 2016, 291 ss.

[17] Trib. Taranto, 22 marzo 1999, in Foro it., 2000, I, 1258 ss.; Trib. Ragusa, 21 dicembre 1999, in Giust. civ., 2000, I, 2755 ss.; Trib. Bari, 31 marzo 2008, nella banca dati DeJure; Trib. Mondovì, 13 ottobre 2005, in Giur. mer., 2006, 1907 ss.; Trib. Napoli, 8 giugno 2009, nella banca dati del Foro it.

[18] Come li apostrofava Corsi, Il regime patrimoniale della famiglia, II, nel Tratt. Cicu-Messineo, VI, 2, Giuffrè, 1984, 85.

[19] Trib. Reggio Emilia, 10 marzo 2015, n. 399, in Riv. not., 2015, 364 ss.

[20] Se nel caso del fondo la legge esclude l’esecuzione ove consti non solo l’estraneità dell’obbligazione ai bisogni familiari, ma anche la conoscenza da parte del creditore di tale estraneità, l’esecuzione sui beni vincolati ex art. 2645-ter cod. civ. è invece esclusa in ragione della sola estraneità dell’obbligazione allo scopo di destinazione.

Il regime di espropriabilità dei beni destinati ex art. 2645-ter cod. civ. prescinde completamente, dunque, dal profilo della scientia creditoris circa la finalità del debito e, quindi, da un eventuale affidamento del creditore: v. in tal senso Quadri, L’art. 2645 ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione, in Contr. impr., 2006, 1757 s., e Francisetti Brolin, op. cit., 53 ss. e spec. 57 s.

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Il fondo patrimoniale è morto? ultima modifica: 2017-06-07T08:26:20+02:00 da Matteo Mattioni
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