Nonostante la sempre maggiore sofisticazione degli standard di riferimento, il linguaggio contabile rimane pur sempre semplice, in quanto basato sulla ‘partita doppia’ che, in termini matematici, richiede di avere dimestichezza tutt’al più con la comprensione di un’identità.
Eppure il bilancio d’esercizio può suscitare tra i non addetti ai lavori un certo timore, complice anche la tendenza alla analiticità – più che alla comunicatività – che sembrerebbe accomunare i professionisti della contabilità.
Per fare amicizia con il bilancio d’esercizio occorre investire un minimo di tempo per conoscerlo. I bilanci non sono uguali, anzi, possono tra loro essere ben diversi, indipendentemente dalla realtà societaria che intendono rappresentare e dalla soggettività di coloro che lo redigono. Anzi proprio per distinguere questi fenomeni – le caratteristiche proprie dell’impresa e l’influenza dell’elemento soggettivo del redattore del bilancio – è utile conoscere le diversità tra i bilanci che sono, per così dire, insite nella genetica degli stessi.
a cura di Luca Magnano San Lio
Socio KPMG S.p.A. Dottore commercialista e revisore legale
Le differenze nelle norme di redazione
Una prima importante differenza tra i bilanci riguarda le norme di redazione: nell’ordinamento italiano convive infatti un insieme di regole di matrice anglosassone (i principi contabili internazionali IFRS, destinate alle imprese non piccole) con un sistema di regole nazionali costituito dalle norme del codice civile e dai principi contabili nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Per distinguere le due tipologie di bilanci si usano varie terminologie: frequentemente si distingue, ad esempio, il bilancio degli IFRS-adopter da quello degli OIC-adopter, detto anche Italian-GAAP.
Le differenze tra i due “set contabili” sono rilevanti, anche se vi è un tentativo di progressivo avvicinamento di alcuni principi contabili OIC verso gli omologhi IFRS; al contempo però gli IFRS sono soggetti nel tempo a frequenti modifiche che creano nuove e a volte più profonde divergenze. A partire dal 2019, ad esempio, ci sarà una piccola rivoluzione sulla contabilizzazione dei contratti di uso, inclusi i leasing e le locazioni.
All’interno dei bilanci redatti secondo le norme codicistiche, è possibile distinguere tre diverse tipologie sulla base delle dimensioni dell’impresa: il bilancio ordinario (composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione), il bilancio abbreviato per le piccole imprese (composto da stato patrimoniale abbreviato, conto economico abbreviato e nota integrativa abbreviata) ed il bilancio delle micro-imprese (composto dai soli schemi di stato patrimoniale abbreviato e conto economico abbreviato).
Categoria dimensionale |
Limiti dimensionali |
Composizione |
Criteri di valutazione |
Bilancio ordinario | Relazione sulla gestione
Stato Patrimoniale Conto Economico Rendiconto finanziario Nota integrativa |
2426 cod. civ. | |
Bilancio abbreviato | Mancato superamento per due esercizi consecutivi di due dei seguenti limiti:
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Stato Patrimoniale abbreviato
Conto Economico abbreviato Nota Integrativa abbreviata |
Facoltà di esonero dall’applicazione del criterio del costo ammortizzato ai titoli, crediti e debiti
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Bilancio delle micro-imprese | Mancato superamento per due esercizi consecutivi di due dei seguenti limiti:
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Stato Patrimoniale abbreviato
Conto Economico abbreviato |
Facoltà di esonero dall’applicazione del criterio del costo ammortizzato ai titoli, crediti e debiti
Divieto di iscrizione degli strumenti derivati al fair value |
Oltre alle differenze nella composizione dei bilanci, anche le regole contabili applicabili alle tre “categorie dimensionali” sono tra loro molto differenti.
Le piccole imprese e le micro-imprese sono esonerate dall’applicazione del criterio del costo ammortizzato che è invece obbligatorio nella contabilizzazione di crediti, debiti e titoli delle imprese ordinarie.
Esempio di applicazione del costo ammortizzato
Si supponga la sottoscrizione di un contratto di finanziamento di €100 sostenendo spese di emissione del prestito (spese notarili e commissioni) per € 10.
All’erogazione del finanziamento, nel bilancio ordinario si rileverà:
- un incremento delle disponibilità liquide per complessivi €90: €100 di erogazione del finanziamento al netto del pagamento delle spese di €10 che si supponga avvenga contestualmente;
- un incremento dei debiti verso banche per €90, composto dal valore nominale del debito pari ad €100 ridotto dei ‘costi di transazione’ pagati di €10. Il differenziale di €10 rientrerà nel calcolo del tasso di interesse effettivo (una sorta di TAEG) e sarà rilevato come onere finanziario nel conto economico negli esercizi successivi con il metodo finanziario.
All’erogazione del finanziamento, nel bilancio abbreviato e nel bilancio delle microimprese si rileverà:
- il medesimo incremento delle disponibilità liquide per complessivi €90: €100 di erogazione del finanziamento al netto del pagamento delle spese di €10 che si supponga avvenga contestualmente;
- un incremento dei risconti attivi per complessivi €10 relativi ai costi di transazione che rappresentano oneri già liquidati ma la cui utilità futura si estende per più di un esercizio. I risconti attivi saranno rilevati come oneri finanziari nel conto economico negli esercizi successivi lunga la durata del finanziamento;
- un incremento dei debiti verso banche per €100, corrispondente al valore nominale degli stessi.
Ecco come si presenta lo stato patrimoniale delle due società a fronte della stessa operazione:
Stato patrimoniale ordinario | Stato patrimoniale abbreviato | |||
Disponibilità liquide | 90 | 90 | ||
Risconti Attivi | 10 | – | ||
Debiti verso banche | 100 | 90 | ||
Totale attivo/passivo | 100 | 100 | 90 | 90 |
Altrettanto rilevante è il divieto per le micro-imprese di rilevare gli strumenti finanziari derivati al fair value, anch’esso suscettibile di modificare non solo la natura delle voci di bilancio, ma anche l’entità del patrimonio netto contabile stesso.
Il postulato della continuità aziendale
Non meno importanti sono le conseguenze dello stato di salute dell’impresa per la redazione del bilancio. Le regole ordinarie del codice civile si applicano infatti all’impresa che costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito – esso infatti deve essere redatto nel presupposto della continuazione dell’attività di impresa (art. 2423-bis cod. civ.). A segnare il confine dei bilanci ordinari, vi è l’articolo 2490 recante la disciplina della rendicontazione contabile nella fase della liquidazione: in quei casi la continuità aziendale (salvo i casi di aziende in funzionamento all’interno dell’unitaria società in liquidazione) è venuta meno e si applicano regole ‘ad hoc’ nella rendicontazione contabile contenute nel principio contabile OIC 5 I bilanci di liquidazione. Le differenze tra criteri di continuità e criteri di liquidazione sono normalmente molto significative e tali da rendere spesso non comparabili queste tipologie di bilanci.
Esempio di criteri di liquidità e di liquidazione
Parco autovetture di una società di trasporto:
- costo storico: € 200
- vita utile: 5 anni
- Fondo ammortamento al 3 esercizio: € 120
- Valore di realizzo al terzo anno sulla base dei prezzi dell’usato: € 40
Se la società è in funzionamento (ipotizzando l’assenza di perdite durevoli di valore), nel bilancio del terzo esercizio il parco autovetture è iscritto tra le immobilizzazioni materiali al valore di €80, corrispondente al costo storico di €200 al netto del fondo ammortamento di €120, in quanto utilizzato come fattore produttivo nella produzione del reddito. Anche se il valore di vendita alla fine del terzo esercizio è inferiore (€40), viene mantenuto il valore netto contabile di €80 in quanto attraverso l’uso del parco automezzi si conseguono utili che consentono di recuperare anche il costo originariamente sostenuto per l’acquisto dei veicoli.
Se la società è in liquidazione ed ha cessato l’attività produttiva, nel bilancio del terzo esercizio il parco autovetture è iscritto tra le immobilizzazioni materiali al valore di €40, corrispondente al valore di presumibile realizzo di tali beni sul mercato dell’usato. Il recupero del costo originario sostenuto con il loro acquisto è infatti possibile solo attraverso la vendite di tali immobilizzazioni, che non costituiscono più fattore produttivo essendo cessata l’attività di impresa.
In particolare, per una società in liquidazione (salvo nell’ipotesi di continuazione di ramo d’azienda destinato alla vendita) la distinzione fra immobilizzazioni ed attivo circolante perde il suo originario significato di identificazione dei fattori produttivi a fecondità ripetuta (le immobilizzazioni) rispetto alle altre attività, perché tutti i beni ed i crediti sono destinati al realizzo diretto sul mercato, nel più breve tempo possibile.
Tra continuità aziendale e liquidazione ci sono anche alcune zone grigie, sulle quali è intervenuto recentemente anche l’Organismo Italiano di Contabilità attraverso la riscrittura del principio contabile OIC 11 Finalità e postulati del bilancio d’esercizio nella versione pubblicata nel mese di marzo 2018. Il nuovo documento ha sancito l’obbligo – già ritenuto tale dalla prassi professionale – di indicare nella nota integrativa, ove presenti, eventuali significative incertezze che possono far sorgere dubbi significativi sull’adeguatezza del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio. Indicatori di incertezza possono essere gestionali, finanziari o di varia natura. La prassi professionale di riferimento indica anche alcuni esempi di tali circostanze:
- situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori;
- bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi;
- principali indici economico-finanziari negativi;
- consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano cash flow;
- mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi;
- incapacità di saldare i debiti alla scadenza;
- incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;
- incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari;
- perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;
- perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- difficoltà nell’organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori;
- capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;
- contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l’impresa non è in grado di rispettare;
- modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all’impresa.
Pertanto un aspetto particolarmente importante nella fase di ‘conoscenza’ di un bilancio riguarda l’accertamento – anche tramite la lettura della nota integrativa – di informazioni relative alla presenza di simili circostanze ed alla valutazione delle stesse da parte degli amministratori. Tra l’altro – ai sensi del nuovo OIC 11 – è compito degli amministratori, in presenza di incertezze significative, anche fornire le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze.
Non meno importante, in queste circostanze, è l’analisi della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, che ha l’obbligo di richiamare l’attenzione dei lettori del bilancio, nella sua relazione, sull’esistenza di simili circostanze attraverso uno specifico paragrafo intitolate “Incertezze sulla continuità aziendale”.
Bilancio individuale e bilancio consolidato
Sempre a livello di quadro d’insieme – non abbiamo infatti ancora parlato di criteri di valutazione ma abbiamo già identificato tanti “bilanci” tra loro diversi – va poi richiamata l’attenzione tra il bilancio d’esercizio della singola impresa (coincidenza tra soggetto giuridico e soggetto contabile) e il bilancio consolidato di Gruppo. In questo caso si perde la coincidenza tra il soggetto giuridico ed il soggetto contabile, perché quest’ultimo diviene il Gruppo: il bilancio per essere compreso deve essere letto nel presupposto che la società capogruppo e le sue controllate costituiscano un soggetto unitario che viene rendicontato attraverso il bilancio.
Esempio
La società A detiene una partecipazione totalitaria nella società B che fu direttamente costituita con un capitale sociale di €100. Successivamente la partecipata B ha conseguito utili per complessivi €50 reinvestiti per finanziarie il capitale circolante. Si supponga che né la società A né la società B abbiano effettuato significativi investimenti in immobilizzazioni e che A abbia conseguito utili per complessivi €5 non distribuiti.
Il bilancio di esercizio di A, assumendo che la partecipazione in B sia iscritta con il metodo del costo, si potrebbe presentare come segue:
Stato patrimoniale separato di A | ||
Partecipazione in B | 100 | |
Capitale circolante | 5 | |
Capitale sociale | 100 | |
Riserve di utili | 5 | |
Totale attivo/passivo | 105 | 105 |
Il bilancio consolidato si presenterà come segue:
Stato patrimoniale consolidato di A | ||
Capitale circolante | 155 | |
Capitale sociale | 100 | |
Riserve di utili | 55 | |
Totale attivo/passivo | 155 | 155 |
Rispetto al bilancio di esercizio, il bilancio consolidato attraverso un meccanismo di sostituzione del valore di costo della partecipazione in B (€100) con le attività nette (€155) della stessa società, consente di rappresentare:
- il complessivo capitale circolante del gruppo, costituito dalla somma del capitale circolante di A (€5, pari agli utili conseguiti e non distribuiti/investiti) e di B (€150, pari alla dotazione iniziale di €100 ed agli utili conseguiti di €50 non investiti/distribuiti);
- le riserve di utili realizzate dal gruppo, costituito dalla somma degli utili di A (€5) e di B (€50).
Cenni ai criteri di valutazione
Accennando infine agli aspetti di dettaglio e rimanendo per semplicità nell’ambito di un bilancio redatto secondo le norme codicistiche, anche i criteri di valutazione delle singole voci presentano varie opzioni, rimesse alla discrezionalità dei redattori del bilancio, i quali incontrano l’unico limite di dover applicare omogeneamente nel tempo la regola contabile prescelta.
Alcune sono ormai divenute scolastiche: ad esempio la possibilità di valorizzare le rimanenze di beni fungibili con uno dei metodi FIFO, LIFO e costo medio ponderato.
Altri esempi sono invece meno noti:
- la facoltà (non è un obbligo) di capitalizzare i costi di impianto ed ampliamento ed i costi di sviluppo;
- la facoltà di capitalizzare gli interessi effettivamente sostenuti durante il periodo di costruzione delle immobilizzazioni e di fabbricazione delle rimanenze;
- la facoltà di attualizzare i fondi per oneri;
- le modalità di rappresentazione del leasing finanziario (iscrizione del cespite in alternativa alla rilevazione dei canoni di leasing) nel bilancio consolidato;
- la valutazione delle partecipazioni in imprese controllate e collegate – scelta tra il metodo del patrimonio netto ed il costo ridotto per perdite durevoli di valore;
- la valutazione dei lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale, che può avvenire al costo (rilevazione di tutto il ricavo al completamento dei lavori) o in base al metodo dei corrispettivi pattuiti maturati con ragionevole certezza (riconoscimento dei ricavi in base allo stato avanzamento lavori).
Esempio: facoltà di attualizzazione di un fondo oneri
Nell’esercizio x si è in presenza di una passività di natura determinata ed esistenza certa, il cui ammontare è stimato in €50 milioni e la cui data di sopravvenienza è stimata a 10 anni dalla chiusura dell’esercizio.
Ordinariamente, tale importo sarebbe rilevato nel passivo patrimoniale alla voce B4) quale fondo per oneri futuri per il valore di €50 milioni.
Il principio contabile OIC 31, tuttavia, concede la facoltà di attualizzare il valore dei fondi per oneri: con tale metodo si iscrive il valore ‘attuale’ della passività tra i fondi per oneri e, negli esercizi futuri, tale valore si incrementa per effetto degli interessi (figurativi) che si capitalizzano sul valore di tale passività.
Si ipotizzi che la società applichi il rendimento medio dei titoli di stato (si ipotizzi pari al 2%) emessi negli ultimi 3 anni aventi durata di 10 anni, analoga a quella dell’obbligazione assunta, per determinare il valore attuale della passività in circa €41 milioni (calcolati con la formula del valore attuale: €50 milioni / ((1+2%)^10)).
Applicando la facoltà prevista dal par. 34 dell’OIC 31, l’importo che sarà accantonato nel bilancio dell’esercizio quale fondo oneri ammonterebbe pertanto ad €41 milioni.
Nell’esercizio x+1, in assenza di variazioni significative dei tassi di mercato e della stima dell’ammontare e della data di sopravvenienza della passività, la società adeguerà il fondo per tenere conto del trascorrere del tempo, accantonando l’ulteriore importo di €820 migliaia (pari al 2% di €41 milioni).
E’ del tutto evidente come la scelta di applicazione di tale facoltà comporti una significativa modifica della consistenza del passivo patrimoniale della società, da € 50 milioni in assenza di attualizzazione ad € 41 milioni applicando tale facoltà.
Conclusioni
Le combinazioni dei vari elementi che abbiamo velocemente passato in rassegna consentono di predisporre bilanci tra loro diversi anche per la medesima impresa, tutti validi per le proprie finalità, quali ad esempio la misurazione del reddito e la distribuzione di dividendi, la verifica della consistenza patrimoniale anche al fine di valutare i fenomeni di riduzione del capitale sociale al di sotto dei limiti di legge, e la tutela dei creditori.
E’ pertanto importante, prima di “correre” ad accertare il valore del patrimonio netto e del risultato dell’esercizio, passare in rassegna gli aspetti ‘generali’ del bilancio, per farne nel modo appropriato la conoscenza, e comprendere gli effetti che i criteri di redazione prescelti (o imposti dalla normativa) nelle specifiche circostanze possono avere comportato sulla consistenza dei valori espressi in forma numerica.

AUTORE

La Redazione di Federnotizie è composta da notai di tutta Italia, specializzati in differenti discipline e coordinati dalla direzione della testata, composta dai notai Arrigo Roveda e Domenico Cambareri.